LEGGE 16 gennaio 2003, n. 3

Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione.

note: Entrata in vigore della legge: 4-2-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
Testo in vigore dal: 15-9-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 11 
        Codice unico di progetto degli investimenti pubblici 
 
  1. A decorrere  dal  1  gennaio  2003,  per  le  finalita'  di  cui
all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in
particolare per la funzionalita' della  rete  di  monitoraggio  degli
investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento  pubblico,
nonche' ogni progetto in corso di attuazione alla predetta  data,  e'
dotato  di  un  "Codice  unico  di  progetto",  che   le   competenti
amministrazioni  o  i  soggetti  aggiudicatori  richiedono   in   via
telematica secondo la procedura definita dal CIPE. 
  2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il  parere  della
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281,  disciplina  le  modalita'  e  le   procedure   necessarie   per
l'attuazione del comma 1. 
  2-bis.  Gli  atti  amministrativi  anche  di  natura  regolamentare
adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  2,  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  che  dispongono  il
finanziamento pubblico o  autorizzano  l'esecuzione  di  progetti  di
investimento pubblico,  sono  nulli  in  assenza  dei  corrispondenti
codici di cui  al  comma  1  che  costituiscono  elemento  essenziale
dell'atto stesso. 
  2-ter. Le  Amministrazioni  che  emanano  atti  amministrativi  che
dispongono il finanziamento pubblico o  autorizzano  l'esecuzione  di
progetti di investimento pubblico ((associano negli atti stessi))  il
Codice unico di progetto dei progetti  autorizzati  al  programma  di
spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su  dette
misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e  del  valore
complessivo dei singoli investimenti. A tal fine il Dipartimento  per
la programmazione e il coordinamento  della  politica  economica,  il
((Dipartimento  della  Ragioneria))  Generale  dello   Stato   e   il
Dipartimento per le Politiche di Coesione  concordano  modalita'  per
fornire  il  necessario   supporto   tecnico   per   lo   svolgimento
dell'attivita' di cui al periodo precedente al fine di  garantire  la
corretta programmazione e il  monitoraggio  della  spesa  di  ciascun
programma e dei relativi progetti finanziati. 
  2-quater. I soggetti titolari di progetti  d'investimento  pubblico
danno notizia, con periodicita'  annuale,  in  apposita  sezione  dei
propri siti web istituzionali, dell'elenco dei  progetti  finanziati,
indicandone il CUP, l'importo  totale  del  finanziamento,  le  fonti
finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato  di  attuazione
finanziario e procedurale. 
  2-quinquies. Entro il 30 giugno di ogni anno, l'Autorita'  politica
delegata agli investimenti pubblici ove nominata, con il supporto del
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica,   presenta   al   Comitato   Interministeriale   per    la
Programmazione Economica un'informativa  sullo  stato  di  attuazione
della programmazione degli investimenti pubblici, in base agli  esiti
dell'applicazione del presente articolo. Entro il  medesimo  termine,
il ((Ministro per  il  Sud))  e  la  Coesione  Territoriale,  con  il
supporto del Dipartimento per le Politiche di Coesione,  presenta  al
Comitato   Interministeriale   per   la   Programmazione    Economica
un'informativa sullo stato di attuazione della  programmazione  degli
investimenti  pubblici  finanziati  con  le   risorse   nazionali   e
comunitarie per lo sviluppo e la coesione. A tal fine il Dipartimento
della Ragioneria dello Stato mette a  disposizione  del  Dipartimento
per la programmazione e il coordinamento della politica  economica  e
del Dipartimento  per  le  Politiche  di  Coesione,  in  cooperazione
applicativa, i corrispondenti  dati  rilevati  dalle  Amministrazioni
pubbliche nella banca dati delle  Amministrazioni  pubbliche  di  cui
alla legge 31 dicembre 2009, n.  196,  con  le  riconciliazioni,  ove
presenti, con i dati di pagamento del  Sistema  SIOPE  PLUS,  di  cui
all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e  dal  sistema
della fatturazione elettronica, di cui alla legge ((24 dicembre 2007,
n. 244)). 
  2-sexies. All'attuazione del presente articolo  le  Amministrazioni
provvedono nei limiti delle risorse umane finanziarie  e  strumentali
disponibili allo scopo a legislazione vigente.