DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 279

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprieta' colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2016)
Testo in vigore dal: 23-2-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3. 
 
  ((1. Tra le funzioni esercitate dalle Province autonome di Trento e
di  Bolzano,  ciascuna  per  il  rispettivo  territorio,   ai   sensi
dell'articolo 1 del presente decreto sono comprese quelle concernenti
il Parco nazionale dello  Stelvio,  al  quale  sara'  conservata  una
configurazione unitaria e la denominazione,  secondo  le  forme,  nei
limiti e con le modalita' stabilite dall'intesa sottoscritta in  data
11 febbraio 2015 ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge  27
dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
agosto 2014, n. 116. Le funzioni sono esercitate in  armonia  con  le
finalita' e i principi dell'ordinamento statale in  materia  di  aree
protette, nonche' con la disciplina dell'Unione europea relativa alla
rete  ecologica  Natura  2000  afferente   la   conservazione   della
diversita' biologica. E' fatto salvo il  rispetto  della  Convenzione
per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre  1991,
ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 14 ottobre 1999, n.
403, e degli altri obblighi  di  diritto  internazionale  generale  e
pattizio. Restano inoltre ferme le procedure previste dalla normativa
statale in materia di attivita' internazionale delle Regioni e  degli
enti locali. 
  2. La configurazione unitaria del Parco e' assicurata  mediante  la
costituzione di un apposito comitato di coordinamento e di indirizzo,
composto da un rappresentante della Provincia autonoma di Trento,  un
rappresentante della Provincia autonoma di Bolzano, un rappresentante
della Regione Lombardia, un rappresentante del Ministro dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   da   tre
rappresentanti dei comuni il cui  territorio  amministrativo  rientri
nel Parco, di cui uno  per  i  comuni  della  Provincia  autonoma  di
Trento, uno per i comuni della Provincia autonoma di  Bolzano  e  uno
per i comuni della Regione  Lombardia,  da  un  rappresentante  delle
associazioni  di  protezione   ambientale   riconosciute   ai   sensi
dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349  (Istituzione  del
Ministero dell'ambiente e norme  in  materia  di  danno  ambientale),
designato  dal  predetto  Ministro  sulla  base  del  criterio  della
maggiore rappresentativita', nonche' da un  rappresentante  designato
dall'Istituto superiore per la protezione  e  la  ricerca  ambientale
(ISPRA). Ai  componenti  del  comitato  non  spetta  alcun  compenso,
indennita', gettone di presenza  o  emolumento  comunque  denominato,
fatti salvi gli  eventuali  rimborsi  delle  spese  e  gli  oneri  di
missione a carico dell'ente rappresentato. I compiti specifici  e  le
modalita' di funzionamento del comitato sono stabiliti dall'intesa di
cui al comma 1. 
  3. Il comitato di coordinamento e di indirizzo e' costituito  entro
sessanta giorni dalla data  di  efficacia  dell'intesa  prevista  dal
comma 1; si considera validamente costituito con la designazione  dei
rappresentanti degli enti territoriali  di  cui  al  comma  2  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare.  Il
comitato e' rinnovato ogni cinque anni. 
  4. Le forme e i modi della specifica  tutela  del  Parco  nazionale
dello Stelvio sono stabiliti con il piano e il regolamento del  parco
predisposti e  approvati,  per  le  parti  di  rispettiva  competenza
territoriale, da ciascuna Provincia  autonoma,  in  conformita'  alle
linee guida e agli  indirizzi  approvati  dal  comitato,  secondo  il
modello previsto dalla normativa statale in materia di aree protette.
A  tal  fine  le  Province  autonome,  nel  rispetto   dei   principi
fondamentali previsti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, provvedono
con proprie  leggi  a  disciplinare  la  procedura  di  formazione  e
approvazione delle rispettive proposte di  piano  e  di  regolamento,
assicurando adeguate forme di partecipazione dei soggetti pubblici  e
privati interessati. Le Province autonome assicurano il coordinamento
delle   leggi   provinciali   vigenti,   anche   mediante   la   loro
modificazione, con il piano e il regolamento approvati. 
  5.  Al  fine  di  garantire  l'effettivita'  della   configurazione
unitaria del Parco e della relativa tutela, le proposte di piano e di
regolamento sono  sottoposte  al  preventivo  parere  vincolante  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  da
esprimere entro novanta giorni dalla richiesta, per  la  verifica  di
conformita' alle linee guida e agli indirizzi approvati dal comitato.
In sede di espressione  del  parere,  il  Ministero  puo'  richiedere
modifiche e integrazioni alle proposte pervenute  per  assicurare  le
finalita' del presente comma, garantendo comunque  la  compatibilita'
con l'ordinamento statutario delle Province autonome. Le proposte  di
modifica del piano e del regolamento,  nonche'  della  perimetrazione
del Parco sono predisposte e approvate dalle Province  autonome,  per
le parti di  rispettiva  competenza  territoriale,  con  le  medesime
procedure previste dal presente comma e dal comma 4. 
  6. Salve le attribuzioni del comitato, le  funzioni  amministrative
di cui al comma 1 sono esercitate,  per  i  territori  di  rispettiva
competenza, dalle Province  autonome,  anche  tramite  appositi  enti
disciplinati con legge provinciale. Le Province  autonome  assicurano
appropriate  forme  di  consultazione  e  di   partecipazione   delle
comunita' locali,  anche  titolari  di  usi  civici  o  di  patrimoni
collettivi, nonche' delle associazioni e organizzazioni  con  compiti
di promozione dello sviluppo sostenibile. Per la parte ricadente  nel
territorio delle Province autonome la sorveglianza e' esercitata  dal
rispettivo Corpo forestale provinciale. 
  7. Gli oneri, relativi alla  gestione  del  Parco  nazionale  dello
Stelvio,  compresi  quelli  per  il  funzionamento  del  comitato  di
coordinamento e di indirizzo, sono  assunti  in  capo  alle  Province
autonome. I predetti oneri, a richiesta delle Province o dello Stato,
possono essere aggiornati con cadenza quinquennale,  mediante  intesa
tra le Province e il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare   e   previa   valutazione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze,  tenuto  conto  dell'evoluzione  della
spesa dello Stato per i parchi  nazionali.  Gli  oneri  sono  assunti
dalle Province, nel limite di euro 5.492.000,00, corrispondente  agli
oneri finanziari a carico del bilancio dello  Stato  al  31  dicembre
2013, mediante scomputo dal contributo in termini di saldo  netto  da
finanziare previsto dall'articolo 79 dello Statuto e dall'articolo 1,
comma 410, della legge 23  dicembre  2014,  n.  190,  anche  per  gli
effetti dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013,  n.
147. 
  8. L'onere di cui al comma 7 e' ripartito tra le Province  autonome
secondo criteri definiti  mediante  apposita  intesa.  Con  specifico
accordo  tra  le  Province  autonome,  la  Regione  Lombardia  e   le
Amministrazioni statali competenti  sono  definite  le  modalita'  di
erogazione dei finanziamenti alla Regione Lombardia.  Ogni  ulteriore
spesa, rispetto all'onere  di  cui  al  comma  7,  e'  assunta  dalle
Province autonome nonche' dalla Regione Lombardia, per la  rispettiva
parte di territorio, senza che ne possano derivare nuovi  o  maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato. 
  9. Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo, i
dipendenti pubblici con rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato
appartenenti  al  ruolo  del  Consorzio  del  Parco  nazionale  dello
Stelvio, in servizio alla data di sottoscrizione dell'intesa  di  cui
al comma 1, sono inquadrati nei ruoli delle Province autonome o degli
enti di gestione dalle stesse individuati, tenuto  conto  dell'ambito
territoriale in cui viene prestata  in  modo  prevalente  l'attivita'
lavorativa e sulla base  della  tabella  di  corrispondenza  allegata
all'intesa di cui al comma 1, che  entro  60  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore  del  presente  decreto  e'  oggetto  di  revisione
concordata mediante intesa tra lo Stato e  le  Province  al  fine  di
garantire la  corrispondenza  con  eventuali  disposizioni  normative
statali in materia di inquadramento giuridico del  personale  entrate
in vigore nel periodo intercorrente tra la sottoscrizione dell'intesa
e l'entrata in vigore del presente decreto. Al  personale  trasferito
si applica il contratto collettivo di  lavoro  vigente  nell'ente  di
assegnazione  e  spetta  il  trattamento  economico  fondamentale  in
godimento, all'atto dell'inquadramento. L'eventuale differenza tra il
trattamento economico in godimento presso  l'ente  di  provenienza  e
quello di destinazione e' conservata a titolo  di  assegno  personale
riassorbibile con  qualsiasi  miglioramento  economico.  E'  comunque
fatta salva la retribuzione individuale di anzianita'.  Il  personale
trasferito  non  concorre  a  determinare  il  contingente   previsto
dall'articolo 3, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 24  giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 114  e  dalle  disposizioni  legislative  in  materia  delle
Province autonome. 
  10. Fatto salvo quanto previsto dal comma 11, le Province  autonome
o  gli  enti  di  gestione  dalle  stesse   individuati   subentrano,
rispettivamente, nei contratti relativi a rapporti di lavoro a  tempo
indeterminato e a tempo determinato fino alla loro naturale scadenza,
sulla base dell'ambito territoriale in cui  viene  prestata  in  modo
prevalente l'attivita' lavorativa  dei  dipendenti  interessati,  nel
rispetto della normativa vigente in materia. 
  11. La Provincia  autonoma  di  Trento,  tenuto  conto  dell'ambito
territoriale in cui viene prestata  in  modo  prevalente  l'attivita'
lavorativa, provvede, entro un anno dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto, ad  attivare  procedure  concorsuali  pubbliche
disciplinate  dal  proprio  ordinamento,  prevedendo  nei  bandi   il
riconoscimento dell'esperienza maturata da parte del  personale  gia'
dipendente al 31 dicembre 2013  dal  Consorzio  del  Parco  nazionale
dello Stelvio  da  almeno  dieci  anni,  con  mansioni  impiegatizie,
amministrative, tecniche, scientifiche  e  didattiche  di  educazione
ambientale, in esito a  procedure  diverse  da  quelle  previste  per
l'accesso al pubblico impiego. Dalle procedure  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il personale  assunto
in  esito  alle  predette  procedure  concorre   a   determinare   il
contingente previsto dall'articolo 3, comma  5,  primo  periodo,  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e dalle  disposizioni  legislative
della Provincia autonoma di Trento. 
  12. Le attrezzature, gli arredi  e  i  beni  strumentali  mobili  e
immobili connessi all'esercizio delle funzioni di gestione del  Parco
sono trasferiti, per il rispettivo territorio, alle Province  con  le
modalita' previste dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  20
gennaio 1973, n. 115. Le Province subentrano nei  rapporti  giuridici
attivi e passivi riferibili ai beni di cui al periodo precedente  che
fanno capo agli organi e alle strutture periferiche del Consorzio del
Parco nazionale dello Stelvio di rispettiva competenza.  Resta  fermo
quanto   previsto   dall'intesa   del   comma   1   con   riferimento
all'assegnazione dei beni disciplinati dal presente  comma  ricadenti
nel territorio della Regione Lombardia, nonche' i rapporti  giuridici
facenti capo agli organi centrali del medesimo Consorzio, anche sulla
base di appositi accordi con le Province. 
  13. Il Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio e' soppresso con
decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente  articolo  o,
se successiva, dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  della
Regione Lombardia, che recepisce l'intesa di cui al  comma  1.  Resta
fermo che, ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del  decreto-legge  n.
91 del 2014, i mandati relativi al direttore del Parco in carica e al
presidente in carica operanti in regime di prorogatio sono  prorogati
fino alla data di efficacia dell'intesa prevista dal comma 1. 
  14. Il comitato costituito ai sensi dei commi 2  e  3  esercita  le
funzioni ad esso demandate dalla data indicata dal comma 13. 
  15. Fino all'approvazione del piano e  del  regolamento  del  Parco
continua ad applicarsi la disciplina di  tutela  e  salvaguardia  del
Parco nazionale dello Stelvio vigente alla data  indicata  dal  comma
13.))