DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2023)
Testo in vigore dal: 30-6-2019
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 22. 
             Commercio al minuto e attivita' assimilate 
 
  L'emissione della fattura non e' obbligatoria, se non e'  richiesta
dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione: 
    1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti  al  minuto
autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante
apparecchi  di  distribuzione  automatica,  per   corrispondenza,   a
domicilio o in forma ambulante; 
    2) per  le  prestazioni  alberghiere  e  le  somministrazioni  di
alimenti e bevande effettuate  dai  pubblici  esercizi,  nelle  mense
aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica; 
    3) per le prestazioni di trasporto di persone nonche' di  veicoli
e bagagli al seguito; 
    4) per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio  di  imprese
in locali aperti al pubblico, in forma  ambulante  o  nell'abitazione
dei clienti; 
    5) per le prestazioni di custodia e amministrazione di  titoli  e
per gli altri servizi resi da aziende o  istituti  di  credito  e  da
societa' finanziarie o fiduciarie; 
    6) per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a  5)  e  ai
numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10; (21) 
    6-bis) per l'attivita' di organizzazione  di  escursioni,  visite
della citta', giri turistici ed  eventi  similari,  effettuata  dalle
agenzie di viaggi e turismo. 
    6-ter) per le prestazioni di  servizi  di  telecomunicazione,  di
servizi di  teleradiodiffusione  e  di  servizi  elettronici  resi  a
committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o
professione. (154) 
    ((6-quater) per le prestazioni di  gestione  del  servizio  delle
lampade votive nei cimiteri)). ((195)) 
  La  disposizione  del  comma  precedente  puo'  essere   dichiarata
applicabile,  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  ad  altre
categorie di  contribuenti  che  prestino  servizi  al  pubblico  con
caratteri di  uniformita',  frequenza  e  importo  limitato  tali  da
rendere  particolarmente   onerosa   l'osservanza   dell'obbligo   di
fatturazione e degli adempimenti connessi. 
  Gli  imprenditori  che  acquistano   beni   che   formano   oggetto
dell'attivita' propria dell'impresa  da  commercianti  al  minuto  ai
quali e'  consentita  l'emissione  della  fattura  sono  obbligati  a
richiederla. Gli acquisti di carburante per  autotrazione  effettuati
presso gli impianti stradali di distribuzione da  parte  di  soggetti
passivi dell'imposta sul valore aggiunto  devono  essere  documentati
con la fattura elettronica. (20) (184) (186) 
 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che  le
modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979. 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  Il D.P.R. 31 marzo 1979, n.94 ha disposto  (con  l'art.10)  che  le
presenti modifiche hanno effetto dal 1 aprile 1979. 
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AGGIORNAMENTO (154) 
  Il D.Lgs. 31 marzo 2015, n. 42 ha disposto (con l'art. 8, comma  1)
che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si   applicano   alle
operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015". 
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AGGIORNAMENTO (184) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto: 
  - (con l'art. 1, comma 916) che la  presente  modifica  si  applica
alle fatture emesse a partire dal 1º gennaio 2019; 
  - (con l'art. 1, comma 917, lettere a) e b))  che  "Fermo  restando
quanto previsto al comma 916, le disposizioni dei commi da 909 a  928
si applicano alle  fatture  emesse  a  partire  dal  1º  luglio  2018
relative a: 
  a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere  utilizzati
come carburanti per motori; 
  b) prestazioni rese  da  soggetti  subappaltatori  e  subcontraenti
della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto  di
lavori,  servizi  o  forniture   stipulato   con   un'amministrazione
pubblica. Ai fini della presente lettera, per filiera  delle  imprese
si intende l'insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui
all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che intervengono a
qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche  con
noli e forniture di beni  e  prestazioni  di  servizi,  ivi  compresi
quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei  relativi
contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse ai sensi
della presente lettera riportano gli stessi codici CUP e CIG  di  cui
all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89,
riportati nelle fatture emesse dall'impresa  capofila  nei  confronti
dell'amministrazione pubblica"; 
  - (con l'art. 1, comma 927) che la presente modifica si  applica  a
partire dal 1° luglio 2018. 
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AGGIORNAMENTO (186) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dal D.L. 12  luglio
2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018,  n.
96, ha disposto (con l'art. 1, comma  917,  lettere  a))  che  "Fermo
restando quanto previsto al comma 916, le disposizioni dei  commi  da
909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire  dal  1º  luglio
2018 relative a: 
    a)  cessioni  di  benzina  o  di  gasolio  destinati  ad   essere
utilizzati come carburanti per motori, ad eccezione delle cessioni di
carburante  per  autotrazione  presso  gli   impianti   stradali   di
distribuzione, per le quali il comma 920 si applica  dal  1°  gennaio
2019"; 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 927) che "Le  disposizioni
di cui ai commi 920, 921 e 926 si applicano dal 1° gennaio  2019.  Le
disposizioni di cui ai commi da 922 a 925 si applicano dal 1°  luglio
2018". 
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AGGIORNAMENTO (195) 
  Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con  modificazioni  dalla
L. 28 giugno 2019, n. 58, ha disposto (con l'art.  12-bis,  comma  3)
che la presente modifica si applica dal 1° gennaio 2019.