LEGGE 13 agosto 2010, n. 136

Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia. (10G0162)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/09/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2011)
Testo in vigore dal: 19-12-2010
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3.
               (Tracciabilita' dei flussi finanziari)

1. Per assicurare la tracciabilita' dei flussi finanziari finalizzata
a    prevenire    infiltrazioni   criminali,   gli   appaltatori,   i
subappaltatori  e i subcontraenti della filiera delle imprese nonche'
i  concessionari  di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi
titolo  interessati  ai  lavori, ai servizi e alle forniture pubblici
devono utilizzare uno o piu' conti correnti bancari o postali, accesi
presso  banche  o  presso  la  societa' Poste italiane Spa, dedicati,
anche  non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma
5,  alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai
lavori,  ai  servizi  e alle forniture pubblici nonche' alla gestione
dei  finanziamenti  di  cui al primo periodo devono essere registrati
sui  conti  correnti  dedicati  e,  salvo quanto previsto al comma 3,
devono  essere  effettuati  esclusivamente  tramite  lo strumento del
((bonifico  bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso
o  di  pagamento  idonei  a  consentire la piena tracciabilita' delle
operazioni.)) ((1))
((2.  I  pagamenti  destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di
beni  e  servizi  rientranti  tra  le  spese  generali nonche' quelli
destinati  alla  provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti
tramite  conto  corrente  dedicato  di  cui  al  comma  1,  anche con
strumenti  diversi  dal  bonifico bancario o postale purche' idonei a
garantire  la  piena  tracciabilita'  delle  operazioni  per l'intero
importo  dovuto,  anche  se questo non e' riferibile in via esclusiva
alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.))
3.  I  pagamenti  in  favore  di  enti  previdenziali, assicurativi e
istituzionali,  nonche'  quelli  in  favore di gestori e fornitori di
pubblici  servizi,  ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere
eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale,
fermo  restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese
giornaliere, di importo inferiore o uguale a ((1.500 euro)), relative
agli  interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi
diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di
impiego  del  contante  e  l'obbligo  di  documentazione della spesa.
((L'eventuale  costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese
giornaliere,   salvo   l'obbligo   di  rendicontazione,  deve  essere
effettuata  tramite  bonifico bancario o postale o altro strumento di
pagamento  idoneo a consentire la tracciabilita' delle operazioni, in
favore di uno o piu' dipendenti)). ((1))
4.  Ove  per  il  pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e
alle  forniture  di  cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme
provenienti  da  conti  correnti dedicati di cui al medesimo comma 1,
questi  ultimi  possono  essere  successivamente reintegrati mediante
((bonifico  bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso
o  di  pagamento  idonei  a  consentire la piena tracciabilita' delle
operazioni.
5.  Ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari, gli strumenti
di  pagamento  devono  riportare, in relazione a ciascuna transazione
posta  in  essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di
cui  al  comma  1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito
dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e   forniture   su   richiesta   della  stazione  appaltante  e,  ove
obbligatorio  ai  sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003,
n.  3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino
all'adeguamento  dei sistemi telematici delle banche e della societa'
Poste  italiane  Spa,  il  CUP  puo'  essere  inserito  nello  spazio
destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento)).
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 NOVEMBRE 2010, N. 187, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2010, N. 217)).
((7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante
o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti
correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla
loro  accensione  o, nel caso di conti correnti gia' esistenti, dalla
loro  prima  utilizzazione  in operazioni finanziarie relative ad una
commessa pubblica, nonche', nello stesso termine, le generalita' e il
codice  fiscale  delle  persone  delegate  ad operare su di essi. Gli
stessi  soggetti  provvedono,  altresi',  a  comunicare ogni modifica
relativa ai dati trasmessi.
8.  La  stazione  appaltante,  nei  contratti  sottoscritti  con  gli
appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al
comma 1, inserisce, a pena di nullita' assoluta, un'apposita clausola
con  la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilita' dei flussi
finanziari   di   cui   alla   presente   legge.   L'appaltatore,  il
subappaltatore  o  il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento
della propria controparte agli obblighi di tracciabilita' finanziaria
di  cui  al  presente  articolo  ne  da' immediata comunicazione alla
stazione   appaltante  e  alla  prefettura-ufficio  territoriale  del
Governo  della  provincia  ove  ha  sede  la  stazione  appaltante  o
l'amministrazione concedente.))
9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con
i  subappaltatori  e  i  subcontraenti  della filiera delle imprese a
qualsiasi  titolo  interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture
di  cui  al  comma  1  sia  inserita,  a  pena  di nullita' assoluta,
un'apposita  clausola  con  la  quale  ciascuno  di  essi  assume gli
obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla presente
legge. ((1))
  ((9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero
degli  altri  strumenti  idonei  a consentire la piena tracciabilita'
delle  operazioni  costituisce  causa di risoluzione del contratto.))
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  Il  D.L.  12  novembre  2010,  n. 187, convertito con modificazioni
dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217, ha disposto:
-  (con  l'art.  6,  commi 1 e 2) che "1. L'articolo 3 della legge 13
agosto  2010, n. 136, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi
contenute  si applicano ai contratti indicati nello stesso articolo 3
sottoscritti  successivamente  alla  data  di entrata in vigore della
legge  e  ai  contratti  di  subappalto  e  ai  subcontratti  da essi
derivanti.
  2.  I  contratti  stipulati precedentemente alla data di entrata in
vigore  della  legge  13  agosto  2010,  n.  136,  ed  i contratti di
subappalto  e  i  subcontratti  da  essi derivanti sono adeguati alle
disposizioni  di  cui  all'articolo 3 della medesima legge n. 136 del
2010,  come  modificato  dal comma 1, lettera a), dell'articolo 7 del
presente  decreto,  entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore  della  legge  di  conversione  del presente decreto. Ai sensi
dell'articolo  1374  del  codice  civile, tali contratti si intendono
automaticamente  integrati con le clausole di tracciabilita' previste
dai  commi 8 e 9 del citato articolo 3 della legge n. 136 del 2010, e
successive modificazioni.";
-  (con l'art. 6, comma 3) che l'espressione: "filiera delle imprese"
di  cui  ai  commi 1 e 9 del presente articolo si intende riferita ai
subappalti  come  definiti  dall'articolo  118, comma 11, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' ai subcontratti stipulati
per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.
-  (con  l'art.  6,  comma  4)  che "L'espressione: "anche in via non
esclusiva"  di  cui  al comma 1 dell'articolo 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136, si interpreta nel senso che ogni operazione finanziaria
relativa  a  commesse  pubbliche deve essere realizzata tramite uno o
piu'   conti   correnti   bancari   o   postali,   utilizzati   anche
promiscuamente  per  piu' commesse, purche' per ciascuna commessa sia
effettuata la comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 3
circa  il  conto  o  i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi
conti  possono  essere effettuati movimenti finanziari anche estranei
alle commesse pubbliche comunicate."
-  (con  l'art.  6,  comma  5)  che "L'espressione: "eseguiti sistemi
diversi"  di  cui  al  comma  3, primo periodo, dell'articolo 3 della
legge  13  agosto  2010,  n.  136,  e  l'espressione: "possono essere
utilizzati  anche  strumenti  diversi"  di  cui  al  comma 3, secondo
periodo,  dello  stesso  articolo 3, si interpretano nel senso che e'
consentita  l'adozione  di  strumenti  di  pagamento  differenti  dal
bonifico  bancario  o  postale, purche' siano idonei ad assicurare la
piena tracciabilita' della transazione finanziaria."