LEGGE 13 settembre 1982, n. 646

Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/9/1982. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/2022)
Testo in vigore dal: 13-10-2011
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 23-bis 
 
  1. Quando si procede nei confronti di persone imputate del  delitto
di cui all'articolo 416-bis del codice penale o del  delitto  di  cui
all'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975,  n.  685,  il  pubblico
ministero ne da' senza ritardo  comunicazione  al  procuratore  della
Repubblica ((presso il tribunale  del  capoluogo  del  distretto  ove
dimora la persona)) per il promuovimento, qualora  non  sia  gia'  in
corso,  del  procedimento  per  l'applicazione  di  una   misura   di
prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575. 
  2. Successivamente,  il  giudice  penale  trasmette  a  quello  che
procede per l'applicazione  della  misura  di  prevenzione  gli  atti
rilevanti ai fini del  procedimento,  salvo  che  ritenga  necessario
mantenerli segreti. 
  3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 MAGGIO 1991, N. 152,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 1991, N. 203. 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 MAGGIO 1991, N. 152,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 1991, N. 203.