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LEGGE 15 dicembre 2014, n. 186

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonchè per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio. (14G00197)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/04/2016)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 7-4-2016
aggiornamenti all'articolo
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Misure per l'emersione e il rientro di capitali  detenuti  all'estero
nonche' per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale 
  1. Dopo l'articolo 5-ter del decreto-legge 28 giugno 1990, n.  167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  1990,  n.  227,
sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 5-quater. -  (Collaborazione  volontaria).  -  1.  L'autore
della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui  all'articolo
4, comma 1, commessa fino al 30 settembre 2014, puo' avvalersi  della
procedura di collaborazione volontaria di cui  al  presente  articolo
per l'emersione delle attivita' finanziarie e patrimoniali costituite
o detenute fuori del territorio dello Stato, per la definizione delle
sanzioni per le eventuali  violazioni  di  tali  obblighi  e  per  la
definizione  dell'accertamento   mediante   adesione   ai   contenuti
dell'invito  al  contraddittorio  di  cui  alla  lettera  b)  per  le
violazioni in materia di imposte sui redditi e relative  addizionali,
di  imposte  sostitutive,  di  imposta  regionale   sulle   attivita'
produttive e di imposta sul valore aggiunto, nonche' per le eventuali
violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta. A tal
fine deve: 
      a)  indicare  spontaneamente  all'Amministrazione  finanziaria,
mediante  la  presentazione  di   apposita   richiesta,   tutti   gli
investimenti e tutte le attivita' di natura finanziaria costituiti  o
detenuti all'estero, anche indirettamente o per  interposta  persona,
fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione
dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonche'  dei
redditi  che  derivano  dalla  loro  dismissione  o  utilizzazione  a
qualunque titolo, unitamente ai documenti e alle informazioni per  la
determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle
imposte  sui  redditi   e   relative   addizionali,   delle   imposte
sostitutive, dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive,  dei
contributi previdenziali, dell'imposta sul valore  aggiunto  e  delle
ritenute,  non  connessi  con  le  attivita'  costituite  o  detenute
all'estero, relativamente a tutti i periodi d'imposta  per  i  quali,
alla data di  presentazione  della  richiesta,  non  sono  scaduti  i
termini per l'accertamento o la contestazione della violazione  degli
obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1; 
      b)  versare  le  somme  dovute  in  base  all'invito   di   cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno  1997,  n.
218,  e  successive  modificazioni,  entro  il  quindicesimo   giorno
antecedente  la  data  fissata  per  la  comparizione  e  secondo  le
ulteriori modalita' indicate nel comma 1-bis  del  medesimo  articolo
per l'adesione ai contenuti dell'invito, ovvero le  somme  dovute  in
base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione
dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di  contestazione
o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni  per  la  violazione
degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma  1,  del
presente decreto entro il termine per la proposizione del ricorso, ai
sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.
472, e successive modificazioni, senza avvalersi della  compensazione
prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
241, e successive modificazioni. Il versamento puo'  essere  eseguito
in unica soluzione ovvero essere ripartito, su richiesta  dell'autore
della violazione, in tre rate mensili di pari importo.  Il  pagamento
della prima  rata  deve  essere  effettuato  nei  termini  e  con  le
modalita' di cui alla presente lettera. Il mancato pagamento  di  una
delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura. 
    2. La collaborazione volontaria non e' ammessa se la richiesta e'
presentata dopo che  l'autore  della  violazione  degli  obblighi  di
dichiarazione di cui all'articolo 4, comma  1,  abbia  avuto  formale
conoscenza  di  accessi,  ispezioni,  verifiche  o   dell'inizio   di
qualunque attivita' di accertamento amministrativo o di  procedimenti
penali, per  violazione  di  norme  tributarie,  relativi  all'ambito
oggettivo  di  applicazione   della   procedura   di   collaborazione
volontaria indicato al comma 1 del presente articolo. La  preclusione
opera  anche  nelle  ipotesi  in  cui  la  formale  conoscenza  delle
circostanze di cui al primo periodo e' stata  acquisita  da  soggetti
solidalmente obbligati in via tributaria o  da  soggetti  concorrenti
nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non
puo' essere presentata piu' di una volta, anche indirettamente o  per
interposta persona. 
    3. Entro trenta giorni dalla data di  esecuzione  dei  versamenti
indicati al comma 1, lettera b),  l'Agenzia  delle  entrate  comunica
all'autorita' giudiziaria competente la conclusione  della  procedura
di collaborazione volontaria,  per  l'utilizzo  dell'informazione  ai
fini di quanto stabilito all'articolo 5-quinquies, comma  1,  lettere
a) e b). 
    4. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, per
la determinazione dei periodi d'imposta per i quali non sono  scaduti
i termini di accertamento, non si applica il raddoppio dei termini di
cui all'articolo 12, comma 2-bis, del decreto-legge 1º  luglio  2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.
102,  qualora  ricorrano  congiuntamente   le   condizioni   previste
dall'articolo 5-quinquies, commi 4, primo periodo, lettera c), 5 e  7
del presente decreto. 
    5. La procedura di collaborazione volontaria puo' essere attivata
fino al 30 settembre 2015. Tra la data di ricevimento della richiesta
di collaborazione volontaria e quella di decadenza  dei  termini  per
l'accertamento di cui all'articolo  43  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   600,   e   successive
modificazioni, e all'articolo 57 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dei
termini  per  la  notifica  dell'atto  di  contestazione   ai   sensi
dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,  e
successive modificazioni, intercorrono non meno di novanta giorni. In
difetto  e  in  mancanza,  entro  detti  termini,  della  definizione
mediante adesione ai contenuti  dell'invito  o  della  sottoscrizione
dell'atto di accertamento con adesione e della definizione  agevolata
relativa all'atto di contestazione per la violazione  degli  obblighi
di dichiarazione  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  del  presente
decreto, secondo quanto previsto al comma 1, lettera b), del presente
articolo, il termine di decadenza per la notificazione dell'avviso di
accertamento e quello per la notifica dell'atto di contestazione sono
automaticamente prorogati,  in  deroga  a  quelli  ordinari,  fino  a
concorrenza dei novanta giorni. 
    6.  Per  i  residenti  nel  comune  di  Campione  d'Italia,  gia'
esonerati  dalla  compilazione  del  modulo  RW  in  relazione   alle
disponibilita' detenute presso istituti elvetici derivanti da redditi
di lavoro, da trattamenti pensionistici nonche'  da  altre  attivita'
lavorative svolte direttamente in Svizzera da soggetti residenti  nel
suddetto comune, il direttore dell'Agenzia delle entrate adotta,  con
proprio provvedimento, entro novanta giorni dalla data di entrata  in
vigore della presente disposizione, specifiche disposizioni  relative
agli imponibili riferibili alle attivita' costituite  o  detenute  in
Svizzera in considerazione della particolare collocazione  geografica
del comune medesimo. 
    Art. 5-quinquies. - (Effetti della  procedura  di  collaborazione
volontaria). - 1. Nei confronti di colui che presta la collaborazione
volontaria ai sensi dell'articolo 5-quater: 
      a) e' esclusa la punibilita' per i delitti di cui agli articoli
2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74, e successive modificazioni; 
      b) e' altresi' esclusa la punibilita' delle  condotte  previste
dagli articoli 648-bis e  648-ter  del  codice  penale,  commesse  in
relazione ai delitti di cui alla lettera a) del presente comma. 
    2. Le disposizioni del comma 1 si  applicano  limitatamente  alle
condotte relative agli  imponibili,  alle  imposte  e  alle  ritenute
oggetto della collaborazione volontaria. 
    3.  Limitatamente  alle  attivita'  oggetto   di   collaborazione
volontaria, le condotte previste dall'articolo 648-ter.1  del  codice
penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti  di  cui
al comma 1, lettera a), del presente articolo sino alla data  del  30
settembre 2015, entro la quale puo' essere attivata la  procedura  di
collaborazione volontaria. 
    4. Le sanzioni di cui  all'articolo  5,  comma  2,  del  presente
decreto sono determinate, ai sensi  dell'articolo  7,  comma  4,  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,  in  misura  pari  alla
meta' del minimo edittale: a) se le attivita' vengono  trasferite  in
Italia o in Stati membri dell'Unione  europea  o  in  Stati  aderenti
all'Accordo  sullo  Spazio  economico  europeo  che   consentono   un
effettivo scambio di informazioni con l'Italia, inclusi  nella  lista
di cui al decreto del Ministro delle  finanze  4  settembre  1996,  e
successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  220
del 19 settembre 1996; ovvero b) se le attivita' trasferite in Italia
o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero c) se l'autore
delle  violazioni  di  cui  all'articolo  5-quater,  comma  1,  fermo
restando l'obbligo di eseguire gli adempimenti ivi previsti, rilascia
all'intermediario finanziario estero presso  cui  le  attivita'  sono
detenute l'autorizzazione a trasmettere  alle  autorita'  finanziarie
italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attivita' oggetto di
collaborazione volontaria e  allega  copia  di  tale  autorizzazione,
controfirmata dall'intermediario finanziario estero,  alla  richiesta
di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da quelli  di  cui  al
primo periodo, la sanzione e' determinata  nella  misura  del  minimo
edittale, ridotto di un quarto. Nei confronti del contribuente che si
avvale della procedura di collaborazione volontaria, la misura minima
delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi  e
relative addizionali, di imposte sostitutive,  di  imposta  regionale
sulle attivita' produttive, di  imposta  sul  valore  aggiunto  e  di
ritenute e' fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto. 
    5. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo periodo del
comma   4,   qualora   l'autore   della    violazione    trasferisca,
successivamente alla  presentazione  della  richiesta,  le  attivita'
oggetto di collaborazione volontaria presso  un  altro  intermediario
localizzato fuori dell'Italia o di uno degli Stati di cui alla citata
lettera a), l'autore della  violazione  e'  obbligato  a  rilasciare,
entro trenta giorni dalla data  del  trasferimento  delle  attivita',
l'autorizzazione di cui alla lettera c) del primo periodo del comma 4
all'intermediario presso cui le attivita' sono state trasferite  e  a
trasmettere, entro sessanta giorni dalla data del trasferimento delle
attivita', tale autorizzazione alle autorita'  finanziarie  italiane,
pena l'applicazione di una sanzione pari alla  meta'  della  sanzione
prevista dal primo periodo del comma 4. 
    6.  Il  procedimento  di  irrogazione  delle  sanzioni   per   la
violazione degli obblighi di dichiarazione  di  cui  all'articolo  4,
comma 1, del presente decreto e' definito ai sensi  dell'articolo  16
del decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,  e  successive
modificazioni. Il confronto previsto all'articolo 16,  comma  3,  del
decreto legislativo n. 472 del 1997, e successive  modificazioni,  e'
operato tra il terzo della sanzione indicata  nell'atto  e  il  terzo
della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi
o, se piu' favorevole, il terzo della somma delle sanzioni piu' gravi
determinate ai sensi del  comma  4,  primo  e  secondo  periodo,  del
presente articolo. 
    7. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria,  la
misura della sanzione minima prevista per le violazioni  dell'obbligo
di  dichiarazione  di  cui  all'articolo   4,   comma   1,   indicata
nell'articolo 5, comma 2, secondo periodo, nei casi di detenzione  di
investimenti  all'estero  ovvero  di  attivita'  estere   di   natura
finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato  di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  4  maggio
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio  1999,
e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  21  novembre
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  273  del  23  novembre
2001, e' fissata al 3 per  cento  dell'ammontare  degli  importi  non
dichiarati se le attivita' oggetto  della  collaborazione  volontaria
erano o sono detenute in Stati  che  stipulino  con  l'Italia,  entro
sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione,  accordi  che  consentano  un  effettivo   scambio   di
informazioni ai sensi dell'articolo 26  del  modello  di  Convenzione
contro le doppie imposizioni predisposto dall'Organizzazione  per  la
cooperazione e lo sviluppo economico, anche su elementi riconducibili
al periodo intercorrente tra la data della stipulazione e  quella  di
entrata in vigore dell'accordo. Al ricorrere della condizione di  cui
al primo periodo non si applica il raddoppio delle  sanzioni  di  cui
all'articolo 12, comma  2,  secondo  periodo,  del  decreto-legge  1º
luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102. 
    8. Su istanza del contribuente, da formulare nella  richiesta  di
cui all'articolo 5-quater, comma 1, lettera a), l'ufficio,  in  luogo
della determinazione analitica dei  rendimenti,  calcola  gli  stessi
applicando  la  misura  percentuale  del  5  per  cento   al   valore
complessivo della loro consistenza alla fine  dell'anno  e  determina
l'ammontare  corrispondente  all'imposta   da   versare   utilizzando
l'aliquota del 27 per cento. Tale istanza puo' essere presentata solo
nei casi  in  cui  la  media  delle  consistenze  di  tali  attivita'
finanziarie  risultanti  al  termine  di  ciascun  periodo  d'imposta
oggetto della collaborazione volontaria non ecceda  il  valore  di  2
milioni di euro. 
    9. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria,  la
disponibilita' delle attivita' finanziarie e patrimoniali oggetto  di
emersione si considera, salva prova contraria, ripartita, per ciascun
periodo d'imposta, in quote eguali tra tutti coloro  che  al  termine
degli stessi ne avevano la disponibilita'. 
    10.  Se  il  contribuente   destinatario   dell'invito   di   cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno  1997,  n.
218,  e  successive   modificazioni,   o   che   abbia   sottoscritto
l'accertamento con adesione e destinatario dell'atto di contestazione
non  versa  le  somme  dovute  nei  termini  previsti   dall'articolo
5-quater,  comma  1,  lettera  b),  la  procedura  di  collaborazione
volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti di cui ai
commi 1, 4, 6 e 7 del  presente  articolo.  L'Agenzia  delle  entrate
notifica, anche in deroga ai  termini  di  cui  all'articolo  43  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
successive modificazioni, all'articolo 57 del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, e successive modificazioni, un avviso di  accertamento  e  un
nuovo atto di contestazione con la  rideterminazione  della  sanzione
entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello  di  notificazione
dell'invito di cui al predetto  articolo  5,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 218 del 1997, e successive modificazioni, o  a  quello
di redazione dell'atto di adesione o di  notificazione  dell'atto  di
contestazione. 
    Art.  5-sexies.  -  (Ulteriori   disposizioni   in   materia   di
collaborazione  volontaria).  -  1.  Le  modalita'  di  presentazione
dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi
debiti tributari, nonche'  ogni  altra  modalita'  applicativa  della
relativa procedura, sono disciplinate con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla  data
di entrata in vigore della  presente  disposizione.  L'Agenzia  delle
entrate  e  gli   altri   organi   dell'Amministrazione   finanziaria
concordano condizioni e modalita' per lo scambio  dei  dati  relativi
alle procedure avviate e concluse. 
    Art. 5-septies. - (Esibizione di atti falsi  e  comunicazione  di
dati non rispondenti al vero). - 1. L'autore della violazione di  cui
all'articolo  4,  comma  1,  che,  nell'ambito  della  procedura   di
collaborazione volontaria di cui all'articolo  5-quater,  esibisce  o
trasmette atti o  documenti  falsi,  in  tutto  o  in  parte,  ovvero
fornisce dati e notizie non rispondenti al  vero  e'  punito  con  la
reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. 
    2. L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, deve
rilasciare  al  professionista  che  lo  assiste  nell'ambito   della
procedura di collaborazione volontaria una dichiarazione  sostitutiva
di atto di notorieta' con la quale attesta che gli atti  o  documenti
consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi  e  che  i
dati e notizie forniti sono rispondenti al vero». 
  2. Possono avvalersi della procedura di  collaborazione  volontaria
prevista  dalle  disposizioni  di  cui  al  comma  1  per  sanare  le
violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte  sui
redditi e  relative  addizionali,  delle  imposte  sostitutive  delle
imposte  sui  redditi,   dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' le  violazioni
relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al
30 settembre 2014, anche  contribuenti  diversi  da  quelli  indicati
nell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990,  n.  167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.  227,  e
successive modificazioni, e i contribuenti destinatari degli obblighi
dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto correttamente. 
  3. Ai fini di cui al comma 2, i contribuenti devono: 
    a) presentare, con le modalita' previste  dal  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 5-sexies del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto  1990,  n.  227,  introdotto  dal  comma  1  del
presente articolo, apposita richiesta di accesso  alla  procedura  di
collaborazione       volontaria,       fornendo        spontaneamente
all'Amministrazione finanziaria i documenti e le informazioni per  la
determinazione dei maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui
redditi e  relative  addizionali,  delle  imposte  sostitutive  delle
imposte  sui  redditi,   dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
produttive, dei contributi  previdenziali,  dell'imposta  sul  valore
aggiunto e delle ritenute, relativamente a tutti i periodi  d'imposta
per i quali, alla data di presentazione  della  richiesta,  non  sono
scaduti i termini per  l'accertamento  di  cui  all'articolo  43  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
successive  modificazioni,  e  all'articolo  57   del   decreto   del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni; 
    b) effettuare il versamento delle somme dovute in base all'invito
di cui all'articolo 5, comma 1, del  decreto  legislativo  19  giugno
1997, n. 218, e successive modificazioni, ovvero le somme  dovute  in
base all'accertamento  con  adesione  di  cui  al  medesimo  decreto,
secondo le  modalita'  ed  entro  i  termini  indicati  nell'articolo
5-quater, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 giugno  1990,  n.
167, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  1990,  n.
227, introdotto dal comma 1 del presente articolo. 
  4. Alla procedura di collaborazione volontaria di cui al comma 2 si
applicano,  oltre  a  quanto  stabilito  al  comma  3,  le   seguenti
disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo: 
    a) l'articolo 5-quater, commi 2, 3  e  5,  del  decreto-legge  28
giugno 1990, n. 167, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 1990, n. 227; 
    b) l'articolo 5-quinquies, commi 1, 2, 3, 4, terzo periodo, e 10,
del  decreto-legge  28  giugno  1990,   n.   167,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 agosto  1990,  n.  227,  in  materia  di
effetti della procedura di collaborazione volontaria; 
    c) l'articolo 5-sexies del decreto-legge 28 giugno 1990, n.  167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227; 
    d) l'articolo 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  1990,  n.  227,
applicabile al  contribuente  che,  nell'ambito  della  procedura  di
collaborazione volontaria, esibisce  o  trasmette  atti  o  documenti
falsi, in tutto o in  parte,  ovvero  fornisce  dati  e  notizie  non
rispondenti al vero. 
  5. L'esclusione della  punibilita'  e  la  diminuzione  della  pena
previste dall'articolo 5-quinquies, comma  1,  del  decreto-legge  28
giugno 1990, n. 167, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 1990, n. 227, introdotto dal comma 1  del  presente  articolo,
operano nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a
commettere i delitti ivi indicati. 
  6. All'articolo 29, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, le parole da: «e  dall'articolo  48»  fino  alla
fine del periodo sono sostituite dalle  seguenti:  «dall'articolo  48
del decreto legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546,  e  successive
modificazioni, dall'articolo 8 del decreto-legge 30  settembre  2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n. 326, e successive  modificazioni,  dagli  articoli  16  e  17  del
decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.   472,   e   successive
modificazioni, nonche' al  fine  della  definizione  delle  procedure
amichevoli relative a contribuenti individuati previste dalle vigenti
convenzioni  contro  le  doppie  imposizioni  sui  redditi  e   dalla
convenzione 90/436/CEE, resa esecutiva con legge 22  marzo  1993,  n.
99, la responsabilita' di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, e successive  modificazioni,  e'  limitata  alle
ipotesi di dolo». 
  7. Le entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di  cui
agli articoli da 5-quater a 5-septies  del  decreto-legge  28  giugno
1990, n. 167, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
1990, n. 227,  introdotti  dal  comma  1,  nonche'  quelle  derivanti
dall'attuazione dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, affluiscono
ad apposito capitolo  dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  per
essere destinate, anche mediante riassegnazione: 
    a) al pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale,
anche prevedendo l'esclusione dai vincoli  del  patto  di  stabilita'
interno; 
    b) all'esclusione dai medesimi vincoli delle risorse assegnate  a
titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi dell'Unione europea
e di quelle derivanti dal riparto del Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione; 
    c) agli investimenti pubblici; 
    d) al Fondo per la riduzione  della  pressione  fiscale,  di  cui
all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  e
successive modificazioni. ((2)) 
  8. Con decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  sono
stabiliti i criteri e le modalita' per la ripartizione delle  entrate
di cui al  comma  7  tra  le  finalita'  ivi  indicate,  nonche'  per
l'attribuzione delle somme affluite all'entrata  del  bilancio  dello
Stato, di cui al medesimo comma 7, per ciascuna finalizzazione. 
  9. Per  le  esigenze  operative  connesse  allo  svolgimento  delle
attivita' necessarie all'applicazione  della  disciplina  di  cui  al
comma  1  sull'emersione  e  sul  rientro   dei   capitali   detenuti
all'estero, e comunque al fine di potenziare l'azione di  prevenzione
e  contrasto  dell'evasione  e  dell'elusione  fiscale,   assicurando
l'incremento  delle  entrate  tributarie  e  il  miglioramento  della
qualita' dei servizi: 
    a) l'Agenzia delle entrate,  in  aggiunta  alle  assunzioni  gia'
autorizzate o consentite dalla normativa vigente, puo' procedere, per
gli anni 2014, 2015 e 2016, all'assunzione a tempo  indeterminato  di
funzionari di terza area funzionale,  fascia  retributiva  F1,  e  di
assistenti  di  seconda  area  funzionale,  fascia  retributiva   F3,
assicurando la priorita' agli idonei che sono inseriti in graduatorie
finali ancora vigenti a seguito di concorsi per  assunzioni  a  tempo
indeterminato, nel limite di  un  contingente  corrispondente  a  una
spesa non superiore a 4,5 milioni di  euro  per  l'anno  2014,  a  24
milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di  euro  per  l'anno
2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017; 
    b) la disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera  e),
della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  continua  ad  applicarsi,  nei
limiti delle risorse  disponibili  a  legislazione  vigente,  e  puo'
essere utilizzata anche per il passaggio del personale tra le sezioni
del ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane  e
dei monopoli. L'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli  definisce  i
criteri per il passaggio del personale da una sezione  all'altra,  in
ragione   del   progressivo    completamento    dei    processi    di
riorganizzazione  connessi  all'incorporazione  di  cui  all'articolo
23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e  successive
modificazioni.  Ai  dipendenti  che  transitano  presso  la   sezione
«dogane»  si  applica  esclusivamente  il  trattamento  giuridico  ed
economico previsto dal contratto collettivo nazionale di  lavoro  per
il  personale  gia'  appartenente  all'Agenzia   delle   dogane.   Ai
dipendenti  che  transitano  dalla  sezione   «ASSI»   alla   sezione
«monopoli» si applica  esclusivamente  il  trattamento  giuridico  ed
economico   previsto   per    il    personale    gia'    appartenente
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. (1) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.L. 30 dicembre 2015,  n.  210,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, ha disposto (con l'art.  10,  comma
8-quinquies)  che  "  L'applicazione  delle   disposizioni   di   cui
all'articolo 1, comma 9, lettera b), della legge 15 dicembre 2014, n.
186,  e'  prorogata  al  31  dicembre  2016  al  fine  di  consentire
l'integrale passaggio di tutto il personale  nella  sezione  "Dogane"
del ruolo dell'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  con  conseguente
soppressione delle distinte sezioni all'interno del ruolo  unico  del
personale non dirigenziale, nei limiti delle risorse  disponibili  di
cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della  legge  24  dicembre
2007, n. 244". 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 23 febbraio - 5  aprile  2016,
n.  66  (in  G.U.  1ª  s.s.  06/04/2016,   n.   14)   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 7, della legge 15
dicembre 2014, n. 186 (Disposizioni in materia di emersione e rientro
di capitali detenuti all'estero nonche' per  il  potenziamento  della
lotta   all'evasione   fiscale.   Disposizioni    in    materia    di
autoriciclaggio), nella parte in cui si applica alla Regione autonoma
Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste".