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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1973, n. 43

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/10/2022)
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Testo in vigore dal: 3-1-1978
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 29,  concernente  la
concessione di delega legislativa per la modifica  e  l'aggiornamento
delle disposizioni legislative in materia doganale; 
  Sentito il parere del Consiglio di Stato; 
  Udito il parere della Commissione parlamentare  istituita  a  norma
dell'art. 4  della  legge  1  febbraio  1965,  n.  13,  e  successive
modificazioni; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per  le  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri per gli affari esteri, per la grazia  e  giustizia,  per  il
bilancio  e  la  programmazione  economica,  per   il   tesoro,   per
l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e l'aviazione civile, per
l'industria, il commercio  e  l'artigianato,  per  il  commercio  con
l'estero, per la marina mercantile, per il turismo e lo spettacolo  e
per le poste e le telecomunicazioni; 
 
                              Decreta: 
 
  E' approvato il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in
materia doganale, allegato al presente decreto. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 23 gennaio 1973 
 
                                LEONE 
 
                                              ANDREOTTI - VALSECCHI - 
MEDICI - GONELLA - 
TAVIANI - MALAGODI - 
NATALI - BOZZI - FERRI - 
MATTEOTTI - LUPIS - 
BADINI CONFALONIERI - 
GIOIA 
 
Visto, il Guardasigilli: GONELLA 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 marzo 1973 
  Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 97 - VALENTINI 
 
 
   Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale 
                               Art. 1. 
                          (Linea doganale) 
 
  Il lido del mare ed i confini con gli altri Stati costituiscono  la
linea doganale. 
  Lungo il lido del mare, in corrispondenza delle foci  dei  fiumi  e
degli altri corsi d'acqua nonche' degli  sbocchi  dei  canali,  delle
lagune e dei bacini interni di ogni specie, la linea  doganale  segue
la linea retta congiungente i punti piu' foranei  di  apertura  della
costa; in corrispondenza dei porti marittimi segue il limite  esterno
delle opere portuali e le linee rette che congiungono  le  estremita'
delle loro aperture, in modo da includere  gli  specchi  d'acqua  dei
porti medesimi. 
  Nel tratto fra Ponte Tresa e Porto Ceresio e nella zona di  Livigno
la   linea   doganale,   anziche'   il   confine   politico,    segue
rispettivamente  le  sponde  nazionali  del  lago  di  Lugano  e   la
delimitazione del territorio del comune di  Livigno  verso  i  comuni
italiani  ad  esso  limitrofi;  ((...)).  Il  confine  politico   che
racchiude  il  territorio  del  comune  di  Campione   d'Italia   non
costituisce linea doganale.