DECRETO-LEGGE 28 giugno 1990, n. 167

Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori.

note: Entrata in vigore della legge: 30-6-1990.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 agosto 1990, n. 227 (in G.U. 10/08/1990, n.186).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4. 
    (Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attivita'). 
 
  1. Le persone fisiche, gli  enti  non  commerciali  e  le  societa'
semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti  in  Italia  che,  nel
periodo d'imposta, detengono investimenti  all'estero  ((,  attivita'
estere di natura finanziaria ovvero cripto-attivita')),  suscettibili
di produrre redditi imponibili  in  Italia,  devono  indicarli  nella
dichiarazione annuale dei redditi. Sono altresi' tenuti agli obblighi
di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che,  pur
non essendo possessori diretti degli investimenti  esteri  ((,  delle
attivita' estere di natura finanziaria  e  delle  cripto-attivita')),
siano titolari effettivi dell'investimento  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 2, lettera pp), e dall'articolo 20 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n.  231,  e  successive  modificazioni.
(27) 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 APRILE 2014, N.  66,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 23 GIUGNO 2014, N. 89. 
  3. Gli obblighi di  indicazione  nella  dichiarazione  dei  redditi
previsti nel comma 1 non sussistono per le  attivita'  finanziarie  e
patrimoniali  affidate  in  gestione  o   in   amministrazione   agli
intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso
il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti
da tali attivita' e contratti siano stati assoggettati a  ritenuta  o
imposta  sostitutiva  dagli  intermediari  stessi.  Gli  obblighi  di
indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1  non
sussistono  altresi'  per  i  depositi  e  conti   correnti   bancari
costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel
corso del periodo d'imposta non sia  superiore  a  15.000  euro.  Gli
obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti  nel
comma 1 non sussistono altresi' per gli immobili  situati  all'estero
per i quali non siano intervenute variazioni nel  corso  del  periodo
d'imposta, fatti salvi i versamenti relativi all'imposta  sul  valore
degli immobili situati all'estero, di cui al decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214. 
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  e'
stabilito il contenuto della dichiarazione annuale prevista dal comma
1 nonche', annualmente, il controvalore  in  euro  degli  importi  in
valuta da dichiarare. 
 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni  dalla
L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art.  2,  comma  24)
che "Le disposizioni dei  commi  da  13  a  23  esplicano  effetto  a
decorrere dal 1° gennaio 2012". 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1)
che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore,
ai sensi di norme abrogate o  sostituite  per  effetto  del  presente
decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".