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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 73

Regolamento recante riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (13G00113)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/06/2013
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 27-6-2013
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400  e
successive modificazioni; 
  Vista la legge 8 luglio 1986,  n.  349,  recante  «Istituzione  del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di  danno  ambientale»,  e
successive modificazioni; 
  Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e
successive modificazioni; 
  Visti la legge 21 ottobre 1950, n. 991, di ricostituzione dell'Ente
autonomo Parco nazionale d'Abruzzo, nonche' il decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  26  novembre  1993,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12  febbraio  1994,  di  adeguamento  ai
principi della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre  1991,  n.
394, della disciplina del predetto Ente; 
  Vista la legge 24 aprile 1935, n.  740,  recante  costituzione  del
Parco nazionale dello Stelvio, nonche' il decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri 26 novembre 1993,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 41  del  19  febbraio  1994,  con  il  quale,  ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22  marzo
1974, n. 279 e dell'articolo 35, comma  1,  della  legge  6  dicembre
1991, n. 394, e' stato costituito il Consorzio  del  Parco  nazionale
dello Stelvio; 
  Visti il decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  5
agosto 1947, n. 871, recante istituzione  dell'Ente  parco  nazionale
del Gran Paradiso, nonche' il decreto del Ministro  dell'ambiente  20
novembre 1997, n. 436, con il quale, ai sensi dell'articolo 35, comma
1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dell'articolo 4 della legge
4 gennaio  1994,  n.  10,  si  e'  provveduto  all'adeguamento  della
previgente disciplina del  predetto  ente  ai  principi  della  legge
quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394; 
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1993,
istitutivo  del  Parco  nazionale  delle  Foreste  Casentinesi  Monte
Falterona e Campigna;  del  12  luglio  1993,  istitutivo  del  Parco
nazionale delle Dolomiti bellunesi; del 6 agosto 1993, istitutivo del
Parco nazionale dei Monti sibillini; del 15 novembre 1993, istitutivo
del Parco nazionale del Pollino; del 23 novembre 1993, istitutivo del
Parco nazionale della Val Grande; del 14 gennaio 1994, istitutivo del
Parco nazionale dell'Aspromonte; del 5 giugno  1995,  istitutivo  del
Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga; del 5 giugno 1995,
istitutivo del Parco nazionale della  Majella;  del  5  giugno  1995,
istitutivo del Parco  nazionale  del  Vesuvio;  del  5  giugno  1995,
istitutivo del Parco  nazionale  del  Gargano;  del  5  giugno  1995,
istitutivo del Parco nazionale del  Cilento  e  Vallo  di  Diano  ora
denominato Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano e Alburni, ai
sensi del decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare  21  dicembre  2011;  del  17  maggio  1996,
istitutivo del Parco nazionale dell'Arcipelago di La  Maddalena;  del
22  luglio  1996,  istitutivo  del  Parco  nazionale  dell'Arcipelago
Toscano; del 6 ottobre 1999, istitutivo  del  Parco  nazionale  delle
Cinque Terre; del 21 maggio  2001,  istitutivo  del  Parco  nazionale
dell'Appennino Tosco-Emiliano; del 3  ottobre  2002,  istitutivo  del
Parco nazionale dell'Asinara; del 14 novembre  2002,  istitutivo  del
Parco nazionale della Sila; del 10 marzo 2004, istitutivo  del  Parco
nazionale dell'Alta Murgia; del 4 aprile 2005, istitutivo  del  Parco
nazionale del Circeo; dell'8  dicembre  2007,  istitutivo  del  Parco
nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri; 
  Visto l'articolo 114, comma 10, della legge 23  dicembre  2000,  n.
388, e il decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio 16 ottobre 2001 recante Istituzione del Parco geominerario
storico ed ambientale della  Sardegna  e  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2001; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  e,  in  particolare,
l'articolo 2, comma 634, che, al fine, tra  l'altro,  di  ridurre  il
complesso  della  spesa  di   funzionamento   delle   amministrazioni
pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare  la  qualita'
dei servizi, prevede - tramite l'emanazione di uno o piu' regolamenti
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.
400 e nel rispetto dei principi e  dei  criteri  direttivi  delineati
dalle lettere da a) ad h) del medesimo comma 634 -  il  riordino,  la
trasformazione o la soppressione e messa in liquidazione di  enti  ed
organismi pubblici statali nonche'  di  strutture  pubbliche  statali
partecipate dallo Stato anche in forma associativa; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 ed, in  particolare,
l'articolo 26, comma 1, secondo periodo del medesimo decreto; 
  Visto l'articolo 17  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; 
  Considerato, alla luce del peculiare  assetto  ordinamentale  degli
enti  Parco  e  del  Consorzio  del  Parco  geominerario  storico   e
ambientale della Sardegna, dei principi e criteri direttivi enucleati
nel comma 634 dell'articolo 2 della gia'  citata  legge  24  dicembre
2007, n. 244, puo' trovare concreta ed efficace applicazione, al fine
di conseguire gli obiettivi indicati dal primo periodo del comma 634,
il criterio collocato sub lettera d),  relativo  alla  riduzione  del
numero di componenti degli organi collegiali; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  procedere  al   riordino   degli   organi
collegiali degli enti parco  nazionali  disciplinati  dalla  legge  6
dicembre 1991, n. 394 e del Consorzio del Parco geominerario  storico
e  ambientale  della  Sardegna  in  conformita'  al  sopra  delineato
criterio direttivo; 
  Acquisita l'intesa con la regione Sardegna in relazione al riordino
del Consorzio del Parco geominerario della Sardegna; 
  Visto l'articolo 10-bis, del decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.
194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.
25; 
  Visto l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  Visto l'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 28 ottobre 2009; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
seduta del 29 luglio 2010; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 19 aprile 2012; 
  Acquisiti i pareri favorevoli della 13° Commissione permanente  del
Senato della Repubblica espresso nella seduta del 18 dicembre 2012  e
della VIII Commissione permanente della  Camera  dei  Deputati  nella
seduta del 22 gennaio 2013; 
  Ritenuto necessario, nonostante il  diverso  orientamento  espresso
dalle competenti Commissioni parlamentari, mantenere  la  previsione,
nell'ambito  del  Consiglio  direttivo  degli  Enti  parco,   di   un
componente designato dal Ministro delle Politiche agricole alimentari
e forestali,  aumentando,  di  riflesso,  il  numero  dei  componenti
designati dalla Comunita' del parco, al fine  di  rispettare comunque
il rapporto di proporzione fra la componente  statale  e  quella  non
statale  verso  il  quale  le  predette  Commissioni  hanno  mostrato
preferenza; 
  Considerato altresi' che con l'operazione di riordino dei  Consigli
direttivi compiuta attraverso il presente decreto non  si  e'  inteso
innovare nelle attribuzioni gia' intestate dalla normativa previgente
agli enti territoriali, si continua a prevedere che i componenti  del
Consiglio direttivo siano nominati sentite  le  regioni  interessate,
per un verso,  e  si  e'  ritenuto  ultroneo,  per  altro  verso,  il
recepimento della condizione, inserita  in  ambedue  i  pareri  delle
Commissioni parlamentari, tesa a ribadire la riserva  allo  Stato,  e
per esso al Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare, del potere di nomina,  naturalmente  secondo  le  modalita'
previste dalla normativa  previgente  rispettivamente  applicabile  a
ciascuno di essi,  dei  Presidenti  degli  Enti  parco  di  cui  agli
articoli 1, 2 e 3 del presente provvedimento; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell' 8 marzo 2013; 
  Sulla proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare e del Ministro per la pubblica  amministrazione
e la semplificazione di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                      Riordino degli Enti Parco 
 
  1. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991,  n.  394
e' sostituito dal seguente: «4. Il Consiglio Direttivo e' formato dal
Presidente e da otto componenti nominati  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare  entro  30
giorni dalla comunicazione della rispettiva designazione. Il Ministro
procede alla nomina sentite le Regioni interessate che  si  esprimono
entro e non oltre 30  giorni  dalla  data  della  richiesta.  Decorso
inutilmente detto termine il Ministro procede egualmente alla  nomina
dei soggetti designati. I componenti  del  Consiglio  Direttivo  sono
individuati tra esperti particolarmente  qualificati  in  materia  di
aree protette e biodiversita', secondo le seguenti modalita': 
    a) quattro, su designazione della Comunita' del parco,  con  voto
limitato; 
    b)  uno,  su  designazione  delle  associazioni   di   protezione
ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio
1986, n. 349; 
    c) uno, su  designazione  del  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare; 
    d) uno, su designazione del Ministero delle  politiche  agricole,
alimentari e forestali; 
    e) uno, su designazione dell'Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale (ISPRA). 
  2. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991,  n.  394
le parole: "cinque componenti" sono  sostituite  dalle  parole:  "tre
componenti". 
  3. Al comma 5 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n.  394,
il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente:  "Decorsi  ulteriori
trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il
Presidente  esercita  le  funzioni  del  Consiglio   direttivo   fino
all'insediamento  di  questo.  Il  Presidente  esercita  le  predette
funzioni per un periodo non superiore comunque a centottanta  giorni.
Qualora siano designati membri della Comunita' del parco  sindaci  di
un  comune  oppure  presidenti  di  una  comunita'  montana,  di  una
provincia o di una regione presenti nella  Comunita'  del  parco,  la
cessazione dalla predetta  carica  a  qualsiasi  titolo  comporta  la
decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e
il conseguente rinnovo, entro quarantacinque giorni dalla cessazione,
della designazione. La stessa norma si applica  nei  confronti  degli
assessori e dei consiglieri degli stessi enti."». 
  4. Al comma 10 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "In quanto soggette ad
approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare, in qualita' di amministrazione  vigilante,  ai
sensi degli articoli 9, comma 1,  e  21,  comma  1,  le  delibere  di
adozione o di modificazione degli statuti, dei  regolamenti  e  delle
piante organiche sono corredate del parere del Collegio dei  revisori
dei conti."». 
  5. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, per la partecipazione alle riunioni del Consiglio  direttivo
e della Giunta esecutiva degli Enti di cui al presente  articolo  non
sono corrisposti gettoni di presenza. 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              L'articolo  87  della  Costituzione   conferisce,   tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - Si riporta l'articolo 17,  comma  2  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, che disciplina l'attivita' di  Governo
          e  l'ordinamento  della  Presidenza   del   Consiglio   dei
          Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12  settembre
          1988, n. 214, S.O. 
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.". 
              - La legge 8  luglio  1986,  n.  349  (Istituzione  del
          Ministero  dell'ambiente  e  norme  in  materia  di   danno
          ambientale), e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  15
          luglio 1986, n. 162, S.O. 
              - La legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro  sulle
          aree protette) e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  13
          dicembre 1991, n. 292, S.O. 
              - La legge 21  ottobre  1950,  n.  991  (Ricostituzione
          dell'Ente  autonomo  del  Parco  nazionale  d'Abruzzo),  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21  dicembre  1950,  n.
          292. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          26   novembre   1993   (Adeguamento   ai   principi   della
          legge-quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991,  n.  394,
          della  disciplina  dell'Ente   autonomo   Parco   nazionale
          d'Abruzzo)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   12
          febbraio 1994, n. 35. 
              - La legge 24 aprile 1935, n.  740  (  Istituzione  del
          Parco nazionale dello Stelvio) e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 3 giugno 1935, n. 129. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di
          attuazione  dello   statuto   speciale   per   la   regione
          Trentino-Alto  Adige  in  materia  di   minime   proprieta'
          colturali,  caccia  e  pesca,   agricoltura   e   foreste),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 1974, n. 196: 
              "Art. 3. 
              1.Tra le funzioni esercitate dalle province di Trento e
          Bolzano, ciascuna per il rispettivo  territorio,  ai  sensi
          dell'art. 1  del  presente  decreto  sono  comprese  quelle
          concernenti il parco  nazionale  dello  Stelvio,  al  quale
          sara' conservata una configurazione unitaria. 
              2.Nell'esercizio delle loro  potesta'  in  materia,  le
          Province, in caso di eventuale modifica dell'estensione del
          parco  nel  rispettivo  territorio,  provvedono  con  legge
          previa consultazione con  lo  Stato,  avuto  riguardo  alle
          condizioni urbanistiche, sociali ed  economiche  locali  ed
          assicurando comunque le effettive esigenze di tutela. 
              3. Le province per la parte  di  rispettiva  competenza
          territoriale, disciplinano con legge  le  forme  e  i  modi
          della   specifica   tutela;   allo   scopo   di    favorire
          l'omogeneita' delle discipline  relative,  lo  Stato  e  le
          province adottano previamente le  intese  necessarie  sulla
          base dei principi fondamentali di tutela dei beni  naturali
          stabiliti da accordi internazionali. 
              4. La gestione unitaria del parco e'  attuata  mediante
          la costituzione di apposito consorzio fra lo Stato e le due
          province, le quali, per la  parte  di  propria  competenza,
          provvedono con legge, previa intesa fra i tre enti. 
              5. Fino alla costituzione del consorzio di cui al comma
          precedente,   le   province    esercitano    le    funzioni
          amministrative  di   cui   al   primo   comma   avvalendosi
          dell'ufficio amministrazione foreste demaniali per il parco
          dello Stelvio di Bormio. Le spese per  il  pagamento  delle
          competenze al personale statale  addetto  al  servizio  del
          parco sono a carico del bilancio dello Stato, salvo rivalsa
          nei confronti delle province in relazione  alle  unita'  di
          personale  messe  a  loro  disposizione  d'intesa  con   le
          province stesse. 
              6. Il personale di cui al comma precedente  ha  diritto
          di chiedere il trasferimento alla provincia cui  sia  stato
          messo a disposizione entro sessanta giorni dall'entrata  in
          vigore della  legge  della  provincia  stessa  prevista  al
          quarto comma e potra' essere destinato  ai  servizi  svolti
          dal consorzio. Al  personale  trasferito  e'  garantito  il
          rispetto della posizione giuridico-economica acquisita. 
              7. Le norme contenute nella legge 24  aprile  1935,  n.
          740 , e nel regolamento  approvato  con  D.P.R.  30  giugno
          1951, n. 1178 , per quanto  applicabili,  restano  operanti
          fino all'entrata in vigore della disciplina di cui al terzo
          comma, salva la facolta' delle province di provvedere anche
          prima in ordine  all'estensione  del  parco  ai  sensi  del
          secondo comma del presente articolo.". 
              - Il decreto legislativo  del  Capo  provvisorio  dello
          Stato 5 agosto 1947, n. 871  (Istituzione  dell'Ente  parco
          nazionale del Gran Paradiso) e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 15 settembre 1947, n. 211. 
              - Il decreto del  Ministro  dell'ambiente  20  novembre
          1997,  n.  436  (Regolamento  recante   adeguamento   della
          disciplina  del  Parco  nazionale  del  Gran  Paradiso   ai
          principi della legge quadro 6 dicembre  1991,  n.  394)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20  dicembre  1997,  n.
          296. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 35, comma 1,  della
          legge 6 dicembre 1991, n.  394  (Legge  quadro  sulle  aree
          protette), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13  dicembre
          1991, n. 292, S.O.: 
              "Art. 35. Norme transitorie. 
              1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri,  su  proposta  del  Ministro  dell'ambiente,   si
          provvede all'adeguamento ai principi della presente  legge,
          fatti salvi i rapporti di lavoro  esistenti  alla  data  di
          entrata in vigore della presente  legge  di  dipendenti  in
          ruolo, della disciplina del Parco nazionale d'Abruzzo,  del
          Parco nazionale del Gran Paradiso,  previa  intesa  con  la
          regione  a  statuto  speciale  Val  d'Aosta  e  la  regione
          Piemonte,  tenuto  conto   delle   attuali   esigenze   con
          particolare riguardo alla funzionalita' delle sedi ed  alla
          sorveglianza. Per  il  Parco  nazionale  dello  Stelvio  si
          provvede in base a quanto  stabilito  dall'articolo  3  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo  1974,  n.
          279 . Le intese ivi previste vanno  assunte  anche  con  la
          regione Lombardia e devono  essere  informate  ai  principi
          generali della presente legge.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo  4  della  legge  4
          gennaio  1994,  n.  10  (Istituzione  del  parco  nazionale
          dell'arcipelago de La Maddalena  e  altre  disposizioni  in
          materia di parchi  nazionali),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 10 gennaio 1994, n. 6: 
              "Art. 4. 
              1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  il  Ministro  dell'ambiente,   con
          proprio decreto, provvede all'adeguamento della  disciplina
          dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 35
          della legge 6 dicembre 1991, n. 394  ,  ai  principi  della
          medesima legge. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 12  luglio
          1993 (Istituzione dell'Ente parco nazionale  delle  Foreste
          Casentinesi) e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  10
          agosto 1993, n. 186. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 12  luglio
          1993 (Istituzione dell'Ente parco nazionale delle  Dolomiti
          Bellunesi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7  agosto
          1993, n. 184. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  6  agosto
          1993  (Istituzione  dell'Ente  parco  nazionale  dei  Monti
          Sibillini),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  25
          agosto 1993, n. 199, S.O., e  ripubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 23 novembre 1993, n. 275, dopo  la  registrazione
          alla Corte dei Conti. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   15
          novembre 1993 (Istituzione dell'Ente  parco  nazionale  del
          Pollino), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio
          1994, n. 9. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   23
          novembre 1993 (Istituzione dell'Ente parco nazionale  della
          Val Grande)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  19
          febbraio 1994, n. 41. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio
          1994     (Istituzione     dell'ente     Parco     nazionale
          dell'Aspromonte) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  29
          marzo 1994, n. 73. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  5  giugno
          1995 (Istituzione dell'Ente parco nazionale del Gran  Sasso
          e Monti della Laga) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          4 agosto 1995, n. 181, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  5  giugno
          1995 (Istituzione dell'Ente parco nazionale della  Maiella)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4  agosto  1995,  n.
          181, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  5  giugno
          1995 (Istituzione dell'Ente parco nazionale del Vesuvio) e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 1995, n.  181,
          S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  5  giugno
          1995 (Istituzione dell'Ente parco nazionale del Gargano) e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 1995, n.  181,
          S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  5  giugno
          1995 (Istituzione dell'Ente Parco  nazionale  del  Cilento,
          Vallo di Diano e  Alburni)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 agosto 1995, n. 181, S.O. 
              - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio e del mare 21 dicembre 2011 (Modifica  della
          denominazione del Parco nazionale del Cilento  e  Vallo  di
          Diano in Parco nazionale del  Cilento,  Vallo  di  Diano  e
          Alburni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  3  gennaio
          2012, n. 2. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 17  maggio
          1996 (Istituzione dell'ente Parco nazionale dell'Arcipelago
          de La Maddalena) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  13
          settembre 1996, n. 215. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 22  luglio
          1996 (Istituzione dell'Ente Parco nazionale dell'arcipelago
          Toscano) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre
          1996, n. 290. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 6  ottobre
          1999 (Istituzione del Parco nazionale delle  Cinque  Terre)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1999, n.
          295. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 21  maggio
          2001  (  Istituzione  del  Parco  nazionale  dell'Appennino
          tosco-emiliano) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  26
          ottobre 2001, n. 250. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 3  ottobre
          2002  (Istituzione  del  Parco  nazionale  dell'Asinara   e
          dell'Ente parco) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  20
          dicembre 2002, n. 298. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   14
          novembre 2002 (Istituzione del Parco nazionale della Sila e
          dell'Ente parco) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  17
          marzo 2003, n. 63. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  10  marzo
          2004 (Istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2004, n. 152. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  4  aprile
          2005 (Istituzione dell'Ente parco nazionale del Circeo)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2005, n. 155. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre
          2007 (Istituzione del Parco nazionale dell'appennino Lucano
          - Val  d'Agri-Lagonegrese)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 5 marzo 2008, n. 55. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  114,  comma  10,
          della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2001), pubblicata nella Gazzetta Uffciale
          29 dicembre 2000, n. 302, S.O.: 
              "10. Al fine di conservare  e  valorizzare,  anche  per
          finalita'  sociali  e  produttive,  i   siti   e   i   beni
          dell'attivita'  mineraria  con  rilevante  valore  storico,
          culturale ed ambientale, e' assegnato un  finanziamento  di
          lire 3 miliardi per l'anno 2001 e  di  lire  6  miliardi  a
          decorrere  dall'anno  2002  al  Parco  geominerario   della
          Sardegna, istituito entro sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente  legge,  con  decreto  del
          Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato e  con  il
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica e di intesa con la regione Sardegna  e  gestito
          da un consorzio assimilato agli enti di cui  alla  legge  9
          maggio   1989,   n.   168,   costituito    dai    Ministeri
          dell'ambiente,    dell'industria,    del    commercio     e
          dell'artigianato  e  dell'universita'   e   della   ricerca
          scientifica e  tecnologica,  dalla  regione  Sardegna,  dai
          comuni interessati ed,  eventualmente,  da  altri  soggetti
          interessati. Al fine di garantire la tutela, la  conoscenza
          e  la  valorizzazione,  anche  per  finalita'   sociali   e
          occupazionali, dei  parchi  e  dei  musei  sommersi  aventi
          rilevante  valore  ambientale,  storico,   archeologico   e
          culturale, e' assegnato un finanziamento di lire 2 miliardi
          a decorrere dall'anno 2001 per i  parchi  sommersi  ubicati
          nelle acque di Baia nel golfo di Pozzuoli e di  Gaiola  nel
          golfo  di  Napoli,  istituiti  con  decreto  del   Ministro
          dell'ambiente, di concerto con i Ministri per i beni  e  le
          attivita' culturali, dei trasporti e  della  navigazione  e
          delle politiche agricole e forestali e  di  intesa  con  la
          regione Campania, e affidati in gestione, con  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio,  di
          concerto  con  il  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali,  sentiti  la   regione   e   gli   enti   locali
          territorialmente interessati, ad enti pubblici, istituzioni
          scientifiche  o  associazioni  ambientaliste  riconosciute,
          anche consorziati tra loro. I decreti istitutivi di cui  ai
          periodi  precedenti  stabiliscono  altresi'  le   attivita'
          incompatibili con le finalita' previste dal presente comma,
          alla cui  violazione  si  applicano  le  sanzioni  previste
          dall'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 
              - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio  16  ottobre  2001  (Istituzione  del  Parco
          geominerario  storico  ed  ambientale  della  Sardegna)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14  novembre  2001,  n.
          265. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Uffciale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 634, della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge  finanziaria   2008),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.: 
              "634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita'
          e  crescita,  di  ridurre  il  complesso  della  spesa   di
          funzionamento   delle   amministrazioni    pubbliche,    di
          incrementare l'efficienza e di migliorare la  qualita'  dei
          servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare entro il 31
          ottobre 2009, ai sensi dell'articolo  17,  comma  2,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta  del  Ministro  o
          dei Ministri interessati, di concerto con il  Ministro  per
          la pubblica amministrazione e  l'innovazione,  il  Ministro
          per  la  semplificazione   normativa,   il   Ministro   per
          l'attuazione  del  programma  di  Governo  e  il   Ministro
          dell'economia e delle  finanze  sentite  le  organizzazioni
          sindacali in relazione  alla  destinazione  del  personale,
          sono  riordinati,  trasformati  o  soppressi  e  messi   in
          liquidazione, enti ed organismi pubblici  statali,  nonche'
          strutture pubbliche  statali  o  partecipate  dallo  Stato,
          anche in  forma  associativa,  nel  rispetto  dei  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
                a) fusione di enti, organismi e  strutture  pubbliche
          comunque  denominate  che  svolgono  attivita'  analoghe  o
          complementari,  con  conseguente  riduzione   della   spesa
          complessiva  e  corrispondente  riduzione  del   contributo
          statale di funzionamento; 
                b) trasformazione degli enti  ed  organismi  pubblici
          che non svolgono funzioni e servizi di rilevante  interesse
          pubblico   in   soggetti   di   diritto   privato,   ovvero
          soppressione e messa in liquidazione degli  stessi  secondo
          le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
          e successive modificazioni, fermo restando quanto  previsto
          dalla lettera e) del presente comma, nonche'  dall'articolo
          9, comma 1-bis, lettera c),  del  decreto-legge  15  aprile
          2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
          giugno 2002, n. 112; 
                c) fusione, trasformazione o soppressione degli  enti
          che svolgono attivita' in materie devolute alla  competenza
          legislativa regionale ovvero attivita' relative a  funzioni
          amministrative conferite alle regioni o agli enti locali; 
                d)  razionalizzazione  degli  organi   di   indirizzo
          amministrativo, di gestione e consultivi  e  riduzione  del
          numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30
          per cento, con salvezza della  funzionalita'  dei  predetti
          organi; 
                e) previsione che, per gli enti soppressi e messi  in
          liquidazione, lo Stato risponde delle passivita' nei limiti
          dell'attivo della singola liquidazione in conformita'  alle
          norme sulla liquidazione coatta amministrativa; 
                f) abrogazione  delle  disposizioni  legislative  che
          prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico
          del  bilancio  dello  Stato  o  di  altre   amministrazioni
          pubbliche, degli enti ed  organismi  pubblici  soppressi  e
          posti in liquidazione o trasformati in soggetti di  diritto
          privato ai sensi della lettera b); 
                g)  trasferimento,  all'amministrazione  che  riveste
          preminente competenza  nella  materia,  delle  funzioni  di
          enti, organismi e strutture soppressi; 
                h) la riduzione del numero degli uffici  dirigenziali
          esistenti presso  gli  enti  con  corrispondente  riduzione
          degli   organici   del   personale   dirigenziale   e   non
          dirigenziale ed il contenimento delle spese  relative  alla
          logistica ed al funzionamento; 
                i)  la  riduzione  da  parte  delle   amministrazioni
          vigilanti del numero dei  propri  uffici  dirigenziali  con
          corrispondente  riduzione  delle  dotazioni  organiche  del
          personale  dirigenziale  e  non  dirigenziale  nonche'   il
          contenimento  della  spesa   per   la   logistica   ed   il
          funzionamento.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo  26,  comma  1  del
          decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni  urgenti
          per  lo  sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
          dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133  e  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, S.O.: 
              "Art. 26. Taglia-enti. 
              (In vigore dal 28 febbraio 2010) 
              1. Gli enti pubblici non economici  con  una  dotazione
          organica inferiore alle 50  unita',  con  esclusione  degli
          ordini professionali e loro federazioni, delle  federazioni
          sportive  e  degli  enti  non  inclusi  nell'elenco   ISTAT
          pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1  della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti la cui  funzione
          consiste nella conservazione  e  nella  trasmissione  della
          memoria della Resistenza e delle  deportazioni,  anche  con
          riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n.  211,  istitutiva
          della Giornata della memoria,  e  30  marzo  2004,  n.  92,
          istitutiva del Giorno del ricordo, nonche' delle  Autorita'
          portuali, degli enti parco e degli enti  di  ricerca,  sono
          soppressi al novantesimo giorno dalla data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  ad
          eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per
          la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione  e  per  la
          semplificazione normativa, da emanarsi  entro  il  predetto
          termine. Sono, altresi', soppressi tutti gli enti  pubblici
          non economici, per i quali, alla scadenza  del  31  ottobre
          2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino  ai
          sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre
          2007, n. 244.  Gli  enti  confermati  ai  sensi  del  primo
          periodo possono essere oggetto di regolamenti  di  riordino
          di enti ed organismi pubblici statali, di cui al comma  634
          dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007,  n.  244.  Il
          termine di cui  al  secondo  periodo  si  intende  comunque
          rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei
          Ministri degli schemi dei  regolamenti  di  riordino.  Sono
          soppressi gli enti pubblici non economici di cui al secondo
          periodo i cui regolamenti di  riordino,  approvati  in  via
          preliminare entro il  31  ottobre  2009,  non  siano  stati
          adottati in via definitiva entro il 31  ottobre  2010,  con
          esclusione  di  quelli  che  formano  oggetto  di  apposite
          previsioni legislative di riordino entrate  in  vigore  nel
          corso della XVI legislatura. Nei successivi novanta  giorni
          i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica
          amministrazione e l'innovazione e  per  la  semplificazione
          normativa gli enti che risultano  soppressi  ai  sensi  del
          presente comma.". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  17  del  decreto
          legge  1  luglio  2009,  n.  78  (Provvedimenti  anticrisi,
          nonche' proroga di termini), convertito, con modificazioni,
          dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102  e  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2009, n. 150: 
              "Art.17. Enti pubblici: economie, controlli, Corte  dei
          conti. 
              1. All'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133,  nel  comma  1  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                a) nel secondo periodo le parole «31 marzo 2009» sono
          sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009»; 
                b) dopo il secondo periodo e' aggiunto  il  seguente:
          «Il termine di cui al secondo periodo si  intende  comunque
          rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei
          Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.». 
              2. All'articolo 2, comma 634, della legge  24  dicembre
          2007, n. 244 le parole «30  giugno  2009»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «31  ottobre  2009»  e  le  parole  da  «su
          proposta del Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione»   fino   a   «Ministri   interessati»   sono
          sostituite dalle seguenti: «su proposta del Ministro o  dei
          Ministri interessati, di concerto con il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione, il  Ministro  per
          la semplificazione normativa, il Ministro per  l'attuazione
          del programma di Governo  e  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze». 
              3. Con decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto  con  il  Ministero  per  la  pubblica
          amministrazione e l'innovazione, da adottare entro sessanta
          giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto,  a
          ciascuna amministrazione vigilante sono  assegnati,  tenuto
          conto dei rispettivi settori e aree di riferimento, nonche'
          degli effetti derivanti dagli  interventi  di  contenimento
          della spesa di cui  ai  successivi  commi  5,  6  e  7  del
          presente articolo, gli obiettivi dei risparmi di  spesa  da
          conseguire  a  decorrere  dall'anno  2009,   nella   misura
          complessivamente indicata dall'articolo 1, comma 483, della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296.   Le   amministrazioni
          vigilanti   competenti   trasmettono   tempestivamente    i
          rispettivi piani di razionalizzazione con indicazione degli
          enti assoggettati a riordino. 
              4. Nelle more  della  definizione  degli  obiettivi  di
          risparmio di cui al comma 3, il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  accantonare  e  rendere
          indisponibile in maniera lineare, una quota  delle  risorse
          disponibili delle unita' previsionali di base del  bilancio
          dello Stato, individuate ai sensi dell'articolo  60,  comma
          3, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133,  ai
          fini dell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto
          della pubblica amministrazione. 
              4-bis. Gli schemi dei provvedimenti di cui al  comma  4
          sono trasmessi alle Camere  per  l'espressione  del  parere
          delle Commissioni competenti per  i  profili  di  carattere
          finanziario. I pareri sono  espressi  entro  trenta  giorni
          dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente  i  termini
          per l'espressione dei  pareri,  i  decreti  possono  essere
          comunque adottati. 
              5. Le amministrazioni vigilanti, previa verifica  delle
          economie gia' conseguite dagli enti ed  organismi  pubblici
          vigilati  in  relazione  ai  rispettivi  provvedimenti   di
          riordino, adottano interventi di  contenimento  strutturale
          della  spesa  dei  predetti  enti  e  organismi   pubblici,
          ulteriori rispetto a quelli gia'  previsti  a  legislazione
          vigente, idonei a garantire l'integrale  conseguimento  dei
          risparmi di cui al comma 3. 
              6. All'articolo 2, comma 634, della legge  24  dicembre
          2007, n. 244 sono aggiunte le seguenti lettere: 
              «h) la riduzione del numero degli  uffici  dirigenziali
          esistenti presso  gli  enti  con  corrispondente  riduzione
          degli   organici   del   personale   dirigenziale   e   non
          dirigenziale ed il contenimento delle spese  relative  alla
          logistica ed al funzionamento; 
              i)  la  riduzione  da   parte   delle   amministrazioni
          vigilanti del numero dei  propri  uffici  dirigenziali  con
          corrispondente  riduzione  delle  dotazioni  organiche  del
          personale  dirigenziale  e  non  dirigenziale  nonche'   il
          contenimento  della  spesa   per   la   logistica   ed   il
          funzionamento.». 
              7.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  e  sino  al  conseguimento  degli  obiettivi   di
          contenimento   della    spesa    assegnati    a    ciascuna
          amministrazione ai sensi del comma 3, le amministrazioni  e
          gli  enti  interessati  dall'attuazione  del  comma  3  del
          presente articolo non possono procedere a nuove  assunzioni
          di personale  a  tempo  determinato  e  indeterminato,  ivi
          comprese quelle  gia'  autorizzate  e  quelle  previste  da
          disposizioni di carattere speciale.  Sono  fatte  salve  le
          assunzioni del personale diplomatico, dei corpi di  polizia
          e  delle  amministrazioni  preposte  al   controllo   delle
          frontiere, delle forze  armate,  del  Corpo  nazionale  dei
          Vigili del fuoco, delle universita', degli enti di ricerca,
          del personale di magistratura e  del  comparto  scuola  nei
          limiti consentiti dalla normativa vigente. Per le finalita'
          di cui al comma 4 dell' articolo 34-bis  del  decreto-legge
          30 dicembre 2008, n. 207,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14,  sono  altresi'  fatte
          salve le assunzioni dell'Agenzia italiana del  farmaco  nei
          limiti consentiti dalla normativa vigente. 
              8. Le economie conseguite dagli enti pubblici  che  non
          ricevono  contributi  a   carico   dello   Stato,   inclusi
          nell'elenco  adottato  dall'ISTAT  ai  sensi  del  comma  5
          dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  ad
          eccezione delle Autorita' amministrative indipendenti, sono
          rese  indisponibili  fino  a  diversa  determinazione   del
          Ministro dell'economia e delle finanze di  concerto  con  i
          Ministri interessati. 
              9.  In  esito  alla  comunicazione   da   parte   delle
          amministrazioni delle suddette economie di cui al comma  8,
          con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di
          concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione  e
          l'innovazione e i Ministri interessati, e'  determinata  la
          quota da portare in riduzione  degli  stati  di  previsione
          della spesa, in relazione ai minori risparmi conseguiti  in
          termini di  indebitamento  netto  rispetto  agli  obiettivi
          assegnati ai sensi del comma 3, in esito alla conclusione o
          alla mancata  attivazione  del  processo  di  riordino,  di
          trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli
          enti ed organismi pubblici vigilati, previsto dall'articolo
          2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  come
          modificato dal presente articolo. 
              10.  Nel   triennio   2010-2012,   le   amministrazioni
          pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  nel  rispetto  della
          programmazione triennale del fabbisogno nonche' dei vincoli
          finanziari previsti dalla normativa vigente in  materia  di
          assunzioni e  di  contenimento  della  spesa  di  personale
          secondo  i  rispettivi  regimi   limitativi   fissati   dai
          documenti di finanza pubblica,  e  per  le  amministrazioni
          interessate, previo espletamento  della  procedura  di  cui
          all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni,  possono  bandire
          concorsi per le assunzioni a tempo  indeterminato  con  una
          riserva di posti, non superiore al 40 per cento  dei  posti
          messi a concorso, per  il  personale  non  dirigenziale  in
          possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi  519  e
          558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 3,
          comma 90, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244.  Tale
          percentuale puo' essere innalzata fino al 50 per cento  dei
          posti messi a concorso per i  comuni  che,  allo  scopo  di
          assicurare un efficace esercizio delle funzioni e di  tutti
          i  servizi  generali  comunali   in   ambiti   territoriali
          adeguati, si costituiscono  in  un'unione  ai  sensi  dell'
          articolo 32 del testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento
          degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18  agosto
          2000, n. 267, fino al raggiungimento di ventimila abitanti. 
              11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni  di  cui
          al comma 10, nel rispetto  della  programmazione  triennale
          del fabbisogno  nonche'  dei  vincoli  finanziari  previsti
          dalla normativa vigente  in  materia  di  assunzioni  e  di
          contenimento della spesa di personale secondo i  rispettivi
          regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica
          e, per le amministrazioni interessate, previo  espletamento
          della procedura  di  cui  all'articolo  35,  comma  4,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni, possono altresi' bandire  concorsi  pubblici
          per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito
          punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale
          di cui al  comma  10  del  presente  articolo  nonche'  dal
          personale di cui all'articolo  3,  comma  94,  lettera  b),
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
              12. Per il triennio 2010-2012,  le  amministrazioni  di
          cui al  comma  10,  nel  rispetto  dei  vincoli  finanziari
          previsti in materia di assunzioni e di  contenimento  della
          spesa di personale, secondo i rispettivi regimi  limitativi
          fissati  dai  documenti  di   finanza   pubblica,   possono
          assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo
          16 della legge  28  febbraio  1987,  n.  56,  e  successive
          modificazioni, il personale in possesso  dei  requisiti  di
          anzianita' previsti dal  comma  10  del  presente  articolo
          maturati  nelle  medesime   qualifiche   e   nella   stessa
          amministrazione. Sono a tal fine  predisposte  da  ciascuna
          amministrazione  apposite  graduatorie,  previa  prova   di
          idoneita' ove non gia' svolta all'atto dell'assunzione.  Le
          predette  graduatorie  hanno  efficacia  non  oltre  il  31
          dicembre 2012. 
              13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui
          al comma 10 possono destinare il 40 per cento delle risorse
          finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
          materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
          personale, secondo i rispettivi regimi  limitativi  fissati
          dai documenti di finanza pubblica, per  le  assunzioni  dei
          vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi  dei
          commi 10 e 11. 
              14.  Il  termine  per  procedere  alle  assunzioni   di
          personale a tempo indeterminato  relative  alle  cessazioni
          verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo  1,  commi
          523 e 643 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive
          modificazioni, e'  prorogato  al  31  dicembre  2010  e  le
          relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31
          dicembre 2009. 
              15. Il termine per procedere  alle  stabilizzazioni  di
          personale relative alle cessazioni  verificatesi  nell'anno
          2007, di cui all'articolo  1,  comma  526  della  legge  27
          dicembre  2006,  n.  296  e  successive  modificazioni,  e'
          prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative  autorizzazioni
          possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009. 
              16.  Il  termine  per  procedere  alle  assunzioni   di
          personale a tempo  indeterminato  di  cui  all'articolo  1,
          comma 527 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive
          modificazioni, e'  prorogato  al  31  dicembre  2010  e  le
          relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31
          dicembre 2009. 
              17.  Il  termine  per  procedere  alle  assunzioni   di
          personale a tempo indeterminato  relative  alle  cessazioni
          verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66,  commi
          3, 5 e  14  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, e successive  modificazioni,  e'  prorogato  al  31
          dicembre 2010 e le relative autorizzazioni  possono  essere
          concesse entro il 31 marzo 2010. 
              18.  Il  termine  per  procedere  alle  assunzioni   di
          personale relative alle cessazioni  verificatesi  nell'anno
          2008, di cui all'articolo 66, comma 13,  del  decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  6  agosto  2008,   n.   133,   e   successive
          modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010. 
              19. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici
          per  assunzioni  a  tempo  indeterminato,   relative   alle
          amministrazioni  pubbliche  soggette  a  limitazioni  delle
          assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003,
          e' prorogata fino al 31 dicembre 2010. 
              20. All'articolo 4 del decreto legislativo 12  febbraio
          1993, n. 39, le parole: «due  membri»,  ovunque  ricorrano,
          sono sostituite dalle seguenti: «tre membri». 
              21. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12
          febbraio 1993, n. 39, in  fine,  e'  aggiunto  il  seguente
          periodo: «Ai fini delle  deliberazioni  dell'Autorita',  in
          caso di parita' di voti, prevale quello del presidente». 
              22. L'articolo 2, comma 602, della  legge  24  dicembre
          2007, n. 244 e' abrogato. 
              22-bis.  Ai  fini  della   riduzione   del   costo   di
          funzionamento   degli   organi   sociali   delle   societa'
          controllate, direttamente o indirettamente, da  un  singolo
          ente locale, affidatarie di servizi pubblici o di attivita'
          strumentali, puo' essere disposta,  entro  sei  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente  decreto,  la  revoca  anticipata   degli   organi
          amministrativi  e  di  controllo  e  degli   organismi   di
          vigilanza in carica, a seguito  dell'adozione  di  delibere
          assembleari  finalizzate  alla  riduzione  del  numero  dei
          componenti o dei loro emolumenti. 
              22-ter. La revoca disposta ai sensi  del  comma  22-bis
          integra gli estremi della giusta causa di cui  all'articolo
          2383, terzo  comma,  del  codice  civile  e  non  comporta,
          pertanto,   il   diritto   dei   componenti   revocati   al
          risarcimento di cui alla medesima disposizione. 
              23. All'articolo 71 del decreto-legge 25  giugno  2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis.
          A decorrere dalla data di entrata in  vigore  del  presente
          decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui  al
          comma 1 del  personale  del  comparto  sicurezza  e  difesa
          nonche' del personale del Corpo nazionale  dei  vigili  del
          fuoco, gli emolumenti di carattere  continuativo  correlati
          allo  specifico  status  e  alle  peculiari  condizioni  di
          impiego di tale personale sono  equiparati  al  trattamento
          economico fondamentale»; 
                b) al comma 2 dopo le parole: «mediante presentazione
          di certificazione medica rilasciata da struttura  sanitaria
          pubblica» sono  aggiunte  le  seguenti:  «o  da  un  medico
          convenzionato con il Servizio sanitario nazionale»; 
                c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo; 
                d) il comma  5  e'  abrogato.  Gli  effetti  di  tale
          abrogazione    concernono     le     assenze     effettuate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto; 
                e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: 
                  «5-bis.   Gli   accertamenti   medico-legali    sui
          dipendenti assenti dal  servizio  per  malattia  effettuati
          dalle  aziende  sanitarie   locali   su   richiesta   delle
          Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti
          istituzionali    del    Servizio    sanitario    nazionale;
          conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico
          delle aziende sanitarie locali. 
                  5-ter.  A  decorrere  dall'anno  2010  in  sede  di
          riparto delle risorse per  il  finanziamento  del  Servizio
          sanitario   nazionale   e'   individuata   una   quota   di
          finanziamento destinata agli scopi di cui al  comma  5-bis,
          ripartita fra le  regioni  tenendo  conto  del  numero  dei
          dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori;  gli
          accertamenti di cui al medesimo comma 5-bis sono effettuati
          nei limiti  delle  ordinarie  risorse  disponibili  a  tale
          scopo». 
              24.  Agli   oneri   derivanti   dall'attuazione   delle
          disposizioni introdotte dal comma 23, lettera  a),  pari  a
          14,1 milioni di euro per l'anno 2009 e  a  9,1  milioni  di
          euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede,  quanto
          a 5 milioni di euro per l'anno  2009,  mediante  l'utilizzo
          delle disponibilita' in conto residui iscritte nel capitolo
          3027 dello stato di previsione del Ministero  dell'economia
          e delle finanze a valere sull'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all' articolo 3, comma 133,  della  legge  24  dicembre
          2007, n. 244, che a tal fine sono versate  all'entrata  del
          bilancio dello  Stato  per  la  successiva  riassegnazione,
          quanto ai restanti 9,1 milioni di  euro  per  l'anno  2009,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di  cui  all'  articolo  7-quinquies,  comma  1,  del
          decreto-legge 10  febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e,  quanto
          a 9,1 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno  2010,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa relativa  al  Fondo  per  interventi  strutturali  di
          politica economica, di cui all' articolo 10, comma  5,  del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
              25. L' articolo  64,  comma  3,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che il
          piano   programmatico   si   intende    perfezionato    con
          l'acquisizione   dei   pareri   previsti   dalla   medesima
          disposizione  e  all'eventuale  recepimento  dei   relativi
          contenuti si provvede con  i  regolamenti  attuativi  dello
          stesso. Il termine di cui all' articolo 64,  comma  4,  del
          medesimo decreto-legge n. 112 del 2008 si intende  comunque
          rispettato con  l'approvazione  preliminare  da  parte  del
          Consiglio dei ministri degli schemi dei regolamenti di  cui
          al medesimo articolo. 
              26. All'articolo 36 del decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165 sono apportate le seguenti modifiche: 
                a) al comma 2,  penultimo  periodo,  dopo  le  parole
          «somministrazione di lavoro» sono aggiunte le seguenti  «ed
          il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del  comma  1,
          dell'articolo 70 del medesimo decreto  legislativo  n.  276
          del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni»; 
                b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Al fine
          di  combattere   gli   abusi   nell'utilizzo   del   lavoro
          flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno,  sulla  base
          di apposite istruzioni fornite con Direttiva  del  Ministro
          per  la  pubblica  amministrazione  e   l'innovazione,   le
          amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri  per
          la finanza  pubblica,  un  analitico  rapporto  informativo
          sulle  tipologie  di  lavoro   flessibile   utilizzate   da
          trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei
          di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui  al
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  286,  nonche'  alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica  che  redige  una  relazione  annuale  al
          Parlamento.  Al  dirigente  responsabile  di  irregolarita'
          nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere erogata
          la retribuzione di risultato.»; 
                c) il comma 4 e'  sostituito  dal  seguente:  «4.  Le
          amministrazioni  pubbliche  comunicano,   nell'ambito   del
          rapporto  di  cui  al  precedente   comma   3,   anche   le
          informazioni   concernenti   l'utilizzo   dei    lavoratori
          socialmente utili.»; 
                d) dopo il comma 5 e' aggiunto il  seguente:  «5-bis.
          Le disposizioni previste dall'articolo 5,  commi  4-quater,
          4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6  settembre
          2001, n.  368  si  applicano  esclusivamente  al  personale
          reclutato secondo le  procedure  di  cui  all'articolo  35,
          comma 1, lettera b), del presente decreto». 
              27. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30
          marzo 2001, n. 165, dopo l'ultimo periodo  e'  aggiunto  il
          seguente:   «Si   applicano   le   disposizioni    previste
          dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto.». 
              28. All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7
          marzo 2005, n. 82, recante il  Codice  dell'amministrazione
          digitale, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: 
              «c-bis) ovvero  quando  l'autore  e'  identificato  dal
          sistema informatico attraverso le  credenziali  di  accesso
          relative  all'utenza   personale   di   posta   elettronica
          certificata di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 29
          novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni,  dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2.». 
              29. Dopo l'articolo 57 del decreto legislativo 7  marzo
          2005, n. 82, e' inserito il seguente: 
              «Art. 57-bis (Indice degli  indirizzi  delle  pubbliche
          amministrazioni). - 1. Al fine di assicurare la trasparenza
          delle attivita' istituzionali e' istituito  l'indice  degli
          indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel  quale  sono
          indicati la struttura organizzativa, l'elenco  dei  servizi
          offerti e le informazioni relative al  loro  utilizzo,  gli
          indirizzi  di  posta  elettronica  da  utilizzare  per   le
          comunicazioni e  per  lo  scambio  di  informazioni  e  per
          l'invio di documenti a tutti gli effetti di  legge  fra  le
          amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini. 
              2. Per la realizzazione e la  gestione  dell'indice  si
          applicano  le  regole  tecniche  di  cui  al  decreto   del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri  31  ottobre  2000,
          pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 272
          del 21  novembre  2000.  La  realizzazione  e  la  gestione
          dell'indice e' affidato al CNIPA. 
              3. Le amministrazioni aggiornano  gli  indirizzi  ed  i
          contenuti dell'indice con cadenza almeno semestrale,  salvo
          diversa indicazione del  CNIPA.  La  mancata  comunicazione
          degli elementi necessari al completamento dell'indice e del
          loro   aggiornamento   e'   valutata    ai    fini    della
          responsabilita'  dirigenziale  e  dell'attribuzione   della
          retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.». 
              30. All'articolo 3, comma 1,  della  legge  14  gennaio
          1994, n. 20, dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:
          «f-bis) atti e contratti di cui all'articolo  7,  comma  6,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni; f-ter) atti e contratti concernenti studi  e
          consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266;» 
              30-bis. Dopo il comma 1 dell' articolo 3 della legge 14
          gennaio  1994,  n.  20,  e  successive  modificazioni,   e'
          inserito il seguente:  «1-bis.  Per  i  controlli  previsti
          dalle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 e' competente  in
          ogni  caso   la   sezione   centrale   del   controllo   di
          legittimita'» 
              30-ter.  Le  procure  della  Corte  dei  conti  possono
          iniziare l'attivita'  istruttoria  ai  fini  dell'esercizio
          dell'azione di danno  erariale  a  fronte  di  specifica  e
          concreta notizia  di  danno,  fatte  salve  le  fattispecie
          direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte
          dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno
          all'immagine  nei   soli   casi   e   nei   modi   previsti
          dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n.  97.  A  tale
          ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di  cui
          al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994,  n.
          20, e'  sospeso  fino  alla  conclusione  del  procedimento
          penale. Qualunque atto istruttorio o processuale  posto  in
          essere in violazione delle disposizioni di cui al  presente
          comma, salvo che sia stata gia' pronunciata sentenza  anche
          non definitiva alla data di entrata in vigore  della  legge
          di conversione del presente decreto, e' nullo e la relativa
          nullita' puo' essere  fatta  valere  in  ogni  momento,  da
          chiunque  vi  abbia  interesse,  innanzi  alla   competente
          sezione giurisdizionale della Corte dei conti,  che  decide
          nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito  della
          richiesta. 
              30-quater. All' articolo 1 della legge 14 gennaio 1994,
          n.  20,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                a) al comma 1, dopo il primo periodo e'  inserito  il
          seguente: «In ogni caso e' esclusa la gravita' della  colpa
          quando il fatto dannoso tragga origine  dall'emanazione  di
          un  atto  vistato  e  registrato  in  sede   di   controllo
          preventivo di legittimita', limitatamente ai profili  presi
          in considerazione nell'esercizio del controllo.»; 
                b)    al    comma    1-bis,    dopo    le     parole:
          «dall'amministrazione»  sono  inserite  le  seguenti:   «di
          appartenenza, o da altra amministrazione,». 
              30-quinquies.  ll'  articolo  10-bis,  comma  10,   del
          decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le
          parole: «procedura civile,» sono inserite le seguenti: «non
          puo' disporre la compensazione delle spese del giudizio e». 
              31. Al fine  di  garantire  la  coerenza  nell'unitaria
          attivita' svolta dalla Corte dei conti per le funzioni  che
          ad essa spettano in materia di coordinamento della  finanza
          pubblica, anche in relazione  al  federalismo  fiscale,  il
          Presidente  della  Corte  medesima  puo'  disporre  che  le
          sezioni riunite adottino pronunce di orientamento  generale
          sulle questioni risolte in maniera difforme  dalle  sezioni
          regionali di controllo nonche' sui casi che presentano  una
          questione di massima di  particolare  rilevanza.  Tutte  le
          sezioni regionali di controllo si conformano alle  pronunce
          di orientamento generale adottate dalle sezioni riunite. 
              32. All'articolo 2 della legge  24  dicembre  2007,  n.
          244, dopo il comma 46, e' aggiunto il seguente comma: 
              «46-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento  di
          cui all'articolo 62, comma 3, del decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, le regioni di cui  al  comma  46  sono
          autorizzate,   ove   sussistano   eccezionali    condizioni
          economiche e dei mercati  finanziari,  a  ristrutturare  le
          operazioni    derivate    in    essere.     La     predetta
          ristrutturazione,    finalizzata    esclusivamente     alla
          salvaguardia del beneficio  e  della  sostenibilita'  delle
          posizioni  finanziarie,   si   svolge   con   il   supporto
          dell'advisor finanziario previsto nell'ambito del piano  di
          rientro di cui all'articolo 1, comma 180,  della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311, previa  autorizzazione  e  sotto  la
          vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.». 
              33. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 45 del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97,  l'Ente  nazionale  per
          l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato ad  utilizzare  la
          parte   dell'avanzo   di   amministrazione   derivante   da
          trasferimenti correnti statali, ad esclusione dei  fondi  a
          destinazione  vincolata,  per  far  fronte   a   spese   di
          investimento e  per  la  ricerca,  finalizzate  anche  alla
          sicurezza. 
              34. Entro il 31 luglio 2009, l'ENAC comunica  l'entita'
          delle risorse individuate ai sensi del  comma  33  relative
          all'anno 2008  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti  che   individua,   con   proprio   decreto   gli
          investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse. 
              34-bis. Al  fine  di  incentivare  l'adeguamento  delle
          infrastrutture di sistemi aeroportuali nazionali e comunque
          con traffico superiore a otto milioni di passeggeri  annui,
          nonche' quelli  aventi  strutture  con  sedimi  in  regioni
          diverse, nel  caso  in  cui  gli  investimenti  si  fondino
          sull'utilizzo di capitali di mercato  del  gestore,  l'Ente
          nazionale per l'aviazione civile (ENAC)  e'  autorizzato  a
          stipulare contratti di programma in deroga  alla  normativa
          vigente in materia, introducendo  sistemi  di  tariffazione
          pluriennale che, tenendo conto dei livelli e degli standard
          europei, siano orientati ai costi  delle  infrastrutture  e
          dei servizi, a obiettivi  di  efficienza  e  a  criteri  di
          adeguata remunerazione degli investimenti e  dei  capitali,
          con modalita' di aggiornamento valide per  l'intera  durata
          del rapporto. In tali casi il contratto  e'  approvato  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
          adottare entro sessanta giorni dalla stipula del  contratto
          di programma, su proposta del Ministro delle infrastrutture
          e dei trasporti, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze, e puo' graduare le  modifiche  tariffarie,
          prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad
          un  riequilibrio  del  piano  economico-finanziario   della
          societa' di gestione. 
              35.  Gli  interventi  di  cui  ai   commi   17   e   18
          dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203,  sono
          sostituiti, nel limite delle risorse non utilizzate e  allo
          scopo finalizzate, con interventi per la prosecuzione delle
          misure di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28
          dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 febbraio 1999, n. 40, per la protezione ambientale
          e  per  la  sicurezza   della   circolazione,   anche   con
          riferimento  agli   oneri   relativi   all'utilizzo   delle
          infrastrutture.  A   tal   fine,   le   risorse   accertate
          disponibili sono  riassegnate  ai  pertinenti  capitoli  di
          bilancio. 
              35-bis. Per  il  personale  delle  Agenzie  fiscali  il
          periodo di tirocinio e' prorogato fino al 31 dicembre 2009. 
              35-ter. Al fine di assicurare l'operativita' del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'eccezionale
          impegno  connesso  all'emergenza  sismica   nella   regione
          Abruzzo, e' autorizzata, per l'anno 2009,  la  spesa  di  8
          milioni di euro per la manutenzione, l'acquisto di mezzi  e
          la relativa gestione, in particolare per le colonne  mobili
          regionali. In ragione della dichiarazione  dello  stato  di
          emergenza di cui al decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri  6  aprile  2009,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 81  del  7  aprile  2009,  gli  acquisti  sono
          effettuati anche in  deroga  alle  procedure  previste  dal
          codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e
          forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163. 
              35-quater. Agli oneri derivanti dal comma 35-ter,  pari
          a 8 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede  a  valere
          sulle risorse riferite alle amministrazioni statali, di cui
          all' articolo 1, comma  14,  del  decreto-legge  3  ottobre
          2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2006, n. 286. 
              35-quinquies.  Al  fine   di   riconoscere   la   piena
          valorizzazione dell'attivita' di soccorso pubblico prestata
          dal personale del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  a
          decorrere dall'anno 2010, e' autorizzata  la  spesa  di  15
          milioni di euro annui da destinare alla speciale indennita'
          operativa per il  servizio  di  soccorso  tecnico  urgente,
          espletato all'esterno, di cui all' articolo 4, comma 3-bis,
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
              35-sexies. In relazione alla  straordinaria  necessita'
          di risorse umane da impiegare in Abruzzo  per  le  esigenze
          legate all'emergenza sismica  e  alla  successiva  fase  di
          ricostruzione e al fine  di  mantenere,  nel  contempo,  la
          piena operativita' del  sistema  del  soccorso  pubblico  e
          della prevenzione degli  incendi  su  tutto  il  territorio
          nazionale, e' autorizzata l'assunzione  straordinaria,  dal
          31 ottobre 2009, di un contingente di vigili del fuoco  nei
          limiti  delle  risorse  di  cui  al  comma  35-septies,  da
          effettuare nell'ambito delle graduatorie di cui al comma  4
          dell'articolo 23 del presente decreto e, ove le stesse  non
          fossero  capienti,  nell'ambito  della  graduatoria   degli
          idonei formata ai sensi dell' articolo 1, commi 519 e  526,
          della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e   successive
          modificazioni. 
              35-septies. Per le finalita' di cui al comma 35-sexies,
          e' autorizzata la spesa di 4 milioni  di  euro  per  l'anno
          2009 e di 15 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno
          2010, a valere sulle risorse riferite alle  amministrazioni
          statali di cui all' articolo 1, comma 14, del decreto-legge
          3 ottobre 2006,  n.  262,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. 
              35-octies.  Atteso  il  progressivo  ampliamento  delle
          attribuzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la
          ricerca ambientale (ISPRA), di cui  all'  articolo  28  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  per
          assicurare un piu' efficace e qualificato  esercizio  delle
          funzioni demandate all'organo di revisione  interno,  senza
          nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,
          nell'ambito  delle   risorse   finanziarie   destinate   al
          funzionamento degli  organi  collegiali,  il  collegio  dei
          revisori dei conti dell'ISPRA e' nominato con  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare ed e'  formato  da  tre  componenti  effettivi  e  due
          supplenti. Uno dei componenti effettivi,  con  funzioni  di
          presidente, e' designato dal Ministro dell'economia e delle
          finanze tra i dirigenti di  livello  dirigenziale  generale
          del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri due
          sono designati dal Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare; tra questi ultimi, almeno uno e'
          scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, da collocare fuori ruolo per la durata  del  mandato,
          con  contestuale  indisponibilita'  di  posti  di  funzione
          dirigenziale equivalenti sul piano finanziario. 
              35-novies.  Il  comma  11   dell'   articolo   72   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
              «11. Per gli anni  2009,  2010  e  2011,  le  pubbliche
          amministrazioni di  cui  all'  articolo  1,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni,  possono,   a   decorrere   dal   compimento
          dell'anzianita' massima contributiva di quaranta  anni  del
          personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'
          articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del  2001,
          risolvere  unilateralmente  il  rapporto  di  lavoro  e  il
          contratto individuale, anche  del  personale  dirigenziale,
          con  un  preavviso  di  sei  mesi,  fermo  restando  quanto
          previsto dalla disciplina vigente in materia di  decorrenza
          dei trattamenti pensionistici.  Con  appositi  decreti  del
          Presidente del Consiglio dei  ministri,  da  emanare  entro
          novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, previa deliberazione  del  Consiglio
          dei ministri, su proposta  del  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri
          dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e
          degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri  e
          le modalita' applicative dei principi della disposizione di
          cui  al  presente  comma  relativamente  al  personale  dei
          comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo  conto  delle
          rispettive peculiarita' ordinamentali. Le  disposizioni  di
          cui al presente comma si applicano anche nei confronti  dei
          soggetti che abbiano beneficiato dell'  articolo  3,  comma
          57, della legge 24 dicembre  2003,  n.  350,  e  successive
          modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non
          si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai
          dirigenti medici responsabili di struttura complessa». 
              35-decies.  Restano  ferme  tutte  le  cessazioni   dal
          servizio per  effetto  della  risoluzione  unilaterale  del
          rapporto di lavoro a causa del  compimento  dell'anzianita'
          massima  contributiva  di  quaranta  anni,   decise   dalle
          amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni, in applicazione dell' articolo 72, comma 11,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo
          vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4
          marzo  2009,  n.   15,   nonche'   i   preavvisi   che   le
          amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in
          ragione del compimento dell'anzianita' massima contributiva
          di quaranta anni e le conseguenti cessazioni  dal  servizio
          che ne derivano. 
              35-undecies. I contributi alle imprese di autotrasporto
          per l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, pari
          a complessivi 70 milioni di euro, previsti dal  regolamento
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          dicembre  2007,  n.  273,  sono  fruiti  mediante   credito
          d'imposta, da utilizzare in compensazione  ai  sensi  dell'
          articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,
          e successive modificazioni, salvo  che  i  destinatari  non
          facciano  espressa  dichiarazione  di  voler   fruire   del
          contributo  diretto.  A  tal  fine,  il   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti provvede, nei  limiti  delle
          risorse disponibili, al versamento delle  somme  occorrenti
          all'Agenzia delle entrate, fornendo all'Agenzia medesima le
          necessarie  istruzioni,  comprendenti   gli   elenchi,   da
          trasmettere  in  via  telematica,  dei  beneficiari  e  gli
          importi   dei   contributi   unitari   da   utilizzare   in
          compensazione. 
              35-duodecies. Il credito  d'imposta  di  cui  al  comma
          35-undecies  non  e'  rimborsabile,   non   concorre   alla
          formazione del valore della  produzione  netta  di  cui  al
          decreto  legislativo  15  dicembre  1997,   n.   446,   ne'
          dell'imponibile agli effetti delle imposte  sui  redditi  e
          non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli  61  e
          109, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni.". 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  10-bis  decreto
          legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti
          da    disposizioni    legislative),     convertito,     con
          modificazioni, dalla  legge  26  febbraio  2010,  n.  25  e
          pubblicato nella Gazzetta Uffciale  30  dicembre  2009,  n.
          302: 
              "Art. 10 bis. Termini in materia di «taglia-enti» e  di
          «taglia-leggi». 
              (In vigore dal 31 maggio 2010) 
              1. L'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto  2008,  n.   133,   in   materia   di   procedimento
          «taglia-enti»,  si  interpreta  nel  senso  che   l'effetto
          soppressivo previsto dal secondo periodo concerne gli  enti
          pubblici  non  economici  con  dotazione  organica  pari  o
          superiore alle 50 unita', con esclusione  degli  enti  gia'
          espressamente esclusi dal primo periodo del comma 1 nonche'
          di  quelli  comunque  non  inclusi  nel   conto   economico
          consolidato   della    pubblica    amministrazione,    come
          individuati dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi  del  comma  3  dell'articolo  1  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196. 
              2. All'articolo  26,  comma  1,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133,  in  materia  di  procedimento
          «taglia-enti», sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) dopo il secondo periodo e' inserito  il  seguente:
          «Gli enti confermati ai sensi  del  primo  periodo  possono
          essere oggetto  di  regolamenti  di  riordino  di  enti  ed
          organismi  pubblici  statali,   di   cui   al   comma   634
          dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244»; 
                b) dopo il terzo periodo  e'  inserito  il  seguente:
          «Sono soppressi gli enti pubblici non economici di  cui  al
          secondo periodo i cui regolamenti di riordino, approvati in
          via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non  siano  stati
          adottati in via definitiva entro il 31  ottobre  2010,  con
          esclusione  di  quelli  che  formano  oggetto  di  apposite
          previsioni legislative di riordino entrate  in  vigore  nel
          corso della XVI legislatura». 
              3. All'articolo 2, comma 635, della legge  24  dicembre
          2007, n. 244, il terzo periodo e' soppresso. 
              4. All'articolo 14, comma 23, della legge  28  novembre
          2005,  n.  246,  in  materia   di   semplificazione   della
          legislazione, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti
          dai  seguenti:   «Trascorso   il   termine,   eventualmente
          prorogato, senza  che  la  Commissione  abbia  espresso  il
          parere,  i  decreti  legislativi  possono  essere  comunque
          emanati. Nel computo dei termini non viene  considerato  il
          periodo di sospensione estiva e quello  di  fine  anno  dei
          lavori parlamentari.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  6,  comma  5,  del
          decreto legge 31 maggio 2010,  n.  78  (Misure  urgenti  in
          materia di stabilizzazione finanziaria e di  competitivita'
          economica), convertito, con modificazioni, dalla  legge  30
          luglio 2010, n. 122 e pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          31 maggio 2010, n. 125, S.O.: 
              "Art.   6.   Riduzione   dei   costi   degli   apparati
          amministrativi. 
              (In vigore dal 27 marzo 2012) 
              (Omissis). 
              5. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  7,
          tutti gli enti pubblici, anche economici, e  gli  organismi
          pubblici,  anche  con  personalita'  giuridica  di  diritto
          privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi  statuti
          al fine di assicurare che, a decorrere  dal  primo  rinnovo
          successivo alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  gli  organi  di  amministrazione  e   quelli   di
          controllo, ove non gia' costituiti  in  forma  monocratica,
          nonche' il collegio dei revisori, siano  costituiti  da  un
          numero non superiore, rispettivamente, a  cinque  e  a  tre
          componenti. In  ogni  caso,  le  Amministrazioni  vigilanti
          provvedono all'adeguamento  della  relativa  disciplina  di
          organizzazione, mediante i regolamenti di cui  all'articolo
          2, comma 634, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  con
          riferimento  a  tutti  gli  enti  ed   organismi   pubblici
          rispettivamente  vigilati,  al  fine   di   apportare   gli
          adeguamenti  previsti  ai  sensi  del  presente  comma.  La
          mancata   adozione   dei   provvedimenti   di   adeguamento
          statutario o di organizzazione previsti dal presente  comma
          nei termini indicati determina responsabilita'  erariale  e
          tutti gli atti adottati dagli organi  degli  enti  e  degli
          organismi  pubblici  interessati  sono  nulli.  Agli   enti
          previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto
          dall'art. 7, comma 6.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 22,  comma  2,  del
          decreto legge  6  dicembre  2011,  n.  201  (  Disposizioni
          urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento  dei
          conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge
          22 dicembre  2011,  n.  214  e  pubblicato  nella  Gazzetta
          Uffciale 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.: 
              Art. 22.  Altre  disposizioni  in  materia  di  enti  e
          organismi pubblici. 
              (In vigore dal 26 giugno 2012) 
              (Omissis). 
              2. Al fine di conseguire l'obiettivo di riduzione della
          spesa  di  funzionamento  delle  Agenzie,  incluse   quelle
          fiscali di cui all'articolo 10 del decreto  legislativo  30
          luglio 1999,  n.  300,  e  degli  enti  e  degli  organismi
          strumentali,  comunque   denominati,   con   uno   o   piu'
          regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
          della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  entro  sei  mesi
          dall'entrata in vigore del presente  decreto,  su  proposta
          dei Ministri vigilanti  e  del  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la semplificazione, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  sono  riordinati,
          tenuto conto della specificita' dei rispettivi ordinamenti,
          gli  organi  collegiali  di   indirizzo,   amministrazione,
          vigilanza e controllo delle Agenzie, incluse quelle fiscali
          di cui all'articolo 10, del decreto legislativo  30  luglio
          1999, n. 300, e degli enti e degli  organismi  strumentali,
          comunque denominati, assicurando la  riduzione  del  numero
          complessivo dei componenti dei medesimi organi.". 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          30 agosto 1997, n. 202: 
              "Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata. 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.". 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  9  della  citata
          legge  n.  394  del  1991,  come  modificato  dal  presente
          regolamento: 
              "Art. 9. Ente parco. 
              1. L'Ente parco ha personalita'  di  diritto  pubblico,
          sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed e'
          sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente. 
              2. Sono organi dell'Ente: 
                a) il Presidente; 
                b) il Consiglio direttivo; 
                c) la Giunta esecutiva; 
                d) il Collegio dei revisori dei conti; 
                e) la Comunita' del parco. 
              3. Il Presidente e' nominato con decreto  del  Ministro
          dell'ambiente, d'intesa con i presidenti  delle  regioni  o
          delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano  nel  cui
          territorio ricada in tutto o in parte il  parco  nazionale.
          Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente  parco,
          ne coordina l'attivita', esplica le funzioni che  gli  sono
          delegate dal Consiglio direttivo,  adotta  i  provvedimenti
          urgenti ed indifferibili che sottopone  alla  ratifica  del
          Consiglio direttivo nella seduta successiva. 
              4. Il Consiglio Direttivo e' formato dal  Presidente  e
          da  otto  componenti  nominati  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          entro  30  giorni  dalla  comunicazione  della   rispettiva
          designazione. Il Ministro procede alla  nomina  sentite  le
          Regioni interessate che si esprimono entro e non  oltre  30
          giorni dalla  data  della  richiesta.  Decorso  inutilmente
          detto termine il Ministro procede  egualmente  alla  nomina
          dei  soggetti  designati.  I   componenti   del   Consiglio
          Direttivo  sono  individuati  tra  esperti  particolarmente
          qualificati in materia di aree  protette  e  biodiversita',
          secondo le seguenti modalita': 
                a)  quattro,  su  designazione  della  Comunita'  del
          parco, con voto limitato; 
                b)  uno,  su  designazione  delle   associazioni   di
          protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13
          della legge 8 luglio 1986, n. 349; 
                c) uno, su designazione del Ministero dell'ambiente e
          della tutela del territorio e del mare; 
                d) uno, su designazione del Ministero delle politiche
          agricole, alimentari e forestali; 
                e) uno, su designazione dell'Istituto  superiore  per
          la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). 
              5. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque
          giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente.  Decorsi
          ulteriori trenta  giorni  dalla  scadenza  del  termine  di
          quarantacinque giorni, il Presidente esercita  le  funzioni
          del Consiglio direttivo fino all'insediamento di questo. Il
          Presidente esercita le predette funzioni per un periodo non
          superiore comunque  a  centottanta  giorni.  Qualora  siano
          designati membri della Comunita' del parco  sindaci  di  un
          comune oppure presidenti di una comunita' montana,  di  una
          provincia o di una regione  presenti  nella  Comunita'  del
          parco, la cessazione  dalla  predetta  carica  a  qualsiasi
          titolo comporta la  decadenza  immediata  dall'incarico  di
          membro del consiglio direttivo e  il  conseguente  rinnovo,
          entro  quarantacinque  giorni   dalla   cessazione,   della
          designazione. La stessa  norma  si  applica  nei  confronti
          degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti. 
              6. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno  un
          vice  presidente  scelto  tra  i  membri  designati   dalla
          Comunita' del parco ed una Giunta esecutiva formata da  tre
          componenti, compreso il Presidente, secondo le modalita'  e
          con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco. 
              7. Il Consiglio direttivo e'  legittimamente  insediato
          quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti. 
              8. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le
          questioni generali ed in particolare sui bilanci, che  sono
          approvati dal Ministro dell'ambiente  di  concerto  con  il
          Ministro del tesoro, sui regolamenti e  sulla  proposta  di
          piano per il parco di cui all'articolo 12,  esprime  parere
          vincolante sul piano pluriennale economico e sociale di cui
          all'articolo 14. 
              8-bis. Lo statuto dell'Ente e' deliberato dal consiglio
          direttivo, sentito il parere della Comunita' del  parco  ed
          e' trasmesso al Ministero dell'ambiente che ne verifica  la
          legittimita' e puo' richiederne il riesame  entro  sessanta
          giorni dal ricevimento.  L'Ente  parco  deve  controdedurre
          entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento  alle   eventuali
          osservazioni di legittimita' del  Ministero  dell'ambiente,
          con deliberazione  del  consiglio  direttivo.  Il  Ministro
          dell'ambiente adotta lo statuto con proprio decreto entro i
          successivi trenta giorni. 
              9.  Lo  statuto  dell'Ente  definisce  in   ogni   caso
          l'organizzazione interna, le  modalita'  di  partecipazione
          popolare, le forme di pubblicita' degli atti. 
              10. Il Collegio dei  revisori  dei  conti  esercita  il
          riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco  secondo  le
          norme  di  contabilita'  dello  Stato  e  sulla  base   dei
          regolamenti di contabilita' dell'Ente parco, approvati  dal
          Ministro  del  tesoro   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'ambiente. In quanto soggette ad approvazione da  parte
          del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del mare, in  qualita'  di  amministrazione  vigilante,  ai
          sensi degli articoli 9, comma 1, e 21, comma 1, le delibere
          di  adozione  o  di  modificazione   degli   statuti,   dei
          regolamenti e delle piante  organiche  sono  corredate  del
          parere del Collegio dei revisori dei conti. Il Collegio dei
          revisori dei conti e' nominato con decreto del Ministro del
          tesoro  ed  e'  formato  da  tre  componenti   scelti   tra
          funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra
          iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei  conti.  Essi
          sono designati: due dal Ministro del tesoro, di cui uno  in
          qualita' di Presidente del Collegio; uno dalla  regione  o,
          d'intesa, dalle regioni interessate. 
              11. Il direttore del parco e'  nominato,  con  decreto,
          dal Ministro dell'ambiente,  scelto  in  una  rosa  di  tre
          candidati proposti dal  consiglio  direttivo  tra  soggetti
          iscritti ad un albo di idonei all'esercizio  dell'attivita'
          di  direttore  di  parco  istituito  presso  il   Ministero
          dell'ambiente,  al  quale  si  accede  mediante   procedura
          concorsuale per titoli. Il presidente del parco provvede  a
          stipulare con il direttore nominato un  apposito  contratto
          di diritto privato per una durata non  superiore  a  cinque
          anni. 
              12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica  cinque
          anni. 
              12-bis. Ai Presidenti, ai vice presidenti e agli  altri
          componenti dei Consigli direttivi nonche' ai componenti dei
          Collegi dei  revisori  dei  conti  degli  Enti  parco,  ivi
          compresi quelli di cui al comma 1 dell'articolo 35,  spetta
          un'indennita' di carica articolata  in  un  compenso  annuo
          fisso e in gettoni di presenza per la  partecipazione  alle
          riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta  esecutiva,
          nell'ammontare   fissato   con   decreto    del    Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          secondo quanto disposto dalla direttiva del Presidente  del
          Consiglio dei Ministri 9  gennaio  2001,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio  2001,  e  con  la
          procedura indicata nella  circolare  della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri 4993/IV.1.1.3 del 29 maggio 2001. 
              13. Agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui
          alla legge 20 marzo 1975, n. 70; essi si intendono inseriti
          nella tabella IV allegata alla medesima legge. 
              14.  La  pianta  organica  di  ogni   Ente   parco   e'
          commisurata alle risorse  finalizzate  alle  spese  per  il
          personale ad esso assegnate. Per le finalita' di  cui  alla
          presente legge e' consentito l'impiego di personale tecnico
          e di  manodopera  con  contratti  a  tempo  determinato  ed
          indeterminato ai sensi dei contratti collettivi  di  lavoro
          vigenti per il settore agricolo-forestale. 
              15.  Il  Consiglio  direttivo  puo'  nominare  appositi
          comitati  di  consulenza  o  avvalersi  di  consulenti  per
          problemi  specifici  nei  settori  di  attivita'  dell'Ente
          parco.".