DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 19-5-2020
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 48-bis. 
    (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni). 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del  regolamento  di
cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le societa'
a  prevalente  partecipazione  pubblica,  prima  di   effettuare,   a
qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore  a  cinquemila
euro, verificano, anche in via  telematica,  se  il  beneficiario  e'
inadempiente all'obbligo di versamento derivante  dalla  notifica  di
una o piu' cartelle di pagamento per un  ammontare  complessivo  pari
almeno a tale importo  e,  in  caso  affermativo,  non  procedono  al
pagamento e segnalano la  circostanza  all'agente  della  riscossione
competente per territorio, ai fini dell'esercizio  dell'attivita'  di
riscossione delle somme iscritte a ruolo.  La  presente  disposizione
non si applica alle  aziende  o  societa'  per  le  quali  sia  stato
disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo  12-sexies
del  decreto-legge  8  giugno   1992,   n.   306,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della  legge
31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione  del
pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto  nonche'  ai
risparmiatori di cui  all'articolo  1,  comma  494,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un  pregiudizio  ingiusto  da
parte di banche e loro controllate  aventi  sede  legale  in  Italia,
poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre  2015
e prima del 16 gennaio 2018. (94) 
  2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle  finanze,  da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n.  400,  sono  stabilite  le  modalita'  di  attuazione  delle
disposizioni di cui al comma 1. 
  2-bis.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, l'importo  di  cui  al  comma  1  puo'
essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio,  ovvero
diminuito. 
                                                              ((101)) 
 
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AGGIORNAMENTO (94) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
988) che la presente modifica si applica a  decorrere  dal  1º  marzo
2018. 
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AGGIORNAMENTO (101) 
  Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 153, comma 1)
che "Nel periodo di sospensione di cui all'articolo  68,  commi  1  e
2-bis, del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 non si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente gia'
effettuate, anche in data antecedente a tale periodo,  ai  sensi  del
comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della
Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l'agente  della  riscossione
non ha  notificato  l'ordine  di  versamento  previsto  dall'articolo
72-bis, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e  le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' le societa'  a  prevalente
partecipazione  pubblica,  procedono  al  pagamento  a   favore   del
beneficiario".