DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2007, n. 248

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-12-2007.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 (in SO n.47, relativo alla G.U. 29/02/2008, n.51).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2013
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 36. 
               Disposizioni in materia di riscossione 
 
  1. L'obbligo di anticipazione di cui all'articolo 9, comma  1,  del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, a decorrere  dall'anno  2007,  e'
soppresso. 
  1-bis. La disposizione del comma 1 si applica a  decorrere  dal  30
dicembre 2007. 
  2. La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre  entrate
degli enti locali continua a potere essere effettuata con: 
    a) la procedura dell'ingiunzione  di  cui  al  regio  decreto  14
aprile 1910, n. 639, seguendo anche  le  disposizioni  contenute  nel
titolo II del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui  la  riscossione
coattiva e' svolta in proprio  dall'ente  locale  o  e'  affidata  ai
soggetti di cui all'articolo 52, comma 5,  lettera  b),  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 
    b) la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione  coattiva  e'
affidata agli agenti della riscossione  di  cui  all'articolo  3  del
decreto-legge  30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. (22) (25) 
  2-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: 
  "L'agente della riscossione, su richiesta  del  contribuente,  puo'
concedere,  nelle  ipotesi  di  temporanea  situazione  di  obiettiva
difficolta' dello stesso, la ripartizione del pagamento  delle  somme
iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili"; 
    b) il comma 2 e' abrogato; 
    c) al comma 4-bis, le parole: "il  fidejussore"  sono  sostituite
dalle seguenti: "l'eventuale fidejussore". 
  2-ter. All'articolo 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "1. Le disposizioni dell'articolo 19  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   602,   e   successive
modificazioni, si applicano  alle  entrate  iscritte  a  ruolo  dalle
amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo  Stato,  dalle
autorita'  amministrative  indipendenti   e   dagli   enti   pubblici
previdenziali, fermo restando quanto previsto dalle norme speciali in
materia di rateizzazione delle pene pecuniarie  di  cui  all'articolo
236, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente  della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115"; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  "1-bis. Le disposizioni di cui al comma  1  si  applicano  altresi'
alle restanti entrate iscritte a ruolo, salvo diversa  determinazione
dell'ente  creditore,  da  comunicare  all'agente  della  riscossione
competente in ragione della  sede  legale  dello  stesso  ente;  tale
determinazione produce effetti  a  decorrere  dal  trentesimo  giorno
successivo alla ricezione della comunicazione da parte del competente
agente della riscossione". 
  2-quater. All'articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, dopo
il quinto comma, e' aggiunto il seguente:  "Se  il  piego  non  viene
consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente  postale
da' notizia  al  destinatario  medesimo  dell'avvenuta  notificazione
dell'atto a mezzo di lettera raccomandata". 
  2-quinquies. La disposizione di cui al comma 2-quater si applica ai
procedimenti di notifica effettuati, ai sensi dell'articolo  7  della
citata legge 20 novembre 1982, n. 890,  a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le
notificazioni delle sentenze gia' effettuate, ai sensi  dell'articolo
7 della citata legge n. 890 del 1982, alla data di entrata in  vigore
della legge di conversione del  presente  decreto  non  producono  la
decorrenza del relativo termine di impugnazione se non  vi  e'  stata
consegna del piego personalmente al destinatario e se e' provato  che
questi non ne ha avuto conoscenza. 
  3. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 28 FEBBRAIO 2008, N. 31. 
  4. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 28 FEBBRAIO 2008, N. 31. 
  4-bis. Al comma 148 dell'articolo 1 della legge 24  dicembre  2007,
n. 244, le parole: "1° aprile 2008" sono sostituite  dalle  seguenti:
"31 ottobre 2009". 
  4-ter. La cartella di pagamento di cui all'articolo 25 del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  e
successive modificazioni, contiene, altresi',  a  pena  di  nullita',
l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo
e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le
disposizioni di cui al  periodo  precedente  si  applicano  ai  ruoli
consegnati agli agenti della riscossione a decorrere  dal  1°  giugno
2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti  nelle
cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale  data
non e' causa di nullita' delle stesse. 
  4-quater. All'articolo 2, comma 110, secondo periodo,  della  legge
24 dicembre 2007, n. 244, le parole da: "in due  rate"  fino  a:  "30
settembre  2008"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "in   un'unica
soluzione entro il 30 novembre 2008". 
  4-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo  1,  commi  426  e
426-bis,  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  e   successive
modificazioni, e di cui all'articolo 3, comma 12,  del  decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, si  interpretano
nel senso che le societa' che hanno aderito alla  sanatoria  prevista
dal predetto articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge n. 311  del
2004  e  la  maggioranza  del   cui   capitale   sociale   e'   stata
successivamente acquistata da Equitalia Spa possono presentare, anche
ai fini della stessa sanatoria, entro il  ((31  dicembre  2014)),  le
comunicazioni di inesigibilita' relative a tutti i  ruoli  consegnati
fino al ((31 dicembre 2011)) e, entro tale termine, possono  altresi'
integrare le comunicazioni  gia'  presentate,  con  riferimento  agli
stessi ruoli, fino alla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  4-sexies. Per  tutte  le  comunicazioni  di  inesigibilita',  anche
integrative, il cui termine  di  presentazione  e'  fissato  al  ((31
dicembre 2014)), il termine previsto dall'articolo 19, comma  3,  del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, decorre dal ((1°  gennaio
2015)). 
  4-septies. Nei confronti della  societa'  di  cui  all'articolo  3,
comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, non si  applicano
le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 21 marzo 1958,  n.
259. 
 
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AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con  modificazioni  dalla
L. 12 luglio 2011, n. 106,  ha  disposto  (con  l'art.  7,  comma  2,
lettera gg-septies)) l'abrogazione del comma 2 del presente articolo. 
  Successivamente il D.L. 29 dicembre 2011, n.  216,  convertito  con
modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012,  n.  14,  ha  disposto  (con
l'art.  29,  comma  5-bis)  che  "L'abrogazione  delle   disposizioni
previste dall'articolo 7, comma 2, lettera gg-septies), numeri  1)  e
3),  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, acquista efficacia
a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni di cui alle
lettere gg-ter) e gg-quater) del medesimo comma 2". 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con  modificazioni  dalla
L. 12 luglio 2011, n. 106, come modificato dal D.L. 2 marzo 2012,  n.
16, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44,  non
prevede  piu'  (con  l'art.  7,   comma   2,   lettera   gg-septies))
l'abrogazione del comma 2 del presente articolo.