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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2009, n. 194

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (09G0206)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2009.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 (in SO n.39, relativo alla G.U. 27/02/2010, n. 48).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2021
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere  alla
proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al  fine  di
consentire una piu' concreta  e  puntuale  attuazione  dei  correlati
adempimenti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 17 dicembre 2009; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per i  rapporti  con  il  Parlamento,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
Proroga    di    termini    tributari,     nonche'     in     materia
                        economico-finanziaria 
 
  1. Le attivita' finanziarie e patrimoniali  detenute  all'estero  a
partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 possono essere
rimpatriate  o  regolarizzate,  ai  sensi  dell'articolo  13-bis  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive  modificazioni,  fino
al 30 aprile 2010. 
  2. Per  le  operazioni  di  rimpatrio  ovvero  di  regolarizzazione
perfezionate successivamente al 15 dicembre  2009  l'imposta  di  cui
all'articolo  13-bis  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  e
successive modificazioni, si applica, secondo  quanto  stabilito  dal
comma 2 del medesimo articolo 13-bis: 
    a) con un'aliquota sintetica del 60 per cento per  le  operazioni
di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate entro il 28  febbraio
2010; 
    b) con un'aliquota sintetica del 70 per cento per  le  operazioni
di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate dal 1° marzo 2010  al
30 aprile 2010. 
  2-bis. Entro il 15 giugno 2010, il Ministro dell'economia  e  delle
finanze  comunica  al  Parlamento,  con  apposito   documento,   dati
statistici relativi al numero delle operazioni di rimpatrio ovvero di
regolarizzazione perfezionate alla data del 15 dicembre 2009, del  28
febbraio 2010 e del 30 aprile 2010, suddivise per  volumi  d'importo,
al numero dei  soggetti  coinvolti,  con  indicazione  dei  Paesi  di
provenienza  delle  richieste  di  rimpatrio  e  regolarizzazione,  e
l'ammontare complessivo delle attivita'  finanziarie  e  patrimoniali
rimpatriate, distinte per rimpatrio o regolarizzazione. 
  3. All'articolo  12  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  e
successive modificazioni, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
    "2-bis. Per l'accertamento basato sulla  presunzione  di  cui  al
comma 2, i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
successive modificazioni, e all'articolo 57, primo e  secondo  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
e successive modificazioni, sono raddoppiati. 
    2-ter. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4
del  decreto-legge  28  giugno  1990,   n.   167,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  4  agosto  1990,  n.  227,  e  successive
modificazioni, riferite agli investimenti e alle attivita' di  natura
finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui all'articolo  20  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati.". 
  4. Al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei
mercati, in deroga all'articolo 1,  comma  1,  secondo  periodo,  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
maggio 1999, n. 195, per gli anni 2009 e 2010  il  termine  entro  il
quale gli studi di settore devono essere  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale e' fissato rispettivamente al 31 marzo 2010 ed al 31  marzo
2011. 
  4-bis. All'articolo  182  del  codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1-bis, lettera a), le parole: "di entrata  in  vigore
del decreto del Ministro 24 ottobre 2001,  n.  420"  sono  sostituite
dalle seguenti: "del 31 luglio 2009"; 
    b) al comma 1-quinquies, lettera c), le parole: "1° maggio  2004"
sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2009". 
  5. Il termine in materia di accesso  ai  servizi  erogati  in  rete
dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti  diversi  dalla  carta
d'identita' elettronica e dalla carta nazionale dei servizi,  di  cui
all'articolo 64, comma 3, del codice  dell'amministrazione  digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' prorogato al 31
dicembre 2010. 
  5-bis. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e successive modificazioni, le parole: "Per gli anni  2004-2009"
sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2004-2010". 
  5-ter. E' ulteriormente prorogato al 31 ottobre 2010 il termine  di
cui al primo  periodo  del  comma  8-quinquies  dell'articolo  6  del
decreto-legge   28   dicembre   2006,   n.   300,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17,  come  da  ultimo
prorogato al 31 dicembre 2009 dall'articolo 47-bis del  decreto-legge
31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 febbraio 2008, n. 31. 
  5-quater. Al fine di attuare le disposizioni di cui ai commi  5-bis
e 5-ter e' autorizzata la spesa di 3.500.000 euro per l'anno 2010. Al
relativo onere, pari a 3.500.000 euro per l'anno  2010,  si  provvede
mediante  corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  6. All'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.
14,  le  parole:  "gennaio  2010"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"gennaio 2011 previa sperimentazione, a partire dall'anno  2010,  con
modalita'  stabilite  di  concerto  tra  l'Agenzia  delle  entrate  e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale". 
  7. Il termine  di  novanta  giorni  previsto  nei  casi  di  omessa
presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi  e  nei   casi   di
dichiarazione integrativa relative all'anno 2008 e' prorogato  al  30
aprile 2010 per i lavoratori dipendenti ed equiparati  che  intendono
sanare  l'omessa  o   incompleta   presentazione   del   modulo   RW,
relativamente alle disponibilita'  finanziarie  derivanti  da  lavoro
prestato all'estero ivi detenute al 31 dicembre 2008, ferme  restando
le  misure  ridotte  delle  sanzioni  previste  per  gli  adempimenti
effettuati entro novanta giorni. 
  7-bis. All'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007,  n.
244, le parole: "e 2010" sono sostituite dalle seguenti:  ",  2010  e
2011". 
  7-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a
48  milioni  di  euro  per  l'anno   2012,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2010-2012,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2010,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'economia e delle finanze.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  8. Le disposizioni del comma 1  dell'articolo  21  della  legge  23
dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria  in  favore
degli  esercenti  impianti  di  distribuzione  di  carburanti,   sono
prorogate anche per i periodi di imposta 2009 e 2010. 
  9. La durata dell'incarico prevista dall'articolo  27  del  decreto
del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  650,  per  i
componenti delle commissioni censuarie gia'  nominati  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, e' prorogata di ulteriori due
anni, decorrenti dalla data di scadenza dell'incarico. 
  10. Con provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 1, commi 1
e 2, del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,  e'  disposta,  nei
confronti dei soggetti comunque residenti o aventi  sede  nei  comuni
individuati  ai  sensi  del  comma  2  del  citato  articolo  1   del
decreto-legge n. 39 del 2009,  la  proroga  della  sospensione  degli
adempimenti  e  dei  versamenti  tributari,  nonche'  dei  contributi
previdenziali  ed  assistenziali  e  dei  premi  per  l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. 
  11. Agli oneri derivanti dal comma 10, per l'anno 2009, pari a  100
milioni di euro, si provvede, per lo stesso  anno,  con  quota  parte
delle entrate derivanti dall'articolo  13-bis  del  decreto-legge  1°
luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni. A tale  fine,  dalla
contabilita' speciale  prevista  dal  comma  8  del  citato  articolo
13-bis, il predetto importo e' versato, entro il 31 dicembre 2009, ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. 
  12. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre  2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,
n.  248,  le  parole:  "30  settembre  2007"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "30 settembre 2008" e le parole: "30 settembre  2010"  sono
sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2011". 
  13.  All'articolo   36,   commi   4-quinquies   e   4-sexies,   del
decreto-legge   31   dicembre   2007,   n.   248,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,  le  parole:  "30
settembre 2010", ovunque ricorrano, sono sostituite  dalle  seguenti:
"30 settembre 2011", le parole: "30 settembre 2007"  sono  sostituite
dalle seguenti: "30 settembre 2008" e le parole: "1°  ottobre  2010",
sono sostituite dalle seguenti: "1° ottobre 2011". 
  14. Al  comma  14  dell'articolo  19  del  decreto  legislativo  17
settembre 2007, n. 164, le parole: "Fino  alla  data  di  entrata  in
vigore dei provvedimenti  di  cui  all'articolo  18-bis  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  e  comunque  non  oltre  il  31
dicembre 2009, la riserva di attivita' di  cui  all'articolo  18  del
medesimo  decreto"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Fino  al  31
dicembre 2010, la riserva di attivita' di  cui  all'articolo  18  del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,". 
  14-bis. Per assicurare un efficace e stabile assetto funzionale  ed
organizzativo della CONSOB,  i  contratti  a  tempo  determinato  dei
dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto sono prorogati al 31 gennaio 2012. 
  14-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal  comma  14-bis  si
provvede secondo i criteri, le procedure e con  le  risorse  previsti
dall'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994,  n.  724,  e
successive modificazioni, senza alcun onere  a  carico  del  bilancio
dello Stato. 
  15. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza e  nel  conto
dei residui nell'ambito della missione "Fondi  da  ripartire"  e  del
programma "Fondi da assegnare", unita' previsionale di  base  25.1.3.
"Oneri comuni di parte corrente", capitolo n. 3094,  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,  per  l'anno
finanziario 2009, non impegnate  al  termine  dell'esercizio  stesso,
sono conservate in  bilancio  per  essere  utilizzate  nell'esercizio
successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato
a ripartire per l'anno 2010, tra le pertinenti unita' previsionali di
base delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto
dei residui del predetto Fondo. 
  15-bis. Le somme iscritte in bilancio  nell'ambito  della  missione
"Fondi da ripartire" e del programma  "Fondi  da  assegnare",  unita'
previsionale di  base  25.1.3,  "Oneri  comuni  di  parte  corrente",
capitolo 3077, dello stato di previsione del Ministero  dell'economia
e delle finanze per l'anno finanziario 2009, non impegnate al termine
dell'esercizio  stesso,  sono  conservate  in  bilancio  per   essere
utilizzate nell'esercizio successivo.  Il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato a ripartire  per  l'anno  2010,  tra  le
pertinenti  unita'  previsionali  di   base   delle   amministrazioni
interessate, le somme conservate nel conto dei residui del  Fondo  di
cui al predetto capitolo 3077. 
  16. Al comma 3-bis dell'articolo 9 del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, le  parole:  "Per  l'anno  2009"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Per gli anni 2009 e 2010" e dopo le  parole:  "liquido  ed
esigibile," e' inserita la seguente: "anche". 
  17. Il secondo periodo del comma 120 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e' sostituito dal seguente:  "Per  il  periodo
d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2009
l'opzione per il regime speciale e' esercitata  entro  il  30  aprile
2010 e ha effetto dall'inizio del medesimo periodo  d'imposta,  anche
nel caso in cui i requisiti di cui al comma 119 siano  posseduti  nel
predetto termine.". 
  17-bis. Il termine di un  anno  per  l'adempimento  del  dovere  di
alienazione di cui all'articolo 30, comma 2, terzo periodo, del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, gia'  prorogato  dall'articolo
28-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.  248,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,  e  dall'articolo
41 del decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  207,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e'  differito  al
31 dicembre 2011 per i soggetti che alla data del  31  dicembre  2008
detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti
fissati dal primo periodo del citato comma 2, qualora il  superamento
del limite derivi da operazioni di concentrazione tra  banche  oppure
tra investitori, fermo restando che tale  partecipazione  non  potra'
essere incrementata. 
  18. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di  beni
a regioni ed enti locali in base alla legge 5  maggio  2009,  n.  42,
nonche'  alle  rispettive  norme  di  attuazione,  nelle   more   del
procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio
delle concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali con
finalita'  turistico-ricreative,  ad  uso  pesca,   acquacoltura   ed
attivita' produttive ad essa connesse,  e  sportive,  nonche'  quelli
destinati a porti turistici, approdi e  punti  di  ormeggio  dedicati
alla nautica da diporto, da realizzarsi, quanto  ai  criteri  e  alle
modalita' di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in
sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8,  comma  6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, che e' conclusa nel  rispetto  dei
principi di concorrenza, di liberta'  di  stabilimento,  di  garanzia
dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle  attivita'
imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonche'  in  funzione
del superamento del diritto di insistenza  di  cui  all'articolo  37,
secondo comma, secondo periodo,  del  codice  della  navigazione,  il
termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in
vigore del presente decreto ((, nonche' esclusivamente di  quelle  ad
uso pesca ed acquacoltura, rilasciate successivamente a tale  data  a
seguito  di  una  procedura  amministrativa  attivata  prima  del  31
dicembre 2009,)) e in scadenza  entro  il  ((31  dicembre  2018))  e'
prorogato fino al 31 dicembre 2020 , fatte salve le  disposizioni  di
cui all'articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5  ottobre  1993,
n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre  1993,
n. 494. All'articolo 37, secondo comma, del codice della navigazione,
il secondo periodo e' soppresso. 
  19. All'articolo 3, comma 112, della legge  24  dicembre  2007,  n.
244, e successive modificazioni, le parole: "Per  l'anno  2008"  sono
sostituite dalle  seguenti:  "Per  l'anno  2010"  e  le  parole:  "31
dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010". 
  20. Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2009 ai sensi
dell'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e
successive modificazioni, sono mantenute in bilancio  nel  conto  dei
residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. 
  20-bis. Ai fini della partecipazione alle trattative per i  rinnovi
dei contratti collettivi di lavoro relativi agli anni  2010-2012,  si
fa riferimento alla rappresentativita' delle confederazioni  e  delle
organizzazioni sindacali accertata in base ai dati certificati per il
biennio contrattuale 2008-2009. Conseguentemente, ai soli fini  della
verifica della sussistenza delle  condizioni  previste  dall'articolo
43, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  per  la
sottoscrizione dei contratti, la media tra dato  associativo  e  dato
elettorale  e'  rideterminata  nei  nuovi   comparti   ed   aree   di
contrattazione  sulla  base  dei  dati  certificati  per  il  biennio
contrattuale 2008-2009. 
  20-ter. All'articolo  65,  comma  3,  del  decreto  legislativo  27
ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole da: ", ai sensi dell'articolo  43"
fino alla fine del periodo sono soppresse; 
    b)  al  secondo  periodo,  la  parola:   "Conseguentemente,"   e'
soppressa. 
  21. Al comma 5 dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009,  n.  42,
le  parole:  "Con  specifico  decreto  legislativo,  adottato",  sono
sostituite dalle seguenti:  "Con  uno  o  piu'  decreti  legislativi,
adottati". 
  22. Le somme ancora disponibili al 31 dicembre 2009 sul  Fondo  per
la  tutela  dell'ambiente  e  la  promozione   dello   sviluppo   del
territorio, di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto  2008,  n.  133,  sono  conservate  in  bilancio  per   essere
utilizzate nell'anno 2010. 
  23. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi
di finanza  pubblica  recati  dal  comma  22,  si  provvede  mediante
corrispondente utilizzo, valutato in 29 milioni di  euro  per  l'anno
2010 e 14  milioni  di  euro  per  l'anno  2011,  del  fondo  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
  23-bis. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al secondo periodo, la parola: "gennaio" e'  sostituita  dalla
seguente: "marzo"; 
    b) al  quarto  periodo  sono  premesse  le  seguenti  parole:  "A
decorrere dal 1° gennaio 2011,"; 
    c) al  decimo  periodo  sono  premesse  le  seguenti  parole:  "A
decorrere dal 1° gennaio 2010," e le parole: "entro il 31 dicembre di
ciascun anno" sono sostituite dalla seguente: "semestralmente"; 
    d)  dopo  il  decimo  periodo  e'  inserito  il  seguente:   "Gli
stanziamenti alle  singole  amministrazioni  per  gli  interventi  di
manutenzione ordinaria e straordinaria,  a  decorrere  dall'esercizio
finanziario  2011,  non  potranno  eccedere  gli  importi   spesi   e
comunicati all'Agenzia del demanio, fermi restando i limiti stabiliti
dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244". 
  23-ter. Per consentire la  prosecuzione  dei  relativi  interventi,
nell'Elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre  2009,  n.  191,  nella
colonna "Intervento", dopo la voce: "legge 31 gennaio  1994,  n.  93"
sono inserite le seguenti: 
    "legge 21 marzo 2001, n. 73; 
    decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242; 
    articolo 1, comma 963, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
    legge 15 luglio 2003, n. 189, e relativo decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 8 aprile 2004, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2004". 
  23-quater. Il termine per il versamento all'INPDAP delle differenze
contributive a qualunque titolo dovute dalle amministrazioni  di  cui
alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 14 novembre 1995, n.  481,  e  31
luglio 1997,  n.  249,  rispetto  a  quanto  precedentemente  versato
all'INPS, e' prorogato al  1°  luglio  2010,  senza  applicazione  di
interessi   o   sanzioni   per   il   periodo   pregresso.   Ciascuna
amministrazione provvede al predetto pagamento senza oneri  a  carico
della finanza pubblica e del personale dipendente. 
  23-quinquies.   Al   fine   di   assicurare   l'adeguamento    alle
corrispondenti norme comunitarie nei termini da queste  stabiliti,  a
decorrere dal 1° marzo  2010,  nel  testo  unico  delle  disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alla Tabella A,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al punto 12, alla voce: "gasolio", le  parole:  "euro  302,00"
sono sostituite dalle seguenti: "euro 330,00"; 
    b) al punto 13, alla voce: "gasolio", le  parole:  "euro  302,00"
sono sostituite dalle seguenti: "euro 330,00"; 
    c) al punto  16-bis,  alla  voce:  "Carburanti  per  motori",  le
parole: "Gasolio euro 302,00 per 1.000 litri" sono  sostituite  dalle
seguenti: "Gasolio euro 330,00 per 1.000 litri". 
  23-sexies. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 181,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' incrementato di 4.100.000 euro per
l'anno 2010 e di 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2011. 
  23-septies. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 182, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' incrementato di 340.000  euro  per
l'anno 2010 e di 400.000 euro a decorrere dall'anno 2011. 
  23-octies. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 183,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' incrementato di 160.000  euro  per
l'anno 2010 e di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2011. 
  23-novies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 70,  comma
2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come rideterminata
dalla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' incrementata
di 2.000.000 di euro per l'anno 2010 e di 9.300.000 euro a  decorrere
dall'anno 2011. 
  23-decies. All'onere derivante  dai  commi  23-sexies,  23-septies,
23-octies e 23-novies, pari a euro 6.600.000 per l'anno 2010 e a euro
9.000.000 a decorrere dall'anno 2011,  si  provvede,  quanto  a  euro
4.600.000 per l'anno 2010 e a euro 5.600.000  a  decorrere  dall'anno
2011,   mediante   utilizzo   delle   maggiori   entrate    derivanti
dall'applicazione della disposizione di cui  al  comma  23-quinquies,
lettera c); quanto  a  euro  2.000.000  per  l'anno  2010  e  a  euro
2.400.000 a decorrere dall'anno 2011, mediante utilizzo dei  risparmi
di spesa derivanti dall'applicazione delle  disposizioni  di  cui  al
comma 23-quinquies, lettere a) e b).  A  tal  fine  le  dotazioni  di
bilancio relative al programma di spesa 1.5  "Regolazioni  contabili,
restituzioni e rimborsi d'imposte"  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 sono  ridotte
dei corrispondenti importi. All'onere residuo, pari  a  1.000.000  di
euro annui, si provvede per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno  2013
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o  ottobre  2005,  n.
202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005,  n.
244,  e   per   l'anno   2012   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  10,  comma  5,  del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  relativa  al
Fondo per interventi strutturali di politica economica. 
  23-undecies. L'articolo 1, comma 1, della legge 7 luglio  2009,  n.
88, relativamente alla  direttiva  2008/118/CE,  relativa  al  regime
generale delle accise, di cui all'allegato B della legge medesima, si
interpreta nel senso che il  termine  di  scadenza  della  delega  e'
quello di cui all'articolo 47 della direttiva stessa. 
  23-duodecies. All'articolo 12, comma 3, della legge 12 giugno 1990,
n. 146, le parole: "per un triennio" sono sostituite dalle  seguenti:
"per sei anni". 
  23-terdecies. Ai membri della Commissione sul diritto  di  sciopero
di cui all'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, in  carica
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, si applica il termine di durata in carica  disposto
ai sensi del comma 23-duodecies del presente articolo con  decorrenza
dalla stessa data. 
  23-quaterdecies. Al fine di assicurare la pronta definizione  delle
procedure di riparto delle somme relative al  5  per  mille  inerenti
agli anni finanziari 2006, 2007 e 2008, sono prorogati al  30  aprile
2010: 
    a)  il  termine  per  l'integrazione  documentale  delle  domande
regolarmente   presentate   dai   soggetti   interessati   ai   sensi
dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
20 gennaio 2006, dell'articolo  1  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007 e dell'articolo  1  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008,  pubblicati,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio  2006,
n. 127 del 4 giugno 2007 e n. 128 del 3 giugno 2008; 
    b)  il  termine  per   la   presentazione   delle   dichiarazioni
sostitutive, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e  3,  del  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2009,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  88  del  16  aprile  2009,   per   le
associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini  sportivi
dal CONI, individuate dal medesimo decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 2  aprile  2009,  come  modificato  dal  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze  16  aprile  2009,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2009. 
  23-quinquiesdecies.  Fino  al  31  dicembre  2010  si  applica   la
disciplina previgente all'articolo 2, comma 212, lettera  b),  numero
2), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la parte relativa  alle
controversie in materia di lavoro dinanzi alla Corte  di  cassazione.
Agli oneri derivanti  dall'attuazione  della  presente  disposizione,
valutati in euro  800.000  per  l'anno  2010,  si  provvede  mediante
riduzione delle risorse di cui all'ultima voce dell'Elenco 1  di  cui
all'articolo 2, comma 250, della legge  23  dicembre  2009,  n.  191,
intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento da destinare
a favore del Ministero della giustizia. 
  23-sexiesdecies. All'articolo 1,  comma  17,  del  decreto-legge  3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
novembre 2006, n. 286, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:
"e, fino al 31 dicembre 2011, per le esigenze di  documentazione,  di
studio e di ricerca connesse al completo svolgimento delle  attivita'
indicate nella legge 5 maggio 2009, n. 42, e nella legge 31  dicembre
2009, n. 196". 
  23-septiesdecies. All'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, dopo  le  parole:  "fino  al  31  dicembre  2005"  sono
inserite le seguenti:  "anche  a  seguito  di  accertamenti  in  sede
contenziosa, con contestuale estinzione entro il 31 maggio  2010  dei
relativi procedimenti pendenti". 
  23-octiesdecies. Fino al 31 marzo 2010 e' prorogato il termine  per
l'adozione delle occorrenti disposizioni al fine di consentire: 
    a) l'integrazione di 8.000.000 di euro a favore del fondo per  la
protezione civile, di cui all'articolo 6, comma 1, del  decreto-legge
3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
luglio  1991,  n.  195,  per  la  tempestiva  adozione  delle  misure
occorrenti a fronteggiare gli stati emergenziali dell'ultimo anno; 
    b) la prosecuzione della  partecipazione  del  CONI  nonche'  del
Comitato italiano paraolimpico  agli  eventi  previsti  dall'articolo
7-quinquies, comma 1, del  decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  aprile  2009,  n.  33,
autorizzando   conseguentemente   la   spesa    per    l'anno    2010
rispettivamente di 11.000.000 di euro e di 3.200.000 euro; 
    c) il trasferimento al Centro di formazione studi (Formez) di cui
al decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  285,  delle  occorrenti
risorse, pari a 1.200.000 euro per l'anno 2010, per  la  prosecuzione
delle relative attivita' di formazione; 
    d) fino al 31 dicembre 2011 l'applicazione delle disposizioni  di
cui all'articolo 1, comma 213-bis, secondo periodo,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, anche ai dirigenti dei Servizi  ispettivi  del
Ministero    dell'economia    e    delle    finanze,     autorizzando
conseguentemente la spesa di 70.000 euro per ciascuno degli anni 2010
e 2011; 
    e) che fino all'avvio del  funzionamento  dell'Agenzia  nazionale
per  le  nuove  tecnologie,  l'energia  e   lo   sviluppo   economico
sostenibile (ENEA), istituita ai sensi dell'articolo 37  della  legge
23 luglio 2009, n. 99, e comunque fino al 31 dicembre 2010,  al  fine
di garantire il controllo sulla  ordinaria  amministrazione  e  sullo
svolgimento delle attivita' istituzionali, il collegio  dei  revisori
dei conti gia' operante in seno all'Ente  per  le  nuove  tecnologie,
l'energia e l'ambiente  -  ENEA,  soppresso  ai  sensi  del  medesimo
articolo 37, continui a esercitare le sue funzioni fino  alla  nomina
del nuovo organo di controllo dell'Agenzia; (6) (7) 
    f)   l'incremento   di   7.200.000   euro   per    l'anno    2010
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  70,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  come  determinata  dalla
Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
  23-noviesdecies. All'onere  derivante  dal  comma  23-octiesdecies,
pari a 30.670.000 euro per l'anno 2010 e a  70.000  euro  per  l'anno
2011, si provvede, quanto a 30.600.000 euro per l'anno 2010, mediante
riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di  spesa  delle
leggi permanenti di natura corrente  e,  quanto  a  70.000  euro  per
ciascuno degli anni 2010 e 2011,  mediante  corrispondente  riduzione
della dotazione del Fondo  per  interventi  strutturali  di  politica
economica di cui all'articolo  10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307. 
  23-vicies. Alla legge 23 dicembre 2009,  n.  191,  all'articolo  2,
comma 89, la parola: "dodici", ovunque ricorre, e'  sostituita  dalla
seguente: "due". 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 (in S.O. n. 53/L relativo alla  G.U.
26/2/2011, n. 47), ha disposto (con l'art. 1, comma 1), in  relazione
al comma 23-octiesdecies, lettera e) del presente articolo,  che  "E'
fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza  dei  termini  e  dei
regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata  con  scadenza  in
data anteriore al 15 marzo 2011." 
------------- 
AGGIORNAMENTO (7) 
  Il Il D.P.C.M. 25  marzo  2011  (in  G.U.  31/03/2011,  n.  74)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che  il  termine  di  cui  al  comma
24-octiesdecies, lettera e) del presente articolo e' prorogato al  31
dicembre 2011. 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  1,  comma  2)  che  la  presente
modifica ha effeto dal 1° aprile 2011.