stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 13 settembre 2017, n. 176

Regolamento recante individuazione dei beneficiari, commisurazione degli aiuti, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 647 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - «Marebonus». (17G00201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/12/2017
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 13-12-2017
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 108 del  Trattato  sul  Funzionamento  dell'Unione
europea; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  recante:  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto legislativo 21 novembre  2007,  n.  231,  recante:
«Attuazione della direttiva 2005/60/CE,  concernente  la  prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei
proventi di attivita' criminose e  di  finanziamento  del  terrorismo
nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»; 
  Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
recante «provvedimenti anticrisi, nonche'  proroga  di  termini»,  il
quale prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono  attributi
per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente
la  gestione,  nel  rispetto  dei  principi  comunitari  e  nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico,  sulle  quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a  quello
esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,  recante:
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante:
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto l'articolo 31, commi 3 e 8-bis del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98; 
  Vista la  legge  28  dicembre  2015,  n.  208  e,  in  particolare,
l'articolo  1,  comma  647,  che   autorizza   il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti a concedere contributi per  l'avvio  e
la  realizzazione  di  nuovi  servizi  marittimi  per  il   trasporto
combinato delle  merci  o  il  miglioramento  dei  servizi  su  rotte
esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia o negli
stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo; 
  Visto l'articolo 1, comma 649, della citata legge n. 208 del  2015,
che prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  adotti  un
regolamento per l'individuazione, la commisurazione degli  aiuti,  le
modalita' e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui  ai
commi 647 e 648, previa notifica preventiva alla Commissione europea,
ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea; 
  Visto  il  codice  dei  contratti  pubblici  di  cui   al   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  recante:  «Codice  dei  contratti
pubblici» e successive modificazioni e,  in  particolare,  l'articolo
80; 
  Visto l'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.
193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016,  n.
225, che ha  previsto,  tra  l'altro,  una  riduzione  delle  risorse
statali stanziate per gli incentivi al trasporto ferroviario; 
  Visto l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017,  n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria,  iniziative  a
favore degli enti territoriali,  ulteriori  interventi  per  le  zone
colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» che  ha  previsto
che,  ai  fini  del  raggiungimento  degli  obiettivi   programmatici
indicati nel documento di economia e  finanza  per  l'anno  2017,  le
risorse  finanziarie  stanziate  a  favore  della  misura  denominata
«marebonus» sono decurtate, per l'anno 2017, per un importo  pari  ad
euro 1.814.749; 
  Vista la Comunicazione della  Commissione  europea  2004/C  n.  43:
«Orientamenti comunitari in materia di aiuti di  Stato  ai  trasporti
marittimi» e, in particolare,  il  punto  10  riguardante  gli  aiuti
diretti al trasporto marittimo a corto raggio; 
  Vista la decisione C(2016)8459 del 19 dicembre 2016, con  la  quale
la Commissione europea ha autorizzato l'aiuto  di  stato  SA.44628  -
Italia - «Marebonus» - regime per incentivare le autostrade del mare,
a seguito di regolare notifica  elettronica  effettuata  in  data  22
settembre 2016; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2227 del 26 ottobre 2016,
espresso  dalla   Sezione   consultiva   per   gli   atti   normativi
nell'adunanza del 28 settembre 2016; 
  Acquisito il preventivo  concerto  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze con nota prot. 1404 del 9 marzo 2017; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con nota n. 6407 del 30 maggio 2017; 
 
                             A d o t t a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente  regolamento,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) Ministero: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
    b) soggetto gestore: la  Societa'  Rete  Autostrade  Mediterranee
S.p.a., soggetto incaricato delle attivita' di istruttoria,  gestione
operativa e monitoraggio dell'intervento; 
    c) impresa armatrice: il proprietario dell'unita' o nave od  ogni
altro organismo o persona, quali  l'imprenditore  o  il  noleggiatore
dell'unita'  o  nave  che  hanno   rilevato   dal   proprietario   la
responsabilita' per l'esercizio della nave e, di  conseguenza,  hanno
accettato di assumersi i relativi obblighi e  responsabilita'  e  che
assume l'esercizio di unita' nautiche  iscritte  nei  registri  delle
navi e dei galleggianti tenuti dagli  Ispettorati  di  porto  o  enti
equivalenti; 
    d)  slot  agreement:  accordo  tra  imprese  armatrici   per   la
ripartizione delle capacita' della stiva di una nave; 
    e) servizi marittimi Ro-Ro: i servizi offerti da navi  munite  di
attrezzature particolari che le rendono atte al trasporto di rotabili
ferroviari o veicoli stradali con imbarco degli stessi sulle  proprie
ruote e con imbarco di  un  numero  di  passeggeri  non  superiore  a
dodici; 
    f) servizi marittimi Ro-Pax: i servizi offerti da navi munite  di
attrezzature particolari che le rendono atte al trasporto di rotabili
ferroviari o veicoli stradali con imbarco degli stessi sulle  proprie
ruote e con imbarco di un numero di passeggeri superiore a dodici; 
    g) tecnologie ITS: sistemi che  integrano  le  telecomunicazioni,
l'elettronica e le tecnologie dell'informazione con l'ingegneria  dei
trasporti al fine  di  pianificare,  progettare,  rendere  operativi,
sottoporre a manutenzione e gestire i sistemi di trasporto. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Note alle premesse: 
              - Il testo del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
          europea (TFUE) e' pubblicato  nella  GUCE  n.  317  del  23
          dicembre 1957, S.O. 
              - Si riporta l'art. 17, comma 3 della legge  23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).». 
              - La legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
              - Il decreto  legislativo  21  novembre  2007,  n.  231
          (Attuazione  della  direttiva  2005/60/CE  concernente   la
          prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo
          di riciclaggio dei proventi di  attivita'  criminose  e  di
          finanziamento  del  terrorismo  nonche'   della   direttiva
          2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290, S.O.  n.
          268/L. 
              - Si riporta l'art. 19, comma 5  del  decreto-legge  1°
          luglio  2009,  n.  78  (Provvedimenti  anticrisi,   nonche'
          proroga   di   termini),   convertito   in    legge,    con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102: 
              «Art. 19 (Societa' pubbliche). - (Omissis). 
              5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono  attribuiti
          per legge fondi o interventi  pubblici,  possono  affidarne
          direttamente  la  gestione,  nel  rispetto   dei   principi
          comunitari e nazionali conferenti, a  societa'  a  capitale
          interamente pubblico su  cui  le  predette  amministrazioni
          esercitano un controllo  analogo  a  quello  esercitato  su
          propri servizi e che svolgono la  propria  attivita'  quasi
          esclusivamente  nei  confronti  dell'amministrazione  dello
          Stato. Gli oneri di gestione e le  spese  di  funzionamento
          degli interventi relativi ai  fondi  sono  a  carico  delle
          risorse finanziarie dei fondi stessi. 
              (Omissis).». 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159
          (Codice  delle  leggi   antimafia   e   delle   misure   di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n.  136)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O. n. 214. 
              - Si riportano gli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto
          2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie,  nonche'
          delega al Governo in materia di normativa antimafia): 
              «Art. 1 (Delega  al  Governo  per  l'emanazione  di  un
          codice  delle   leggi   antimafia   e   delle   misure   di
          prevenzione). - 1. Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,
          senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro
          un anno dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, un decreto legislativo recante il codice delle leggi
          antimafia e delle misure di prevenzione. 
              2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato
          realizzando: 
                a) una completa ricognizione della normativa  penale,
          processuale  e  amministrativa  vigente   in   materia   di
          contrasto  della  criminalita'  organizzata,  ivi  compresa
          quella gia' contenuta nei  codici  penale  e  di  procedura
          penale; 
                b)  l'armonizzazione  della  normativa  di  cui  alla
          lettera a); 
                c) il  coordinamento  della  normativa  di  cui  alla
          lettera a)  con  le  ulteriori  disposizioni  di  cui  alla
          presente legge e con la normativa di cui al comma 3; 
                d)  l'adeguamento  della  normativa   italiana   alle
          disposizioni adottate dall'Unione europea. 
              3. Nell'esercizio della  delega  di  cui  al  comma  1,
          previa ricognizione della normativa vigente in  materia  di
          misure di  prevenzione,  il  Governo  provvede  altresi'  a
          coordinare e  armonizzare  in  modo  organico  la  medesima
          normativa, anche con  riferimento  alle  norme  concernenti
          l'istituzione dell'Agenzia nazionale per  l'amministrazione
          e la destinazione dei beni sequestrati  e  confiscati  alla
          criminalita'  organizzata,  aggiornandola  e  modificandola
          secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
                a)  prevedere,  in  relazione  al   procedimento   di
          applicazione delle misure di prevenzione: 
                  1)  che  l'azione  di  prevenzione   possa   essere
          esercitata    anche    indipendentemente     dall'esercizio
          dell'azione penale; 
                  2) che sia adeguata la disciplina di  cui  all'art.
          23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646, e  successive
          modificazioni; 
                  3)  che  le  misure  di  prevenzione  personali   e
          patrimoniali   possano   essere   richieste   e   approvate
          disgiuntamente   e,   per   le   misure   di    prevenzione
          patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosita' sociale
          del soggetto proposto per la loro applicazione  al  momento
          della richiesta della misura di prevenzione; 
                  4)  che  le  misure  patrimoniali  possano   essere
          disposte anche in caso di morte del soggetto  proposto  per
          la loro applicazione. Nel caso la  morte  sopraggiunga  nel
          corso del procedimento, che  esso  prosegua  nei  confronti
          degli eredi o, comunque, degli aventi causa; 
                  5)  che  venga  definita  in  maniera  organica  la
          categoria  dei  destinatari  delle  misure  di  prevenzione
          personali  e  patrimoniali,  ancorandone  la  previsione  a
          presupposti chiaramente definiti e riferiti in  particolare
          all'esistenza di  circostanze  di  fatto  che  giustificano
          l'applicazione delle suddette misure di prevenzione e,  per
          le  sole  misure  personali,  anche  alla  sussistenza  del
          requisito  della  pericolosita'  del  soggetto;  che  venga
          comunque prevista  la  possibilita'  di  svolgere  indagini
          patrimoniali dirette  a  svelare  fittizie  intestazioni  o
          trasferimenti dei patrimoni o dei singoli beni; 
                  6) che il proposto abbia diritto  di  chiedere  che
          l'udienza si svolga pubblicamente  anziche'  in  Camera  di
          consiglio; 
                  7) che l'audizione dell'interessato o dei testimoni
          possa avvenire  mediante  videoconferenza  ai  sensi  degli
          articoli 146-bis e 147-bis delle norme  di  attuazione,  di
          coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
          di cui al decreto legislativo 28 luglio  1989,  n.  271,  e
          successive modificazioni; 
                  8) quando viene richiesta la misura della confisca: 
                  8.1) i casi e i modi in cui sia possibile procedere
          allo sgombero degli immobili sequestrati; 
                  8.2) che il sequestro perda efficacia se non  viene
          disposta la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di
          immissione    in    possesso    dei    beni    da     parte
          dell'amministratore giudiziario e, in caso di  impugnazione
          del provvedimento di confisca, se la corte d'appello non si
          pronuncia entro  un  anno  e  sei  mesi  dal  deposito  del
          ricorso; 
                  8.3) che i termini di cui al  numero  8.2)  possano
          essere prorogati, anche d'ufficio, con decreto motivato per
          periodi di sei mesi, e per non piu' di due volte,  in  caso
          di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti; 
                  9) che dopo l'esercizio dell'azione di prevenzione,
          previa autorizzazione del  pubblico  ministero,  gli  esiti
          delle indagini patrimoniali siano trasmessi  al  competente
          nucleo di polizia economico - finanziaria del  Corpo  della
          guardia di finanza a fini fiscali; 
                b) prevedere, in relazione alla misura di prevenzione
          della confisca dei beni, che: 
                  1) la confisca possa essere disposta in ogni  tempo
          anche  se  i  beni  sono  stati  trasferiti   o   intestati
          fittiziamente ad altri; 
                  2) la confisca  possa  essere  eseguita  anche  nei
          confronti di beni localizzati in territorio estero; 
                c)  prevedere  la  revocazione  della   confisca   di
          prevenzione definitiva, stabilendo che: 
                  1) la revocazione possa essere richiesta: 
                  1.1) quando siano scoperte  nuove  prove  decisive,
          sopravvenute  in  epoca  successiva  alla  conclusione  del
          procedimento di prevenzione; 
                  1.2) quando i fatti accertati con  sentenze  penali
          definitive,   sopravvenute   in   epoca   successiva   alla
          conclusione del procedimento di prevenzione,  escludano  in
          modo assoluto l'esistenza dei presupposti  di  applicazione
          della confisca; 
                  1.3) quando la decisione sulla confisca  sia  stata
          motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base  di
          atti riconosciuti falsi, di falsita' nel giudizio ovvero di
          un fatto previsto dalla legge come reato; 
                2) la revocazione possa essere richiesta solo al fine
          di dimostrare il difetto  originario  dei  presupposti  per
          l'applicazione della misura di prevenzione; 
                3) la richiesta di revocazione sia proposta,  a  pena
          di inammissibilita', entro sei mesi dalla data  in  cui  si
          verifica uno dei casi  di  cui  al  numero  1),  salvo  che
          l'interessato dimostri di non averne avuto  conoscenza  per
          causa a lui non imputabile; 
                4)  in  caso  di  accoglimento   della   domanda   di
          revocazione,  la  restituzione  dei  beni  confiscati,   ad
          eccezione dei beni culturali di cui all' art. 10, comma  3,
          del codice dei beni culturali e del paesaggio,  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  e  successive
          modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati  di
          notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli  136  e
          seguenti del medesimo codice, e  successive  modificazioni,
          possa avvenire anche per equivalente, secondo criteri volti
          a determinarne il valore, quando i beni medesimi sono stati
          assegnati per finalita'  istituzionali  e  la  restituzione
          possa pregiudicare l'interesse pubblico; 
              d) prevedere che,  nelle  controversie  concernenti  il
          procedimento di prevenzione,  l'amministratore  giudiziario
          possa  avvalersi  dell'Avvocatura  dello   Stato   per   la
          rappresentanza e l'assistenza legali; 
              e) disciplinare  i  rapporti  tra  il  sequestro  e  la
          confisca di prevenzione e il sequestro  penale,  prevedendo
          che: 
              1) il sequestro e la confisca  di  prevenzione  possano
          essere disposti anche in relazione a beni gia' sottoposti a
          sequestro nell'ambito di un procedimento penale; 
              2) nel caso di contemporanea esistenza di un  sequestro
          penale e di un sequestro di  prevenzione  in  relazione  al
          medesimo bene, la custodia giudiziale  e  la  gestione  del
          bene sequestrato nel  procedimento  penale  siano  affidate
          all'amministratore   giudiziario   del   procedimento    di
          prevenzione, il quale  applica,  anche  con  riferimento  a
          detto bene, le disposizioni in materia di amministrazione e
          gestione previste dal decreto legislativo di cui  al  comma
          1, prevedendo altresi', a  carico  del  medesimo  soggetto,
          l'obbligo  di  trasmissione  di   copia   delle   relazioni
          periodiche anche al giudice del procedimento penale; 
              3) in relazione alla vendita, all'assegnazione  e  alla
          destinazione dei beni si applichino le norme relative  alla
          confisca divenuta definitiva per prima; 
              4) se la confisca di prevenzione definitiva  interviene
          prima della sentenza irrevocabile di condanna  che  dispone
          la confisca dei medesimi beni in sede penale, si proceda in
          ogni caso alla gestione, alla vendita,  all'assegnazione  o
          alla destinazione dei beni secondo le disposizioni previste
          dal decreto legislativo di cui al comma 1; 
              f) disciplinare la materia dei rapporti dei  terzi  con
          il procedimento di prevenzione, prevedendo: 
              1) la disciplina delle azioni esecutive intraprese  dai
          terzi  su  beni  sottoposti  a  sequestro  di  prevenzione,
          stabilendo tra l'altro il principio secondo  cui  esse  non
          possono  comunque  essere  iniziate   o   proseguite   dopo
          l'esecuzione del  sequestro,  fatta  salva  la  tutela  dei
          creditori in buona fede; 
              2)  la  disciplina  dei  rapporti  pendenti   all'epoca
          dell'esecuzione del sequestro, stabilendo  tra  l'altro  il
          principio che l'esecuzione dei  relativi  contratti  rimane
          sospesa fino a quando, entro  il  termine  stabilito  dalla
          legge   e,   comunque,   non    oltre    novanta    giorni,
          l'amministratore  giudiziario,  previa  autorizzazione  del
          giudice delegato, dichiara di subentrare nel  contratto  in
          luogo del proposto, assumendo tutti  i  relativi  obblighi,
          ovvero di risolvere il contratto; 
              3) una specifica tutela giurisdizionale dei diritti dei
          terzi  sui  beni  oggetto  di  sequestro  e   confisca   di
          prevenzione; e in particolare: 
              3.1) che i titolari  di  diritti  di  proprieta'  e  di
          diritti reali o personali di godimento sui beni oggetto  di
          sequestro di prevenzione siano chiamati nel procedimento di
          prevenzione entro trenta giorni dalla  data  di  esecuzione
          del sequestro per svolgere le proprie deduzioni;  che  dopo
          la confisca, salvo il caso in cui dall'estinzione derivi un
          pregiudizio irreparabile, i diritti reali  o  personali  di
          godimento  sui  beni  confiscati  si   estinguano   e   che
          all'estinzione consegua il diritto alla  corresponsione  di
          un equo indennizzo; 
              3.2) che i titolari di diritti di credito  aventi  data
          certa anteriore al sequestro debbano, a pena di  decadenza,
          insinuare il proprio  credito  nel  procedimento  entro  un
          termine da stabilire, comunque  non  inferiore  a  sessanta
          giorni  dalla  data  in  cui  la   confisca   e'   divenuta
          definitiva, salva la possibilita' di  insinuazioni  tardive
          in caso di ritardo incolpevole; 
              3.3)  il  principio   della   previa   escussione   del
          patrimonio residuo del sottoposto, salvo che per i  crediti
          assistiti  da  cause  legittime  di  prelazione   su   beni
          confiscati, nonche' il principio del limite della  garanzia
          patrimoniale, costituito dal 70 per cento  del  valore  dei
          beni sequestrati, al netto delle spese del procedimento; 
              3.4) che il credito non sia simulato o  in  altro  modo
          strumentale  all'attivita'  illecita  o  a  quella  che  ne
          costituisce il frutto o il reimpiego; 
              3.5)  un  procedimento  di  verifica  dei  crediti   in
          contraddittorio,  che  preveda  l'ammissione  dei   crediti
          regolarmente insinuati e la formazione di  un  progetto  di
          pagamento  degli  stessi   da   parte   dell'amministratore
          giudiziario; 
              3.6) la revocazione dell'ammissione del credito  quando
          emerga che essa e' stata  determinata  da  falsita',  dolo,
          errore essenziale di fatto o dalla  mancata  conoscenza  di
          documenti decisivi; 
              g) disciplinare  i  rapporti  tra  il  procedimento  di
          applicazione delle misure di  prevenzione  e  le  procedure
          concorsuali,  al  fine  di  garantire  i  creditori   dalle
          possibili  interferenze  illecite   nel   procedimento   di
          liquidazione  dell'attivo   fallimentare,   prevedendo   in
          particolare: 
              1) che i beni sequestrati o confiscati nel procedimento
          di prevenzione  siano  sottratti  dalla  massa  attiva  del
          fallimento e conseguentemente gestiti e  destinati  secondo
          le norme stabilite per il procedimento di prevenzione; 
              2)  che,  dopo  la  confisca  definitiva,  i  creditori
          insoddisfatti sulla massa  attiva  del  fallimento  possano
          rivalersi sul valore dei beni confiscati,  al  netto  delle
          spese sostenute per il procedimento di prevenzione; 
              3) che la verifica dei crediti relativi a beni  oggetto
          di sequestro o di  confisca  di  prevenzione  possa  essere
          effettuata  in  sede  fallimentare   secondo   i   principi
          stabiliti dal decreto legislativo di cui al comma 1; che se
          il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto
          l'intero  compendio   aziendale   dell'impresa   dichiarata
          fallita, nonche', nel caso di societa' di persone, l'intero
          patrimonio  personale  dei  soci  falliti   illimitatamente
          responsabili, alla verifica dei crediti si applichino anche
          le   disposizioni   previste   per   il   procedimento   di
          prevenzione; 
              4) che l'amministratore giudiziario possa  proporre  le
          azioni  di  revocatoria  fallimentare  con  riferimento  ai
          rapporti  relativi  ai  beni  oggetto   di   sequestro   di
          prevenzione; che, ove l'azione sia gia' stata proposta,  al
          curatore si sostituisca l'amministratore giudiziario; 
              5) che il pubblico  ministero,  anche  su  segnalazione
          dell'amministratore  giudiziario,   possa   richiedere   al
          tribunale  competente  la   dichiarazione   di   fallimento
          dell'imprenditore o dell'ente nei cui confronti e' disposto
          il procedimento di prevenzione patrimoniale e che versa  in
          stato di insolvenza; 
              6) che, se il sequestro o  la  confisca  sono  revocati
          prima  della  chiusura  del  fallimento,   i   beni   siano
          nuovamente attratti alla massa attiva; che, se il sequestro
          o  la  confisca  sono  revocati  dopo   la   chiusura   del
          fallimento, si provveda alla riapertura dello stesso;  che,
          se il sequestro o la confisca intervengono dopo la  vendita
          dei beni, essi si eseguano su quanto eventualmente  residua
          dalla liquidazione; 
              h) disciplinare la tassazione dei redditi derivanti dai
          beni sequestrati, prevedendo che la stessa: 
              1)  sia  effettuata  con  riferimento  alle   categorie
          reddituali previste  dal  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917; 
              2)  sia  effettuata  in  via  provvisoria,  in   attesa
          dell'individuazione  del  soggetto  passivo   d'imposta   a
          seguito della confisca o della revoca del sequestro; 
              3) sui redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti
          dai beni sequestrati, sia applicata, da parte del sostituto
          d'imposta, l'aliquota stabilita dalle disposizioni  vigenti
          per le persone fisiche; 
              4) siano in ogni caso fatte salve le norme di tutela  e
          le procedure previste dal capo III del titolo I della parte
          seconda del codice dei beni culturali e del  paesaggio,  di
          cui al decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  e
          successive modificazioni; 
              i)  prevedere  una   disciplina   transitoria   per   i
          procedimenti di prevenzione in ordine ai  quali  sia  stata
          avanzata proposta o  applicata  una  misura  alla  data  di
          entrata in vigore del decreto legislativo di cui  al  comma
          1; 
              l) prevedere  l'abrogazione  espressa  della  normativa
          incompatibile con le disposizioni del  decreto  legislativo
          di cui al comma 1. 
              4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1,
          corredato di relazione tecnica, ai  sensi  dell'  art.  17,
          comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' trasmesso
          alle Camere ai fini dell'espressione dei  pareri  da  parte
          delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
          i profili finanziari, che sono resi entro  sessanta  giorni
          dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso
          il termine di  cui  al  periodo  precedente  senza  che  le
          Commissioni  abbiano  espresso  i  pareri   di   rispettiva
          competenza, il decreto  legislativo  puo'  essere  comunque
          adottato. 
              5. Entro tre anni dalla data di entrata in  vigore  del
          decreto legislativo di cui al comma 1, nel  rispetto  delle
          procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti  dal
          presente articolo, il Governo  puo'  adottare  disposizioni
          integrative e correttive del decreto medesimo. 
              Art. 2 (Delega al Governo  per  l'emanazione  di  nuove
          disposizioni in materia di documentazione antimafia). -  1.
          Il Governo e' delegato ad adottare,  entro  un  anno  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, un  decreto
          legislativo  per  la  modifica   e   l'integrazione   della
          disciplina in materia di documentazione  antimafia  di  cui
          alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e di cui all' art. 4 del
          decreto legislativo 8 agosto 1994,  n.  490,  e  successive
          modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
          direttivi: 
                a) aggiornamento e semplificazione, anche sulla  base
          di quanto stabilito dalla lettera f)  del  presente  comma,
          delle procedure di rilascio della documentazione antimafia,
          anche attraverso la revisione dei casi di esclusione e  dei
          limiti di valore oltre i quali le pubbliche amministrazioni
          e gli enti pubblici, gli enti e le aziende  vigilati  dallo
          Stato o da altro ente pubblico  e  le  societa'  o  imprese
          comunque controllate dallo Stato o da altro  ente  pubblico
          non possono stipulare, approvare o autorizzare i  contratti
          e i subcontratti di cui all' art. 10 della legge 31  maggio
          1965, n. 575, e successive modificazioni, ne' rilasciare  o
          consentire le concessioni e le erogazioni di cui al  citato
          art. 10 della legge n. 575 del 1965, se non hanno acquisito
          complete  informazioni,  rilasciate  dal  prefetto,   circa
          l'insussistenza, nei confronti degli interessati e dei loro
          familiari conviventi  nel  territorio  dello  Stato,  delle
          cause di decadenza o di divieto previste dalla citata legge
          n. 575 del  1965,  ovvero  di  tentativi  di  infiltrazione
          mafiosa, di cui all'  art.  4  del  decreto  legislativo  8
          agosto 1994, n.  490,  e  successive  modificazioni,  nelle
          imprese interessate; 
                b) aggiornamento della normativa che  disciplina  gli
          effetti interdittivi conseguenti alle cause  di  decadenza,
          di divieto o al tentativo di infiltrazione mafiosa  di  cui
          alla   lettera   a),   accertati    successivamente    alla
          stipulazione, all'approvazione o  all'adozione  degli  atti
          autorizzatori di cui alla medesima lettera a); 
                c) istituzione di una banca di dati  nazionale  unica
          della documentazione  antimafia,  con  immediata  efficacia
          delle informative antimafia negative su tutto il territorio
          nazionale e con riferimento a tutti i rapporti, anche  gia'
          in essere, con  la  pubblica  amministrazione,  finalizzata
          all'accelerazione  delle  procedure   di   rilascio   della
          medesima documentazione e al  potenziamento  dell'attivita'
          di  prevenzione  dei  tentativi  di  infiltrazione  mafiosa
          nell'attivita' d'impresa, con previsione della possibilita'
          di integrare la banca di dati medesima con dati provenienti
          dall'estero  e  secondo  modalita'   di   acquisizione   da
          stabilirsi, nonche' della possibilita' per  il  procuratore
          nazionale antimafia di accedere in ogni tempo alla banca di
          dati medesima; 
                d) individuazione dei dati da inserire nella banca di
          dati di cui alla  lettera  c),  dei  soggetti  abilitati  a
          implementare  la  raccolta  dei  medesimi   e   di   quelli
          autorizzati, secondo precise modalita',  ad  accedervi  con
          indicazione altresi' dei  codici  di  progetto  relativi  a
          ciascun lavoro, servizio o  fornitura  pubblico  ovvero  ad
          altri elementi idonei a identificare la prestazione; 
                e) previsione della  possibilita'  di  accedere  alla
          banca di dati  di  cui  alla  lettera  c)  da  parte  della
          Direzione  nazionale  antimafia  per  lo  svolgimento   dei
          compiti previsti dall'art. 371-bis del codice di  procedura
          penale; 
                f) individuazione, attraverso un regolamento adottato
          con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il
          Ministro   della   giustizia,   con   il   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti  e  con  il  Ministro  dello
          sviluppo economico, delle diverse  tipologie  di  attivita'
          suscettibili  di   infiltrazione   mafiosa   nell'attivita'
          d'impresa per le quali, in relazione allo specifico settore
          d'impiego e alle situazioni ambientali che  determinano  un
          maggiore  rischio  di  infiltrazione  mafiosa,  e'   sempre
          obbligatoria    l'acquisizione     della     documentazione
          indipendentemente dal valore del  contratto,  subcontratto,
          concessione o erogazione, di cui all' art. 10  della  legge
          31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni; 
                g) previsione dell'obbligo, per l'ente locale sciolto
          ai  sensi  dell'art.  143  del  testo  unico  delle   leggi
          sull'ordinamento degli  enti  locali,  di  cui  al  decreto
          legislativo  18  agosto  2000,   n.   267,   e   successive
          modificazioni, di acquisire,  nei  cinque  anni  successivi
          allo scioglimento, l'informazione antimafia precedentemente
          alla stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione di
          qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero  precedentemente
          al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione,  di  cui
          all'art.  10  della  legge  31  maggio  1965,  n.  575,   e
          successive  modificazioni,  indipendentemente  dal   valore
          economico degli stessi; 
                h) facolta', per gli enti locali i  cui  organi  sono
          stati sciolti ai sensi dell'art. 143 del testo unico  delle
          leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
          legislativo  18  agosto  2000,   n.   267,   e   successive
          modificazioni, di deliberare, per un  periodo  determinato,
          comunque  non  superiore  alla   durata   in   carica   del
          commissario nominato, di  avvalersi  della  stazione  unica
          appaltante per lo svolgimento delle procedure  di  evidenza
          pubblica di competenza del medesimo ente locale; 
                i) facolta' per gli organi  eletti  in  seguito  allo
          scioglimento di cui all' art. 143  del  testo  unico  delle
          leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
          legislativo  18  agosto  2000,   n.   267,   e   successive
          modificazioni, di deliberare di avvalersi  per  un  periodo
          determinato, comunque non superiore alla durata  in  carica
          degli  stessi  organi  elettivi,   della   stazione   unica
          appaltante,  ove  costituita,  per  lo  svolgimento   delle
          procedure di evidenza pubblica di competenza  del  medesimo
          ente locale; 
                l) previsione  dell'innalzamento  ad  un  anno  della
          validita' dell'informazione  antimafia  qualora  non  siano
          intervenuti mutamenti nell'assetto societario e  gestionale
          dell'impresa oggetto di informativa; 
                m) introduzione dell'obbligo,  a  carico  dei  legali
          rappresentanti degli  organismi  societari,  di  comunicare
          tempestivamente alla  prefettura-ufficio  territoriale  del
          Governo  che  ha  rilasciato  l'informazione  l'intervenuta
          modificazione   dell'assetto   societario   e    gestionale
          dell'impresa; 
                n)  introduzione  di  sanzioni   per   l'inosservanza
          dell'obbligo di cui alla lettera m). 
              2. All'attuazione dei principi e criteri  direttivi  di
          cui alla lettera c) del comma  1  si  provvede  nei  limiti
          delle risorse gia'  destinate  allo  scopo  a  legislazione
          vigente   nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'interno. 
              3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma  1
          e' trasmesso  alle  Camere  ai  fini  dell'espressione  dei
          pareri da parte delle Commissioni  parlamentari  competenti
          per materia, che  sono  resi  entro  quarantacinque  giorni
          dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso
          il termine di  cui  al  precedente  periodo  senza  che  le
          Commissioni  abbiano  espresso  i  pareri   di   rispettiva
          competenza, il decreto  legislativo  puo'  essere  comunque
          adottato. 
              4. Entro tre anni dalla data di entrata in  vigore  del
          decreto legislativo di cui al comma 1, nel  rispetto  delle
          procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti  dal
          presente articolo, il Governo  puo'  adottare  disposizioni
          integrative e correttive del decreto medesimo.». 
              - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
          della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
          gli obblighi di pubblicita', trasparenza  e  diffusione  di
          informazioni da parte delle pubbliche  amministrazioni)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80. 
              -  Si  riporta  l'art.  31,  commi  3  e   8-bis,   del
          decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69  (Disposizioni  urgenti
          per   il   rilancio    dell'economia)    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98: 
              «Art.  31  (Semplificazioni  in  materia  di  DURC).  -
          (Omissis). 
              3.  Nei  contratti  pubblici  di  lavori,   servizi   e
          forniture, nelle ipotesi previste  dai  commi  4  e  5  del
          presente articolo, in caso  di  ottenimento  da  parte  dei
          soggetti di cui  all'art.  3,  comma  1,  lettera  b),  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, del documento  unico  di
          regolarita' contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza
          contributiva relativa  a  uno  o  piu'  soggetti  impiegati
          nell'esecuzione del contratto, i medesimi soggetti  di  cui
          all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente
          della  Repubblica  n.  207   del   2010   trattengono   dal
          certificato   di   pagamento    l'importo    corrispondente
          all'inadempienza. Il pagamento  di  quanto  dovuto  per  le
          inadempienze accertate mediante il  DURC  e'  disposto  dai
          soggetti di cui  all'art.  3,  comma  1,  lettera  b),  del
          decreto del Presidente della Repubblica  n.  207  del  2010
          direttamente  agli  enti  previdenziali   e   assicurativi,
          compresa, nei lavori, la cassa edile. 
              (Omissis). 
              8-bis.  Alle  erogazioni  di  sovvenzioni,  contributi,
          sussidi,  ausili  finanziari  e   vantaggi   economici   di
          qualunque genere, compresi quelli di cui all'art. 1,  comma
          553, della legge 23 dicembre 2005,  n.  266,  da  parte  di
          amministrazioni  pubbliche  per  le   quali   e'   prevista
          l'acquisizione   del   documento   unico   di   regolarita'
          contributiva (DURC), si applica il  comma  3  del  presente
          articolo. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 1, commi 647, 648 e 649 della legge
          28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni  per  la  formazione
          del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -  legge  di
          stabilita' 2016): 
              «647. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
          e' autorizzato a concedere contributi per  l'attuazione  di
          progetti   per   migliorare   la   catena   intermodale   e
          decongestionare la rete viaria, riguardanti  l'istituzione,
          l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi  marittimi  per
          il trasporto combinato delle merci o il  miglioramento  dei
          servizi su rotte esistenti, in  arrivo  e  in  partenza  da
          porti situati in Italia, che  collegano  porti  situati  in
          Italia o negli Stati membri  dell'Unione  europea  o  dello
          Spazio economico europeo. A  tal  fine  e'  autorizzata  la
          spesa annua di 45,4 milioni di euro  per  l'anno  2016,  di
          44,1 milioni di euro per l'anno 2017 e di 48,9  milioni  di
          euro per l'anno 2018. 
              648. Per il completo sviluppo del sistema di  trasporto
          intermodale,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti e' altresi' autorizzato  a  concedere  contributi
          per servizi di trasporto ferroviario intermodale in  arrivo
          e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia. A tal
          fine e' autorizzata la spesa annua di 20  milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Agli stessi fini
          puo' essere utilizzata quota parte  delle  risorse  di  cui
          all'art. 1, comma 150, della legge  23  dicembre  2014,  n.
          190. 
              649.    L'individuazione    dei     beneficiari,     la
          commisurazione degli aiuti, le modalita' e le procedure per
          l'attuazione degli interventi di cui ai  commi  647  e  648
          sono  disciplinate  con  regolamento  adottato,  ai   sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da sottoporre,  entro  trenta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, a  notifica
          preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 108
          del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.". 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  80  del   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (Codice  dei  contratti
          pubblici), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  19  aprile
          2016, n. 91, S.O. n. 10/L: 
              «Art. 80  (Motivi  di  esclusione).  -  1.  Costituisce
          motivo  di  esclusione  di  un  operatore  economico  dalla
          partecipazione a una procedura d'appalto o concessione,  la
          condanna  con  sentenza  definitiva  o  decreto  penale  di
          condanna divenuto irrevocabile o sentenza  di  applicazione
          della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444  del  codice
          di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore
          nei casi di cui all'art. 105, comma 6, per uno dei seguenti
          reati: 
                a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli
          416, 416-bis del  codice  penale  ovvero  delitti  commessi
          avvalendosi delle condizioni  previste  dal  predetto  art.
          416-bis ovvero  al  fine  di  agevolare  l'attivita'  delle
          associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per  i
          delitti, consumati o tentati,  previsti  dall'art.  74  del
          decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.
          309, dall'art. 291-quater del decreto del Presidente  della
          Repubblica 23 gennaio 1973,  n.  43  e  dall'art.  260  del
          decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  in  quanto
          riconducibili  alla  partecipazione   a   un'organizzazione
          criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro
          2008/841/GAI del Consiglio; 
                b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli
          317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
          346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e  356  del  codice  penale
          nonche' all'art. 2635 del codice civile; 
                b-bis)  false  comunicazioni  sociali  di  cui   agli
          articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
                c) frode  ai  sensi  dell'art.  1  della  convenzione
          relativa  alla  tutela  degli  interessi  finanziari  delle
          Comunita' europee; 
                d)  delitti,  consumati  o  tentati,   commessi   con
          finalita'  di  terrorismo,  anche  internazionale,   e   di
          eversione dell'ordine costituzionale reati  terroristici  o
          reati connessi alle attivita' terroristiche; 
                e) delitti di cui agli articoli  648-bis,  648-ter  e
          648-ter.1 del codice penale,  riciclaggio  di  proventi  di
          attivita' criminose o finanziamento del  terrorismo,  quali
          definiti all'art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007,
          n. 109 e successive modificazioni; 
                f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme  di
          tratta di esseri umani definite con il decreto  legislativo
          4 marzo 2014, n. 24; 
                g) ogni altro  delitto  da  cui  derivi,  quale  pena
          accessoria, l'incapacita' di contrattare  con  la  pubblica
          amministrazione. 
              2.  Costituisce  altresi'  motivo  di   esclusione   la
          sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al  comma
          3, di cause di  decadenza,  di  sospensione  o  di  divieto
          previste dall'art. 67 del decreto legislativo  6  settembre
          2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa  di
          cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo
          quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi
          2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,
          con   riferimento   rispettivamente   alle    comunicazioni
          antimafia e alle informazioni antimafia. 
              3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la
          sentenza o il decreto ovvero la  misura  interdittiva  sono
          stati emessi nei confronti: del titolare  o  del  direttore
          tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o
          del direttore tecnico, se si tratta  di  societa'  in  nome
          collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico,
          se si tratta  di  societa'  in  accomandita  semplice;  dei
          membri del  Consiglio  di  amministrazione  cui  sia  stata
          conferita la legale rappresentanza, ivi compresi  institori
          e procuratori generali, dei membri degli organi con  poteri
          di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri
          di  rappresentanza,  di  direzione  o  di  controllo,   del
          direttore tecnico o del socio unico persona fisica,  ovvero
          del socio di maggioranza in caso di societa'  con  meno  di
          quattro soci, se si tratta di  altro  tipo  di  societa'  o
          consorzio. In ogni caso l'esclusione e il  divieto  operano
          anche nei  confronti  dei  soggetti  cessati  dalla  carica
          nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
          gara, qualora l'impresa  non  dimostri  che  vi  sia  stata
          completa  ed   effettiva   dissociazione   della   condotta
          penalmente sanzionata; l'esclusione non va  disposta  e  il
          divieto  non  si  applica  quando   il   reato   e'   stato
          depenalizzato   ovvero    quando    e'    intervenuta    la
          riabilitazione ovvero quando il reato e'  stato  dichiarato
          estinto dopo la condanna ovvero in  caso  di  revoca  della
          condanna medesima. 
              4.   Un   operatore   economico   e'   escluso    dalla
          partecipazione a una procedura  d'appalto  se  ha  commesso
          violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto  agli
          obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o  dei
          contributi previdenziali, secondo la legislazione  italiana
          o quella dello Stato in cui sono  stabiliti.  Costituiscono
          gravi violazioni quelle che comportano un omesso  pagamento
          di imposte e tasse superiore all'importo  di  cui  all'art.
          48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.   602.   Costituiscono
          violazioni definitivamente accertate  quelle  contenute  in
          sentenze  o  atti  amministrativi  non  piu'  soggetti   ad
          impugnazione. Costituiscono  gravi  violazioni  in  materia
          contributiva e previdenziale quelle  ostative  al  rilascio
          del documento unico di regolarita' contributiva (DURC),  di
          cui al decreto del Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali  30  gennaio  2015,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale  n.  125  del  1°  giugno  2015,   ovvero   delle
          certificazioni  rilasciate  dagli  enti  previdenziali   di
          riferimento non aderenti al sistema dello  sportello  unico
          previdenziale. Il presente  comma  non  si  applica  quando
          l'operatore  economico  ha  ottemperato  ai  suoi  obblighi
          pagando o impegnandosi  in  modo  vincolante  a  pagare  le
          imposte  o  i  contributi  previdenziali  dovuti,  compresi
          eventuali  interessi  o  multe,  purche'  il  pagamento   o
          l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del
          termine per la presentazione delle domande. 
              5.   Le    stazioni    appaltanti    escludono    dalla
          partecipazione  alla  procedura  d'appalto   un   operatore
          economico in una delle seguenti situazioni, anche  riferita
          a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma
          6, qualora: 
                a)  la  stazione  appaltante  possa  dimostrare   con
          qualunque mezzo adeguato la presenza  di  gravi  infrazioni
          debitamente accertate alle norme in  materia  di  salute  e
          sicurezza sul lavoro nonche' agli obblighi di cui  all'art.
          30, comma 3 del presente codice; 
                b)  l'operatore  economico  si  trovi  in  stato   di
          fallimento,   di   liquidazione   coatta,   di   concordato
          preventivo, salvo il caso  di  concordato  con  continuita'
          aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un  procedimento
          per la dichiarazione  di  una  di  tali  situazioni,  fermo
          restando quanto previsto dall'art. 110; 
                c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati
          che l'operatore economico si e'  reso  colpevole  di  gravi
          illeciti professionali,  tali  da  rendere  dubbia  la  sua
          integrita'  o  affidabilita'.  Tra  questi  rientrano:   le
          significative  carenze  nell'esecuzione  di  un  precedente
          contratto di appalto o di concessione che ne hanno  causato
          la risoluzione  anticipata,  non  contestata  in  giudizio,
          ovvero confermata all'esito di un  giudizio,  ovvero  hanno
          dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno  o  ad
          altre sanzioni; il tentativo di  influenzare  indebitamente
          il processo decisionale  della  stazione  appaltante  o  di
          ottenere  informazioni  riservate  ai   fini   di   proprio
          vantaggio; il fornire, anche per  negligenza,  informazioni
          false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
          sull'esclusione, la  selezione  o  l'aggiudicazione  ovvero
          l'omettere le informazioni  dovute  ai  fini  del  corretto
          svolgimento della procedura di selezione; 
                d)   la   partecipazione   dell'operatore   economico
          determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi
          dell'art. 42, comma 2, non diversamente risolvibile; 
                e) una distorsione della  concorrenza  derivante  dal
          precedente coinvolgimento degli operatori  economici  nella
          preparazione della procedura d'appalto di cui  all'art.  67
          non possa essere risolta con misure meno intrusive; 
                f) l'operatore  economico  sia  stato  soggetto  alla
          sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma  2,  lettera
          c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra
          sanzione che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la
          pubblica   amministrazione,   compresi   i    provvedimenti
          interdittivi di cui all'art. 14 del decreto  legislativo  9
          aprile 2008, n. 81; 
                f-bis)  l'operatore  economico  che  presenti   nella
          procedura  di  gara  in  corso  e  negli   affidamenti   di
          subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; 
                f-ter) l'operatore economico iscritto nel  casellario
          informatico tenuto  dall'Osservatorio  dell'ANAC  per  aver
          presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle
          procedure di gara e negli  affidamenti  di  subappalti.  Il
          motivo  di  esclusione  perdura   fino   a   quando   opera
          l'iscrizione nel casellario informatico; 
                g)  l'operatore  economico  iscritto  nel  casellario
          informatico tenuto  dall'Osservatorio  dell'ANAC  per  aver
          presentato false dichiarazioni o  falsa  documentazione  ai
          fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione,  per
          il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 
                h) l'operatore economico abbia violato il divieto  di
          intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della  legge  19
          marzo 1990, n.  55.  L'esclusione  ha  durata  di  un  anno
          decorrente dall'accertamento definitivo della violazione  e
          va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa; 
                i)   l'operatore   economico    non    presenti    la
          certificazione di cui all'art.  17  della  legge  12  marzo
          1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la  sussistenza  del
          medesimo requisito; 
                l)  l'operatore  economico  che,  pur  essendo  stato
          vittima dei reati previsti e puniti dagli  articoli  317  e
          629 del codice penale aggravati ai sensi  dell'art.  7  del
          decreto-legge 13  maggio  1991,  n.  152,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12  luglio  1991,  n.  203,  non
          risulti aver denunciato i fatti all'autorita'  giudiziaria,
          salvo che ricorrano i  casi  previsti  dall'art.  4,  primo
          comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza
          di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi  a  base
          della  richiesta  di  rinvio  a  giudizio   formulata   nei
          confronti   dell'imputato   nell'anno   antecedente    alla
          pubblicazione  del  bando   e   deve   essere   comunicata,
          unitamente alle generalita' del soggetto che ha  omesso  la
          predetta  denuncia,  dal   procuratore   della   Repubblica
          procedente all'ANAC, la quale cura la  pubblicazione  della
          comunicazione sul sito dell'Osservatorio; 
                m) l'operatore economico  si  trovi  rispetto  ad  un
          altro partecipante alla medesima procedura di  affidamento,
          in una situazione di controllo di  cui  all'art.  2359  del
          codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
          se la situazione di controllo o la relazione  comporti  che
          le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
              6.  Le  stazioni  appaltanti  escludono  un   operatore
          economico in qualunque  momento  della  procedura,  qualora
          risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti
          compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una
          delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5. 
              7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che  si
          trovi  in  una  delle  situazioni  di  cui  al   comma   1,
          limitatamente alle ipotesi in cui  la  sentenza  definitiva
          abbia imposto una pena detentiva non superiore  a  18  mesi
          ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione
          come definita per le singole fattispecie  di  reato,  o  al
          comma 5, e' ammesso  a  provare  di  aver  risarcito  o  di
          essersi impegnato a risarcire qualunque danno  causato  dal
          reato o dall'illecito  e  di  aver  adottato  provvedimenti
          concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi  al
          personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 
              8. Se la stazione appaltante ritiene che le  misure  di
          cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico  non
          e'   escluso   della   procedura    d'appalto;    viceversa
          dell'esclusione   viene   data    motivata    comunicazione
          all'operatore economico. 
              9.  Un  operatore  economico   escluso   con   sentenza
          definitiva dalla partecipazione alle procedure  di  appalto
          non puo' avvalersi della possibilita' prevista dai commi  7
          e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante  da  tale
          sentenza. 
              10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa  la
          durata  della  pena   accessoria   della   incapacita'   di
          contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia
          intervenuta riabilitazione, tale durata e'  pari  a  cinque
          anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore,
          e in tale caso e' pari alla durata della pena principale  e
          a tre anni, decorrenti  dalla  data  del  suo  accertamento
          definitivo, nei casi di cui ai commi 4  e  5  ove  non  sia
          intervenuta sentenza di condanna. 
              11.  Le  cause  di  esclusione  previste  dal  presente
          articolo  non  si  applicano  alle   aziende   o   societa'
          sottoposte  a  sequestro  o  confisca  ai  sensi  dell'art.
          12-sexies  del  decreto-legge  8  giugno  1992,   n.   306,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  1992,
          n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto  legislativo  6
          settembre 2011,  n.  159,  ed  affidate  ad  un  custode  o
          amministratore giudiziario o finanziario,  limitatamente  a
          quelle  riferite  al   periodo   precedente   al   predetto
          affidamento. 
              12. In caso di presentazione di falsa  dichiarazione  o
          falsa documentazione,  nelle  procedure  di  gara  e  negli
          affidamenti di subappalto, la stazione  appaltante  ne  da'
          segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano  state
          rese  con  dolo  o  colpa  grave  in  considerazione  della
          rilevanza o della gravita' dei fatti  oggetto  della  falsa
          dichiarazione    o    della    presentazione    di    falsa
          documentazione,   dispone   l'iscrizione   nel   casellario
          informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara
          e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino
          a due anni, decorso il quale l'iscrizione e'  cancellata  e
          perde comunque efficacia. 
              13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro  novanta
          giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice,
          puo' precisare, al fine di garantire omogeneita' di  prassi
          da parte delle stazioni appaltanti, quali  mezzi  di  prova
          considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze
          di esclusione di cui al comma 5, lettera c),  ovvero  quali
          carenze  nell'esecuzione  di  un  procedente  contratto  di
          appalto siano significative ai fini del medesimo  comma  5,
          lettera c). 
              14. Non possono essere affidatari di subappalti  e  non
          possono stipulare i relativi contratti  i  soggetti  per  i
          quali  ricorrano  i  motivi  di  esclusione  previsti   dal
          presente articolo.». 
              - Si riporta l'art. 15  del  decreto-legge  22  ottobre
          2016, n. 193 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per
          il finanziamento di esigenze indifferibili)  convertito  in
          legge, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016,  n.
          225: 
              «Art. 15 (Disposizioni finanziarie). - 1. Il Fondo  per
          interventi  strutturali  di  politica  economica,  di   cui
          all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29  novembre  2004,
          n. 282,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
          dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 4.260 milioni  di
          euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno
          2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e  di  2.970
          milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. 
              1-bis. Il Fondo di cui all'art.  1,  comma  200,  della
          legge 23 dicembre 2014, n.  190,  e'  incrementato  di  300
          milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.100 milioni di  euro
          per l'anno 2018. 
              2. Agli oneri derivanti dagli articoli 2-bis, 4,  comma
          2, 8, comma 1-ter, 9, 10, 12, 13, 14 e dai commi 1 e  1-bis
          del presente articolo, pari a 2.026,39 milioni di euro  per
          l'anno 2016, a 4.575 milioni di euro  per  l'anno  2017,  a
          5.945 milioni di euro per l'anno 2018, a 3.285  milioni  di
          euro per l'anno 2019 e a 2.985  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2020, che aumentano a  2.036,1  milioni
          di euro per l'anno 2016 ai fini della  compensazione  degli
          effetti in termini di  fabbisogno  ed  indebitamento  netto
          derivante dalla lettera a) del presente comma, si provvede: 
                a) quanto a 451,83 milioni di euro per  l'anno  2016,
          mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa
          relative alle missioni e ai programmi di spesa degli  stati
          di  previsione  dei  Ministeri  come  indicate  nell'elenco
          allegato al presente decreto; 
                b) quanto a 1.600 milioni di euro  per  l'anno  2016,
          mediante riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui
          all'art. 1, comma 200, della legge  23  dicembre  2014,  n.
          190; 
                b-bis) quanto a 15 milioni di euro annui a  decorrere
          dall'anno  2017,  fermo  restando  l'incremento  del  Fondo
          previsto  dal  comma  1  del  presente  articolo,  mediante
          corrispondente riduzione  della  dotazione  del  Fondo  per
          interventi  strutturali  di  politica  economica,  di   cui
          all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29  novembre  2004,
          n. 282,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
          dicembre 2004, n. 307; 
                c) quanto a 2,3 milioni di euro per  l'anno  2016,  a
          4.560 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.930  milioni  di
          euro per l'anno 2018, a 3.270 milioni di  euro  per  l'anno
          2019 e a 2.970 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno
          2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle
          maggiori entrate  derivanti  dalle  misure  previste  dagli
          articoli 3, 4, 6 e 9. 
              3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni
          recate dal presente decreto, il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare  con  propri
          decreti,  le  occorrenti  variazioni   di   bilancio.   Ove
          necessario,    previa    richiesta     dell'amministrazione
          competente, il Ministero dell'economia e delle finanze puo'
          disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria,  la  cui
          regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di
          ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. 
              3-bis. Al  fine  di  assicurare  la  piena  tutela  dei
          titolari  di   indennizzi   per   infortunio   o   malattia
          professionale e di semplificare il contenzioso in  materia,
          la rendita per inabilita' permanente erogata  dall'Istituto
          nazionale per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
          lavoro (INAIL), ai sensi dell'art. 66, numero 2), del testo
          unico delle disposizioni per  l'assicurazione  obbligatoria
          contro   gli   infortuni   sul   lavoro   e   le   malattie
          professionali, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha natura  risarcitoria
          del  danno  subito  dall'assicurato  a  causa   dell'evento
          invalidante.  La  medesima  rendita   non   concorre   alla
          formazione del reddito complessivo ai fini tributari.". 
              - Si riporta l'art. 13, comma 1, del decreto - legge 24
          aprile  2017,  n.  50  (Disposizioni  urgenti  in   materia
          finanziaria, iniziative a favore degli  enti  territoriali,
          ulteriori interventi per le zone colpite da eventi  sismici
          e misure per lo  sviluppo)  convertito,  con  modificazioni
          dalla legge 21 giugno 2017, n. 96: 
              «Art. 13 (Riduzione dotazioni missioni e  programmi  di
          spesa dei Ministeri). -  1.  Ai  fini  del  concorso  delle
          amministrazioni  centrali  dello  Stato  al  raggiungimento
          degli obiettivi programmatici  indicati  nel  documento  di
          economia e finanza per l'anno 2017 presentato alle  Camere,
          le  missioni  e  i  programmi  di  spesa  degli  stati   di
          previsione dei Ministeri, di  cui  all'elenco  allegato  al
          presente decreto, sono  ridotte,  per  l'anno  2017,  degli
          importi ivi indicati in termini di competenza e  cassa.  Il
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   nelle   more
          dell'adozione delle necessarie variazioni di  bilancio,  e'
          autorizzato ad  accantonare  e  rendere  indisponibili  gli
          importi  indicati  in  termini  di   competenza   e   cassa
          nell'elenco allegato al presente decreto. Con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30
          giorni dall'entrata in vigore della  legge  di  conversione
          del presente decreto, su proposta dei Ministri  competenti,
          potranno essere apportate, nel rispetto dell'invarianza dei
          saldi di finanza pubblica, variazioni compensative rispetto
          agli importi indicati nel citato elenco  anche  relative  a
          missioni e programmi  diversi.  Resta  precluso  l'utilizzo
          degli stanziamenti di conto capitale per  finanziare  spese
          correnti. 
              (Omissis).». 
              -  La  Comunicazione  C(2004)  43   della   Commissione
          (Orientamenti comunitari in materia di aiuti  di  Stato  ai
          trasporti marittimi) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          dell'Unione europea 17 gennaio 2004, C 13/3.