DECRETO-LEGGE 30 settembre 2003, n. 269

Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-10-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.24 novembre 2003, n. 326 (in SO n.181, relativo alla G.U. 25/11/2003, n.274).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 7-10-2015
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8 
                        Ruling internazionale 
 
  1. Le imprese con attivita' internazionale  hanno  accesso  ad  una
procedura  di  ruling  di  standard  internazionale,  con  principale
riferimento al regime dei prezzi di trasferimento,  degli  interessi,
dei dividendi, delle royalties e alla  valutazione  preventiva  della
sussistenza  o  meno  dei  requisiti  che  configurano  una   stabile
organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti  i
criteri previsti dall'articolo 162 del decreto del  Presidente  della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   nonche'   dalle   vigenti
Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate all'Italia. 
  2. La procedura si conclude con la stipulazione di un accordo,  tra
il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e il contribuente, e
vincola per il periodo d'imposta nel corso  del  quale  l'accordo  e'
stipulato e per i quattro periodi  d'imposta  successivi,  salvo  che
intervengano mutamenti  nelle  circostanze  di  fatto  o  di  diritto
rilevanti  al  fine   delle   predette   metodologie   e   risultanti
dall'accordo sottoscritto dai contribuenti. 
  3.  In   base   alla   normativa   comunitaria,   l'amministrazione
finanziaria invia copia dell'accordo all'autorita' fiscale competente
degli Stati di residenza o di stabilimento delle imprese con i  quali
i contribuenti pongono in essere le relative operazioni. 
  4. Per i periodi d'imposta di cui  al  comma  2,  l'Amministrazione
finanziaria esercita i poteri di cui agli articoli 32 e seguenti  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,
soltanto  in  relazione  a  questioni  diverse  da   quelle   oggetto
dell'accordo. 
  5. La richiesta di ruling e' presentata al competente ufficio della
Agenzia delle entrate, secondo quanto stabilito con provvedimento del
direttore della medesima Agenzia. 
  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere
dal periodo d'imposta successivo a  quello  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  7. Agli oneri derivanti  dal  presente  articolo,  ammontanti  a  5
milioni di euro a decorrere dal 2004,  si  provvede  a  valere  sulle
maggiori entrate derivanti dal presente decreto. 
                                                               ((55)) 
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AGGIORNAMENTO (55) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147  ha  disposto  (con  l'art.  1,
comma 1) l'abrogazione del presente articolo. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 3) che  l'abrogazione  del
presente articolo si applica  a  decorrere  dalla  data  fissata  dal
provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  di   cui
all'articolo 31-ter,  comma  6,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da  emanarsi,  in  sostituzione
del provvedimento del 23 luglio 2004, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del D.Lgs. suindicato.