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LEGGE 24 aprile 1935, n. 740

Costituzione del «Parco nazionale dello Stelvio». (035U0740)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/06/1935 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  18-6-1935

Art. 1



Allo scopo di tutelare e migliorare la flora, di incrementare la fauna e di conservare le speciali formazioni geologiche, nonché le bellezze del paesaggio e di promuovere lo sviluppo del turismo, il territorio delimitato in rosso nell'annessa carta topografica, comprendente i gruppi montani dell'Ortles e Cevedale e che confina: a nord con l'Adige; a est con il Monte Marco ed il passo di Rabbi; a sud con il Monte Sole, Peio ed il Corno dei Tre Signori; e ad ovest con la strada dello Stelvio ed il confine svizzero fino a Pontevilla, è dichiarato «Parco nazionale dello Stelvio».