DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74

Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205.

note: Entrata i vigore del decreto: 15-04-2000. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/10/2022)
Testo in vigore dal: 25-12-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4. 
                       Dichiarazione infedele 
 
  1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, e' punito  con  la
reclusione da ((due anni a quattro anni e  sei  mesi))  chiunque,  al
fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto,  indica
in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte  elementi
attivi per un ammontare inferiore  a  quello  effettivo  od  elementi
passivi inesistenti, quando, congiuntamente: ((8)) 
    a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a  taluna  delle
singole imposte, a euro centomila; (8) 
    b)  l'ammontare  complessivo  degli  elementi  attivi   sottratti
all'imposizione,  anche  mediante  indicazione  di  elementi  passivi
inesistenti,  e'  superiore  al  dieci   per   cento   dell'ammontare
complessivo degli  elementi  attivi  indicati  in  dichiarazione,  o,
comunque, e' superiore a euro due milioni. (4) (8) 
  1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione  del  comma  1,
non  si  tiene  conto  della  non  corretta  classificazione,   della
valutazione di elementi attivi o  passivi  oggettivamente  esistenti,
rispetto ai  quali  i  criteri  concretamente  applicati  sono  stati
comunque  indicati  nel  bilancio  ovvero  in  altra   documentazione
rilevante  ai  fini  fiscali,  della  violazione   dei   criteri   di
determinazione dell'esercizio  di  competenza,  della  non  inerenza,
della non deducibilita' di elementi passivi reali. 
  1-ter. Fuori dei casi di cui al comma  1-bis,  non  danno  luogo  a
fatti punibili le valutazioni che  ((complessivamente))  considerate,
differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle  corrette.
Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene  conto  nella
verifica del superamento delle soglie  di  punibilita'  previste  dal
comma 1, lettere a) e b). ((8)) 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni  dalla
L. 14 settembre 2011, n.  148,  ha  disposto  (con  l'art.  2,  comma
36-vicies bis) che "Le norme di  cui  al  comma  36-vicies  semel  si
applicano ai fatti successivi alla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla
L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto (con l'art. 39, comma 3) che
"Le disposizioni di cui ai commi 1 a 2 hanno efficacia dalla data  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del
presente decreto".