DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

note: Entrata in vigore del decreto: 01-05-2004.
Il presente Decreto Legislativo è stato erroneamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale con numero di inserzione in Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana "41".
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-4-2008
aggiornamenti all'articolo
                            Articolo 136
           Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

  1.  Sono  soggetti  alle  disposizioni di questo Titolo per il loro
notevole interesse pubblico:
    a)  le  cose  immobili  che  hanno cospicui caratteri di bellezza
naturale  (( , singolarita' geologica o memoria storica, ivi compresi
gli alberi monumentali ));
    b)   le  ville,  i  giardini  e  i  parchi,  non  tutelati  dalle
disposizioni   della  Parte  seconda  del  presente  codice,  che  si
distinguono per la loro non comune bellezza;
    c)  i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico
aspetto  avente  valore estetico e tradizionale , (( inclusi i centri
ed i nuclei storici ));
    d)  le bellezze panoramiche ((. . . )) e cosi' pure quei punti di
vista  o  di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo
spettacolo di quelle bellezze.