DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ((nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)). (12G0117)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/7/2012, ad eccezione del comma 83 dell'art. 12 che entra in vigore l'1/1/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/07/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 30-6-2022
aggiornamenti all'articolo
                           Art. 23-quater. 
(Incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e
dell'Agenzia  del  territorio  e  soppressione  dell'Agenzia  per  lo
                    sviluppo del settore ippico). 
 
  1. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e l'Agenzia del
territorio  sono  incorporate,  rispettivamente,  nell'Agenzia  delle
dogane e nell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 a  decorrere
dal 1º dicembre 2012 e i relativi organi decadono,  fatti  salvi  gli
adempimenti di cui al comma 4. Entro il 30 ottobre 2012  il  Ministro
dell'economia e delle finanze trasmette una relazione al Parlamento. 
  2. Le funzioni attribuite  agli  enti  di  cui  al  comma  1  dalla
normativa vigente continuano ad essere esercitate,  con  le  inerenti
risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali,  compresi  i   relativi
rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia
esperita  alcuna  procedura  di  liquidazione,  neppure   giudiziale,
rispettivamente,   dall'Agenzia   delle   dogane,   che   assume   la
denominazione di "Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli",  e  dalla
Agenzia delle entrate. Le risorse finanziarie di  cui  al  precedente
periodo inerenti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono escluse
dalle modalita' di determinazione delle dotazioni da  assegnare  alla
medesima Agenzia ai sensi dell'articolo 1, comma 74, della  legge  23
dicembre 2005, n. 266. 
  3.  Con  decreti  di  natura   non   regolamentare   del   Ministro
dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre  2012,
sono trasferite le risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  degli
enti incorporati e sono adottate le misure  eventualmente  occorrenti
per garantire la neutralita' finanziaria per il bilancio dello  Stato
dell'operazione di incorporazione.  Fino  all'adozione  dei  predetti
decreti, per garantire la  continuita'  dei  rapporti  gia'  in  capo
all'ente incorporato, l'Agenzia incorporante puo' delegare uno o piu'
dirigenti  per  lo   svolgimento   delle   attivita'   di   ordinaria
amministrazione,  ivi  comprese  le   operazioni   di   pagamento   e
riscossione a valere  sui  conti  correnti  gia'  intestati  all'ente
incorporato che rimangono aperti fino alla  data  di  emanazione  dei
decreti medesimi. 
  4. Entro il 31 dicembre 2012, i  bilanci  di  chiusura  degli  enti
incorporati sono deliberati dagli  organi  in  carica  alla  data  di
cessazione dell'ente, corredati della relazione  redatta  dall'organo
interno di controllo in carica alla data di incorporazione  dell'ente
medesimo e trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia  e
delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui al  comma
1 i compensi, indennita' o altri emolumenti  comunque  denominati  ad
essi spettanti sono corrisposti fino  alla  data  di  adozione  della
deliberazione dei bilanci di chiusura e, comunque, non oltre  novanta
giorni dalla data di incorporazione. I  comitati  di  gestione  delle
Agenzie incorporanti sono rinnovati entro quindici giorni  decorrenti
dal termine di cui al comma 1, anche al  fine  di  tenere  conto  del
trasferimento di funzioni derivante dal presente articolo. 
  5. A decorrere dal 1º dicembre 2012 le  dotazioni  organiche  delle
Agenzie incorporanti sono provvisoriamente incrementate di un  numero
pari alle unita' di personale di ruolo trasferite, in servizio presso
gli enti incorporati. Detto personale e' inquadrato nei  ruoli  delle
Agenzie   incorporanti.   I    dipendenti    trasferiti    mantengono
l'inquadramento  previdenziale  di  provenienza  ed  il   trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse  e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso  in
cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello  previsto
per il personale dell'amministrazione incorporante, e' attribuito per
la differenza un assegno ad personam riassorbibile con  i  successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 
  6. Per i  restanti  rapporti  di  lavoro  le  Agenzie  incorporanti
subentrano  nella  titolarita'  del  rapporto  fino   alla   naturale
scadenza. 
  7. Le Agenzie incorporanti  esercitano  i  compiti  e  le  funzioni
facenti   capo   agli   enti   incorporati   con   le   articolazioni
amministrative  individuate   mediante   le   ordinarie   misure   di
definizione del relativo assetto organizzativo. Nell'ambito di  dette
misure, nei limiti della dotazione organica della dirigenza di  prima
fascia, l'Agenzia delle  entrate  istituisce  uno  o  piu'  posti  di
vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai
contingenti  previsti  dall'articolo  19,  comma   6,   del   decreto
legislativo  n.  165  del  2001,  per  i  compiti  di   indirizzo   e
coordinamento delle  funzioni  riconducibili  all'area  di  attivita'
dell'Agenzia del territorio; ((l'Agenzia delle dogane e dei  monopoli
puo' conferire, a valere sulle facolta' assunzionali disponibili, uno
o piu' incarichi di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui due
anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo  19,  comma  6,
del decreto legislativo n. 165 del 2001)).  Per  lo  svolgimento  sul
territorio dei compiti gia' devoluti all'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato, l'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli  stipula
apposite convenzioni, non onerose, con la Guardia di  finanza  e  con
l'Agenzia delle entrate. Al fine di garantire  la  continuita'  delle
attivita' gia' facenti capo agli enti di cui al presente  comma  fino
al  perfezionamento  del  processo  di   riorganizzazione   indicato,
l'attivita'  facente  capo  ai  predetti  enti  continua  ad   essere
esercitata dalle articolazioni competenti, con i  relativi  titolari,
presso le sedi e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Nei  casi  in
cui le disposizioni vigenti o atti amministrativi ovvero contrattuali
fanno riferimento all'Agenzia del territorio  ed  all'Amministrazione
autonoma   dei   Monopoli   di   Stato   si    intendono    riferite,
rispettivamente,  all'Agenzia  delle  entrate  ed  all'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli. (41) 
  8. Le risorse finanziarie  disponibili,  a  qualsiasi  titolo,  sui
bilanci degli enti incorporati ai sensi del  presente  articolo  sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato e  sono  riassegnate,  a
far data dall'anno contabile 2013, alle Agenzie incorporanti. Al fine
di garantire la continuita' nella prosecuzione dei  rapporti  avviati
dagli  enti  incorporati,  la  gestione   contabile   delle   risorse
finanziarie   per   l'anno   in    corso,    gia'    di    competenza
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, prosegue in capo
alle equivalenti strutture degli uffici incorporanti. 
  9. L'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-ASSI e' soppressa a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto. In relazione agli adempimenti di cui al comma 3
i decreti di natura non regolamentare  sono  adottati,  nello  stesso
termine di cui  al  predetto  comma,  dal  Ministro  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti sono  ripartite
tra il Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali  e
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli le funzioni attribuite ad  ASSI
dalla  normativa  vigente,  nonche'  le   relative   risorse   umane,
finanziarie e strumentali, compresi  i  relativi  rapporti  giuridici
attivi  e  passivi,  senza  che  sia  esperita  alcuna  procedura  di
liquidazione di  ASSI,  neppure  giudiziale.  Fino  all'adozione  dei
predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti  gia'  in
capo  all'ente  soppresso,  il  Ministro  delle  politiche   agricole
alimentari e forestali puo' delegare uno  o  piu'  dirigenti  per  lo
svolgimento  delle  attivita'  di  ordinaria   amministrazione,   ivi
comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui  conti
correnti gia' intestati all'ente soppresso che rimangono aperti  fino
alla data di emanazione dei decreti medesimi. Trovano applicazione  i
commi da 4 a 8, intendendosi  per  Amministrazione  incorporante,  ai
fini del presente comma, anche il Ministero delle politiche  agricole
alimentari e forestali.  Con  apposito  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, da adottare  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze entro sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, e' approvata  la  tabella  di
corrispondenza per l'inquadramento del  personale  trasferito.  Resta
comunque  ferma,  nei  limiti  temporali   previsti   dalla   vigente
normativa, la  validita'  delle  graduatorie  dei  concorsi  pubblici
espletati dall'ASSI e dall'Unire.  Con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, su  proposta  del  Ministro  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  rideterminate  le  dotazioni
organiche  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali, con l'istituzione di un posto  di  dirigente  generale  di
prima fascia, in relazione alle funzioni ed alla  quota  parte  delle
risorse trasferite ai sensi del terzo  periodo  del  presente  comma,
ferma  in  ogni   caso   l'assegnazione   delle   residue   posizioni
dirigenziali  generali  di  ASSI  all'Agenzia  delle  dogane  e   dei
monopoli; con  regolamento  emanato  ai  sensi  dell'articolo  4  del
decreto  legislativo  30  luglio   1999,   n.   300,   e   successive
modificazioni, e' rideterminato l'assetto organizzativo del  predetto
Ministero  in  conseguenza  dell'attuazione  delle  disposizioni  del
presente comma. 
  9-bis. Al fine di assicurare il controllo pubblico dei  concorsi  e
delle manifestazioni ippiche, Unirelab s.r.l. continua a svolgere  le
funzioni esercitate alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da emanare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   sono
stabilite le modalita' di trasferimento  delle  quote  sociali  della
predetta societa' al Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali. Si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma  3,  del
presente decreto. 
  10. A decorrere dal 1º dicembre 2012, al decreto legislativo n. 300
del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  57,  comma  1,  le  parole:  ",  l'agenzia  del
territorio" sono sostituite dalle seguenti: "e dei monopoli"; 
    b) all'articolo 62, comma 1, in fine,  e'  aggiunto  il  seguente
periodo: "L'agenzia delle entrate svolge, inoltre, le funzioni di cui
all'articolo 64"; 
    c) all'articolo 63, nella rubrica e nel comma 1, dopo le  parole:
"delle dogane" sono inserite  le  seguenti:  "e  dei  monopoli";  nel
medesimo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "L'agenzia
svolge, inoltre, le funzioni gia' di competenza  dell'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato"; 
    d) all'articolo 64, sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) nella rubrica, le  parole:  "Agenzia  del  territorio"  sono
sostituite dalle seguenti:  "Ulteriori  funzioni  dell'agenzia  delle
entrate"; 
      2) al comma 1, le parole: "del territorio e'"  sono  sostituite
dalle seguenti: "delle entrate e' inoltre"; 
      3) ai commi  3-bis  e  4,  le  parole:  `del  territorio'  sono
sostituite dalle seguenti: 'delle entrate'. 
    d-bis) all'articolo 67, comma 3, secondo periodo, dopo le parole:
'pubbliche amministrazioni'  sono  inserite  le  seguenti:  ',  ferma
restando ai fini della scelta la legittimazione gia'  riconosciuta  a
quelli rientranti nei settori di cui all'articolo 19, comma 6,  terzo
periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,'. 
  11. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  12. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
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AGGIORNAMENTO (41) 
  Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 157  ha  disposto  (con  l'art.  1,
comma 11) che "In coerenza con il processo  d'integrazione  operativa
tra le attivita' dell'Agenzia delle entrate e quelle dell'incorporata
Agenzia del territorio cessano di avere effetto  le  limitazioni  per
specifiche materie introdotte dall'articolo 23-quater, comma  7,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  con  riguardo  allo  svolgimento
delle funzioni  dei  vicedirettori,  fermo  restando  il  contingente
complessivo ivi previsto".