DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74

Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205.

note: Entrata i vigore del decreto: 15-04-2000. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/10/2022)
Testo in vigore dal: 25-12-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5. 
                        Omessa dichiarazione 
 
  1. E' punito con la reclusione da ((due a cinque anni)) chiunque al
fine di evadere le imposte sui redditi o  sul  valore  aggiunto,  non
presenta, essendovi obbligato, una  delle  dichiarazioni  relative  a
dette imposte, quando l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a
taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. ((8)) 
  1-bis. E' punito  con  la  reclusione  da  ((due  a  cinque  anni))
chiunque non  presenta,  essendovi  obbligato,  la  dichiarazione  di
sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate e'
superiore ad euro cinquantamila. ((8)) 
  2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis  non  si
considera omessa la dichiarazione  presentata  entro  novanta  giorni
dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non  redatta  su  uno
stampato conforme al modello prescritto. 
                                                                  (7) 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni  dalla
L. 14 settembre 2011, n.  148,  ha  disposto  (con  l'art.  2,  comma
36-vicies bis) che "Le norme di  cui  al  comma  36-vicies  semel  si
applicano ai fatti successivi alla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 7) che
"Il reato di cui all'articolo 5  del  decreto  legislativo  10  marzo
2000, n. 74, non e' punibile se  i  debiti  tributari  della  stabile
organizzazione  nel  territorio  dello  Stato,  relativi  ai  periodi
d'imposta per i quali sono scaduti i termini di  presentazione  delle
dichiarazioni, comprese sanzioni  amministrative  e  interessi,  sono
estinti nei termini di cui al comma 6 del presente articolo". 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla
L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto (con l'art. 39, comma 3) che
"Le disposizioni di cui ai commi 1 a 2 hanno efficacia dalla data  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del
presente decreto".