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DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66

Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. (14G00079)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/04/2014
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 (in G.U. 23/06/2014, n. 143).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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Testo in vigore dal: 24-6-2014
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in materia  fiscale  anche  al  fine  di  assicurare  il
rilancio dell'economia attraverso la riduzione del cuneo fiscale; 
  Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza  di  intervenire
in materia di revisione della spesa pubblica, attraverso la riduzione
delle spese per acquisti di beni e servizi,  garantendo  al  contempo
l'invarianza dei servizi ai  cittadini,  nonche'  per  assicurare  la
stabilizzazione della finanza pubblica, anche attraverso misure volte
a garantire la razionalizzazione, l'efficienza, l'economicita'  e  la
trasparenza dell'organizzazione degli apparati politico istituzionali
e delle autonomie locali; 
  Considerata, altresi', la straordinaria necessita'  ed  urgenza  di
emanare ulteriori disposizioni in materia  di  pagamenti  dei  debiti
della pubblica amministrazione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 aprile 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
  il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
(Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati) 
 
  1. In attesa dell'intervento normativo strutturale da  attuare  con
la legge  di  stabilita'  per  l'anno  2015  ((,  nel  quale  saranno
prioritariamente  previsti   interventi   di   natura   fiscale   che
privilegino, con misure appropriate, il  carico  di  famiglia  e,  in
particolare, le famiglie monoreddito con almeno due o  piu'  figli  a
carico,)) e mediante l'utilizzo della  dotazione  del  fondo  di  cui
all'articolo 50, comma  6,  al  fine  di  ridurre  nell'immediato  la
pressione fiscale e contributiva sul lavoro e  nella  prospettiva  di
una complessiva revisione del  prelievo  finalizzata  alla  riduzione
strutturale  del  cuneo  fiscale,  finanziata  con  una  riduzione  e
riqualificazione  strutturale  e  selettiva  della  spesa   pubblica,
all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    "1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui  redditi  di  cui
agli articoli 49, con esclusione di  quelli  indicati  nel  comma  2,
lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d),  h-bis)  e
l), sia di importo superiore a quello della detrazione  spettante  ai
sensi del comma 1, e' riconosciuto un credito, che non concorre  alla
formazione del reddito, di importo pari: 
      1) a 640 euro, se il reddito complessivo  non  e'  superiore  a
24.000 euro; 
      2) a 640 euro, se il reddito complessivo e' superiore a  24.000
euro  ma  non  a  26.000  euro.  Il  credito  spetta  per  la   parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di  26.000  euro,  diminuito
del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.". 
  2. Il credito di cui al comma precedente e' rapportato  al  periodo
di lavoro nell'anno. 
  3. Le disposizioni di cui al comma  1  si  applicano  per  il  solo
periodo d'imposta 2014. 
  4. Per l'anno 2014, i sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e
29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
600,  riconoscono  il  credito  eventualmente  spettante   ai   sensi
dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
come  modificato  dal   presente   decreto,   ripartendolo   fra   le
retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata  in  vigore
del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga utile. ((Il
credito di cui al primo periodo e' riconosciuto, in  via  automatica,
dai sostituti d'imposta)). 
  5. Il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo  unico
delle imposte sui  redditi, di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' attribuito  sugli  emolumenti
corrisposti in ciascun  periodo  di  paga  rapportandolo  al  periodo
stesso. ((Le somme erogate ai sensi del comma 1 sono  recuperate  dal
sostituto d'imposta mediante l'istituto della  compensazione  di  cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241.  Gli
enti pubblici e le amministrazioni dello Stato possono recuperare  le
somme erogate ai sensi del  comma  1  anche  mediante  riduzione  dei
versamenti  delle  ritenute  e,  per   l'eventuale   eccedenza,   dei
contributi previdenziali. In quest'ultimo caso  l'INPS  e  gli  altri
enti  gestori  di  forme  di  previdenza   obbligatoria   interessati
recuperano i  contributi  non  versati  alle  gestioni  previdenziali
rivalendosi sulle ritenute da  versare  mensilmente  all'Erario.  Con
riferimento   alla   riduzione   dei   versamenti   dei    contributi
previdenziali conseguente all'applicazione  di  quanto  previsto  dal
presente comma, restano in ogni caso ferme  le  aliquote  di  computo
delle prestazioni)). L'importo del credito riconosciuto  e   indicato
nella  certificazione  unica  dei  redditi  di  lavoro  dipendente  e
assimilati (CUD). 
  6. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 23 GIUGNO 2014, N. 89)). 
  7. In relazione alla effettiva modalita' di fruizione  del  credito
di cui ai precedenti commi, il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad  apportare,  con   propri  decreti,  le  necessarie
variazioni di bilancio compensative, anche tra l'entrata e la  spesa,
al fine di consentirne la corretta rappresentazione contabile.