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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 aprile 2013, n. 55

Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (13G00097)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/06/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/10/2020)
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Testo in vigore dal:  24-6-2014
aggiornamenti all'articolo

Art. 6

Disposizioni transitorie e finali
1. A decorrere dal termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto il Sistema di Interscambio viene reso disponibile alle amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 che, volontariamente e sulla base di specifici accordi con tutti i propri fornitori, intendono avvalersene per la ricezione delle fatture elettroniche secondo le modalità del presente regolamento. In tali casi, la data di effettiva applicazione delle disposizioni del presente regolamento nei riguardi di tali amministrazioni è quella dalle stesse comunicate al gestore di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e successive modificazioni.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, gli obblighi stabiliti dall'articolo 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, decorrono dal termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto nei confronti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali e degli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale individuati come tali nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicato dall'ISTAT entro il 31 luglio di ogni anno.
3. Fuori dai casi di cui al comma 1, gli obblighi di cui al comma 2 decorrono dal termine di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto nei confronti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, diverse da quelle indicate nei commi 2 e 4, nonché da quelle di cui all'articolo 1 comma 214 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.
((1))
4. Con successivo decreto verranno determinate le modalità di applicazione degli obblighi stabiliti all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e successive modificazioni, al momento escluse dal presente regolamento, alle fatture emesse da parte di soggetti non residenti in Italia e alle fatture, già trasmesse in modalità telematica, relative al servizio di pagamento delle entrate oggetto del sistema di versamento unificato di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché al servizio di trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
5. Le amministrazioni completano il caricamento degli uffici, di cui all'articolo 3 comma 1, entro 3 mesi dalla data di decorrenza degli obblighi di cui ai precedenti commi.
6. A decorrere dalle date di cui ai commi da 1 a 4, le amministrazioni in essi indicate non possono accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e, trascorsi tre mesi da tali date, le stesse non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico.
7. I documenti A, B, C, D, E, allegati al presente regolamento ne costituiscono sua parte integrante.

Il presente regolamento munito del sigillo di Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 3 aprile 2013

Il presente regolamento munito del sigillo di Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 3 aprile 2013 Il Ministro dell'economia e delle finanze Grilli Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi

Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2013 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle

finanze, registro n. 4, Economia e finanze, foglio n. 129

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che "il termine di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 recante "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", è anticipato al 31 marzo 2015. Alla medesima data, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è anticipato il termine dal quale decorrono gli obblighi previsti dal predetto decreto n. 55 del 2013 per le amministrazioni locali di cui al comma 209 dell'articolo 1 della citata legge n. 244 del 2007".