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DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2002, n. 282

Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-12-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27 (in SO n.29, relativo alla G.U. 22/02/2003, n.44).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal:  24-12-2002

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di operare interventi in materia di adempimenti comunitari, al fine di evitare l'irrogazione di sanzioni da parte dell'Unione europea, e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità, atteso l'imminente inizio dell'anno fiscale 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Completamento degli adempimenti comunitari
a seguito di condanna per aiuti di Stato
1. In ulteriore attuazione della decisione della Commissione delle Comunità europee dell'11 dicembre 2001, relativa al regime di aiuti di Stato che l'Italia ha reso disponibile in favore delle banche, e fermo quanto disposto dall'articolo 5 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le banche effettuano, entro la data del 31 dicembre 2002, il versamento di un importo corrispondente alle imposte non corrisposte in conseguenza del predetto regime e relative ai periodi di imposta nei quali tale regime è stato fruito, nonché degli interessi sull'importo dovuto, calcolati nella misura del 5,5 per cento annuo per il periodo intercorrente fra la data in cui il regime di aiuti è divenuto disponibile per ciascuna banca e la data di effettivo versamento. In caso di mancato versamento entro il 31 dicembre 2002, dal 1 gennaio 2003 è dovuta, oltre agli interessi, una sanzione pari allo 0,5 per cento per semestre o sua frazione, calcolata sulle somme di cui al periodo precedente.
2. Per la riscossione coattiva delle somme di cui al comma 1, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvede il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, avvalendosi dell'Agenzia delle entrate.