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DECRETO-LEGGE 22 ottobre 2016, n. 193

Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. (16G00209)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/10/2016.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 02/12/2016, n. 282).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/2022)
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Testo in vigore dal:  3-12-2016
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Art. 15

Disposizioni finanziarie
1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
((
1-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.100 milioni di euro per l'anno 2018
))
2. Agli oneri derivanti dagli articoli
((2-bis,))
4, comma 2,
((8, comma 1-ter,))
9, 10, 12, 13, 14 e
((dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, pari a 2.026,39 milioni di euro per l'anno 2016, a 4.575 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.945 milioni di euro per l'anno 2018, a 3.285 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2.985))
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, che aumentano a
((2.036,1 milioni))
di euro per l'anno 2016 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto derivante dalla lettera a) del presente comma, si provvede:
a) quanto a
((451,83 milioni))
di euro per l'anno 2016, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco allegato al presente decreto;
b) quanto a 1.600 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
((b-bis) quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, fermo restando l'incremento del Fondo previsto dal comma 1 del presente articolo, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307))
;
c) quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2016,
((a 4.560 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.930 milioni di euro per l'anno 2018, a 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle misure previste dagli articoli 3, 4, 6 e 9))
.
3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
((
3-bis. Al fine di assicurare la piena tutela dei titolari di indennizzi per infortunio o malattia professionale e di semplificare il contenzioso in materia, la rendita per inabilità permanente erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ai sensi dell'articolo 66, numero 2), del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha natura risarcitoria del danno subito dall'assicurato a causa dell'evento invalidante. La medesima rendita non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini tributari
))