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LEGGE 24 aprile 1935, n. 740

Costituzione del «Parco nazionale dello Stelvio». (035U0740)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/06/1935 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 18-6-1935
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Allo scopo di tutelare e migliorare la flora,  di  incrementare  la
fauna e di conservare le speciali formazioni geologiche,  nonche'  le
bellezze del paesaggio e di promuovere lo sviluppo  del  turismo,  il
territorio  delimitato  in  rosso  nell'annessa  carta   topografica,
comprendente i gruppi montani dell'Ortles e Cevedale e che confina: a
nord con l'Adige; a est con il Monte Marco ed il passo  di  Rabbi;  a
sud con il Monte Sole, Peio ed il Corno dei Tre Signori; e  ad  ovest
con la strada dello Stelvio ed il confine svizzero fino a Pontevilla,
e' dichiarato «Parco nazionale dello Stelvio».