DECRETO LEGISLATIVO 8 agosto 1994, n. 490

Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia ((, nonche' disposizioni concernenti i poteri del prefetto in materia di contrasto alla criminalita' organizzata)).

note: Entrata in vigore del decreto: 10/8/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/2012)
Testo in vigore dal: 28-12-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4. 
Informazioni del prefetto - lettera d) dell'art.  1  comma  1,  della
                    legge 17 gennaio 1994, n. 47 
 
  1. Le pubbliche amministrazioni, gli  enti  pubblici  e  gli  altri
soggetti di cui all'art. 1, devono acquisire le informazioni  di  cui
al comma 4 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti  e
subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire le  concessioni
o erogazioni indicati nell'allegato 3, il cui valore sia: 
    a)  pari  o  superiore  a  quello  determinato  dalla  legge   in
attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere  e  lavori
pubblici, servizi pubblici e pubbliche  forniture,  indipendentemente
dai casi di esclusione ivi indicati; 
    b) superiore a 300 milioni di lire per le  concessioni  di  acque
pubbliche o  di  beni  demaniali  per  lo  svolgimento  di  attivita'
imprenditoriali,   ovvero   per   la   concessione   di   contributi,
finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso
tipo per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali; 
    c) superiore a  200  milioni  di  lire  per  l'autorizzazione  di
subcontratti, cessioni o cottimi,  concernenti  la  realizzazione  di
opere o lavori pubblici o  la  prestazione  di  servizi  o  forniture
pubbliche. 
  2. E' vietato, a pena di nullita', il frazionamento dei  contratti,
delle concessioni o delle erogazioni compiuto allo scopo  di  eludere
l'applicazione del presente articolo. 
  3. Ai fini di cui al comma  1,  la  richiesta  di  informazioni  e'
inoltrata al prefetto della provincia nella quale hanno  residenza  o
sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le societa' o i
consorzi interessati ai contratti e subcontratti di  cui  al  comma1,
lettere a) e c), o che siano destinatari degli atti di concessione  o
erogazione di  cui  alla  lettera  b)  dello  stesso  comma  1.  Tale
richiesta deve contenere gli elementi di cui all'allegato 4. 
  4. Il prefetto  trasmette  alle  amministrazioni  richiedenti,  nel
termine massimo di quindici giorni dalla ricezione  della  richiesta,
le informazioni concernenti la sussistenza o meno, a  carico  di  uno
dei soggetti indicati nelle lettere d) ed e) dell'allegato  4,  delle
cause  di  divieto  o  di  sospensione  dei   procedimenti   indicate
nell'allegato  1,  nonche'  le  informazioni  relative  ad  eventuali
tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le  scelte
e gli indirizzi delle societa' o imprese interessate. A tal  fine  il
prefetto, anche avvalendosi dei poteri di accesso e  di  accertamento
delegati dal Ministro dell'interno, dispone le  necessarie  verifiche
nell'ambito della provincia e,  ove  occorra,  richiede  ai  prefetti
competenti che le stesse siano effettuate nelle rispettive province. 
  5. Quando le verifiche disposte  a  norma  del  comma  4  siano  di
particolare complessita', il  prefetto  ne  da'  comunicazione  senza
ritardo all'amministrazione interessata e  fornisce  le  informazioni
acquisite entro i successivi trenta giorni.  Nel  caso  di  lavori  o
forniture di somma urgenza, fatto salvo quanto previsto dal comma  6,
le amministrazioni possono procedere dopo aver inoltrato al  prefetto
la richiesta di informazioni di cui al comma 3. Anche fuori del  caso
di lavori o forniture di somma urgenza,  le  amministrazioni  possono
procedere  qualora  le  informazioni  non  pervengano   nei   termini
previsti. In tal caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni
e le altre erogazioni di  cui  al  comma  1  sono  corrisposti  sotto
condizione risolutiva. 
  6. Quando, a seguito delle verifiche disposte a norma del comma  4,
emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle
societa' o imprese interessate, le amministrazioni cui  sono  fornite
le  relative  informazioni  dal  prefetto,  non  possono   stipulare,
approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, ne'  autorizzare,
rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni.  Nel
caso di lavori o forniture di  somma  urgenza  di  cui  al  comma  5,
qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'allegato
1 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa  siano
accertati  successivamente   alla   stipula   del   contratto,   alla
concessione  dei  lavori  o  all'autorizzazione   del   subcontratto,
l'amministrazione interessata puo' revocare le  autorizzazioni  e  le
concessioni o recedere dai contratti, fatto salvo  il  pagamento  del
valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle spese  sostenute
per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite.
(3) (5) ((6)) 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 ha disposto (con l'art.  10,  comma
1) che "Salvo quanto previsto dall'articolo  1,  ed  in  deroga  alle
disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 8  agosto  1994,
n. 490, fatto salvo il divieto di frazionamento di cui al comma 2 del
predetto articolo, le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici  e
gli altri  soggetti  di  cui  all'articolo  1,  devono  acquisire  le
informazioni di cui al  comma  2  del  presente  articolo,  prima  di
stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero
prima di rilasciare o consentire le concessioni o erogazioni indicati
nell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,  il  cui  valore
sia: 
    a)  pari  o  superiore  a  quello  determinato  dalla  legge   in
attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere  e  lavori
pubblici, servizi pubblici e pubbliche  forniture,  indipendentemente
dai casi di esclusione ivi indicati; 
    b) superiore a 300 milioni di lire per le  concessioni  di  acque
pubbliche o  di  beni  demaniali  per  lo  svolgimento  di  attivita'
imprenditoriali,   ovvero   per   la   concessione   di   contributi,
finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso
tipo per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali; 
    c) superiore a  300  milioni  di  lire  per  l'autorizzazione  di
subcontratti, cessioni o cottimi,  concernenti  la  realizzazione  di
opere o lavori pubblici o  la  prestazione  di  servizi  o  forniture
pubbliche". 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ha disposto  (con  l'art.  116,
comma 4) che "Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni  del
libro II, capi I, II, III e IV, i richiami  agli  articoli  1-septies
del  decreto-legge  6  settembre  1982,  n.  629,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e 4 e  5-bis  del
decreto legislativo  8  agosto  1994,  n.  490  nonche'  quelli  alle
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica  3
giugno 1998, n. 252 e nel decreto del Presidente della  Repubblica  2
agosto 2010, n. 150, ovunque presenti,  si  intendono  riferiti  alle
corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 120, comma 2, lettera b)) che dalla
data di entrata in vigore delle disposizioni del libro II,capi I, II,
III e IV del medesimo decreto, e' abrogato il D.lgs. 8  agosto  1994,
n. 490. 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dal  D.Lgs.  15
novembre 2012, n. 218, ha disposto: 
  - (con l'art. 116, comma 4) che "Dalla data di  entrata  in  vigore
delle disposizioni del libro II, capi I, II, III  e  IV,  i  richiami
agli articoli 4 e 5-bis del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490
nonche' quelli alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente
della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 e nel decreto  del  Presidente
della  Repubblica  2  agosto  2010,  n.  150,  ovunque  presenti,  si
intendono riferiti alle  corrispondenti  disposizioni  contenute  nel
presente decreto"; 
  - (con l'art. 120, comma 2, lettera a)) che a decorrere dalla  data
di cui all'articolo 119, comma 1 del medesimo decreto e' abrogato  il
D.lgs. 8 agosto 1994, n. 490.