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DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 1993, n. 119

Disciplina del cambiamento delle generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia.

note: Entrata in vigore del decreto: 09/05/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2020)
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Testo in vigore dal:  9-5-1993

Art. 3

Decreto di cambiamento delle generalità. Registro dei dati
1. Con il decreto di cambiamento delle generalità, sono attribuiti alla persona ammessa allo speciale programma di protezione nuovi cognome e nome, nuove indicazioni del luogo e della data di nascita, degli altri dati concernenti lo stato civile, nonché dei dati sanitari e fiscali e sono individuate le situazioni soggettive di cui all'art. 12 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, per le quali l'autorità appositamente designata dalla commissione centrale è incaricata di inoltrare le richieste di cui all'art. 4.
2. I dati di cui al comma 1, nonché le risultanze del casellario giudiziale e del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1› aprile 1981, n. 121, unitamente a quelli riferiti alle precedenti generalità, sono iscritti in apposito registro istituito presso il servizio centrale di protezione di cui all'art. 14 del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, alla cui tenuta può essere delegato un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno di qualifica non inferiore a direttore di sezione. La vigilanza sul registro è esercitata dalla commissione di cui all'art. 10 del predetto decreto-legge o da uno dei magistrati che ne fanno parte, appositamente delegato dalla stessa.
3. Ai fini di cui al comma 2, il servizio centrale di protezione, subito dopo l'emanazione del decreto di cambiamento delle generalità, acquisisce dai competenti uffici di stato civile, del casellario giudiziale e del centro elaborazione dati gli estratti degli atti di stato civile per copia integrale, copia delle schede e degli altri documenti occorrenti del casellario giudiziale, nonché i dati conservati dal predetto centro di elaborazione.
4. Il servizio centrale di protezione rinnova periodicamente le richieste di cui al comma 3 e provvede alla iscrizione nel registro di cui al comma 2 delle variazioni eventualmente sopraggiunte.
5. Nel registro di cui al comma 2 sono anche iscritti i dati concernenti la situazione anagrafica della persona ammessa allo speciale programma di protezione, le abilitazioni, concessioni, autorizzazioni, licenze ed altri atti o provvedimenti amministrativi, nonché i titoli di studio, diplomi o attestati di formazione professionale rilasciati alla persona stessa sotto le precedenti e le nuove generalità.
Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 12 del D.L. n. 8/1991 si veda in nota all'art. 1.
- Si trascrive il testo dell'art. 8 della legge n. 121/1981 recante nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza:
"Art. 8 (Istituzione del Centro elaborazione dati). - È istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito dell'ufficio di cui alla lettera a) dell'art. 5, il Centro elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui all'art. 6, lettera a), e all'art. 7.
Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonché alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'art. 9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi del comma seguente.
Con decreto del Ministro dell'interno è costituta una commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto all'ufficio di cui alla lettera a) dell'art. 5, per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle operazioni di cui al comma precedente e per il controllo tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e le norme tecniche predetti divengono esecutivi con l'approvazione del Ministro dell'interno.
Ogni amministrazione, ente, impresa, associazione o privato che per qualsiasi scopo formi e detenga archivi magnetici nei quali vengano inseriti dati o informazioni di qualsivoglia natura concernenti cittadini italiani, è tenuta a notificare l'esistenza dell'archivio al Ministro dell'interno entro il 31 dicembre 1981 o, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno nel corso del quale l'archivio sia stato installato od abbia avuto un principio di attivazione. Entro il 31 dicembre 1982 il Governo informerà il Parlamento degli elementi così raccolti ai fini di ogni opportuna determinazione legislativa a tutela del diritto alla riservatezza dei cittadini. Il proprietario o responsabile dell'archivio magnetico che ometta la denuncia è punito con la multa da trecentomila lire a lire tremilioni".
La sanzione della multa di cui all'ultimo comma dell'articolo soprariportato è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale.
- Si trascrive il testo dell'art. 14 del citato D.L. n. 8/1991:
"Art. 14. - 1. All'attuazione dello speciale programma di protezione provvede il servizio centrale di protezione appositamente istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, che ne stabilisce la dotazione di personale e di mezzi, anche in deroga alle norme vigenti, sentite le amministrazioni interessate.
2. Nei casi in cui la proposta di ammissione al programma, in relazione a fatti concernenti la criminalità mafiosa, sia stata formulata dall'Alto commissario, l'attuazione è affidata ad apposito ufficio posto alle sue dirette dipendenze".
- Per il testo dell'art. 10 del medesimo D.L. n. 8/1991 si veda in nota all'art. 1.