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LEGGE 13 agosto 2010, n. 136

Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in materia di normativa antimafia. (10G0162)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/09/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2011)
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Testo in vigore dal: 7-9-2010
 
 
    La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
(Delega  al  Governo  per  l'emanazione  di  un  codice  delle  leggi
              antimafia e delle misure di prevenzione) 
 
1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica, entro un  anno  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. 
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato realizzando: 
a) una completa ricognizione della normativa  penale,  processuale  e
amministrativa vigente in materia  di  contrasto  della  criminalita'
organizzata, ivi compresa quella gia' contenuta nei codici  penale  e
di procedura penale; 
b) l'armonizzazione della normativa di cui alla lettera a); 
c) il coordinamento della normativa di cui alla  lettera  a)  con  le
ulteriori disposizioni di cui alla presente legge e con la  normativa
di cui al comma 3; 
d) l'adeguamento delle normativa italiana alle disposizioni  adottate
dall'Unione europea. 
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, previa ricognizione
della normativa vigente in  materia  di  misure  di  prevenzione,  il
Governo provvede altresi' a coordinare e armonizzare in modo organico
la medesima normativa, anche con riferimento alle  norme  concernenti
l'istituzione  dell'Agenzia  nazionale  per  l'amministrazione  e  la
destinazione dei beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'
organizzata,  aggiornandola  e  modificandola  secondo   i   seguenti
principi e criteri direttivi: 
a) prevedere, in relazione  al  procedimento  di  applicazione  delle
misure di prevenzione: 
1)  che  l'azione  di  prevenzione  possa  essere  esercitata   anche
indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale; 
2) che sia adeguata la disciplina di cui  all'articolo  23-bis  della
legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni; 
3) che le misure di  prevenzione  personali  e  patrimoniali  possano
essere richieste e approvate  disgiuntamente  e,  per  le  misure  di
prevenzione  patrimoniali,  indipendentemente   dalla   pericolosita'
sociale del soggetto proposto per la  loro  applicazione  al  momento
della richiesta della misura di prevenzione; 
4) che le misure patrimoniali possano essere disposte anche  in  caso
di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso  la
morte sopraggiunga nel corso del procedimento, che esso prosegua  nei
confronti degli eredi o, comunque, degli aventi causa; 
5)  che  venga  definita  in  maniera  organica  la   categoria   dei
destinatari delle misure di  prevenzione  personali  e  patrimoniali,
ancorandone  la  previsione  a  presupposti  chiaramente  definiti  e
riferiti in particolare all'esistenza di  circostanze  di  fatto  che
giustificano l'applicazione delle suddette misure di  prevenzione  e,
per le sole misure personali, anche alla  sussistenza  del  requisito
della pericolosita' del soggetto;  che  venga  comunque  prevista  la
possibilita' di svolgere  indagini  patrimoniali  dirette  a  svelare
fittizie intestazioni o trasferimenti dei  patrimoni  o  dei  singoli
beni; 
6) che il proposto abbia diritto di chiedere che l'udienza si  svolga
pubblicamente anziche' in camera di consiglio; 
7) che l'audizione dell'interessato o dei  testimoni  possa  avvenire
mediante video-conferenza ai sensi degli articoli 146-bis  e  147-bis
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice
di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, e successive modificazioni; 
8) quando viene richiesta la misura della confisca: 
8.1) i casi e i modi in cui sia  possibile  procedere  allo  sgombero
degli immobili sequestrati; 
8.2) che il sequestro  perda  efficacia  se  non  viene  disposta  la
confisca entro un anno  e  sei  mesi  dalla  data  di  immissione  in
possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario e, in caso
di impugnazione del provvedimento di confisca, se la corte  d'appello
non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso; 
8.3) che i termini di cui al numero 8.2)  possano  essere  prorogati,
anche d'ufficio, con decreto motivato per periodi di sei mesi, e  per
non piu' di due volte, in  caso  di  indagini  complesse  o  compendi
patrimoniali rilevanti; 
9)  che  dopo  l'esercizio   dell'azione   di   prevenzione,   previa
autorizzazione del  pubblico  ministero,  gli  esiti  delle  indagini
patrimoniali  siano  trasmessi  al  competente  nucleo   di   polizia
tributaria del Corpo della guardia di finanza a fini fiscali; 
b) prevedere, in relazione alla misura di prevenzione della  confisca
dei beni, che: 
1) la confisca possa essere disposta in ogni tempo anche  se  i  beni
sono stati trasferiti o intestati fittiziamente ad altri; 
2) la confisca possa essere eseguita  anche  nei  confronti  di  beni
localizzati in territorio estero; 
c) prevedere la revocazione della confisca di prevenzione definitiva,
stabilendo che: 
1) la revocazione possa essere richiesta: 
1.1) quando siano scoperte  nuove  prove  decisive,  sopravvenute  in
epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione; 
1.2)  quando  i  fatti  accertati  con  sentenze  penali  definitive,
sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di
prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza  dei  presupposti
di applicazione della confisca; 
1.3)  quando  la  decisione  sulla  confisca  sia   stata   motivata,
unicamente o in modo determinante, sulla base  di  atti  riconosciuti
falsi, di falsita' nel giudizio ovvero di  un  fatto  previsto  dalla
legge come reato; 
2) la revocazione possa essere richiesta solo al fine  di  dimostrare
il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura
di prevenzione; 
3)  la  richiesta  di   revocazione   sia   proposta,   a   pena   di
inammissibilita', entro sei mesi dalla data in cui  si  verifica  uno
dei casi di cui al numero 1), salvo che l'interessato dimostri di non
averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile; 
4)  in  caso  di  accoglimento  della  domanda  di  revocazione,   la
restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali  di
cui all'articolo 10, comma 3, del codice dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  e
successive modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di
notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli  136  e  seguenti
del medesimo codice, e successive modificazioni, possa avvenire anche
per equivalente, secondo criteri  volti  a  determinarne  il  valore,
quando  i  beni  medesimi  sono   stati   assegnati   per   finalita'
istituzionali  e  la  restituzione  possa  pregiudicare   l'interesse
pubblico; 
d) prevedere che, nelle controversie concernenti il  procedimento  di
prevenzione,    l'amministratore    giudiziario    possa    avvalersi
dell'Avvocatura dello Stato  per  la  rappresentanza  e  l'assistenza
legali; 
e) disciplinare  i  rapporti  tra  il  sequestro  e  la  confisca  di
prevenzione e il sequestro penale, prevedendo che: 
1) il sequestro e la confisca di prevenzione possano essere  disposti
anche in relazione a beni gia' sottoposti a sequestro nell'ambito  di
un procedimento penale; 
2) nel caso di contemporanea esistenza di un sequestro penale e di un
sequestro di prevenzione in relazione al medesimo bene,  la  custodia
giudiziale e la gestione del bene sequestrato nel procedimento penale
siano affidate all'amministratore  giudiziario  del  procedimento  di
prevenzione, il quale applica, anche con riferimento a detto bene, le
disposizioni in materia di amministrazione e  gestione  previste  dal
decreto legislativo di cui al comma 1, prevedendo altresi', a  carico
del medesimo soggetto,  l'obbligo  di  trasmissione  di  copia  delle
relazioni periodiche anche al giudice del procedimento penale; 
3) in relazione alla vendita, all'assegnazione  e  alla  destinazione
dei beni si applichino  le  norme  relative  alla  confisca  divenuta
definitiva per prima; 
4) se la confisca di prevenzione definitiva  interviene  prima  della
sentenza  irrevocabile  di  condanna  che  dispone  la  confisca  dei
medesimi beni in sede penale, si proceda in ogni caso alla  gestione,
alla vendita, all'assegnazione o alla destinazione dei  beni  secondo
le disposizioni previste dal decreto legislativo di cui al comma 1; 
f) disciplinare la materia dei rapporti dei terzi con il procedimento
di prevenzione, prevedendo: 
1) la disciplina delle azioni esecutive intraprese dai terzi su  beni
sottoposti a sequestro di  prevenzione,  stabilendo  tra  l'altro  il
principio secondo cui esse non possono  comunque  essere  iniziate  o
proseguite dopo l'esecuzione del sequestro, fatta salva la tutela dei
creditori in buona fede; 
2) la disciplina dei rapporti pendenti all'epoca dell'esecuzione  del
sequestro, stabilendo tra l'altro il principio che  l'esecuzione  dei
relativi contratti rimane sospesa fino a  quando,  entro  il  termine
stabilito  dalla  legge  e,  comunque,  non  oltre  novanta   giorni,
l'amministratore  giudiziario,  previa  autorizzazione  del   giudice
delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto,
assumendo  tutti  i  relativi  obblighi,  ovvero  di   risolvere   il
contratto; 
3) una specifica tutela giurisdizionale dei  diritti  dei  terzi  sui
beni  oggetto  di  sequestro  e  confisca  di   prevenzione;   e   in
particolare: 
3.1) che i titolari di diritti di proprieta' e  di  diritti  reali  o
personali di godimento sui beni oggetto di sequestro  di  prevenzione
siano chiamati nel procedimento di prevenzione  entro  trenta  giorni
dalla data di  esecuzione  del  sequestro  per  svolgere  le  proprie
deduzioni; che dopo la confisca, salvo il caso in cui dall'estinzione
derivi un pregiudizio irreparabile, i diritti reali  o  personali  di
godimento sui beni confiscati  si  estinguano  e  che  all'estinzione
consegua il diritto alla corresponsione di un equo indennizzo; 
3.2) che i titolari di diritti di credito aventi data certa anteriore
al sequestro debbano, a  pena  di  decadenza,  insinuare  il  proprio
credito nel procedimento entro un termine da stabilire, comunque  non
inferiore a sessanta giorni dalla data in cui la confisca e' divenuta
definitiva, salva la possibilita' di insinuazioni tardive in caso  di
ritardo incolpevole; 
3.3) il principio della previa escussione del patrimonio residuo  del
sottoposto, salvo che per i crediti assistiti da cause  legittime  di
prelazione su beni confiscati, nonche' il principio del limite  della
garanzia patrimoniale, costituito dal 70 per  cento  del  valore  dei
beni sequestrati, al netto delle spese del procedimento; 
3.4) che il credito non sia simulato  o  in  altro  modo  strumentale
all'attivita' illecita o a quella che ne costituisce il frutto  o  il
reimpiego; 
3.5) un procedimento di verifica dei crediti in contraddittorio,  che
preveda  l'ammissione  dei  crediti  regolarmente  insinuati   e   la
formazione  di  un  progetto  di  pagamento  degli  stessi  da  parte
dell'amministratore giudiziario; 
3.6) la revocazione dell'ammissione del  credito  quando  emerga  che
essa e' stata determinata da falsita',  dolo,  errore  essenziale  di
fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi; 
g) disciplinare i rapporti tra il procedimento di applicazione  delle
misure  di  prevenzione  e  le  procedure  concorsuali,  al  fine  di
garantire i  creditori  dalle  possibili  interferenze  illecite  nel
procedimento di liquidazione dell'attivo fallimentare, prevedendo  in
particolare: 
1)  che  i  beni  sequestrati  o  confiscati  nel   procedimento   di
prevenzione siano sottratti  dalla  massa  attiva  del  fallimento  e
conseguentemente gestiti e destinati secondo le norme  stabilite  per
il procedimento di prevenzione; 
2) che, dopo la confisca definitiva, i creditori insoddisfatti  sulla
massa attiva del fallimento possano rivalersi  sul  valore  dei  beni
confiscati, al netto delle spese sostenute  per  il  procedimento  di
prevenzione; 
3) che la verifica dei crediti relativi a beni oggetto di sequestro o
di  confisca  di  prevenzione  possa  essere   effettuata   in   sede
fallimentare secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo  di
cui al comma 1; che se il sequestro  o  la  confisca  di  prevenzione
hanno  per  oggetto   l'intero   compendio   aziendale   dell'impresa
dichiarata  fallita,  nonche',  nel  caso  di  societa'  di  persone,
l'intero  patrimonio  personale  dei  soci  falliti   illimitatamente
responsabili, alla  verifica  dei  crediti  si  applichino  anche  le
disposizioni previste per il procedimento di prevenzione; 
4) che l'amministratore  giudiziario  possa  proporre  le  azioni  di
revocatoria fallimentare con riferimento ai rapporti relativi ai beni
oggetto di sequestro di prevenzione; che, ove l'azione sia gia' stata
proposta, al curatore si sostituisca l'amministratore giudiziario; 
5)   che   il   pubblico    ministero,    anche    su    segnalazione
dell'amministratore  giudiziario,  possa  richiedere   al   tribunale
competente  la  dichiarazione  di  fallimento   dell'imprenditore   o
dell'ente  nei  cui  confronti  e'  disposto   il   procedimento   di
prevenzione patrimoniale e che versa in stato di insolvenza; 
6) che, se il sequestro o  la  confisca  sono  revocati  prima  della
chiusura del fallimento, i beni siano nuovamente attratti alla  massa
attiva; che, se il sequestro o la  confisca  sono  revocati  dopo  la
chiusura del fallimento, si provveda alla  riapertura  dello  stesso;
che, se il sequestro o la confisca intervengono dopo la  vendita  dei
beni,  essi  si  eseguano  su  quanto  eventualmente  residua   dalla
liquidazione; 
h)  disciplinare  la  tassazione  dei  redditi  derivanti  dai   beni
sequestrati, prevedendo che la stessa: 
1) sia effettuata con riferimento alle categorie reddituali  previste
dal testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
2) sia effettuata in via provvisoria, in  attesa  dell'individuazione
del soggetto passivo d'imposta  a  seguito  della  confisca  o  della
revoca del sequestro; 
3) sui redditi soggetti a ritenuta  alla  fonte  derivanti  dai  beni
sequestrati,  sia  applicata,  da  parte  del  sostituto   d'imposta,
l'aliquota  stabilita  dalle  disposizioni  vigenti  per  le  persone
fisiche; 
4) siano in ogni caso fatte salve le norme di tutela e  le  procedure
previste dal capo III del titolo I della parte seconda del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di  cui  al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; 
i)  prevedere  una  disciplina  transitoria  per  i  procedimenti  di
prevenzione  in  ordine  ai  quali  sia  stata  avanzata  proposta  o
applicata una misura alla data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo di cui al comma 1; 
l) prevedere l'abrogazione espressa della normativa incompatibile con
le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 1. 
4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato  di
relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31
dicembre  2009,  n.  196,  e'   trasmesso   alle   Camere   ai   fini
dell'espressione dei pareri da parte delle  Commissioni  parlamentari
competenti per materia e per i  profili  finanziari,  che  sono  resi
entro sessanta giorni dalla data  di  trasmissione  dello  schema  di
decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le
Commissioni abbiano espresso i pareri di  rispettiva  competenza,  il
decreto legislativo puo' essere comunque adottato. 
5. Entro tre anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo di cui al comma 1, nel rispetto  delle  procedure  e  dei
principi e criteri direttivi  stabiliti  dal  presente  articolo,  il
Governo puo'  adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  del
decreto medesimo. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle quali  e'  operante  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta l'art. 23-bis  della  legge  13  settembre
          1982, n. 646, recante: «Disposizioni in materia  di  misure
          di prevenzione di carattere  patrimoniale  ed  integrazione
          alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962,  n.
          57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione
          parlamentare sul fenomeno della mafia.»  (Pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 1982, n. 253); 
              «Art. 23-bis. - 1. Quando si procede nei  confronti  di
          persone imputate del delitto di cui  all'art.  416-bis  del
          codice penale o del delitto di cui all'art. 75 della  legge
          22 dicembre 1975, n. 685,  il  pubblico  ministero  ne  da'
          senza ritardo comunicazione al procuratore della Repubblica
          territorialmente competente per il  promuovimento,  qualora
          non sia gia' in corso, del procedimento per  l'applicazione
          di una misura di  prevenzione,  ai  sensi  della  legge  31
          maggio 1965, n. 575. 
              2.  Successivamente,  il  giudice  penale  trasmette  a
          quello che  procede  per  l'applicazione  della  misura  di
          prevenzione gli atti rilevanti ai  fini  del  procedimento,
          salvo che ritenga necessario mantenerli segreti. 
              3. (abrogato). 
              4. (abrogato)». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  146-bis  del  decreto
          legislativo 28 luglio 1989,  n.  271,  recante:  «Norme  di
          attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice  di
          procedura penale» (Pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  5
          agosto 1989,  n.  182,  S.O.),  e  dell'art.  147-bis  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  146-bis  (Partecipazione   al   dibattimento   a
          distanza). - 1. Quando si procede per  taluno  dei  delitti
          indicati nell'art. 51, comma 3-bis, nonche' nell'art.  407,
          comma 2, lettera a), n. 4  del  codice,  nei  confronti  di
          persona che si trova,  a  qualsiasi  titolo,  in  stato  di
          detenzione in carcere, la  partecipazione  al  dibattimento
          avviene a distanza nei seguenti casi: 
                a) qualora sussistano gravi ragioni di sicurezza o di
          ordine pubblico; 
                b)  qualora  il  dibattimento  sia   di   particolare
          complessita'  e  la  partecipazione  a   distanza   risulti
          necessaria  ad  evitare  ritardi   nel   suo   svolgimento.
          L'esigenza  di  evitare  ritardi  nello   svolgimento   del
          dibattimento e' valutata anche in relazione  al  fatto  che
          nei    confronti    dello     stesso     imputato     siano
          contemporaneamente  in  corso  distinti   processi   presso
          diverse sedi giudiziarie; 
                c) (soppressa). 
              1-bis.  Fuori  dei  casi  previsti  dal  comma  1,   la
          partecipazione al dibattimento  avviene  a  distanza  anche
          quando si procede nei confronti di detenuto al  quale  sono
          state applicate le misure di cui all'art. 41-bis, comma  2,
          della  legge  26  luglio  1975,  n.   354,   e   successive
          modificazioni. 
              2. La partecipazione  al  dibattimento  a  distanza  e'
          disposta, anche d'ufficio, dal presidente del  tribunale  o
          della corte di assise con  decreto  motivato  emesso  nella
          fase  degli  atti  preliminari,  ovvero  dal  giudice   con
          ordinanza  nel  corso  del  dibattimento.  Il  decreto   e'
          comunicato alle parti e ai difensori  almeno  dieci  giorni
          prima dell'udienza. 
              3. Quando e' disposta la partecipazione a distanza,  e'
          attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di  udienza
          e il luogo della custodia, con modalita' tali da assicurare
          la contestuale, effettiva  e  reciproca  visibilita'  delle
          persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilita'  di
          udire  quanto  vi  viene  detto.  Se  il  provvedimento  e'
          adottato nei confronti di piu' imputati che si  trovano,  a
          qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi,
          ciascuno e' posto altresi' in grado, con il medesimo mezzo,
          di vedere ed udire gli altri. 
              4. E'  sempre  consentito  al  difensore  o  a  un  suo
          sostituto di  essere  presente  nel  luogo  dove  si  trova
          l'imputato.  Il  difensore  o  il  suo  sostituto  presenti
          nell'aula  di  udienza  e  l'imputato  possono  consultarsi
          riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. 
              5. Il luogo dove l'imputato si collega in  audiovisione
          e' equiparato all'aula di udienza. 
              6. Un ausiliario abilitato ad assistere il  giudice  in
          udienza designato dal giudice o, in caso  di  urgenza,  dal
          presidente e' presente nel luogo ove si trova l'imputato  e
          ne attesta  l'identita'  dando  atto  che  non  sono  posti
          impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle
          facolta' a lui spettanti.  Egli  da'  atto  altresi'  della
          osservanza delle disposizioni di  cui  al  comma  3  ed  al
          secondo periodo del comma 4 nonche', se ha  luogo  l'esame,
          delle cautele adottate per assicurarne la  regolarita'  con
          riferimento al luogo ove si trova. A tal  fine  interpella,
          ove occorra, l'imputato ed il  suo  difensore.  Durante  il
          tempo del dibattimento in  cui  non  si  procede  ad  esame
          dell'imputato  il  giudice  o,  in  caso  di  urgenza,   il
          presidente, puo' designare ad essere presente nel luogo ove
          si trova l'imputato, in vece dell'ausiliario, un  ufficiale
          di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non  svolgono,
          ne'  hanno  svolto,  attivita'  di  investigazione   o   di
          protezione con riferimento all'imputato o ai  fatti  a  lui
          riferiti.   Delle   operazioni   svolte   l'ausiliario    o
          l'ufficiale di polizia giudiziaria redigono verbale a norma
          dell'art. 136 del codice. 
              7. Se nel dibattimento occorre procedere a confronto  o
          ricognizione dell'imputato o  ad  altro  atto  che  implica
          l'osservazione  della  sua  persona,  il  giudice,  ove  lo
          ritenga  indispensabile,  sentite  le  parti,  dispone   la
          presenza dell'imputato nell'aula di udienza  per  il  tempo
          necessario al compimento dell'atto.». 
              «Art. 147-bis (Esame degli  operatori  sotto  copertura
          delle persone che collaborano  con  la  giustizia  e  degli
          imputati di reato connesso). - 1. L'esame  in  dibattimento
          delle persone ammesse, in base alla legge,  a  programmi  o
          misure di protezione anche di tipo urgente o provvisorio si
          svolge con le cautele necessarie alla tutela della  persona
          sottoposta  all'esame,  determinate,  d'ufficio  ovvero  su
          richiesta di parte o  dell'autorita'  che  ha  disposto  il
          programma o le misure di protezione,  dal  giudice  o,  nei
          casi di urgenza, dal presidente del tribunale o della corte
          di assise. 
              1-bis. L'esame in dibattimento degli ufficiali e  degli
          agenti  di  polizia  giudiziaria,  anche  appartenenti   ad
          organismi  di  polizia  esteri,  degli  ausiliari  e  delle
          interposte persone, che abbiano operato in attivita'  sotto
          copertura ai sensi dell'art. 9 della legge 16  marzo  2006,
          n. 146, e successive modificazioni, si svolge sempre con le
          cautele necessarie alla tutela e  alla  riservatezza  della
          persona sottoposta all'esame e  con  modalita'  determinate
          dal giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente, in ogni
          caso idonee a evitare che il volto  di  tali  soggetti  sia
          visibile. 
              2. Ove siano disponibili strumenti tecnici  idonei,  il
          giudice o il presidente, sentite le parti,  puo'  disporre,
          anche d'ufficio, che l'esame si svolga a distanza, mediante
          collegamento  audiovisivo  che  assicuri   la   contestuale
          visibilita'  delle  persone  presenti  nel  luogo  dove  la
          persona sottoposta ad esame  si  trova.  In  tal  caso,  un
          ausiliario abilitato ad assistere il  giudice  in  udienza,
          designato  dal  giudice  o,  in  caso   di   urgenza,   dal
          presidente, e' presente nel luogo ove si trova  la  persona
          sottoposta ad esame e ne attesta le generalita', dando atto
          della osservanza delle disposizioni contenute nel  presente
          comma nonche' delle  cautele  adottate  per  assicurare  le
          regolarita' dell'esame con riferimento al luogo ove egli si
          trova. Delle operazioni svolte l'ausiliario redige  verbale
          a norma dell'art. 136 del codice. 
              3.  Salvo  che   il   giudice   ritenga   assolutamente
          necessaria la presenza della persona da esaminare,  l'esame
          si svolge a distanza  secondo  le  modalita'  previste  dal
          comma 2 nei seguenti casi: 
                a)  quando  l'esame  e'  disposto  nei  confronti  di
          persone ammesse al piano provvisorio di protezione previsto
          dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 15  gennaio  1991,
          n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  marzo
          1991, n. 82, e successive modificazioni,  o  alle  speciali
          misure di protezione di cui al citato art. 13, commi 4 e 5,
          del medesimo decreto-legge; 
                b) quando nei confronti della persona  sottoposta  ad
          esame e' stato  emesso  il  decreto  di  cambiamento  delle
          generalita' di cui all'art. 3 del  decreto  legislativo  29
          marzo 1993, n. 119; in tale caso, nel procedere  all'esame,
          il giudice o il presidente si uniforma  a  quanto  previsto
          dall'art. 6, comma 6, del medesimo  decreto  legislativo  e
          dispone le cautele idonee ad evitare  che  il  volto  della
          persona sia visibile; 
                c) quando, nell'ambito di un processo per taluno  dei
          delitti previsti dall'art. 51,  comma  3-bis,  o  dall'art.
          407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice,  devono  essere
          esaminate le persone indicate nell'art. 210 del codice  nei
          cui confronti si  procede  per  uno  dei  delitti  previsti
          dall'art. 51, comma 3-bis o dall'art. 407, comma 2, lettera
          a), n. 4, del codice, anche se vi e' stata separazione  dei
          procedimenti; 
                c-bis) quando devono  essere  esaminati  ufficiali  o
          agenti  di  polizia  giudiziaria,  zanche  appartenenti  ad
          organismi di polizia esteri, nonche' ausiliari e interposte
          persone, in ordine alle attivita' dai medesimi  svolte  nel
          corso delle operazioni sotto copertura di  cui  all'art.  9
          della  legge  16  marzo  2006,   n.   146,   e   successive
          modificazioni. In tali casi, il  giudice  o  il  presidente
          dispone le cautele idonee ad evitare che il volto  di  tali
          soggetti sia visibile. 
              4. Se la persona da esaminare deve essere assistita  da
          un  difensore  si  applicano   le   disposizioni   previste
          dell'art. 146-bis, commi 3, 4 e 6. 
              5. Le modalita'  di  cui  al  comma  2  possono  essere
          altresi' adottate, a richiesta di parte, per l'esame  della
          persona di cui e' stata  disposta  la  nuova  assunzione  a
          norma dell'art. 495, comma 1, del codice, o quando vi siano
          gravi  difficolta'  ad  assicurare  la  comparazione  della
          persona da sottoporre ad esame.». 
              - Si riporta il comma 3, dell'art. 10 e l'art. 136  del
          decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  recante:
          «Codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  ai  sensi
          dell'art.  10  della  legge  6  luglio   2002,   n.   137»,
          (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio  2004,  n.
          45, S.O.): 
              «Art. 10 (Beni culturali). - (omissis). 
              3. Sono altresi' beni culturali, quando sia intervenuta
          la dichiarazione prevista dall'art. 13: 
                a) le cose immobili e mobili che presentano interesse
          artistico,  storico,   archeologico   o   etnoantropologico
          particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi
          da quelli indicati al comma 1; 
                b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti  a
          privati, che rivestono  interesse  storico  particolarmente
          importante; 
                c) le raccolte librarie, appartenenti a  privati,  di
          eccezionale interesse culturale; 
                d)  le   cose   immobili   e   mobili,   a   chiunque
          appartenenti, che rivestono  un  interesse  particolarmente
          importante a causa  del  loro  riferimento  con  la  storia
          politica, militare,  della  letteratura,  dell'arte,  della
          scienza, della tecnica, dell'industria e della  cultura  in
          genere, ovvero quali testimonianze dell'identita'  e  della
          storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose; 
                e) le collezioni  o  serie  di  oggetti,  a  chiunque
          appartenenti, che non siano ricompense fra quelle  indicate
          al comma 2  e  che,  per  tradizione,  fama  e  particolari
          caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica,
          storica,  archeologica,  numismatica  o   etnoantropologica
          rivestano come complesso un eccezionale interesse.». 
              «Art. 136  (Immobili  ed  aree  di  notevole  interesse
          pubblico). - 1. Sono soggetti alle disposizioni  di  questo
          Titolo per il loro notevole interesse pubblico: 
                a) le cose immobili che hanno cospicui  caratteri  di
          bellezza  naturale,  singolarita'   geologica   o   memoria
          storica, ivi compresi gli alberi monumentali; 
                b) le ville, i giardini  e  i  parchi,  non  tutelati
          dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice,
          che si distinguono per la loro non comune bellezza; 
                c) i complessi di cose  immobili  che  compongono  un
          caratteristico   aspetto   avente   valore    estetico    e
          tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici; 
                d) le bellezze panoramiche e cosi' pure quei punti di
          vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si
          goda lo spettacolo di quelle bellezze.». 
              - Il  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   22
          dicembre 1986, n.  917,  recante  «Approvazione  del  testo
          unico  delle  imposte  sui  redditi»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, S.O. 
              - Si riporta il comma 3, dell'art. 17  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, recante  «Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica», (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  31
          dicembre 2009, n. 303, S.O.): 
              «Art. 17 (Copertura finanziaria  delle  leggi).  -  1-2
          (omissis). 
              3. Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  2,  i
          disegni di legge, gli schemi di  decreto  legislativo,  gli
          emendamenti  di  iniziativa  governativa   che   comportino
          conseguenze finanziarie  devono  essere  corredati  di  una
          relazione  tecnica,   predisposta   dalle   amministrazioni
          competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle
          finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli  oneri
          recati da ciascuna  disposizione,  nonche'  delle  relative
          coperture, con la specificazione, per la spesa  corrente  e
          per le  minori  entrate,  degli  oneri  annuali  fino  alla
          completa attuazione delle norme e, per le  spese  in  conto
          capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel
          bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in  relazione
          agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione  tecnica  e'
          allegato   un   prospetto   riepilogativo   degli   effetti
          finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto
          da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di  cassa
          delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento  netto
          del  conto  consolidato  delle  pubbliche  amministrazioni.
          Nella relazione sono indicati i dati e i metodi  utilizzati
          per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile
          per la verifica tecnica in  sede  parlamentare  secondo  le
          norme  di  cui  ai  regolamenti  parlamentari,  nonche'  il
          raccordo con le previsioni tendenziali del  bilancio  dello
          Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico
          delle amministrazioni pubbliche, contenute nella  Decisione
          di cui all'art. 10 ed eventuali successivi aggiornamenti.».