DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66

Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale. (14G00079)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/04/2014
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 (in G.U. 23/06/2014, n. 143).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/10/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-6-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 25 
 
             (Anticipazione obbligo fattura elettronica) 
 
  1. Nell'ambito del piu' ampio programma di  digitalizzazione  delle
amministrazioni  pubbliche   definito   dall'Agenzia   per   l'Italia
digitale, al fine di accelerare  il  completamento  del  percorso  di
adeguamento all'utilizzo della fatturazione elettronica nei  rapporti
economici tra pubblica amministrazione e fornitori, il termine di cui
all'articolo 6, comma 3, del decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 recante "Regolamento in materia di
emissione, trasmissione e ricevimento della  fattura  elettronica  da
applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi  dell'articolo  1,
commi da 209 a 213,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244",  e'
anticipato  al  31  marzo  2015.  Alla  medesima  data,  sentita   la
Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e' anticipato il termine dal quale  decorrono
gli obblighi previsti dal predetto decreto n. 55 del  2013  ((per  le
amministrazioni locali di cui al comma 209  dell'articolo  1))  della
citata legge n. 244 del 2007. 
  ((2. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti
da parte delle pubbliche  amministrazioni,  le  fatture  elettroniche
emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano: 
    a) il Codice identificativo di  gara  (CIG),  tranne  i  casi  di
esclusione   dell'indicazione   dello   stesso   nelle    transazioni
finanziarie cosi' come previsto dalla  determinazione  dell'Autorita'
di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture  7
luglio  2011,  n.  4,  e  i  casi  di  esclusione   dall'obbligo   di
tracciabilita' di cui alla legge 13 agosto  2010,  n.  136,  previsti
dalla tabella 1  allegata  al  presente  decreto;  detta  tabella  e'
aggiornata con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
sentita l'Autorita' di vigilanza sui contratti  pubblici  di  lavori,
servizi e forniture; 
    b) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative
a  opere  pubbliche,  interventi   di   manutenzione   straordinaria,
interventi finanziati da contributi  comunitari  e  ove  previsto  ai
sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. 
  2-bis. I codici di cui al  comma  2  sono  inseriti  a  cura  della
stazione appaltante  nei  contratti  relativi  a  lavori,  servizi  e
forniture sottoscritti con gli appaltatori nell'ambito della clausola
prevista all'articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
Tale  clausola  riporta,  inoltre,  il  riferimento  esplicito   agli
obblighi  delle  parti  derivanti  dall'applicazione  della  presente
norma)). 
  3. Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al  pagamento
delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig  e  Cup  ai
sensi del comma 2.