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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 279

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2016)
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Testo in vigore dal: 13-1-2017
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670,  che  approva  il  testo  unico   delle   leggi   costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; 
  Sentita la  commissione  paritetica  per  le  norme  di  attuazione
prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per  il
tesoro e per l'agricoltura e le foreste; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  Le attribuzioni dell'amministrazione  dello  Stato  in  materia  di
ordinamento delle minime proprieta' colturali, ordinamento dei  "masi
chiusi" e delle  comunita'  familiari  rette  da  antichi  statuti  o
consuetudini, caccia e pesca, alpicoltura e parchi per la  protezione
della flora e della fauna, agricoltura, foreste  e  Corpo  forestale,
patrimonio zootecnico ed ittico,  istituti  fitopatologici,  consorzi
agrari  e  stazioni  agrarie  sperimentali,   servizi   antigrandine,
bonifica,  esercitate  sia  direttamente  dagli  organi  centrali   e
periferici dello Stato  sia  per  il  tramite  di  enti  ed  istituti
pubblici a carattere  nazionale  o  sovraprovinciale  e  quelle  gia'
spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nelle stesse materie, sono
esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento  e
Bolzano con l'osservanza delle norme del presente decreto. 
  Lo standard di protezione della fauna  e'  disciplinato  con  legge
provinciale che  stabilisce  il  calendario  venatorio  e  le  specie
cacciabili, attenendosi ai livelli  di  protezione  risultanti  dalle
convenzioni  internazionali  o  dalle  norme  comunitarie  introdotte
nell'ordinamento statale. 
  ((Tenuto conto del regime riservistico, nel territorio  provinciale
non e' necessario l'esercizio dell'opzione per  una  delle  forme  di
caccia previste dalla normativa nazionale. 
  La legge provinciale prevede che il  prelievo  di  selezione  degli
ungulati appartenenti alle specie cacciabili avvenga  sulla  base  di
adeguati  piani  di  abbattimento  selettivi,   sentito   il   parere
dell'osservatorio faunistico  provinciale,  anche  al  di  fuori  dei
periodi e degli orari stabiliti dalla normativa statale. 
  La legge provinciale, nelle zone da essa  previste,  disciplina  le
condizioni, le modalita' e le procedure  con  le  quali  puo'  essere
consentita ed esercitata l'attivita' venatoria all'interno dei parchi
naturali istituiti  dalla  Provincia,  in  conformita'  alle  vigenti
direttive dell'Unione  europea  e  alle  convenzioni  internazionali,
tenendo conto del regime riservistico)). 
  ((Il Presidente della Provincia autonoma, d'intesa con il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere
dell'ISPRA,  e  sentito  il  Ministro   delle   politiche   agricole,
alimentari e  forestali,  puo'  disporre,  per  periodi  determinati,
variazioni  dell'elenco  delle  specie  cacciabili   previste   dalla
normativa nazionale purche'  a  livello  provinciale  la  valutazione
complessiva  dello  stato  di  conservazione  risulti   soddisfacente
secondo le  procedure  e  le  modalita'  utilizzate  nell'ambito  del
diritto  dell'Unione  europea  per  la  valutazione  dello  stato  di
conservazione delle specie oggetto di tutela della Direttiva Habitat. 
  Il provvedimento del Presidente della Provincia autonoma, sul quale
viene richiesta l'intesa, attesta la sussistenza di tale condizione e
fornisce   prescrizioni   dettagliate   sul   numero   di   individui
prelevabili, ove opportuno distinti per classi di sesso ed eta',  sui
periodi, i tempi, le aree e le modalita' di  prelievo  dei  medesimi,
nonche' sulle modalita' di sorveglianza, in modo  tale  da  garantire
che il prelievo sia compatibile con il mantenimento della  specie  in
uno stato soddisfacente. 
  Nel caso in cui  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare non  si  pronunci  espressamente  entro  trenta
giorni sulla richiesta  di  intesa,  quest'ultima,  ove  sussista  il
parere favorevole dell'ISPRA, si considera acquisita. 
  Nel caso in cui,  in  seguito  all'adozione  del  provvedimento  di
variazione di cui al comma  1,  lo  stato  complessivo  della  specie
interessata risulti non soddisfacente, il Presidente della  Provincia
autonoma revoca il  detto  provvedimento.  Ove  il  Presidente  della
Provincia autonoma non provveda  tempestivamente  in  tal  senso,  il
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
previa diffida ad adempiere, adotta la revoca in via sostitutiva)).