DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1973, n. 43

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/10/2022)
Testo in vigore dal: 19-4-2001
aggiornamenti all'articolo
                          Art. 291-quater.
(((Associazione   per   delinquere  finalizzata  al  contrabbando  di
                      tabacchi lavorati esteri)

 1. Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere
  piu'  delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che
promuovono,   costituiscono,   dirigono,   organizzano  o  finanziano
l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da tre a
otto anni.
  2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione da un
anno a sei anni.
  3.  La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o
piu'.
  4.  Se  l'associazione e' armata ovvero se ricorrono le circostanze
previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si
applica  la  pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi
previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni
nei  casi  previsti  dal  comma 2. L'associazione si considera armata
quando  i  partecipanti hanno la disponibilita', per il conseguimento
delle  finalita'  dell'associazione,  di  armi  o materie esplodenti,
anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
  5.  Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente
articolo  sono  diminuite  da  un  terzo  alla  meta'  nei  confronti
dell'imputato  che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare
che l'attivita' delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche
aiutando   concretamente   l'autorita'   di   polizia  o  l'autorita'
giudiziaria  nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione
dei  fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato
o  per  la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei
delitti)).