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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 2013, n. 142

Regolamento concernente la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, a norma dell'articolo 155, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (13G00186)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/02/2014
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vigente al 30/04/2024
Testo in vigore dal: 17-2-2014
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999,
n. 420, come modificato dal decreto del Presidente  della  Repubblica
18  agosto  2000,  n.  273,  concernente   regolamento   recante   la
composizione e le modalita' di funzionamento della Commissione per la
finanza e gli organici degli enti locali; 
  Visto il  testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
locali, di cui al decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e
successive modificazioni,  ed,  in  particolare,  gli  articoli  155,
243-bis, 243-ter e 243-quater; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
85, recante il regolamento per il riordino degli  organismi  operanti
presso il  Ministero  dell'interno,  a  norma  dell'articolo  29  del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
  Visto l'articolo  6  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica; 
  Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in
data 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28
settembre  2010,  recante  indirizzi  interpretativi  in  materia  di
riordino degli organismi collegiali e di riduzione  dei  costi  degli
apparati amministrativi; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
ottobre 2011, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  278  del  29
novembre 2011, recante proroga degli  organismi  collegiali  operanti
presso il Ministero  dell'interno,  ai  sensi  dell'articolo  68  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto l'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
recante disposizioni urgenti per la revisione  della  spesa  pubblica
con  invarianza  dei  servizi  ai   cittadini   nonche'   misure   di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario; 
  Visto l'articolo 3 del  decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.  174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,  n.  213,
recante disposizioni urgenti in materia di  finanza  e  funzionamento
degli enti territoriali, nonche'  ulteriori  disposizioni  in  favore
delle  zone  terremotate  nel   maggio   2012,   che   ha   apportato
modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 18 agosto  2000,
n. 267; 
  Visto l'articolo 10-ter del decreto-legge 8  aprile  2013,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge  6  giugno  2013,  n.  64,
recante disposizioni urgenti per  il  pagamento  dei  debiti  scaduti
della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli
enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi  degli
enti  locali,  che  ha  modificato  l'art.  243-quater  del   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
  Visto l'articolo 49-quinquies del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
recante disposizioni urgenti per il rilancio  dell'economia,  che  ha
apportato ulteriori modifiche  all'articolo  243-quater  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
  Ravvisata la necessita'  di  adeguare  le  disposizioni  di  natura
regolamentare che disciplinano la  composizione  e  le  modalita'  di
funzionamento della Commissione per la stabilita'  finanziaria  degli
enti locali alle citate disposizioni normative; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 15 febbraio 2013; 
  Acquisito il parere favorevole  della  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali, espresso nella seduta del 21 marzo 2013; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 aprile 2013; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 19 settembre 2013; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'interno, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Oggetto del regolamento 
 
  1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo  155,  comma  2,
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,  e  successive
modificazioni, di seguito: «testo unico», disciplina la  composizione
e le modalita' di funzionamento della Commissione per  la  stabilita'
finanziaria degli enti locali, di seguito: «Commissione». 
  2.  La  Commissione  esercita  le  funzioni  e  i  compiti  a  essa
attribuiti dalla parte II del testo unico e dalle altre  disposizioni
in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i  decreti  aventi  forza  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  1,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge.». 
              - Il decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,  e
          successive modificazioni (Riforma  dell'organizzazione  del
          Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
          59), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
          Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 203. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   13
          settembre 1999, n. 420, come  modificato  dal  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  18  agosto  2000,   n.   273
          (Regolamento recante la  composizione  e  le  modalita'  di
          funzionamento  della  Commissione  per  la  finanza  e  gli
          organici degli enti locali), e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 15 novembre 1999, n. 268. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 18  agosto
          2000, n. 273 (Regolamento recante modifiche  al  D.P.R.  13
          settembre 1999, n. 420, concernente la  composizione  e  le
          modalita' di funzionamento della Commissione per la finanza
          e gli organici degli  enti  locali),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2000, n. 232. 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  155,  243-bis,
          243-ter e 243-quater  del  decreto  legislativo  18  agosto
          2000, n. 267, e successive modificazioni (Testo unico delle
          leggi sull'ordinamento degli enti locali),  pubblicato  nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  del   28
          settembre 2000, n. 227: 
              «Art. 155 (Commissione per la finanza  e  gli  organici
          degli enti locali). - 1. La Commissione per  la  finanza  e
          gli organici degli enti locali operante presso il Ministero
          dell'interno, gia' denominata Commissione di ricerca per la
          finanza locale, svolge i seguenti compiti: 
                a) controllo centrale, da esercitare prioritariamente
          in   relazione   alla   verifica    della    compatibilita'
          finanziaria, sulle dotazioni organiche e sui  provvedimenti
          di assunzione di personale degli enti  dissestati  e  degli
          enti strutturalmente deficitari, ai sensi dell'art. 243; 
                b) parere da rendere  al  Ministro  dell'interno  sul
          provvedimento  di  approvazione  o  diniego  del  piano  di
          estinzione delle passivita', ai sensi dell'art. 256,  comma
          7; 
                c)  proposta  al  Ministro  dell'interno  di   misure
          straordinarie per il pagamento della massa passiva in  caso
          di  insufficienza  delle  risorse  disponibili,  ai   sensi
          dell'art. 256, comma 12; 
                d) parere da rendere  in  merito  all'assunzione  del
          mutuo con la Cassa depositi e prestiti da  parte  dell'ente
          locale, ai sensi dell'art. 255, comma 5; 
                e) parere da rendere  al  Ministro  dell'interno  sul
          provvedimento di approvazione  o  diniego  dell'ipotesi  di
          bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi dell'art. 261; 
                f) proposta  al  Ministro  dell'interno  di  adozione
          delle  misure  necessarie  per  il  risanamento   dell'ente
          locale,  a  seguito  del  ricostituirsi  di  disavanzo   di
          amministrazione o insorgenza di debiti fuori  bilancio  non
          ripianabili con i normali mezzi o  mancato  rispetto  delle
          prescrizioni poste a carico dell'ente, ai  sensi  dell'art.
          268; 
                g) parere da rendere  al  Ministro  dell'interno  sul
          provvedimento di sostituzione di tutto o parte  dell'organo
          straordinario di  liquidazione,  ai  sensi  dell'art.  254,
          comma 8; 
                h) approvazione, previo esame, della rideterminazione
          della pianta organica dell'ente locale dissestato, ai sensi
          dell'art. 259, comma 7. 
              2. La composizione  e  le  modalita'  di  funzionamento
          della Commissione  sono  disciplinate  con  regolamento  da
          adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400.». 
              «Art. 243-bis (Procedura  di  riequilibrio  finanziario
          pluriennale). - 1. I comuni e  le  province  per  i  quali,
          anche in considerazione  delle  pronunce  delle  competenti
          sezioni regionali della Corte dei conti sui  bilanci  degli
          enti, sussistano  squilibri  strutturali  del  bilancio  in
          grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui
          le misure  di  cui  agli  articoli  193  e  194  non  siano
          sufficienti  a  superare  le   condizioni   di   squilibrio
          rilevate, possono ricorrere, con  deliberazione  consiliare
          alla  procedura  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale
          prevista dal presente articolo. La predetta  procedura  non
          puo' essere iniziata qualora  la  sezione  regionale  della
          Corte dei Conti provveda, a decorrere dalla data di entrata
          in vigore della presente disposizione, ai  sensi  dell'art.
          6, comma 2, del decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.
          149, ad assegnare un termine per  l'adozione  delle  misure
          correttive di cui al comma  6,  lettera  a),  del  presente
          articolo. 
              2.  La  deliberazione  di  ricorso  alla  procedura  di
          riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmessa, entro  5
          giorni dalla data di esecutivita', alla competente  sezione
          regionale  della   Corte   dei   conti   e   al   Ministero
          dell'interno. 
              3.  Il  ricorso  alla  procedura  di  cui  al  presente
          articolo sospende temporaneamente la  possibilita'  per  la
          Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'art.  6,  comma
          2, del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  149,  il
          termine per l'adozione delle misure correttive  di  cui  al
          comma 6, lettera a), del presente articolo. 
              4. Le  procedure  esecutive  intraprese  nei  confronti
          dell'ente sono  sospese  dalla  data  di  deliberazione  di
          ricorso  alla   procedura   di   riequilibrio   finanziario
          pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego  di
          approvazione del piano di riequilibrio pluriennale  di  cui
          all'art. 243-quater, commi 1 e 3. 
              5. Il consiglio  dell'ente  locale,  entro  il  termine
          perentorio di 60 giorni dalla data  di  esecutivita'  della
          delibera  di  cui  al  comma  1,  delibera  un   piano   di
          riequilibrio finanziario pluriennale della  durata  massima
          di dieci anni, compreso  quello  in  corso,  corredato  del
          parere  dell'organo  di  revisione   economico-finanziario.
          Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di  cui  al
          presente comma risulti  gia'  presentata  dalla  precedente
          amministrazione, ordinaria o commissariale, e  non  risulti
          ancora intervenuta la delibera della  Corte  dei  conti  di
          approvazione o di diniego di cui all'art. 243-quater, comma
          3, l'amministrazione in carica ha facolta' di rimodulare il
          piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei
          sessanta  giorni  successivi  alla   sottoscrizione   della
          relazione di cui  all'art.  4-bis,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 149. 
              6. Il piano  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale
          deve tenere conto di tutte le misure necessarie a  superare
          le condizioni di  squilibrio  rilevate  e  deve,  comunque,
          contenere: 
                a) le eventuali misure correttive adottate  dall'ente
          locale in considerazione dei comportamenti  difformi  dalla
          sana gestione finanziaria  e  del  mancato  rispetto  degli
          obiettivi  posti  con  il  patto  di   stabilita'   interno
          accertati dalla competente sezione  regionale  della  Corte
          dei conti; 
                b)   la   puntuale   ricognizione,    con    relativa
          quantificazione,  dei  fattori  di   squilibrio   rilevati,
          dell'eventuale  disavanzo  di  amministrazione   risultante
          dall'ultimo rendiconto  approvato  e  di  eventuali  debiti
          fuori bilancio; 
                c) l'individuazione, con relative  quantificazione  e
          previsione dell'anno di effettivo  realizzo,  di  tutte  le
          misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale
          del bilancio, per  l'integrale  ripiano  del  disavanzo  di
          amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti
          fuori bilancio entro il periodo massimo di  dieci  anni,  a
          partire da quello in corso alla data  di  accettazione  del
          piano; 
                d) l'indicazione, per ciascuno degli anni  del  piano
          di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo
          di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o
          da prevedere nei  bilanci  annuali  e  pluriennali  per  il
          finanziamento dei debiti fuori bilancio. 
              7. Ai fini della predisposizione del piano,  l'ente  e'
          tenuto ad effettuare una ricognizione  di  tutti  i  debiti
          fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194. Per il
          finanziamento  dei  debiti  fuori  bilancio   l'ente   puo'
          provvedere anche mediante un piano di rateizzazione,  della
          durata massima pari agli anni del  piano  di  riequilibrio,
          compreso quello in corso, convenuto con i creditori. 
              8.  Al  fine  di  assicurare  il  prefissato   graduale
          riequilibrio finanziario, per tutto il  periodo  di  durata
          del piano, l'ente: 
                a) puo' deliberare le aliquote o tariffe dei  tributi
          locali nella misura massima consentita, anche in deroga  ad
          eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente; 
                b) e' soggetto ai controlli centrali  in  materia  di
          copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'art.  243,
          comma 2, ed e' tenuto ad assicurare la copertura dei  costi
          della gestione dei servizi a domanda  individuale  prevista
          dalla lettera a) del medesimo art. 243, comma 2; 
                c) e' tenuto ad  assicurare,  con  i  proventi  della
          relativa tariffa, la copertura integrale  dei  costi  della
          gestione del servizio di  smaltimento  dei  rifiuti  solidi
          urbani e del servizio acquedotto; 
                d) e' soggetto al controllo sulle dotazioni organiche
          e sulle assunzioni di  personale  previsto  dall'art.  243,
          comma 1; 
                e)   e'   tenuto   ad   effettuare   una    revisione
          straordinaria  di  tutti  i  residui   attivi   e   passivi
          conservati  in  bilancio,  stralciando  i  residui   attivi
          inesigibili o di dubbia esigibilita' da inserire nel  conto
          del  patrimonio  fino  al   compimento   dei   termini   di
          prescrizione,  nonche'   una   sistematica   attivita'   di
          accertamento  delle  posizioni  debitorie  aperte  con   il
          sistema creditizio  e  dei  procedimenti  di  realizzazione
          delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed  una  verifica
          della consistenza ed integrale ripristino dei  fondi  delle
          entrate con vincolo di destinazione; 
                f) e' tenuto ad  effettuare  una  rigorosa  revisione
          della  spesa  con  indicazione  di  precisi  obiettivi   di
          riduzione della stessa, nonche'  una  verifica  e  relativa
          valutazione dei costi di tutti i servizi erogati  dall'ente
          e della situazione di tutti gli organismi e delle  societa'
          partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a  carico
          del bilancio dell'ente; 
                g) puo' procedere  all'assunzione  di  mutui  per  la
          copertura di debiti fuori  bilancio  riferiti  a  spese  di
          investimento in deroga ai limiti di cui all'art. 204, comma
          1, previsti dalla legislazione vigente, nonche' accedere al
          Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria
          degli enti locali di cui all'art. 243-ter, a condizione che
          si sia avvalso della facolta' di deliberare le  aliquote  o
          tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che
          abbia previsto l'impegno ad alienare  i  beni  patrimoniali
          disponibili non indispensabili  per  i  fini  istituzionali
          dell'ente e  che  abbia  provveduto  alla  rideterminazione
          della dotazione organica ai sensi dell'art. 259,  comma  6,
          fermo restando che la stessa non  puo'  essere  variata  in
          aumento per la durata del piano di riequilibrio. 
              9. In caso di accesso al  Fondo  di  rotazione  di  cui
          all'art. 243-ter, l'Ente deve  adottare  entro  il  termine
          dell'esercizio   finanziario   le   seguenti   misure    di
          riequilibrio della parte corrente del bilancio: 
                a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo,
          riduzione  delle  spese  di  personale,  da  realizzare  in
          particolare attraverso  l'eliminazione  dai  fondi  per  il
          finanziamento della retribuzione accessoria  del  personale
          dirigente e di quello del comparto, delle  risorse  di  cui
          agli articoli 15, comma 5, e 26,  comma  3,  dei  Contratti
          collettivi  nazionali  di  lavoro  del   1°   aprile   1999
          (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota
          non  connessa  all'effettivo  incremento  delle   dotazioni
          organiche; 
                b) entro il termine di un triennio, riduzione  almeno
          del dieci per cento delle spese per prestazioni di servizi,
          di cui all'intervento 03 della spesa corrente; 
                c) entro il termine di un triennio, riduzione  almeno
          del venticinque per cento delle spese per trasferimenti, di
          cui all'intervento  05  della  spesa  corrente,  finanziate
          attraverso risorse proprie; 
                d)  blocco  dell'indebitamento,  fatto  salvo  quanto
          previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g),  per  i
          soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio
          pregressi.». 
              «Art. 243-ter (Fondo di  rotazione  per  assicurare  la
          stabilita' finanziaria degli enti  locali).  -  1.  Per  il
          risanamento  finanziario  degli  enti  locali   che   hanno
          deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di  cui
          all'art. 243-bis lo Stato prevede un'anticipazione a valere
          sul Fondo di rotazione, denominato: "Fondo di rotazione per
          assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali". 
              2. Con decreto del Ministero dell'interno, di  concerto
          con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita  la
          Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali,  da  emanare
          entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri per  la
          determinazione dell'importo massimo  dell'anticipazione  di
          cui al comma 1 attribuibile a ciascun ente locale,  nonche'
          le modalita' per la concessione e per la restituzione della
          stessa  in  un  periodo  massimo  di  10  anni   decorrente
          dall'anno  successivo  a  quello  in  cui   viene   erogata
          l'anticipazione di cui al comma 1. 
              3. I criteri per la  determinazione  dell'anticipazione
          attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo
          massimo fissato in euro 300 per abitante per i comuni e  in
          euro 20 per abitante  per  le  province  o  per  le  citta'
          metropolitane, per abitante e  della  disponibilita'  annua
          del Fondo, devono tenere anche conto: 
                a)   dell'incremento   percentuale   delle    entrate
          tributarie  ed  extratributarie  previsto  nell'ambito  del
          piano di riequilibrio pluriennale; 
                b) della riduzione percentuale delle  spese  correnti
          previste   nell'ambito   del    piano    di    riequilibrio
          pluriennale.». 
              «Art.  243-quater  (Esame  del  piano  di  riequilibrio
          finanziario  pluriennale   e   controllo   sulla   relativa
          attuazione). - 1.  Entro  dieci  giorni  dalla  data  della
          delibera di cui all'art. 243-bis,  comma  5,  il  piano  di
          riequilibrio  finanziario  pluriennale  e'  trasmesso  alla
          competente sezione regionale di controllo della  Corte  dei
          conti, nonche' alla Commissione di  cui  all'art.  155,  la
          quale, entro il termine di sessanta giorni  dalla  data  di
          presentazione del piano, svolge la  necessaria  istruttoria
          anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla sezione
          delle  autonomie   della   Corte   dei   conti.   All'esito
          dell'istruttoria,  la  Commissione  redige  una   relazione
          finale, con gli eventuali allegati, che e'  trasmessa  alla
          sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 
              2. In fase istruttoria, la commissione di cui  all'art.
          155 puo' formulare rilievi  o  richieste  istruttorie,  cui
          l'ente e' tenuto a fornire risposta entro trenta giorni. Ai
          fini  dell'espletamento  delle   funzioni   assegnate,   la
          Commissione di cui al comma 1 si avvale,  senza  diritto  a
          compensi aggiuntivi, gettoni  di  presenza  o  rimborsi  di
          spese,  di  cinque  segretari  comunali  e  provinciali  in
          disponibilita', nonche'  di  cinque  unita'  di  personale,
          particolarmente esperte in tematiche finanziarie degli enti
          locali, in posizione di comando o distacco  e  senza  oneri
          aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. 
              3. La sezione regionale di controllo  della  Corte  dei
          conti,  entro  il  termine  di  30  giorni  dalla  data  di
          ricezione della documentazione di cui al comma 1,  delibera
          sull'approvazione o sul diniego del piano,  valutandone  la
          congruenza  ai  fini   del   riequilibrio.   In   caso   di
          approvazione  del  piano,  la  Corte   dei   Conti   vigila
          sull'esecuzione  dello  stesso,  adottando   in   sede   di
          controllo, effettuato ai sensi dell'art. 243-bis, comma  6,
          lettera a), apposita pronuncia. 
              4.  La  delibera  di  accoglimento  o  di  diniego   di
          approvazione  del   piano   di   riequilibrio   finanziario
          pluriennale e' comunicata al Ministero dell'interno. 
              5. La delibera di approvazione o di diniego  del  piano
          puo' essere impugnata entro  30  giorni,  nelle  forme  del
          giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni  riunite
          della Corte dei  conti  in  speciale  composizione  che  si
          pronunciano,  nell'esercizio  della  propria  giurisdizione
          esclusiva  in  tema  di  contabilita'  pubblica,  ai  sensi
          dell'art. 103, secondo comma, della Costituzione, entro  30
          giorni  dal  deposito  del  ricorso.  Le  medesime  Sezioni
          riunite si pronunciano in unico grado, nell'esercizio della
          medesima giurisdizione esclusiva,  sui  ricorsi  avverso  i
          provvedimenti di ammissione al Fondo di  rotazione  di  cui
          all'art. 243-ter. 
              6. Ai fini del controllo dell'attuazione del  piano  di
          riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di
          revisione  economico-finanziaria  dell'ente  trasmette   al
          Ministero dell'interno e alla competente Sezione  regionale
          della Corte dei conti,  entro  quindici  giorni  successivi
          alla scadenza di  ciascun  semestre,  una  relazione  sullo
          stato di attuazione del piano e  sul  raggiungimento  degli
          obiettivi intermedi  fissati  dal  piano  stesso,  nonche',
          entro il 31  gennaio  dell'anno  successivo  all'ultimo  di
          durata del  piano,  una  relazione  finale  sulla  completa
          attuazione dello stesso e sugli obiettivi  di  riequilibrio
          raggiunti. 
              7. La mancata presentazione del piano entro il  termine
          di   cui   all'art.   243-bis,   comma   5,   il    diniego
          dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte  della
          competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave
          e reiterato  mancato  rispetto  degli  obiettivi  intermedi
          fissati dal piano, ovvero  il  mancato  raggiungimento  del
          riequilibrio finanziario dell'ente al termine  del  periodo
          di  durata  del  piano  stesso,  comportano  l'applicazione
          dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo  n.  149  del
          2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente,  da  parte
          del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni  per
          la deliberazione del dissesto.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 14  maggio
          2007, n. 85 (Regolamento per il  riordino  degli  organismi
          operanti  presso  il  Ministero   dell'interno,   a   norma
          dell'art. 29 del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,
          n. 248), e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  5
          luglio 2007, n. 154. 
              - Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto-legge  4
          luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248 (Disposizioni  urgenti  per  il
          rilancio economico e sociale,  per  il  contenimento  e  la
          razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'  interventi
          in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale),
          pubblicata  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale dell'11 agosto 2006, n. 186: 
              «Art. 29 (Contenimento spesa per  commissioni  comitati
          ed  altri  organismi).  -  1.  Fermo  restando  il  divieto
          previsto dall'art. 18, comma 1,  della  legge  28  dicembre
          2001,  n.  448,  la  spesa  complessiva   sostenuta   dalle
          amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni, per organi  collegiali  e  altri  organismi,
          anche  monocratici,  comunque  denominati,  operanti  nelle
          predette amministrazioni, e' ridotta del trenta  per  cento
          rispetto a quella sostenuta  nell'anno  2005.  Ai  suddetti
          fini  le  amministrazioni  adottano  con  immediatezza,   e
          comunque entro 30 giorni dalla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto, le necessarie misure  di  adeguamento
          ai nuovi limiti di spesa.  Tale  riduzione  si  aggiunge  a
          quella prevista dall'art.  1,  comma  58,  della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266. 
              2. Per realizzare le finalita'  di  contenimento  delle
          spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali  si
          procede, entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto, al riordino  degli  organismi,
          anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
          con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma  2,
          della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  per  gli  organismi
          previsti dalla legge o da regolamento e,  per  i  restanti,
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  su
          proposta del Ministro competente. I  provvedimenti  tengono
          conto dei seguenti criteri: 
                a) eliminazione delle  duplicazioni  organizzative  e
          funzionali; 
                b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
          che svolgono funzioni omogenee; 
                c) limitazione del numero delle strutture di supporto
          a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli
          organismi; 
                d)  diminuzione  del  numero  dei  componenti   degli
          organismi; 
                e) riduzione dei  compensi  spettanti  ai  componenti
          degli organismi; 
                e-bis) indicazione  di  un  termine  di  durata,  non
          superiore a tre anni, con la previsione che  alla  scadenza
          l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso; 
                e-ter) previsione di una relazione  di  fine  mandato
          sugli obiettivi realizzati dagli organismi,  da  presentare
          all'amministrazione  competente  e  alla   Presidenza   del
          Consiglio dei ministri. 
              2-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri valuta,
          prima della scadenza del termine di durata degli  organismi
          individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3,  di
          concerto con l'amministrazione di  settore  competente,  la
          perdurante   utilita'    dell'organismo    proponendo    le
          conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
          dello stesso. 
              3.  Le  amministrazioni  non  statali  sono  tenute   a
          provvedere, entro lo stesso  termine  e  sulla  base  degli
          stessi criteri di cui  al  comma  2,  con  atti  di  natura
          regolamentare  previsti  dai  rispettivi  ordinamenti,   da
          sottoporre alla verifica degli organi interni di  controllo
          e  all'approvazione  dell'amministrazione  vigilante,   ove
          prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
          le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
          di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto. 
              4. Ferma restando la realizzazione degli  obiettivi  di
          risparmio di spesa di cui al comma  1,  gli  organismi  non
          individuati dai provvedimenti previsti  dai  commi  2  e  3
          entro il 15 maggio 2007 sono  soppressi.  A  tale  fine,  i
          regolamenti ed i decreti di cui al  comma  2,  nonche'  gli
          atti di natura regolamentare di  cui  al  comma  3,  devono
          essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti  pareri,
          ovvero per la verifica da parte  degli  organi  interni  di
          controllo     e     per     l'approvazione     da     parte
          dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro  il  28
          febbraio 2007. 
              5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
          si sia provveduto agli adempimenti ivi  previsti  e'  fatto
          divieto alle amministrazioni di corrispondere  compensi  ai
          componenti degli organismi di cui al comma 1. 
              6. Le disposizioni del presente  articolo  non  trovano
          diretta applicazione alle regioni, alle province  autonome,
          agli  enti  locali  e  agli  enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale,  per  i  quali  costituiscono  disposizioni   di
          principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. 
              7.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non   si
          applicano ai commissari straordinari  del  Governo  di  cui
          all'art. 11 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  e  agli
          organi di direzione, amministrazione e controllo.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia  di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
          pubblicata  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale del 30 luglio 2010, n. 176: 
              «Art.   6   (Riduzione   dei   costi   degli   apparati
          amministrativi). - 1. A decorrere dalla data di entrata  in
          vigore del presente decreto, la partecipazione agli  organi
          collegiali di cui all'art. 68, comma 1,  del  decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' onorifica; essa  puo'
          dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese  sostenute
          ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni  di
          presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta
          giornaliera. La disposizione di cui al presente  comma  non
          si  applica  alle   commissioni   che   svolgono   funzioni
          giurisdizionali, agli organi previsti per legge che operano
          presso il  Ministero  per  l'ambiente,  alla  struttura  di
          missione di cui all'art. 163,  comma  3,  lettera  a),  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al consiglio
          tecnico-scientifico di  cui  all'art.  7  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008,  n.  43,  alla
          Commissione per  l'esame  delle  istanze  di  indennizzi  e
          contributi  relative  alle  perdite  subite  dai  cittadini
          italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B
          dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex  Colonie  ed
          in altri Paesi, istituita dall'art. 2  del  regolamento  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  14  maggio
          2007, n. 114,  al  Comitato  di  consulenza  globale  e  di
          garanzia per le  privatizzazioni  di  cui  ai  decreti  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno  1993  e  4
          maggio 2007 nonche' alla Commissione  di  cui  all'art.  1,
          comma 1, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  14
          maggio 2007, n. 114. 
              2. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto la partecipazione agli organi  collegiali,
          anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono
          contributi a carico delle  finanze  pubbliche,  nonche'  la
          titolarita' di organi dei predetti enti e' onorifica;  essa
          puo' dar  luogo  esclusivamente  al  rimborso  delle  spese
          sostenute ove previsto  dalla  normativa  vigente;  qualora
          siano gia' previsti  i  gettoni  di  presenza  non  possono
          superare l'importo di 30  euro  a  seduta  giornaliera.  La
          violazione di quanto previsto dal presente comma  determina
          responsabilita' erariale e gli atti adottati  dagli  organi
          degli enti e  degli  organismi  pubblici  interessati  sono
          nulli. Gli enti  privati  che  non  si  adeguano  a  quanto
          disposto dal presente comma non possono  ricevere,  neanche
          indirettamente,  contributi  o  utilita'  a  carico   delle
          pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione,  in  base
          alla  vigente  normativa,  del  5  per  mille  del  gettito
          dell'imposta  sul  reddito  delle   persone   fisiche.   La
          disposizione del presente comma non si  applica  agli  enti
          previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del
          1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e  comunque
          alle universita', enti e fondazioni di ricerca e  organismi
          equiparati,  alle  camere  di  commercio,  agli  enti   del
          Servizio sanitario  nazionale,  agli  enti  indicati  nella
          tabella  C   della   legge   finanziaria   ed   agli   enti
          previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS,  alle
          associazioni di  promozione  sociale,  agli  enti  pubblici
          economici   individuati   con   decreto    del    Ministero
          dell'economia e delle finanze  su  proposta  del  Ministero
          vigilante, nonche' alle societa'. 
              3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2011 le  indennita',  i  compensi,  i  gettoni,  le
          retribuzioni  o  le  altre  utilita'  comunque  denominate,
          corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma
          3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse
          le autorita'  indipendenti,  ai  componenti  di  organi  di
          indirizzo,   direzione    e    controllo,    consigli    di
          amministrazione e organi collegiali comunque denominati  ed
          ai  titolari  di  incarichi   di   qualsiasi   tipo,   sono
          automaticamente ridotte del  10  per  cento  rispetto  agli
          importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31
          dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma  non
          possono superare gli importi risultanti alla  data  del  30
          aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente  comma.  Le
          disposizioni del presente comma si applicano ai  commissari
          straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  nonche'  agli   altri   commissari
          straordinari, comunque  denominati.  La  riduzione  non  si
          applica al trattamento retributivo di servizio. 
              4.  All'art.  62,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' aggiunto, in fine,  il
          seguente periodo: "Nei casi di rilascio dell'autorizzazione
          del Consiglio dei  ministri  prevista  dal  presente  comma
          l'incarico     si     intende     svolto     nell'interesse
          dell'amministrazione di appartenenza del  dipendente  ed  i
          compensi dovuti dalla societa' o dall'ente sono corrisposti
          direttamente alla predetta  amministrazione  per  confluire
          nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio
          della dirigenza o  del  personale  non  dirigenziale.".  La
          disposizione di cui al presente comma si applica anche agli
          incarichi in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente provvedimento. 
              5. Fermo restando quanto previsto  dall'art.  7,  tutti
          gli  enti  pubblici,  anche  economici,  e  gli   organismi
          pubblici,  anche  con  personalita'  giuridica  di  diritto
          privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi  statuti
          al fine di assicurare che, a decorrere  dal  primo  rinnovo
          successivo alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  gli  organi  di  amministrazione  e   quelli   di
          controllo, ove non gia' costituiti  in  forma  monocratica,
          nonche' il collegio dei revisori, siano  costituiti  da  un
          numero non superiore, rispettivamente, a  cinque  e  a  tre
          componenti. In  ogni  caso,  le  Amministrazioni  vigilanti
          provvedono all'adeguamento  della  relativa  disciplina  di
          organizzazione, mediante i regolamenti di cui  all'art.  2,
          comma 634, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  con
          riferimento  a  tutti  gli  enti  ed   organismi   pubblici
          rispettivamente  vigilati,  al  fine   di   apportare   gli
          adeguamenti  previsti  ai  sensi  del  presente  comma.  La
          mancata   adozione   dei   provvedimenti   di   adeguamento
          statutario o di organizzazione previsti dal presente  comma
          nei termini indicati determina responsabilita'  erariale  e
          tutti gli atti adottati dagli organi  degli  enti  e  degli
          organismi  pubblici  interessati  sono  nulli.  Agli   enti
          previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto
          dall'art. 7, comma 6. 
              6.  Nelle  societa'  inserite   nel   conto   economico
          consolidato   della    pubblica    amministrazione,    come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196, nonche' nelle societa' possedute direttamente
          o  indirettamente  in  misura  totalitaria,  alla  data  di
          entrata  in  vigore  del   presente   provvedimento   dalle
          amministrazioni pubbliche,  il  compenso  di  cui  all'art.
          2389, primo comma, del codice civile, dei componenti  degli
          organi di amministrazione  e  di  quelli  di  controllo  e'
          ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui  al  primo
          periodo si applica a decorrere  dalla  prima  scadenza  del
          consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in
          vigore del presente provvedimento. La disposizione  di  cui
          al presente comma non si applica alle  societa'  quotate  e
          alle loro controllate. 
              7. Al fine di valorizzare le  professionalita'  interne
          alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011  la  spesa
          annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa  quella
          relativa a studi ed incarichi  di  consulenza  conferiti  a
          pubblici    dipendenti,    sostenuta    dalle     pubbliche
          amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1  della  legge
          31  dicembre   2009,   n.   196,   incluse   le   autorita'
          indipendenti,  escluse  le  universita',  gli  enti  e   le
          fondazioni di ricerca e gli  organismi  equiparati  nonche'
          gli incarichi di studio e consulenza connessi  ai  processi
          di privatizzazione  e  alla  regolamentazione  del  settore
          finanziario, non puo' essere superiore al 20 per  cento  di
          quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi
          in  assenza  dei  presupposti  di  cui  al  presente  comma
          costituisce    illecito    disciplinare     e     determina
          responsabilita'  erariale.  Le  disposizioni  di   cui   al
          presente comma non si applicano  alle  attivita'  sanitarie
          connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del
          personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
              8.  A  decorrere  dall'anno  2011  le   amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3
          dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  incluse
          le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese per
          relazioni pubbliche, convegni,  mostre,  pubblicita'  e  di
          rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per  cento
          della  spesa  sostenuta  nell'anno  2009  per  le  medesime
          finalita'. Al fine  di  ottimizzare  la  produttivita'  del
          lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche
          Amministrazioni,   a   decorrere   dal   1°   luglio   2010
          l'organizzazione  di  convegni,   di   giornate   e   feste
          celebrative, nonche' di cerimonie  di  inaugurazione  e  di
          altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello
          Stato e delle Agenzie, nonche' da parte degli enti e  delle
          strutture da esse vigilati e' subordinata  alla  preventiva
          autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione e'
          rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi
          alla pubblicazione, sul  sito  internet  istituzionale,  di
          messaggi e discorsi ovvero non  sia  possibile  l'utilizzo,
          per le medesime finalita',  di  video/audio  conferenze  da
          remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in
          ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare
          aumento delle spese destinate  in  bilancio  alle  predette
          finalita', si devono svolgere al di  fuori  dall'orario  di
          ufficio. Il personale che vi partecipa  non  ha  diritto  a
          percepire  compensi   per   lavoro   straordinario   ovvero
          indennita' a qualsiasi titolo. Per  le  magistrature  e  le
          autorita'  indipendenti,  fermo  il  rispetto  dei   limiti
          anzidetti,   l'autorizzazione   e'   rilasciata,   per   le
          magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno  e,  per
          le  autorita'  indipendenti,  dall'organo  di  vertice.  Le
          disposizioni  del  presente  comma  non  si  applicano   ai
          convegni organizzati dalle  universita'  e  dagli  enti  di
          ricerca   ed   agli   incontri    istituzionali    connessi
          all'attivita' di  organismi  internazionali  o  comunitari,
          alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e  a
          quelle istituzionali delle Forze armate e  delle  Forze  di
          polizia, nonche', per il 2012, alle mostre autorizzate, nel
          limite  di  spesa  complessivo  di  euro  40  milioni,  nel
          rispetto dei limiti derivanti  dalla  legislazione  vigente
          nonche' dal patto di stabilita' interno, dal Ministero  per
          i beni e le attivita' culturali, di concerto, ai soli  fini
          finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze. 
              9.  A  decorrere  dall'anno  2011  le   amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3
          dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  incluse
          le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese per
          sponsorizzazioni. 
              10.  Resta  ferma   la   possibilita'   di   effettuare
          variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e  8
          con le modalita' previste dall'art. 14 del decreto-legge  2
          luglio 2007, n. 81, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2007, n. 127. 
              11.  Le  societa',   inserite   nel   conto   economico
          consolidato   della    pubblica    amministrazione,    come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196, si conformano al principio  di  riduzione  di
          spesa per studi  e  consulenze,  per  relazioni  pubbliche,
          convegni,    mostre    e    pubblicita',    nonche'     per
          sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9.
          In sede di rinnovo dei contratti di  servizio,  i  relativi
          corrispettivi   sono   ridotti   in   applicazione    della
          disposizione di cui al primo periodo del presente comma.  I
          soggetti   che   esercitano   i    poteri    dell'azionista
          garantiscono che, all'atto dell'approvazione del  bilancio,
          sia  comunque  distribuito,  ove  possibile,  un  dividendo
          corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso
          l'inerenza della spesa effettuata per relazioni  pubbliche,
          convegni,    mostre    e    pubblicita',    nonche'     per
          sponsorizzazioni,  e'  attestata  con  apposita   relazione
          sottoposta al controllo del collegio sindacale. 
              12.  A  decorrere  dall'anno  2011  le  amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3
          dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  incluse
          le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese per
          missioni, anche all'estero, con esclusione  delle  missioni
          internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni
          delle  forze  di  polizia  e  dei  vigili  del  fuoco,  del
          personale di magistratura, nonche' di  quelle  strettamente
          connesse ad accordi  internazionali  ovvero  indispensabili
          per assicurare la partecipazione a riunioni presso  enti  e
          organismi  internazionali   o   comunitari,   nonche'   con
          investitori  istituzionali  necessari  alla  gestione   del
          debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento
          della  spesa  sostenuta  nell'anno  2009.  Gli  atti  e   i
          contratti posti in essere in violazione della  disposizione
          contenuta   nel   primo   periodo   del   presente    comma
          costituiscono   illecito   disciplinare    e    determinano
          responsabilita' erariale. Il limite di spesa stabilito  dal
          presente comma puo' essere superato  in  casi  eccezionali,
          previa  adozione  di  un  motivato  provvedimento  adottato
          dall'organo di vertice dell'amministrazione, da  comunicare
          preventivamente agli organi di controllo ed agli organi  di
          revisione dell'ente. Il presente comma non si applica  alla
          spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi  e
          a quella effettuata  dalle  universita'  e  dagli  enti  di
          ricerca con risorse derivanti da finanziamenti  dell'Unione
          europea ovvero di soggetti privati nonche' da finanziamenti
          di soggetti pubblici destinati ad attivia'  di  ricerca.  A
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto  le  diarie  per  le  missioni  all'estero  di  cui
          all'art. 28  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
          convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non  sono  piu'
          dovute;  la  predetta  disposizione  non  si  applica  alle
          missioni  internazionali  di  pace  e  a  quelle   comunque
          effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal
          Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco.  Con  decreto  del
          Ministero degli affari esteri di concerto con il  Ministero
          dell'economia e delle finanze sono determinate le misure  e
          i limiti concernenti il rimborso delle  spese  di  vitto  e
          alloggio per il personale inviato all'estero.  A  decorrere
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto  gli
          articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8  della
          legge 26 luglio 1978, n. 417  e  relative  disposizioni  di
          attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato
          di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001 e cessano  di
          avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei
          contratti collettivi. 
              13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta
          dalle  amministrazioni   pubbliche   inserite   nel   conto
          economico consolidato della pubblica amministrazione,  come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della  legge  31  dicembre
          2009,  n.  196,  incluse  le  autorita'  indipendenti,  per
          attivita' esclusivamente  di  formazione  deve  essere  non
          superiore al 50 per cento della spesa  sostenuta  nell'anno
          2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente
          l'attivita' di formazione tramite la Scuola superiore della
          pubblica amministrazione ovvero tramite i propri  organismi
          di formazione. Gli atti e i contratti posti  in  essere  in
          violazione della disposizione contenuta nel  primo  periodo
          del presente comma costituiscono  illecito  disciplinare  e
          determinano responsabilita' erariale.  La  disposizione  di
          cui al presente  comma  non  si  applica  all'attivita'  di
          formazione  effettuata  dalle  Forze  armate,   dal   Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco e  dalle  Forze  di  Polizia
          tramite i propri organismi di formazione. 
              14. A  decorrere  dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma
          3, della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  incluse  le
          autorita' indipendenti, non  possono  effettuare  spese  di
          ammontare superiore all'80 per cento della spesa  sostenuta
          nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
          e l'esercizio di autovetture,  nonche'  per  l'acquisto  di
          buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il
          solo anno 2011, esclusivamente  per  effetto  di  contratti
          pluriennali gia' in essere. La predetta disposizione non si
          applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco e per i servizi  istituzionali  di  tutela
          dell'ordine e della sicurezza pubblica. 
              15. All'art. 41, comma 16-quinquies, del  decreto-legge
          30 dicembre 2008, n. 207,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in fine, sono aggiunti
          i seguenti periodi: "Il corrispettivo previsto dal presente
          comma e' versato entro il 31 ottobre 2010  all'entrata  del
          bilancio dello Stato.". 
              16. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto-legge il Comitato per  l'intervento  nella
          Sir  e  in  settori  ad  alta  tecnologia,  istituito   con
          decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, D.P.C.M.  5  settembre
          1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687, e' soppresso e  cessa
          ogni sua funzione, fatto salvo l'assolvimento  dei  compiti
          di seguito indicati.  A  valere  sulle  disponibilita'  del
          soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in  settori
          ad alta tecnologia, la societa'  trasferitaria  di  seguito
          indicata versa, entro il 15 dicembre 2010, all'entrata  del
          bilancio dello Stato  la  somma  di  euro  200.000.000.  Il
          residuo patrimonio del Comitato per l'intervento nella  Sir
          e in settori ad alta tecnologia, con  ogni  sua  attivita',
          passivita' e rapporto, ivi incluse le partecipazioni  nella
          Ristrutturazione Elettronica REL S.p.a. in  liquidazione  e
          nel Consorzio  Bancario  Sir  S.p.a.  in  liquidazione,  e'
          trasferito alla Societa' Fintecna S.p.a. o  a  Societa'  da
          essa interamente controllata,  sulla  base  del  rendiconto
          finale    delle    attivita'     e     della     situazione
          economico-patrimoniale aggiornata alla  medesima  data,  da
          redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata
          in vigore  del  presente  decreto-legge.  Detto  patrimonio
          costituisce un patrimonio separato dal  residuo  patrimonio
          della  societa'  trasferitaria,  la  quale   pertanto   non
          risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri
          del patrimonio del Comitato per l'intervento nella  Sir  ed
          in settori  ad  alta  tecnologia  ad  essa  trasferito.  La
          societa'  trasferitaria  subentra  nei  processi  attivi  e
          passivi nei quali e' parte  il  Comitato  per  l'intervento
          nella Sir e in settori ad alta  tecnologia,  senza  che  si
          faccia luogo all'interruzione dei processi. Un collegio  di
          tre periti verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna
          della  predetta  situazione  economico-patrimoniale,   tale
          situazione e  predispone,  sulla  base  della  stessa,  una
          valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione
          del patrimonio trasferito. I componenti  del  collegio  dei
          periti sono designati uno dalla societa' trasferitaria, uno
          dal Ministero dell'economia e delle finanze  ed  il  terzo,
          con  funzioni  di  presidente,  d'intesa   dalla   societa'
          trasferitaria ed  il  predetto  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. La valutazione  deve,  fra  l'altro,  tenere
          conto di tutti  i  costi  e  gli  oneri  necessari  per  la
          liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli
          di funzionamento, nonche' dell'ammontare del  compenso  dei
          periti, individuando  altresi'  il  fabbisogno  finanziario
          stimato per  la  liquidazione  stessa.  Il  valore  stimato
          dell'esito  finale  della   liquidazione   costituisce   il
          corrispettivo per il trasferimento del patrimonio,  che  e'
          corrisposto  dalla  societa'  trasferitaria  al   Ministero
          dell'economia e delle finanze. L'ammontare del compenso del
          collegio di periti e' determinato con decreto dal  Ministro
          dell'economia   e   delle   finanze.   Al   termine   della
          liquidazione del patrimonio  trasferito,  il  collegio  dei
          periti determina l'eventuale  maggiore  importo  risultante
          dalla   differenza   fra   l'esito   economico    effettivo
          consuntivato  alla  chiusura  della  liquidazione   ed   il
          corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il
          70%  e'  attribuito  al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze ed e' versato all'entrata del bilancio dello  Stato
          per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli  di
          Stato e la residua quota del 30%  e'  di  competenza  della
          societa' trasferitaria in ragione  del  migliore  risultato
          conseguito nella liquidazione. 
              17.  Alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  i  liquidatori  delle  societa'  Ristrutturazione
          Elettronica  REL  S.p.a.  in  liquidazione,  del  Consorzio
          Bancario  Sir  S.p.a.  in  liquidazione  e  della  Societa'
          Iniziative e  Sviluppo  di  Attivita'  Industriali  -  Isai
          S.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni  e  la
          funzione di liquidatore di dette societa' e' assunta  dalla
          societa' trasferitaria di cui al comma 16. Sono abrogati  i
          commi 5 e 7 dell'art. 33 della legge  17  maggio  1999,  n.
          144. 
              18. Tutte le  operazioni  compiute  in  attuazione  dei
          commi 16 e 17 sono esenti da qualunque  imposta  diretta  o
          indiretta,  tassa,  obbligo  e  onere  tributario  comunque
          inteso o denominato. Si applicano, in  quanto  compatibili,
          le disposizioni di  cui  ai  commi  da  488  a  495  e  497
          dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              19.  Al  fine  del  perseguimento   di   una   maggiore
          efficienza  delle  societa'  pubbliche,  tenuto  conto  dei
          principi nazionali e comunitari in termini di  economicita'
          e di concorrenza, le amministrazioni  di  cui  all'art.  1,
          comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono,
          salvo  quanto  previsto  dall'art.  2447   codice   civile,
          effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari,
          aperture di credito, ne' rilasciare garanzie a favore delle
          societa' partecipate non quotate  che  abbiano  registrato,
          per tre esercizi consecutivi, perdite di  esercizio  ovvero
          che  abbiano  utilizzato   riserve   disponibili   per   il
          ripianamento di perdite anche  infrannuali.  Sono  in  ogni
          caso consentiti i trasferimenti alle  societa'  di  cui  al
          primo  periodo  a  fronte  di  convenzioni,  contratti   di
          servizio  o  di  programma  relativi  allo  svolgimento  di
          servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione  di
          investimenti. Al fine di salvaguardare la continuita' nella
          prestazione di servizi di pubblico interesse, a  fronte  di
          gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico
          e  la   sanita',   su   richiesta   della   amministrazione
          interessata, con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia  e
          delle  finanze,  di  concerto  con   gli   altri   Ministri
          competenti e  soggetto  a  registrazione  della  Corte  dei
          conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui  al
          primo periodo del presente comma. 
              20.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano  in  via  diretta  alle  regioni,  alle  province
          autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale,  per
          i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del
          coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011,
          una quota pari al 10 per cento dei  trasferimenti  erariali
          di cui all'art. 7 della legge  15  marzo  1997,  n.  59,  a
          favore delle regioni a statuto ordinario e' accantonata per
          essere successivamente svincolata e destinata alle  regioni
          a statuto ordinario  che  hanno  attuato  quanto  stabilito
          dall'art. 3  del  decreto-legge  25  gennaio  2010,  n.  2,
          convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che  aderiscono
          volontariamente alle regole previste dal presente articolo.
          Ai fini ed agli effetti di cui al  periodo  precedente,  si
          considerano adempienti le Regioni a statuto  ordinario  che
          hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla  media
          nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al  netto
          delle spese per i ripiani  dei  disavanzi  sanitari  e  del
          surplus di spesa rispetto agli  obiettivi  programmati  dal
          patto di stabilita' interno e che hanno rispettato il patto
          di  stabilita'  interno.  Con   decreto   di   natura   non
          regolamentare del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
          sentita  la  Conferenza   Stato-Regioni,   sono   stabiliti
          modalita', tempi e criteri per  l'attuazione  del  presente
          comma. Ai lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano
          due rappresentanti delle  Assemblee  legislative  regionali
          designati d'intesa tra loro  nell'ambito  della  Conferenza
          dei Presidenti dell'Assemblea,  dei  Consigli  regionali  e
          delle province autonome di cui agli  articoli  5,  8  e  15
          della legge  4  febbraio  2005,  n.  11.  Il  rispetto  del
          parametro e' considerato  al  fine  della  definizione,  da
          parte della  regione,  della  puntuale  applicazione  della
          disposizione recata in termini di principio  dal  comma  28
          dell'art. 9 del presente decreto. 
              21. Le somme provenienti dalle riduzioni  di  spesa  di
          cui al presente articolo, con esclusione di quelle  di  cui
          al primo periodo del  comma  6,  sono  versate  annualmente
          dagli enti e  dalle  amministrazioni  dotati  di  autonomia
          finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del  bilancio
          dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si
          applica agli enti territoriali e agli enti,  di  competenza
          regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano,
          del Servizio sanitario nazionale, nonche' alle associazioni
          di cui all'art. 270 del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
              21-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non
          si applicano agli enti di cui  al  decreto  legislativo  30
          giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo  10  febbraio
          1996, n. 103. 
              21-ter. 
              21-quater. 
              21-quinquies. Con decreto di natura  non  regolamentare
          del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i
          Ministri della giustizia e dell'interno, da  emanare  entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
          di  conversione  del   presente   decreto,   sono   dettate
          specifiche  disposizioni   per   disciplinare   termini   e
          modalita' per la vendita  dei  titoli  sequestrati  di  cui
          all'art. 2 del decreto-legge 16  settembre  2008,  n.  143,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13  novembre
          2008,  n.  181,  in  modo  tale  da  garantire  la  massima
          celerita' del versamento del ricavato  dell'alienazione  al
          Fondo unico giustizia, che  deve  avvenire  comunque  entro
          dieci giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro,
          nonche' la restituzione  all'avente  diritto,  in  caso  di
          dissequestro, esclusivamente del ricavato dell'alienazione,
          in ogni caso fermi restando i limiti di cui al citato  art.
          2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 13 novembre  2008,  n.  181,
          entro i quali e' possibile  l'utilizzo  di  beni  e  valori
          sequestrati. 
              21-sexies. Per il triennio 2011-2013, ferme restando le
          dotazioni previste dalla legge 23 dicembre 2009, n. 192, le
          Agenzie fiscali di cui al  decreto  legislativo  30  luglio
          1999, n.  300,  possono  assolvere  alle  disposizioni  del
          presente articolo, del successivo art. 8,  comma  1,  primo
          periodo, nonche' alle disposizioni vigenti  in  materia  di
          contenimento  della  spesa   dell'apparato   amministrativo
          effettuando  un  riversamento  a  favore  dell'entrata  del
          bilancio dello Stato pari all'1 per cento  delle  dotazioni
          previste sui capitoli relativi ai  costi  di  funzionamento
          stabilite con la citata legge. Si applicano  in  ogni  caso
          alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3  del
          presente articolo, nonche' le disposizioni di cui  all'art.
          1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art.
          2, comma 589, e all'art. 3, commi 18, 54 e 59, della  legge
          24 dicembre 2007, n. 244, all'art. 27, comma 2, e  all'art.
          48, comma 1, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133. Le predette  Agenzie  possono  conferire  incarichi
          dirigenziali ai sensi dell'art. 19, comma  6,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  tenendo  conto  delle
          proprie peculiarita' e della necessita'  di  garantire  gli
          obiettivi  di  gettito  fissati  annualmente.  Le  medesime
          Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali  ai  sensi
          dell'art. 19, comma 5-bis, del citato  decreto  legislativo
          n.  165  del  2001  anche  a  soggetti  appartenenti   alle
          magistrature e ai ruoli degli avvocati e procuratori  dello
          Stato previo collocamento fuori ruolo,  comando  o  analogo
          provvedimento  secondo   i   rispettivi   ordinamenti.   Il
          conferimento di incarichi eventualmente eccedenti le misure
          percentuali previste dal predetto  art.  19,  comma  6,  e'
          disposto nei limiti delle  facolta'  assunzionali  a  tempo
          indeterminato delle singole Agenzie. 
              21-septies.  All'art.  17,   comma   3,   del   decreto
          legislativo  31  dicembre  1992,   n.   545,   la   parola:
          "immediatamente" e' soppressa.». 
              -  La  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri in data 4 agosto 2010 (Indirizzi interpretativi in
          materia  di  riordino  degli  organismi  collegiali  e   di
          riduzione dei  costi  degli  apparati  amministrativi),  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 settembre  2010,
          n. 227. 
              - Si riporta il testo dell'art. 68 del decreto-legge 25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni  urgenti  per  lo
          sviluppo economico, la semplificazione, la  competitivita',
          la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
          tributaria),  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2008, n. 195: 
              «Art. 68 (Riduzione degli  organismi  collegiali  e  di
          duplicazioni di strutture). - 1.Ai fini dell'attuazione del
          comma 2-bis dell'art. 29 del decreto-legge 4  luglio  2006,
          n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
          2006, n. 248, improntato a criteri di  rigorosa  selezione,
          per  la  valutazione  della   perdurante   utilita'   degli
          organismi   collegiali   operanti   presso   la    Pubblica
          Amministrazione  e  per  realizzare,  entro   il   triennio
          2009-2011, la graduale riduzione di tali organismi fino  al
          definitivo trasferimento delle attivita' ad essi  demandate
          nell'ambito di quelle istituzionali delle  Amministrazioni,
          vanno esclusi dalla proroga prevista dal  comma  2-bis  del
          citato art. 29  del  decreto-legge  n.  223  del  2006  gli
          organismi collegiali: 
                istituiti in data antecedente al 30  giugno  2004  da
          disposizioni legislative  od  atti  amministrativi  la  cui
          operativita' e' finalizzata al raggiungimento di  specifici
          obiettivi  o  alla  definizione  di  particolari  attivita'
          previste dai provvedimenti di  istituzione  e  non  abbiano
          ancora conseguito le predette finalita'; 
                istituiti successivamente alla  data  del  30  giugno
          2004 che non operano da almeno due  anni  antecedenti  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto; 
                svolgenti  funzioni  riconducibili  alle   competenze
          previste dai regolamenti di organizzazione per  gli  uffici
          di   struttura   dirigenziale   di   1°   e   2°    livello
          dell'Amministrazione presso la  quale  gli  stessi  operano
          ricorrendo,   ove   vi    siano    competenze    di    piu'
          amministrazioni, alla Conferenza di servizi. 
              2. Nei casi in  cui,  in  attuazione  del  comma  2-bis
          dell'art. 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 venga
          riconosciuta l'utilita' degli organismi collegiali  di  cui
          al comma 1, la proroga  e'  concessa  per  un  periodo  non
          superiore a due anni. In sede di concessione della  proroga
          prevista dal citato comma 2-bis dovranno inoltre prevedersi
          ulteriori  obiettivi  di   contenimento   dei   trattamenti
          economici da corrispondere ai  componenti  privilegiando  i
          compensi  collegati  alla  presenza   rispetto   a   quelli
          forfetari od  onnicomprensivi  e  stabilendo  l'obbligo,  a
          scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui  sede
          di servizio coincida con la localita' sede dell'organismo. 
              3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze,  su  proposta  del   Ministro   competente,   sono
          individuati gli organismi collegiali ritenuti  utili  sulla
          base dei criteri di cui ai precedenti commi, in  modo  tale
          da assicurare un ulteriore  contenimento  della  spesa  non
          inferiore a quello conseguito in attuazione del citato art.
          29 del decreto-legge n. 223 del 2006. 
              4. La riduzione di spesa prevista dal comma 1 dell'art.
          29 del  citato  decreto-legge  n.  223  del  2006  riferita
          all'anno 2006 si  applica  agli  organismi  collegiali  ivi
          presenti istituiti dopo la data di entrata  in  vigore  del
          citato decreto-legge. 
              5. Al fine di eliminare  duplicazioni  organizzative  e
          funzionali nonche' di favorire una maggiore efficienza  dei
          servizi  e  la  razionalizzazione   delle   procedure,   le
          strutture  amministrative  che   svolgono   prevalentemente
          attivita' a contenuto tecnico e di elevata specializzazione
          riconducibili  a  funzioni  istituzionali   attribuite   ad
          amministrazioni dello Stato centrali  o  periferiche,  sono
          soppresse e le relative  competenze  sono  trasferite  alle
          Amministrazioni svolgenti funzioni omogenee. 
              6. In particolare sono soppresse le seguenti strutture: 
                a)  Alto  Commissario  per  la  prevenzione   ed   il
          contrasto della corruzione e delle altre forme di  illecito
          all'interno della pubblica amministrazione di cui  all'art.
          1  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3   e   successive
          modificazioni; 
                b) Alto Commissario per la lotta alla  contraffazione
          di cui all'art. 1-quater del decreto-legge 14  marzo  2005,
          n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
          2005, n. 80 e all'art. 4-bis del decreto-legge  10  gennaio
          2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla  legge  11
          marzo 2006, n. 81; 
                c) Commissione per l'inquadramento del personale gia'
          dipendente da organismi militari  operanti  nel  territorio
          nazionale nell'ambito  della  Comunita'  Atlantica  di  cui
          all'art. 2, comma 2, della legge 9 marzo 1971, n. 98. 
              6-bis. Le funzioni delle strutture di cui al  comma  6,
          lettere a) e b), sono trasferite al Ministro competente che
          puo' delegare un sottosegretario di Stato. 
              7.  Le  amministrazioni  interessate   trasmettono   al
          Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  ed  al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria  Generale  dello  Stato  -  i  provvedimenti  di
          attuazione del presente articolo. 
              8. Gli organi delle strutture soppresse  ai  sensi  del
          presente articolo rimangono in carica per 60  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto al  fine  di
          gestire l'ordinato trasferimento delle funzioni. I risparmi
          derivanti  dal  presente   articolo   sono   destinati   al
          miglioramento dei saldi di finanza pubblica.». 
              - Si riporta il testo del comma  20  dell'art.  12  del
          decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla  legge
          7  agosto  2012,  n.  135  (Disposizioni  urgenti  per   la
          revisione della spesa pubblica con invarianza  dei  servizi
          ai cittadini nonche' misure di  rafforzamento  patrimoniale
          delle  imprese  del  settore  bancario),   pubblicato   nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto
          2012, n. 189: 
              «20. A decorrere dalla data di scadenza degli organismi
          collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in
          regime di proroga ai  sensi  dell'art.  68,  comma  2,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  le
          attivita'    svolte    dagli    organismi    stessi    sono
          definitivamente  trasferite  ai  competenti  uffici   delle
          amministrazioni nell'ambito delle  quali  operano.  Restano
          fermi, senza oneri per la finanza pubblica, gli osservatori
          nazionali di cui all'art. 11 della legge 7  dicembre  2000,
          n. 383, e all'art. 12 della legge 11 agosto 1991,  n.  266,
          l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza  di
          cui all'art. 1 del decreto del Presidente della  Repubblica
          14 maggio 2007,  n.  103,  la  Consulta  nazionale  per  il
          servizio civile, istituita dall'art.  10,  comma  2,  della
          legge  8  luglio  1998,  n.  230,  l'Osservatorio  per   il
          contrasto della pedofilia e della pornografia minorile,  di
          cui all'art. 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n.
          269 nonche' il Comitato nazionale  di  parita'  e  la  Rete
          nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parita' di
          cui, rispettivamente, all'art. 8 ed all'art. 19 del decreto
          legislativo 11 aprile 2006, n. 198. A decorrere dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto,  ai  componenti  dei  suddetti  organismi
          collegiali non spetta alcun emolumento o indennita'.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge  10
          ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 7 dicembre 2012,  n.  213  (Disposizioni  urgenti  in
          materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali,
          nonche'  ulteriori  disposizioni  in  favore   delle   zone
          terremotate nel maggio 2012),  pubblicata  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre  2012,  n.
          286: 
              «Art. 3 (Rafforzamento dei controlli in materia di enti
          locali). - 1. Nel decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
          267, e successive modificazioni,  recante  il  testo  unico
          delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,   sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) dopo l'art. 41 e' inserito il seguente: 
              «Art. 41-bis (Obblighi di trasparenza dei  titolari  di
          cariche elettive e di governo). - 1. Gli  enti  locali  con
          popolazione superiore  a  15.000  abitanti  sono  tenuti  a
          disciplinare,   nell'ambito   della    propria    autonomia
          regolamentare, le modalita' di  pubblicita'  e  trasparenza
          dello stato patrimoniale dei titolari di cariche  pubbliche
          elettive e di governo di loro competenza. La dichiarazione,
          da pubblicare annualmente, nonche' all'inizio e  alla  fine
          del mandato, sul sito internet dell'ente riguarda:  i  dati
          di reddito e di patrimonio con particolare  riferimento  ai
          redditi annualmente dichiarati; i beni  immobili  e  mobili
          registrati posseduti; le partecipazioni in societa' quotate
          e non quotate; la consistenza degli investimenti in  titoli
          obbligazionari,  titoli  di  Stato,  o  in  altre  utilita'
          finanziarie detenute anche tramite fondi  di  investimento,
          sicav o intestazioni fiduciarie. 
              2. Gli enti locali sono  altresi'  tenuti  a  prevedere
          sanzioni  amministrative  per   la   mancata   o   parziale
          ottemperanza all'onere di cui al comma 1, da un  minimo  di
          euro duemila a  un  massimo  di  euro  ventimila.  L'organo
          competente  a  irrogare  la  sanzione   amministrativa   e'
          individuato ai sensi dell'art. 17 della legge  24  novembre
          1981, n. 689.»; 
                b) l'art. 49 e' sostituito dal seguente: 
              «Art. 49 (Pareri dei responsabili dei servizi). - 1. Su
          ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e  al
          Consiglio che non sia mero atto di  indirizzo  deve  essere
          richiesto  il  parere,  in  ordine  alla  sola  regolarita'
          tecnica,  del  responsabile  del  servizio  interessato  e,
          qualora  comporti  riflessi  diretti  o   indiretti   sulla
          situazione   economico-finanziaria   o    sul    patrimonio
          dell'ente, del responsabile di ragioneria  in  ordine  alla
          regolarita'  contabile.  I  pareri  sono   inseriti   nella
          deliberazione. 
              2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili  dei
          servizi, il parere e' espresso dal segretario dell'ente, in
          relazione alle sue competenze. 
              3. I soggetti di cui  al  comma  1  rispondono  in  via
          amministrativa e contabile dei pareri espressi. 
              4.  Ove  la  Giunta  o  il  Consiglio   non   intendano
          conformarsi ai pareri di cui al presente  articolo,  devono
          darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.»; 
                c); 
                d) l'art. 147 e' sostituito dai seguenti: 
              «Art. 147 (Tipologia dei controlli interni). -  1.  Gli
          enti locali, nell'ambito della loro autonomia  normativa  e
          organizzativa,  individuano  strumenti  e  metodologie  per
          garantire,   attraverso   il   controllo   di   regolarita'
          amministrativa e contabile, la legittimita', la regolarita'
          e la correttezza dell'azione amministrativa. 
              2. Il sistema di controllo interno e' diretto a: 
                a) verificare, attraverso il controllo  di  gestione,
          l'efficacia,  l'efficienza  e  l'economicita'   dell'azione
          amministrativa, al  fine  di  ottimizzare,  anche  mediante
          tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi
          e  azioni  realizzate,  nonche'  tra  risorse  impiegate  e
          risultati; 
                b) valutare l'adeguatezza delle  scelte  compiute  in
          sede di attuazione dei piani, dei programmi e  degli  altri
          strumenti di  determinazione  dell'indirizzo  politico,  in
          termini di congruenza tra  i  risultati  conseguiti  e  gli
          obiettivi predefiniti; 
                c) garantire il costante  controllo  degli  equilibri
          finanziari della gestione di competenza, della gestione dei
          residui e della gestione di  cassa,  anche  ai  fini  della
          realizzazione   degli   obiettivi   di   finanza   pubblica
          determinati  dal  patto  di  stabilita'  interno,  mediante
          l'attivita' di coordinamento e di vigilanza  da  parte  del
          responsabile del servizio finanziario, nonche'  l'attivita'
          di controllo da parte dei responsabili dei servizi; 
                d)  verificare,   attraverso   l'affidamento   e   il
          controllo  dello  stato  di  attuazione  di   indirizzi   e
          obiettivi gestionali, anche in  riferimento  all'art.  170,
          comma   6,   la   redazione   del   bilancio   consolidato,
          l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' degli  organismi
          gestionali esterni dell'ente; 
                e) garantire il controllo della qualita' dei  servizi
          erogati,   sia   direttamente,   sia   mediante   organismi
          gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette  a
          misurare la soddisfazione degli utenti  esterni  e  interni
          dell'ente. 
              3. Le lettere d) ed e) del comma 2  si  applicano  solo
          agli  enti  locali  con  popolazione  superiore  a  100.000
          abitanti in fase di prima applicazione, a  50.000  abitanti
          per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015. 
              4.  Nell'ambito  della  loro  autonomia   normativa   e
          organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema  dei
          controlli interni secondo il  principio  della  distinzione
          tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione,  anche  in
          deroga agli altri principi di cui all'art. 1, comma 2,  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  286,  e  successive
          modificazioni. Partecipano all'organizzazione  del  sistema
          dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore
          generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le
          unita' di controllo, laddove istituite. 
              5. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1,
          piu' enti locali possono istituire uffici  unici,  mediante
          una convenzione che ne regoli le modalita' di  costituzione
          e di funzionamento. 
              Art. 147-bis (Controllo di regolarita' amministrativa e
          contabile). - 1. Il controllo di regolarita' amministrativa
          e contabile e'  assicurato,  nella  fase  preventiva  della
          formazione dell'atto, da ogni responsabile di  servizio  ed
          e'  esercitato  attraverso  il  rilascio  del   parere   di
          regolarita'  tecnica  attestante  la   regolarita'   e   la
          correttezza  dell'azione   amministrativa.   Il   controllo
          contabile  e'  effettuato  dal  responsabile  del  servizio
          finanziario ed e' esercitato  attraverso  il  rilascio  del
          parere di regolarita' contabile e del visto  attestante  la
          copertura finanziaria. 
              2.  Il  controllo  di  regolarita'  amministrativa   e'
          inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi
          generali  di  revisione  aziendale  e  modalita'   definite
          nell'ambito dell'autonomia organizzativa  dell'ente,  sotto
          la  direzione  del  segretario,  in  base  alla   normativa
          vigente. Sono soggette al controllo  le  determinazioni  di
          impegno  di  spesa,  i   contratti   e   gli   altri   atti
          amministrativi,  scelti  secondo  una   selezione   casuale
          effettuata con motivate tecniche di campionamento. 
              3. Le risultanze del controllo di cui al comma  2  sono
          trasmesse  periodicamente,  a  cura  del   segretario,   ai
          responsabili dei servizi,  unitamente  alle  direttive  cui
          conformarsi in caso di riscontrate  irregolarita',  nonche'
          ai revisori dei conti e  agli  organi  di  valutazione  dei
          risultati dei  dipendenti,  come  documenti  utili  per  la
          valutazione, e al consiglio comunale. 
              Art.  147-ter  (Controllo   strategico).   -   1.   Per
          verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo  le
          linee  approvate   dal   Consiglio,   l'ente   locale   con
          popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase  di  prima
          applicazione, a 50.000 abitanti per  il  2014  e  a  15.000
          abitanti a decorrere dal 2015 definisce, secondo la propria
          autonomia   organizzativa,   metodologie    di    controllo
          strategico  finalizzate  alla  rilevazione  dei   risultati
          conseguiti  rispetto  agli  obiettivi  predefiniti,   degli
          aspetti   economico-finanziari   connessi   ai    risultati
          ottenuti,  dei  tempi  di   realizzazione   rispetto   alle
          previsioni, delle procedure operative  attuate  confrontate
          con  i  progetti  elaborati,  della  qualita'  dei  servizi
          erogati  e  del  grado  di  soddisfazione   della   domanda
          espressa, degli aspetti socio-economici. L'ente locale  con
          popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase  di  prima
          applicazione, a 50.000 abitanti per  il  2014  e  a  15.000
          abitanti a decorrere dal  2015  puo'  esercitare  in  forma
          associata la funzione di controllo strategico. 
              2. L'unita' preposta al controllo  strategico,  che  e'
          posta sotto la direzione del  direttore  generale,  laddove
          previsto, o del segretario comunale negli enti in  cui  non
          e' prevista  la  figura  del  direttore  generale,  elabora
          rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al
          consiglio   per   la    successiva    predisposizione    di
          deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi. 
              Art. 147-quater (Controlli sulle  societa'  partecipate
          non quotate). - 1.  L'ente  locale  definisce,  secondo  la
          propria autonomia organizzativa, un  sistema  di  controlli
          sulle societa' non quotate, partecipate dallo  stesso  ente
          locale. Tali  controlli  sono  esercitati  dalle  strutture
          proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. 
              2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma  1  del
          presente     articolo,     l'amministrazione      definisce
          preventivamente, in riferimento all'art. 170, comma 6,  gli
          obiettivi  gestionali  a  cui  deve  tendere  la   societa'
          partecipata, secondo parametri qualitativi e  quantitativi,
          e organizza un idoneo  sistema  informativo  finalizzato  a
          rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la
          societa',   la   situazione   contabile,    gestionale    e
          organizzativa della societa', i contratti di  servizio,  la
          qualita' dei servizi, il rispetto delle norme di legge  sui
          vincoli di finanza pubblica. 
              3. Sulla base delle informazioni di  cui  al  comma  2,
          l'ente   locale   effettua   il   monitoraggio    periodico
          sull'andamento  delle  societa'  non  quotate  partecipate,
          analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi  assegnati
          e  individua  le  opportune  azioni  correttive,  anche  in
          riferimento  a  possibili  squilibri   economico-finanziari
          rilevanti per il bilancio dell'ente. 
              4. I risultati  complessivi  della  gestione  dell'ente
          locale  e  delle  aziende  non  quotate  partecipate   sono
          rilevati  mediante   bilancio   consolidato,   secondo   la
          competenza economica. 
              5. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          agli  enti  locali  con  popolazione  superiore  a  100.000
          abitanti in fase di prima applicazione, a  50.000  abitanti
          per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere  dal  2015.  Le
          disposizioni del presente articolo non  si  applicano  alle
          societa' quotate e a quelle da esse  controllate  ai  sensi
          dell'art. 2359 del codice civile. A tal fine, per  societa'
          quotate partecipate dagli enti di cui al presente  articolo
          si intendono le  societa'  emittenti  strumenti  finanziari
          quotati in mercati regolamentati. 
              Art.   147-quinquies   (Controllo    sugli    equilibri
          finanziari). - 1. Il controllo sugli  equilibri  finanziari
          e'  svolto  sotto  la  direzione  e  il  coordinamento  del
          responsabile  del  servizio  finanziario  e   mediante   la
          vigilanza   dell'organo   di   revisione,   prevedendo   il
          coinvolgimento  attivo  degli  organi   di   governo,   del
          direttore generale, ove  previsto,  del  segretario  e  dei
          responsabili   dei   servizi,   secondo    le    rispettive
          responsabilita'. 
              2.  Il  controllo   sugli   equilibri   finanziari   e'
          disciplinato nel regolamento di contabilita'  dell'ente  ed
          e' svolto nel rispetto delle disposizioni  dell'ordinamento
          finanziario e contabile degli enti locali,  e  delle  norme
          che  regolano  il   concorso   degli   enti   locali   alla
          realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica,  nonche'
          delle norme di attuazione dell'art. 81 della Costituzione. 
              3. Il  controllo  sugli  equilibri  finanziari  implica
          anche la valutazione degli effetti che si  determinano  per
          il   bilancio   finanziario    dell'ente    in    relazione
          all'andamento   economico-finanziario    degli    organismi
          gestionali esterni.»; 
                e) l'art. 148 e' sostituito dai seguenti: 
              «Art.  148  (Controlli  esterni).  -  1.   Le   sezioni
          regionali della Corte dei  conti  verificano,  con  cadenza
          semestrale,  la  legittimita'  e   la   regolarita'   delle
          gestioni, nonche' il funzionamento dei controlli interni ai
          fini del rispetto delle regole contabili e  dell'equilibrio
          di bilancio  di  ciascun  ente  locale.  A  tale  fine,  il
          sindaco, relativamente ai comuni con popolazione  superiore
          ai  15.000  abitanti,  o  il  presidente  della  provincia,
          avvalendosi del direttore generale, quando presente, o  del
          segretario negli enti in cui non e' prevista la figura  del
          direttore generale, trasmette semestralmente  alla  sezione
          regionale di controllo della Corte  dei  conti  un  referto
          sulla  regolarita'  della  gestione  e   sull'efficacia   e
          sull'adeguatezza  del   sistema   dei   controlli   interni
          adottato, sulla base delle  linee  guida  deliberate  dalla
          sezione delle autonomie della Corte dei conti entro  trenta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione;  il  referto   e',   altresi',   inviato   al
          presidente del consiglio comunale o provinciale. 
              2.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   -
          Dipartimento della Ragioneria  Generale  dello  Stato  puo'
          attivare  verifiche  sulla   regolarita'   della   gestione
          amministrativo-contabile, ai sensi dell'art. 14,  comma  1,
          lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, oltre che
          negli altri casi previsti  dalla  legge,  qualora  un  ente
          evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni
          di   squilibrio   finanziario   riferibili   ai    seguenti
          indicatori: 
                a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria; 
                b) disequilibrio consolidato della parte corrente del
          bilancio; 
                c) anomale modalita'  di  gestione  dei  servizi  per
          conto di terzi; 
                d) aumento non giustificato  di  spesa  degli  organi
          politici istituzionali. 
              3. Le sezioni regionali di controllo  della  Corte  dei
          conti possono attivare le procedure di cui al comma 2. 
              4. In caso di rilevata assenza  o  inadeguatezza  degli
          strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del
          comma  1  del  presente  articolo,  fermo  restando  quanto
          previsto dall'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20,  e
          successive modificazioni, e dai commi 5 e  5-bis  dell'art.
          248 del presente testo unico,  le  sezioni  giurisdizionali
          regionali   della   Corte   dei   conti    irrogano    agli
          amministratori responsabili la  condanna  ad  una  sanzione
          pecuniaria da un minimo di cinque fino  ad  un  massimo  di
          venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento
          di commissione della violazione. 
              Art. 148-bis (Rafforzamento del controllo  della  Corte
          dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali).  -
          1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei  conti
          esaminano i bilanci preventivi e  i  rendiconti  consuntivi
          degli enti  locali  ai  sensi  dell'art.  1,  commi  166  e
          seguenti, della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  per  la
          verifica del rispetto degli  obiettivi  annuali  posti  dal
          patto di stabilita' interno,  dell'osservanza  del  vincolo
          previsto in materia di indebitamento dall'art.  119,  sesto
          comma,    della    Costituzione,    della    sostenibilita'
          dell'indebitamento,    dell'assenza    di    irregolarita',
          suscettibili di pregiudicare,  anche  in  prospettiva,  gli
          equilibri economico-finanziari degli enti. 
              2. Ai fini della verifica  prevista  dal  comma  1,  le
          sezioni  regionali  di  controllo  della  Corte  dei  conti
          accertano altresi'  che  i  rendiconti  degli  enti  locali
          tengano  conto  anche  delle  partecipazioni  in   societa'
          controllate e alle quali e' affidata la gestione di servizi
          pubblici  per  la  collettivita'  locale   e   di   servizi
          strumentali all'ente. 
              3. Nell'ambito della verifica di cui ai commi  1  e  2,
          l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali
          di  controllo  della  Corte   dei   conti,   di   squilibri
          economico-finanziari, della  mancata  copertura  di  spese,
          della  violazione  di  norme  finalizzate  a  garantire  la
          regolarita'  della  gestione  finanziaria,  o  del  mancato
          rispetto degli obiettivi posti con il patto  di  stabilita'
          interno comporta per  gli  enti  interessati  l'obbligo  di
          adottare, entro sessanta  giorni  dalla  comunicazione  del
          deposito della pronuncia di accertamento,  i  provvedimenti
          idonei a rimuovere le irregolarita' e  a  ripristinare  gli
          equilibri di bilancio. Tali  provvedimenti  sono  trasmessi
          alle sezioni regionali di controllo della Corte  dei  conti
          che  li  verificano  nel  termine  di  trenta  giorni   dal
          ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla  trasmissione
          dei suddetti provvedimenti  o  la  verifica  delle  sezioni
          regionali di controllo  dia  esito  negativo,  e'  preclusa
          l'attuazione dei programmi di spesa per i  quali  e'  stata
          accertata la  mancata  copertura  o  l'insussistenza  della
          relativa sostenibilita' finanziaria.»; 
                f)  all'art.  153,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  1) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
          parole:  «e  piu'  in  generale  alla  salvaguardia   degli
          equilibri  finanziari  complessivi  della  gestione  e  dei
          vincoli  di  finanza  pubblica.  Nell'esercizio   di   tali
          funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in
          autonomia  nei  limiti  di  quanto  disposto  dai  principi
          finanziari e contabili, dalle  norme  ordinamentali  e  dai
          vincoli di finanza pubblica.»; 
                  2)  al  comma  6,  dopo  le  parole:   «organo   di
          revisione» sono  inserite  le  seguenti:  «,  nonche'  alla
          competente sezione regionale di controllo della  Corte  dei
          conti»; 
                g) all'art. 166, dopo il comma  2,  sono  aggiunti  i
          seguenti: 
              «2-bis. La meta' della quota minima prevista dai  commi
          1 e 2-ter e' riservata alla copertura  di  eventuali  spese
          non prevedibili,  la  cui  mancata  effettuazione  comporta
          danni certi all'amministrazione. 
              2-ter. Nel caso in cui l'ente si  trovi  in  una  delle
          situazioni previste dagli articoli 195  e  222,  il  limite
          minimo previsto dal comma 1 e' stabilito nella misura dello
          0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente
          previste in bilancio.»; 
                g-bis) all'art. 169, dopo il comma 3 e'  aggiunto  il
          seguente: 
              «3-bis. Il piano esecutivo di gestione e' deliberato in
          coerenza con il bilancio di previsione e con  la  relazione
          previsionale e programmatica. Al  fine  di  semplificare  i
          processi di pianificazione gestionale dell'ente,  il  piano
          dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108,  comma  1,
          del presente testo unico e il piano  della  performance  di
          cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
          150, sono unificati organicamente nel  piano  esecutivo  di
          gestione.»; 
                h) all'art. 187, dopo il comma  3,  e'  aggiunto,  in
          fine, il seguente: 
              «3-bis. L'avanzo di amministrazione non  vincolato  non
          puo' essere utilizzato nel caso in cui l'ente si  trovi  in
          una delle situazioni previste dagli  articoli  195  e  222,
          fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di  riequilibrio
          di cui all'art. 193.»; 
                i)  all'art.  191  il  comma  3  e'  sostituito   dal
          seguente: 
              «3. Per i lavori pubblici di somma  urgenza,  cagionati
          dal verificarsi di un evento eccezionale  o  imprevedibile,
          la Giunta,  qualora  i  fondi  specificamente  previsti  in
          bilancio si dimostrino insufficienti,  entro  venti  giorni
          dall'ordinazione   fatta   a   terzi,   su   proposta   del
          responsabile del procedimento, sottopone  al  Consiglio  il
          provvedimento  di  riconoscimento  della   spesa   con   le
          modalita' previste dall'art.  194,  comma  1,  lettera  e),
          prevedendo la relativa  copertura  finanziaria  nei  limiti
          delle accertate necessita' per la rimozione dello stato  di
          pregiudizio alla pubblica incolumita'. Il provvedimento  di
          riconoscimento e' adottato entro 30 giorni  dalla  data  di
          deliberazione della  proposta  da  parte  della  Giunta,  e
          comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a  tale
          data non sia scaduto il predetto termine. La  comunicazione
          al terzo interessato e' data  contestualmente  all'adozione
          della deliberazione consiliare.»; 
              i-bis) all'art. 222, dopo il comma  2  e'  aggiunto  il
          seguente: 
                «2-bis.   Per   gli   enti   locali    in    dissesto
          economico-finanziario ai sensi dell'art. 246,  che  abbiano
          adottato la deliberazione di cui all'art. 251, comma  1,  e
          che si trovino in condizione di grave  indisponibilita'  di
          cassa,  certificata  congiuntamente  dal  responsabile  del
          servizio finanziario e dall'organo di revisione, il  limite
          massimo di cui al comma 1 del presente articolo e'  elevato
          a cinque dodicesimi per la durata di sei mesi  a  decorrere
          dalla data della predetta certificazione. E' fatto  divieto
          ai suddetti enti di impegnare  tali  maggiori  risorse  per
          spese non obbligatorie per  legge  e  risorse  proprie  per
          partecipazione  ad  eventi  o  manifestazioni  culturali  e
          sportive, sia nazionali che internazionali.»; 
                l) dopo il comma  2  dell'art.  227  e'  inserito  il
          seguente: 
              «2-bis. In caso di mancata approvazione del  rendiconto
          di gestione  entro  il  termine  del  30  aprile  dell'anno
          successivo, si applica la procedura prevista  dal  comma  2
          dell'art. 141.»; 
                m) soppressa; 
                m-bis) all'art. 234: 
                  1) al comma 3, dopo le  parole:  «nelle  unioni  di
          comuni» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto
          dal comma 3-bis,»; 
                  2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
              «3-bis. Nelle unioni di comuni che esercitano in  forma
          associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che  ne
          fanno parte, la revisione economico-finanziaria  e'  svolta
          da un collegio di revisori  composto  da  tre  membri,  che
          svolge le medesime funzioni anche per i  comuni  che  fanno
          parte dell'unione.»; 
                n) al comma 2 dell'art. 236, le parole:  «dai  membri
          dell'organo regionale di controllo,» sono soppresse; 
                o)  all'art.   239   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  1) la lettera b) del comma 1  e'  sostituita  dalla
          seguente: 
                «b)  pareri,   con   le   modalita'   stabilite   dal
          regolamento, in materia di: 
                  1)        strumenti        di        programmazione
          economico-finanziaria; 
                  2) proposta  di  bilancio  di  previsione  verifica
          degli equilibri e variazioni di bilancio; 
                  3) modalita' di gestione dei servizi e proposte  di
          costituzione o di partecipazione ad organismi esterni; 
                  4) proposte di ricorso all'indebitamento; 
                  5) proposte di utilizzo  di  strumenti  di  finanza
          innovativa, nel rispetto della disciplina  statale  vigente
          in materia; 
                  6)  proposte  di  riconoscimento  di  debiti  fuori
          bilancio e transazioni; 
                  7)  proposte  di   regolamento   di   contabilita',
          economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione  dei
          tributi locali.»; 
                  2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
              «1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del  comma  1
          e' espresso un motivato giudizio di congruita', di coerenza
          e di attendibilita' contabile delle previsioni di  bilancio
          e  dei   programmi   e   progetti,   anche   tenuto   conto
          dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario
          ai sensi dell'art. 153, delle variazioni rispetto  all'anno
          precedente,    dell'applicazione    dei    parametri     di
          deficitarieta' strutturale e di ogni altro elemento  utile.
          Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare  le  misure
          atte ad assicurare l'attendibilita' delle  impostazioni.  I
          pareri sono obbligatori. L'organo consiliare e'  tenuto  ad
          adottare  i  provvedimenti   conseguenti   o   a   motivare
          adeguatamente la mancata  adozione  delle  misure  proposte
          dall'organo di revisione.»; 
                  3) la lettera a) del comma 2  e'  sostituita  dalla
          seguente: 
                «a) da parte della Corte dei conti  i  rilievi  e  le
          decisioni assunti a tutela della sana gestione  finanziaria
          dell'ente»; 
                p) all'art. 242, i commi 1 e 2  sono  sostituiti  dai
          seguenti: 
              «1. Sono da considerarsi in condizioni  strutturalmente
          deficitarie  gli  enti  locali  che  presentano  gravi   ed
          incontrovertibili condizioni di squilibrio,  rilevabili  da
          un  apposita  tabella,  da  allegare  al  rendiconto  della
          gestione, contenente parametri obiettivi dei  quali  almeno
          la meta' presentino valori deficitari. Il rendiconto  della
          gestione  e'  quello  relativo   al   penultimo   esercizio
          precedente quello di riferimento. 
              2. Con decreto del Ministro dell'interno di natura  non
          regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, sono fissati i parametri obiettivi,  nonche'
          le modalita' per la compilazione della tabella  di  cui  al
          comma  1.  Fino  alla  fissazione  di  nuovi  parametri  si
          applicano quelli vigenti nell'anno precedente.»; 
                q) all'art. 243, dopo il  comma  3,  e'  inserito  il
          seguente: 
              «3-bis. I contratti di servizio, stipulati  dagli  enti
          locali con  le  societa'  controllate,  con  esclusione  di
          quelle quotate in borsa, devono contenere apposite clausole
          volte  a  prevedere,  ove  si  verifichino  condizioni   di
          deficitarieta' strutturale, la  riduzione  delle  spese  di
          personale delle societa' medesime, anche in applicazione di
          quanto   previsto   dall'art.   18,   comma   2-bis,    del
          decreto-legge   n.   112   del   2008,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.»; 
                q-bis) all'art.  243,  comma  6,  la  lettera  a)  e'
          sostituita dalla seguente: 
                  «a)  gli  enti  locali  che,  pur  risultando   non
          deficitari  dalle  risultanze  della  tabella  allegata  al
          rendiconto di gestione, non presentino  il  certificato  al
          rendiconto della gestione, di cui all'art. 161»; 
                r) dopo l'art. 243 sono inseriti i seguenti: 
              «Art. 243-bis (Procedura  di  riequilibrio  finanziario
          pluriennale). - 1. I comuni e  le  province  per  i  quali,
          anche in considerazione  delle  pronunce  delle  competenti
          sezioni regionali della Corte dei conti sui  bilanci  degli
          enti, sussistano  squilibri  strutturali  del  bilancio  in
          grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui
          le misure  di  cui  agli  articoli  193  e  194  non  siano
          sufficienti  a  superare  le   condizioni   di   squilibrio
          rilevate, possono ricorrere, con  deliberazione  consiliare
          alla  procedura  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale
          prevista dal presente articolo. La predetta  procedura  non
          puo' essere iniziata qualora  la  sezione  regionale  della
          Corte dei conti provveda, a decorrere dalla data di entrata
          in vigore della presente disposizione, ai  sensi  dell'art.
          6, comma 2, del decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.
          149, ad assegnare un termine per  l'adozione  delle  misure
          correttive di cui al comma  6,  lettera  a),  del  presente
          articolo. 
              2.  La  deliberazione  di  ricorso  alla  procedura  di
          riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmessa, entro  5
          giorni dalla data di esecutivita', alla competente  sezione
          regionale  della   Corte   dei   conti   e   al   Ministero
          dell'interno. 
              3.  Il  ricorso  alla  procedura  di  cui  al  presente
          articolo sospende temporaneamente la  possibilita'  per  la
          Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'art.  6,  comma
          2, del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  149,  il
          termine per l'adozione delle misure correttive  di  cui  al
          comma 6, lettera a), del presente articolo. 
              4. Le  procedure  esecutive  intraprese  nei  confronti
          dell'ente sono  sospese  dalla  data  di  deliberazione  di
          ricorso  alla   procedura   di   riequilibrio   finanziario
          pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego  di
          approvazione del piano di riequilibrio pluriennale  di  cui
          all'art. 243-quater, commi 1 e 3. 
              5. Il consiglio  dell'ente  locale,  entro  il  termine
          perentorio di 60 giorni dalla data  di  esecutivita'  della
          delibera  di  cui  al  comma  1,  delibera  un   piano   di
          riequilibrio finanziario pluriennale della  durata  massima
          di dieci anni, compreso  quello  in  corso,  corredato  del
          parere dell'organo di revisione economico-finanziario. 
              6. Il piano  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale
          deve tenere conto di tutte le misure necessarie a  superare
          le condizioni di  squilibrio  rilevate  e  deve,  comunque,
          contenere: 
                a) le eventuali misure correttive adottate  dall'ente
          locale in considerazione dei comportamenti  difformi  dalla
          sana gestione finanziaria  e  del  mancato  rispetto  degli
          obiettivi  posti  con  il  patto  di   stabilita'   interno
          accertati dalla competente sezione  regionale  della  Corte
          dei conti; 
                b)   la   puntuale   ricognizione,    con    relativa
          quantificazione,  dei  fattori  di   squilibrio   rilevati,
          dell'eventuale  disavanzo  di  amministrazione   risultante
          dall'ultimo rendiconto  approvato  e  di  eventuali  debiti
          fuori bilancio; 
                c) l'individuazione, con relative  quantificazione  e
          previsione dell'anno di effettivo  realizzo,  di  tutte  le
          misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale
          del bilancio, per  l'integrale  ripiano  del  disavanzo  di
          amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti
          fuori bilancio entro il periodo massimo di  dieci  anni,  a
          partire da quello in corso alla data  di  accettazione  del
          piano; 
                d) l'indicazione, per ciascuno degli anni  del  piano
          di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo
          di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o
          da prevedere nei  bilanci  annuali  e  pluriennali  per  il
          finanziamento dei debiti fuori bilancio. 
              7. Ai fini della predisposizione del piano,  l'ente  e'
          tenuto ad effettuare una ricognizione  di  tutti  i  debiti
          fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194. Per il
          finanziamento  dei  debiti  fuori  bilancio   l'ente   puo'
          provvedere anche mediante un piano di rateizzazione,  della
          durata massima pari agli anni del  piano  di  riequilibrio,
          compreso quello in corso, convenuto con i creditori. 
              8.  Al  fine  di  assicurare  il  prefissato   graduale
          riequilibrio finanziario, per tutto il  periodo  di  durata
          del piano, l'ente: 
                a) puo' deliberare le aliquote o tariffe dei  tributi
          locali nella misura massima consentita, anche in deroga  ad
          eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente; 
                b) e' soggetto ai controlli centrali  in  materia  di
          copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'art.  243,
          comma 2, ed e' tenuto ad assicurare la copertura dei  costi
          della gestione dei servizi a domanda  individuale  prevista
          dalla lettera a) del medesimo art. 243, comma 2; 
                c) e' tenuto ad  assicurare,  con  i  proventi  della
          relativa tariffa, la copertura integrale  dei  costi  della
          gestione del servizio di  smaltimento  dei  rifiuti  solidi
          urbani e del servizio acquedotto; 
                d) e' soggetto al controllo sulle dotazioni organiche
          e sulle assunzioni di  personale  previsto  dall'art.  243,
          comma 1; 
                e)   e'   tenuto   ad   effettuare   una    revisione
          straordinaria  di  tutti  i  residui   attivi   e   passivi
          conservati  in  bilancio,  stralciando  i  residui   attivi
          inesigibili o di dubbia esigibilita' da inserire nel  conto
          del  patrimonio  fino  al   compimento   dei   termini   di
          prescrizione,  nonche'   una   sistematica   attivita'   di
          accertamento  delle  posizioni  debitorie  aperte  con   il
          sistema creditizio  e  dei  procedimenti  di  realizzazione
          delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed  una  verifica
          della consistenza ed integrale ripristino dei  fondi  delle
          entrate con vincolo di destinazione; 
                f) e' tenuto ad  effettuare  una  rigorosa  revisione
          della  spesa  con  indicazione  di  precisi  obiettivi   di
          riduzione della stessa, nonche'  una  verifica  e  relativa
          valutazione dei costi di tutti i servizi erogati  dall'ente
          e della situazione di tutti gli organismi e delle  societa'
          partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a  carico
          del bilancio dell'ente; 
                g) puo' procedere  all'assunzione  di  mutui  per  la
          copertura di debiti fuori  bilancio  riferiti  a  spese  di
          investimento in deroga ai limiti di cui all'art. 204, comma
          1, previsti dalla legislazione vigente, nonche' accedere al
          Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria
          degli enti locali di cui all'art. 243-ter, a condizione che
          si sia avvalso della facolta' di deliberare le  aliquote  o
          tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che
          abbia previsto l'impegno ad alienare  i  beni  patrimoniali
          disponibili non indispensabili  per  i  fini  istituzionali
          dell'ente e  che  abbia  provveduto  alla  rideterminazione
          della dotazione organica ai sensi dell'art. 259,  comma  6,
          fermo restando che la stessa non  puo'  essere  variata  in
          aumento per la durata del piano di riequilibrio. 
              9. In caso di accesso al  Fondo  di  rotazione  di  cui
          all'art. 243-ter, l'Ente deve  adottare  entro  il  termine
          dell'esercizio   finanziario   le   seguenti   misure    di
          riequilibrio della parte corrente del bilancio: 
                a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo,
          riduzione  delle  spese  di  personale,  da  realizzare  in
          particolare attraverso  l'eliminazione  dai  fondi  per  il
          finanziamento della retribuzione accessoria  del  personale
          dirigente e di quello del comparto, delle  risorse  di  cui
          agli articoli 15, comma 5, e 26,  comma  3,  dei  Contratti
          collettivi  nazionali  di  lavoro  del   1°   aprile   1999
          (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota
          non  connessa  all'effettivo  incremento  delle   dotazioni
          organiche; 
                b) entro il termine di un triennio, riduzione  almeno
          del dieci per cento delle spese per prestazioni di servizi,
          di cui all'intervento 03 della spesa corrente; 
                c) entro il termine di un triennio, riduzione  almeno
          del venticinque per cento delle spese per trasferimenti, di
          cui all'intervento  05  della  spesa  corrente,  finanziate
          attraverso risorse proprie; 
                d)  blocco  dell'indebitamento,  fatto  salvo  quanto
          previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g),  per  i
          soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio
          pregressi. 
              Art. 243-ter (Fondo  di  rotazione  per  assicurare  la
          stabilita' finanziaria degli enti  locali).  -  1.  Per  il
          risanamento  finanziario  degli  enti  locali   che   hanno
          deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di  cui
          all'art. 243-bis lo Stato prevede un'anticipazione a valere
          sul Fondo di rotazione, denominato: "Fondo di rotazione per
          assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali". 
              2. Con decreto del Ministero dell'interno, di  concerto
          con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita  la
          Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali,  da  emanare
          entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri per  la
          determinazione dell'importo massimo  dell'anticipazione  di
          cui al comma 1 attribuibile a ciascun ente locale,  nonche'
          le modalita' per la concessione e per la restituzione della
          stessa  in  un  periodo  massimo  di  10  anni   decorrente
          dall'anno  successivo  a  quello  in  cui   viene   erogata
          l'anticipazione di cui al comma 1. 
              3. I criteri per la  determinazione  dell'anticipazione
          attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo
          massimo fissato in euro 300 per abitante per i comuni e  in
          euro 20 per abitante  per  le  province  o  per  le  citta'
          metropolitane, e  della  disponibilita'  annua  del  Fondo,
          devono tenere anche conto: 
                a)   dell'incremento   percentuale   delle    entrate
          tributarie  ed  extratributarie  previsto  nell'ambito  del
          piano di riequilibrio pluriennale; 
                b) della riduzione percentuale delle  spese  correnti
          previste nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale. 
              Art.  243-quater  (Esame  del  piano  di   riequilibrio
          finanziario  pluriennale   e   controllo   sulla   relativa
          attuazione). - 1. Entro 10 giorni dalla data della delibera
          di cui all'art. 243-bis, comma 5, il piano di  riequilibrio
          finanziario  pluriennale  e'  trasmesso   alla   competente
          Sezione regionale  di  controllo  della  Corte  dei  conti,
          nonche' alla Commissione di  cui  all'art.  155.  Entro  il
          termine di sessanta giorni dalla data di presentazione  del
          piano,   un'apposita   sottocommissione   della    predetta
          Commissione,  composta  esclusivamente  da   rappresentanti
          scelti,  in  egual  numero,  dai  Ministri  dell'interno  e
          dell'economia  e  delle  finanze  tra  i   dipendenti   dei
          rispettivi Ministeri  e  dall'ANCI,  svolge  la  necessaria
          istruttoria anche sulla base delle Linee  guida  deliberate
          dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e delle
          indicazioni fornite dalla competente Sezione  regionale  di
          controllo    della    Corte    dei     conti.     All'esito
          dell'istruttoria, la sottocommissione redige una  relazione
          finale, con gli eventuali allegati, che e'  trasmessa  alla
          Sezione regionale di controllo della Corte  dei  conti  dal
          competente Capo Dipartimento del Ministero  dell'interno  e
          dal Ragioniere generale dello Stato, di concerto fra loro. 
              2. In fase istruttoria, la sottocommissione di  cui  al
          comma 1 puo' formulare rilievi o richieste istruttorie, cui
          l'ente e' tenuto a fornire risposta entro trenta giorni. Ai
          fini  dell'espletamento  delle   funzioni   assegnate,   la
          Commissione di cui al comma 1 si avvale,  senza  diritto  a
          compensi aggiuntivi, gettoni  di  presenza  o  rimborsi  di
          spese,  di  cinque  segretari  comunali  e  provinciali  in
          disponibilita', nonche'  di  cinque  unita'  di  personale,
          particolarmente esperte in tematiche finanziarie degli enti
          locali, in posizione di comando o distacco  e  senza  oneri
          aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. 
              3. La sezione regionale di controllo  della  Corte  dei
          conti,  entro  il  termine  di  30  giorni  dalla  data  di
          ricezione della documentazione di cui al comma 1,  delibera
          sull'approvazione o sul diniego del piano,  valutandone  la
          congruenza  ai  fini   del   riequilibrio.   In   caso   di
          approvazione  del  piano,  la  Corte   dei   conti   vigila
          sull'esecuzione  dello  stesso,  adottando   in   sede   di
          controllo, effettuato ai sensi dell'art. 243-bis, comma  6,
          lettera a), apposita pronuncia. 
              4.  La  delibera  di  accoglimento  o  di  diniego   di
          approvazione  del   piano   di   riequilibrio   finanziario
          pluriennale e' comunicata al Ministero dell'interno. 
              5. La delibera di approvazione o di diniego  del  piano
          puo' essere impugnata entro  30  giorni,  nelle  forme  del
          giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni  riunite
          della Corte dei  conti  in  speciale  composizione  che  si
          pronunciano,  nell'esercizio  della  propria  giurisdizione
          esclusiva  in  tema  di  contabilita'  pubblica,  ai  sensi
          dell'art. 103, secondo comma, della Costituzione, entro  30
          giorni  dal  deposito  del  ricorso.  Le  medesime  Sezioni
          riunite si pronunciano in unico grado, nell'esercizio della
          medesima giurisdizione esclusiva,  sui  ricorsi  avverso  i
          provvedimenti di ammissione al Fondo di  rotazione  di  cui
          all'art. 243-ter. 
              6. Ai fini del controllo dell'attuazione del  piano  di
          riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di
          revisione  economico-finanziaria  dell'ente  trasmette   al
          Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e  delle
          finanze e alla competente Sezione regionale della Corte dei
          conti, entro quindici giorni successivi  alla  scadenza  di
          ciascun semestre, una relazione sullo stato  di  attuazione
          del piano e sul raggiungimento  degli  obiettivi  intermedi
          fissati dal piano stesso,  nonche',  entro  il  31  gennaio
          dell'anno successivo all'ultimo di durata  del  piano,  una
          relazione finale sulla completa attuazione dello  stesso  e
          sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti. 
              7. La mancata presentazione del piano entro il  termine
          di   cui   all'art.   243-bis,   comma   5,   il    diniego
          dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte  della
          competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave
          e reiterato  mancato  rispetto  degli  obiettivi  intermedi
          fissati dal piano, ovvero  il  mancato  raggiungimento  del
          riequilibrio finanziario dell'ente al termine  del  periodo
          di  durata  del  piano  stesso,  comportano  l'applicazione
          dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo  n.  149  del
          2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente,  da  parte
          del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni  per
          la deliberazione del dissesto. 
              Art. 243-quinquies (Misure per garantire la  stabilita'
          finanziaria degli  enti  locali  sciolti  per  fenomeni  di
          infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso).  -  1.
          Per la gestione finanziaria degli enti  locali  sciolti  ai
          sensi dell'art.  143,  per  i  quali  sussistono  squilibri
          strutturali di bilancio, in grado di provocare il  dissesto
          finanziario, la commissione straordinaria per  la  gestione
          dell'ente,  entro  sei  mesi  dal  suo  insediamento,  puo'
          richiedere una anticipazione di  cassa  da  destinare  alle
          finalita' di cui al comma 2. 
              2. L'anticipazione  di  cui  al  comma  1,  nel  limite
          massimo  di   euro   200   per   abitante,   e'   destinata
          esclusivamente al pagamento delle retribuzioni al personale
          dipendente  e  ai  conseguenti  oneri   previdenziali,   al
          pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari,
          nonche' all'espletamento dei servizi locali indispensabili.
          Le somme a tal fine concesse non sono oggetto di  procedure
          di esecuzione e di espropriazione forzata. 
              3.  L'anticipazione  e'  concessa   con   decreto   del
          Ministero  dell'interno  di  concerto  con   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze, nei limiti di 20 milioni  di
          euro annui a valere sulle dotazioni del fondo di  rotazione
          di cui all'art. 243-ter. 
              4. Il decreto ministeriale di cui al comma 3 stabilisce
          altresi'    le    modalita'     per     la     restituzione
          dell'anticipazione straordinaria in un periodo  massimo  di
          dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui
          e' erogata l'anticipazione.»; 
                s)  all'art.  248  il  comma  5  e'  sostituito   dai
          seguenti: 
              «5. Fermo restando quanto previsto  dall'art.  1  della
          legge 14 gennaio 1994, n. 20,  gli  amministratori  che  la
          Corte dei conti ha  riconosciuto,  anche  in  primo  grado,
          responsabili di aver contribuito  con  condotte,  dolose  o
          gravemente  colpose,  sia  omissive  che   commissive,   al
          verificarsi   del   dissesto   finanziario,   non   possono
          ricoprire, per un  periodo  di  dieci  anni,  incarichi  di
          assessore, di revisore  dei  conti  di  enti  locali  e  di
          rappresentante  di   enti   locali   presso   altri   enti,
          istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e  i
          presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi  del
          periodo precedente, inoltre, non sono candidabili,  per  un
          periodo  di  dieci  anni,  alle  cariche  di  sindaco,   di
          presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale,
          nonche' di  membro  dei  consigli  comunali,  dei  consigli
          provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali,  del
          Parlamento e del Parlamento europeo. Non  possono  altresi'
          ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni  la  carica
          di assessore comunale, provinciale o regionale  ne'  alcuna
          carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici.  Ai
          medesimi  soggetti,  ove  riconosciuti   responsabili,   le
          sezioni giurisdizionali regionali  della  Corte  dei  conti
          irrogano una sanzione  pecuniaria  pari  ad  un  minimo  di
          cinque e fino ad un massimo di venti volte la  retribuzione
          mensile  lorda  dovuta  al  momento  di  commissione  della
          violazione. 
              5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 della
          legge 14 gennaio 1994, n.  20,  qualora,  a  seguito  della
          dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi
          responsabilita'  nello   svolgimento   dell'attivita'   del
          collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione,
          secondo  le  normative  vigenti,  delle   informazioni,   i
          componenti del collegio riconosciuti responsabili  in  sede
          di  giudizio  della  predetta  Corte  non  possono   essere
          nominati nel collegio dei  revisori  degli  enti  locali  e
          degli enti ed organismi agli stessi  riconducibili  fino  a
          dieci anni, in funzione della gravita' accertata. La  Corte
          dei  conti  trasmette   l'esito   dell'accertamento   anche
          all'ordine professionale di appartenenza dei  revisori  per
          valutazioni inerenti all'eventuale  avvio  di  procedimenti
          disciplinari, nonche'  al  Ministero  dell'interno  per  la
          conseguente sospensione dall'elenco  di  cui  all'art.  16,
          comma  25,  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  settembre
          2011,  n.  148.  Ai   medesimi   soggetti,   ove   ritenuti
          responsabili, le sezioni  giurisdizionali  regionali  della
          Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un
          minimo di cinque e fino ad un massimo  di  venti  volte  la
          retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione
          della violazione.». 
              1-bis. Il comma 168 dell'art. 1 della legge 23 dicembre
          2005, n. 266, e' abrogato. 
              1-ter. A seguito di apposito monitoraggio, nel caso  si
          verifichino o siano in procinto di verificarsi  scostamenti
          rispetto alle previsioni di cui all'art. 243-ter del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
          introdotto dal comma 1, lettera r), del presente  articolo,
          i Ministri competenti propongono annualmente,  in  sede  di
          predisposizione del disegno di  legge  di  stabilita',  gli
          interventi correttivi necessari per assicurare la copertura
          dei nuovi o maggiori oneri. 
              2. Gli strumenti e le modalita' di controllo interno di
          cui al comma 1, lettera d), sono definiti  con  regolamento
          adottato dal Consiglio e resi  operativi  dall'ente  locale
          entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla  sezione
          regionale di  controllo  della  Corte  dei  conti.  Decorso
          infruttuosamente il termine di cui al  periodo  precedente,
          il Prefetto invita gli enti che non abbiano  provveduto  ad
          adempiere  all'obbligo  nel  termine  di  sessanta  giorni.
          Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente
          il Prefetto inizia la procedura  per  lo  scioglimento  del
          Consiglio ai sensi dell'art.  141  del  testo  unico  delle
          leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
          legislativo  18  agosto  2000,   n.   267,   e   successive
          modificazioni. 
              3. 
              4. 
              4-bis. All'atto della  costituzione  del  collegio  dei
          revisori delle unioni di comuni,  in  attuazione  dell'art.
          234,   comma   3-bis,   del   testo   unico   delle   leggi
          sull'ordinamento degli  enti  locali,  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dal comma 1,
          lettera m-bis), del presente articolo, decadono i  revisori
          in carica nei comuni che fanno parte  dell'unione.  Per  la
          scelta dei componenti del collegio dei revisori di  cui  al
          primo periodo si applicano le disposizioni di cui  all'art.
          16, comma 25, del decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  settembre
          2011, n. 148. 
              5. La condizione di deficitarieta' strutturale  di  cui
          all'art. 242, del citato Testo unico n. 267 del 2000,  come
          modificato dal comma 1,  lettera  p),  continua  ad  essere
          rilevata,  per  l'anno  2013,  dalla  tabella  allegata  al
          certificato sul rendiconto dell'esercizio 2011. 
              5-bis. Al fine di favorire il ripristino  dell'ordinata
          gestione di cassa del  bilancio  corrente,  i  comuni  che,
          nell'anno 2012, entro la data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, abbiano dichiarato lo stato  di  dissesto
          finanziario di cui all'art. 244 del testo unico di  cui  al
          decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,   possono
          motivatamente chiedere al Ministero dell'interno, entro  il
          15 dicembre 2012, l'anticipazione di somme da destinare  ai
          pagamenti in sofferenza, di competenza dell'esercizio 2012. 
              5-ter. L'assegnazione di  cui  al  comma  5-bis,  nella
          misura massima di 20 milioni di  euro,  e'  restituita,  in
          parti uguali, nei tre  esercizi  successivi,  entro  il  30
          settembre di ciascun anno. In caso  di  mancato  versamento
          entro il termine di cui al primo periodo, e'  disposto,  da
          parte dell'Agenzia delle entrate, il recupero  delle  somme
          nei  confronti  del  comune  inadempiente,   all'atto   del
          pagamento allo stesso dell'imposta  municipale  propria  di
          cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, e successive modificazioni. 
              5-quater.  Alla  copertura   degli   oneri,   derivanti
          nell'anno 2012 dalle disposizioni di cui al comma 5-bis, si
          provvede a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di
          cui all'art. 4, comma 1. 
              6. All'art. 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
          n. 149, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
              «2-bis.  Il  decreto  di  scioglimento  del  consiglio,
          disposto per le inadempienze di cui al comma 2, conserva  i
          suoi effetti per un periodo di almeno dodici mesi, fino  ad
          una massimo di quindici mesi.». 
              7. La Commissione di  cui  all'art.  155  del  predetto
          Testo unico n. 267 del  2000,  ovunque  citata,  assume  la
          denominazione di Commissione per la stabilita'  finanziaria
          degli enti locali. 
              7-bis. All'art. 3 del decreto legislativo  26  novembre
          2010, n. 216, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
              «1-bis. In ogni caso, ai fini della determinazione  dei
          fabbisogni  standard  di  cui  al  presente   decreto,   le
          modifiche  nell'elenco  delle  funzioni  fondamentali  sono
          prese  in  considerazione   dal   primo   anno   successivo
          all'adeguamento dei certificati di  conto  consuntivo  alle
          suddette nuove elencazioni, tenuto conto anche degli  esiti
          dell'armonizzazione degli schemi  di  bilancio  di  cui  al
          decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'art.   10-ter   del
          decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge   6   giugno   2013,   n.   64
          (Disposizioni urgenti per il pagamento dei  debiti  scaduti
          della  pubblica  amministrazione,   per   il   riequilibrio
          finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia  di
          versamento di tributi degli enti locali), che ha modificato
          l'art. 243-quater del decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n. 267", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  7  giugno
          2013, n. 132: 
              «Art.  10-ter  (Esame   del   piano   di   riequilibrio
          finanziario pluriennale).  -  1.  All'art.  243-quater  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
              "1. Entro dieci giorni dalla data della delibera di cui
          all'art.  243-bis,  comma  5,  il  piano  di   riequilibrio
          finanziario  pluriennale  e'  trasmesso   alla   competente
          sezione regionale  di  controllo  della  Corte  dei  conti,
          nonche' alla Commissione di cui  all'art.  155,  la  quale,
          entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla   data   di
          presentazione del piano, svolge la  necessaria  istruttoria
          anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla sezione
          delle  autonomie   della   Corte   dei   conti.   All'esito
          dell'istruttoria,  la  Commissione  redige  una   relazione
          finale, con gli eventuali allegati, che e'  trasmessa  alla
          sezione regionale di controllo della Corte dei conti."; 
                b)  al  comma  6,  le   parole:   ",   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze" sono soppresse.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  49-quinquies  del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   9   agosto   2013,   n.   98
          (Disposizioni urgenti per il rilancio  dell'economia),  che
          ha apportato ulteriori modifiche  all'art.  243-quater  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto
          2013, n. 194: 
              «Art. 49-quinquies (Misure finanziarie urgenti per  gli
          enti locali). -  1.  Al  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                a) all'art. 243-bis, comma 5, e' aggiunto,  in  fine,
          il seguente periodo: "Qualora, in caso di  inizio  mandato,
          la  delibera  di  cui  al  presente  comma   risulti   gia'
          presentata dalla precedente  amministrazione,  ordinaria  o
          commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera
          della Corte dei conti di approvazione o di diniego  di  cui
          all'art. 243-quater, comma 3, l'amministrazione  in  carica
          ha  facolta'  di  rimodulare  il  piano  di   riequilibrio,
          presentando  la  relativa  delibera  nei  sessanta   giorni
          successivi  alla  sottoscrizione  della  relazione  di  cui
          all'art.  4-bis,  comma  2,  del  decreto   legislativo   6
          settembre 2011, n. 149"; 
                b) all'art.  243-quater,  comma  2,  le  parole:  "la
          sottocommissione di cui al comma 1" sono  sostituite  dalle
          seguenti: "la commissione di cui all'art. 155.".». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 155  del  citato  testo  unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e  successive
          modificazioni, si veda nelle note alle premesse.