DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009, n. 78

Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini ((. . .)). (09G0091)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/7/2009.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 (in SO n. 140, relativo alla G.U. 04/08/2009, n. 179).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
Testo in vigore dal: 28-2-2010
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 12. 
                    Contrasto ai paradisi fiscali 
 
  1. Le norme del presente  articolo  danno  attuazione  alle  intese
raggiunte  tra  gli  Stati  aderenti  alla  Organizzazione   per   la
cooperazione e lo sviluppo  economico  in  materia  di  emersione  di
attivita' economiche e finanziarie detenute in  Paesi  aventi  regimi
fiscali   privilegiati,   allo   scopo   di   migliorare    l'attuale
insoddisfacente livello  di  trasparenza  fiscale  e  di  scambio  di
informazioni, nonche' di incrementare la cooperazione  amministrativa
tra Stati. 
  2.  In  deroga  ad  ogni  vigente  disposizione   di   legge,   gli
investimenti e le attivita'  di  natura  finanziaria  detenute  negli
Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del
Ministro delle finanze  4  maggio  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e  al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre  2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  23
novembre 2001, n.  273,  senza  tener  conto  delle  limitazioni  ivi
previste, in violazione degli obblighi di  dichiarazione  di  cui  ai
commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno  1990,  n.
167, convertito dalla legge 4 agosto  1990,  n.  227,  ai  soli  fini
fiscali si presumono costituite, salva la prova  contraria,  mediante
redditi sottratti a tassazione. In tale caso,  le  sanzioni  previste
dall'articolo 1 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.  471,
sono raddoppiate. 
((2-bis. Per l'accertamento basato sulla presunzione di cui al  comma
2, i termini di cui all'articolo  43,  primo  e  secondo  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
successive modificazioni, e all'articolo 57, primo e  secondo  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
e successive modificazioni, sono raddoppiati. 
  2-ter. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3  dell'articolo  4
del  decreto-legge  28  giugno  1990,   n.   167,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  4  agosto  1990,  n.  227,  e  successive
modificazioni, riferite agli investimenti e alle attivita' di  natura
finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui all'articolo  20  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati.)) 
  3.  Al  fine  di  garantire  la  massima  efficacia  all'azione  di
controllo ai fini  fiscali  per  la  prevenzione  e  repressione  dei
fenomeni  di  illecito  trasferimento  e  detenzione   di   attivita'
economiche  e  finanziarie  all'estero,   l'Agenzia   delle   entrate
istituisce, in coordinamento con la Guardia di finanza e  nei  limiti
dei propri stanziamenti di  bilancio,  una  unita'  speciale  per  il
contrasto   della   evasione   ed   elusione   internazionale,    per
l'acquisizione di informazioni utili alla individuazione dei predetti
fenomeni   illeciti   ed   il   rafforzamento   della    cooperazione
internazionale. 
  3-bis. Per le attivita' connesse alle finalita' di cui al  comma  3
da  svolgere  all'estero,  l'Agenzia  delle  entrate  si  avvale  del
personale del Corpo della guardia di finanza di  cui  all'articolo  4
del decreto legislativo 19  marzo  2001,  n.  68,  secondo  modalita'
stabilite d'intesa con il Comando generale della guardia di finanza. 
  3-ter. In relazione alle concrete esigenze operative, la quota  del
contingente previsto dall'articolo 168  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e  successive  modificazioni,
riservata al personale del Corpo della  guardia  di  finanza  di  cui
all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19  marzo  2001,  n.
68, puo' essere aumentata con decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari  esteri,  nei
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.