DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 25-6-2020
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 43. 
                    (Termine per l'accertamento). 
 
  1. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a  pena  di
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo  a  quello
in cui e' stata presentata la dichiarazione. (140)(151) (152) 
  2. Nei casi  di  omessa  presentazione  della  dichiarazione  o  di
presentazione di dichiarazione nulla l'avviso  di  accertamento  puo'
essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo  a
quello in cui la  dichiarazione  avrebbe  dovuto  essere  presentata.
(140) 
  3. Fino alla scadenza del termine stabilito  nei  commi  precedenti
l'accertamento puo' essere integrato o modificato in aumento mediante
la  notificazione  di  nuovi  avvisi,  in  base   alla   sopravvenuta
conoscenza di nuovi elementi da  parte  dell'Agenzia  delle  entrate.
Nell'avviso  devono  essere  specificamente  indicati,  a   pena   di
nullita', i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono
venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte. 
                                                  (150) (153) ((160)) 
 
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AGGIORNAMENTO (49) 
  Il D.L. 28 marzo 1997, n.79 convertito con modificazioni  dalla  L.
28 maggio 1997, n.140 ha disposto (con l'art.  9-bis  comma  18)  che
"L'intervenuta definizione da parte delle societa' od associazioni di
cui all'articolo  5  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, ovvero da parte del titolare di azienda  coniugale  non
gestita in forma societaria costituisce titolo per l'accertamento, ai
sensi  dell'articolo  41-bis  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e  successive  modificazioni  e
integrazioni, nei confronti  delle  persone  fisiche  che  non  hanno
definito i redditi prodotti in forma associata. In tal caso i termini
previsti dall'articolo 43 del citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 600 del 1973 sono prorogati di due anni". 
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AGGIORNAMENTO (80) 
  La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 10 comma  1)
che "Per i contribuenti  che  non  si  avvalgono  delle  disposizioni
recate dagli articoli da 7 a 9 della presente legge, i termini di cui
all'articolo 43  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973. n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
e successive modificazioni, sono prorogati di un anno". 
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AGGIORNAMENTO (79) 
  La L. 27 dicembre 2002, n. 289 come modificata dal D.L. 24 dicembre
2002, n.282 convertito con modificazioni dalla L. 21  febbraio  2003,
n. 27 ha disposto (con l'art. 10 comma 1) che "Per i contribuenti che
non si avvalgono delle disposizioni recate dagli articoli da  7  a  9
della presente legge, in deroga alle  disposizioni  dell'articolo  3,
comma 3, della legge  27  luglio  2000,  n.  212  i  termini  di  cui
all'articolo 43  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973. n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
e successive modificazioni, sono prorogati di due anni". 
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AGGIORNAMENTO (88) 
  La L. 18 aprile 2005, n. 62 ha disposto (con l'art. 27 comma 5) che
"L'Agenzia delle entrate provvede, in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 3, comma 3, della  legge  27  luglio  2000,  n.  212,  e
all'articolo 43  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, in materia  di  termini  per  l'effettuazione
degli accertamenti, entro e non oltre sei mesi successivi al  termine
di cui al comma 2, alla notifica di avvisi di accertamento contenenti
la determinazione delle imposte corrispondenti all'aiuto  vietato,  e
dei relativi interessi secondo quanto disposto dall'articolo 3, terzo
comma, della decisione di cui al comma 1". 
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AGGIORNAMENTO (104) 
  Il D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L.
3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2009,  n.
194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010,  n.  25,
ha disposto (con l'art. 12 comma  2-bis)  che  "  Per  l'accertamento
basato sulla presunzione  di  cui  al  comma  2,  i  termini  di  cui
all'articolo 43, primo e secondo comma, del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   600,   e   successive
modificazioni, e all'articolo 57, primo e secondo comma, del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, sono raddoppiati". 
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AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con  l'art.  10,  comma  1,
lettera e)) che "Al fine di promuovere la trasparenza  e  l'emersione
di base imponibile, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti  che
svolgono attivita' artistica  o  professionale  ovvero  attivita'  di
impresa in forma individuale  o  con  le  forme  associative  di  cui
all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modificazioni, sono riconosciuti, alle condizioni indicate
nel comma 2, i seguenti benefici: 
  [...] 
  e) riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attivita' di
accertamento previsti dall'articolo 43, primo comma, del decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29   settembre   1973,   n.   600,   e
dall'articolo 57, primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione non si  applica
in caso di violazione che  comporta  obbligo  di  denuncia  ai  sensi
dell'articolo 331 del codice di procedura penale per  uno  dei  reati
previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 9, lettera b))  che  "Nei
confronti dei contribuenti soggetti al regime di accertamento  basato
sugli studi di settore, ai sensi  dell'articolo  10,  della  legge  8
maggio  1998,   n.   146,   che   dichiarano,   anche   per   effetto
dell'adeguamento,  ricavi  o  compensi  pari  o  superiori  a  quelli
risultanti dell'applicazione degli studi medesimi: 
  [...] 
  b) sono ridotti di un anno i termini di decadenza  per  l'attivita'
di accertamento previsti dall'articolo 43, primo comma,  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e
dall'articolo 57, primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione non si  applica
in caso di violazione che  comporta  obbligo  di  denuncia  ai  sensi
dell'articolo 331 del codice di procedura penale per  uno  dei  reati
previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 13) che "Le  disposizioni
di cui ai precedenti commi 9 e 10 si applicano con  riferimento  alle
dichiarazioni relative all'annualita' 2011 ed a quelle successive". 
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AGGIORNAMENTO (134) 
  Il D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 ha disposto (con l'art. 3, comma 1,
lettera d)) che per i soggetti che si avvalgono dell'opzione  di  cui
all'articolo 1, comma 3, e, sussistendone i presupposti, sia di  tale
opzione che di quella di cui all'articolo 2, comma 1, il  termine  di
decadenza di cui al primo comma del presente articolo e'  ridotto  di
un  anno.  Tale  riduzione  si  applica  solo  per  i  soggetti   che
garantiscano la tracciabilita' dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed
effettuati nei modi stabiliti con decreto del Ministro  dell'economia
e delle finanze. 
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AGGIORNAMENTO (137) 
  Il D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni  dalla
L. 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dal D.L. 30 settembre 2015,
n. 153, convertito con modificazioni dalla L. 20  novembre  2015,  n.
187, ha disposto (con l'art. 5-quater,  comma  5)  che  "Al  fine  di
assicurare la trattazione unitaria delle istanze e la data certa  per
la conclusione dell'intero procedimento i termini  di  decadenza  per
l'accertamento di cui all'articolo  43  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  all'articolo  57  del
decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
nonche'  i  termini  di  decadenza  per  la  notifica  dell'atto   di
contestazione ai sensi dell'articolo 20 del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 472, che scadono a decorrere dal 31 dicembre  2015,
limitatamente  agli  imponibili,  alle  imposte,  alle  ritenute,  ai
contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di
collaborazione volontaria e per tutte le annualita' e  le  violazioni
oggetto della procedura stessa,  sono  fissati,  anche  in  deroga  a
quelli ordinari, al 31 dicembre 2016". 
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AGGIORNAMENTO (140) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
132) che "Le disposizioni di cui all'articolo 57, commi 1  e  2,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
all'articolo 43, commi 1  e  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituiti dai commi 130 e
131 del presente articolo,  si  applicano  agli  avvisi  relativi  al
periodo d'imposta in corso alla  data  del  31  dicembre  2016  e  ai
periodi successivi. Per i periodi d'imposta precedenti, gli avvisi di
accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro  il
31 dicembre del quarto anno successivo  a  quello  in  cui  e'  stata
presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa  presentazione
della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro  il  31  dicembre
del quinto anno successivo a quello in cui la  dichiarazione  avrebbe
dovuto  essere  presentata.  Tuttavia,  in  caso  di  violazione  che
comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di
procedura  penale  per  alcuno  dei  reati   previsti   dal   decreto
legislativo 10 marzo 2000,  n.  74,  i  termini  di  cui  al  periodo
precedente sono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui
e' stata commessa la violazione; il raddoppio non  opera  qualora  la
denuncia  da  parte  dell'Amministrazione  finanziaria,  in  cui   e'
ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la
scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo.  Resta  fermo
quanto  disposto  dall'ultimo  periodo  del  comma  5   dell'articolo
5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n.  167,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  4  agosto  1990,  n.  227,  e  successive
modificazioni". 
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AGGIORNAMENTO (150) 
  Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla
L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto (con l'art. 5-septies,  comma
4) che "Anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.
212, i termini di cui all'articolo  43  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,  all'articolo  57  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18  dicembre  1997,
n. 472, che scadono a decorrere dal 1º gennaio 2018, sono fissati  al
30 giugno 2020 limitatamente alle  somme  e  alle  attivita'  oggetto
della procedura di regolarizzazione ai sensi del presente articolo". 
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AGGIORNAMENTO (151) 
  Il D.Lgs. 5 agosto 2015,  n.  127,  come  modificato  dalla  L.  27
dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 3, comma  1)  che  "Il
termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine
di decadenza di cui all'articolo 43, primo  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  sono  ridotti
di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti  passivi  di
cui all'articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti  con  decreto
del Ministro dell'economia e delle  finanze,  la  tracciabilita'  dei
pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di  ammontare
superiore a euro 500. La riduzione non si applica, in ogni  caso,  ai
soggetti che effettuano anche operazioni di cui all'articolo  22  del
decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
salvo che abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo  2,  comma
1, del presente decreto". 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205, nel modificare l'art.  3,  comma  1
del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, ha conseguentemente disposto: 
  - (con l'art. 1, comma 916) che che la presente modifica si applica
alle fatture emesse a partire dal 1º gennaio 2019; 
  - (con l'art. 1, comma 917, lettere a) e b))  che  "Fermo  restando
quanto previsto al comma 916, le disposizioni dei commi da 909 a  928
si applicano alle  fatture  emesse  a  partire  dal  1º  luglio  2018
relative a: a) cessioni di benzina o di gasolio destinati  ad  essere
utilizzati  come  carburanti  per  motori;  b)  prestazioni  rese  da
soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera  delle  imprese
nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o  forniture
stipulato con un'amministrazione pubblica.  Ai  fini  della  presente
lettera, per filiera delle imprese si intende l'insieme dei soggetti,
destinatari della normativa di cui  all'articolo  3  della  legge  13
agosto 2010, n. 136, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di
realizzazione del contratto, anche con noli e  forniture  di  beni  e
prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura  intellettuale,
qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Le
fatture elettroniche emesse ai sensi della presente lettera riportano
gli stessi codici CUP e CIG di cui  all'articolo  25,  comma  2,  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,  riportati  nelle  fatture  emesse
dall'impresa capofila nei confronti dell'amministrazione pubblica". 
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AGGIORNAMENTO (152) 
  Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con  modificazioni  dalla
L. 9 agosto 2018, n. 96, nel modificare l'art. 1, comma 917,  lettera
a) della L. 27 dicembre 2017, n. 205, che a sua volta modifica l'art.
3 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, ha conseguentemente disposto (con
l'art. 11-bis, comma  1,  lettera  a))  che  "Fermo  restando  quanto
previsto al comma 916, le disposizioni dei commi  da  909  a  928  si
applicano alle fatture emesse a partire dal 1º luglio  2018  relative
a: 
  a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere  utilizzati
come carburanti per motori, ad eccezione delle cessioni di carburante
per autotrazione presso gli impianti stradali di  distribuzione,  per
le quali il comma 920 si applica dal 1° gennaio 2019". 
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AGGIORNAMENTO (153) 
  Il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla
L. 17 dicembre 2018, n. 13, ha disposto (con l'art. 1, comma  9)  che
"In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27  luglio  2000,  n.
212, con riferimento ai periodi di imposta fino al 31 dicembre  2015,
oggetto dei processi verbali di constatazione di cui al  comma  1,  i
termini di cui all'articolo  43  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633  e  all'articolo
20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  472,  sono
prorogati di due anni". 
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AGGIORNAMENTO (160) 
  Il D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 49 ha disposto (con l'art.  19,  comma
2) che "In deroga all'articolo 3, comma  3,  della  legge  27  luglio
2000, n. 212, ai fini dell'esecuzione delle decisioni di cui al comma
1, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono raddoppiati". 
  Ha inoltre disposto (con  l'art.  25,  comma  1)  che  la  presente
modifica si applica alle istanze di apertura di procedura  amichevole
presentate a decorrere dal 1° luglio 2019 sulle questioni controverse
riguardanti il reddito o il patrimonio, relativi al periodo d'imposta
che inizia il 1° gennaio 2018 e ai successivi periodi d'imposta.