DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 650

Perfezionamento e revisione del sistema catastale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/01/2015)
Testo in vigore dal: 28-1-2015
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 27. 
Funzione e durata  dell'incarico  dei  componenti  delle  commissioni
                              censuarie 
 
  I componenti  delle  commissioni  censuarie  hanno  tutti  identica
funzione;  le  loro   deliberazioni   sono   indirizzate   unicamente
all'applicazione della  legge  in  base  all'obiettivo  apprezzamento
degli elementi di giudizio, esclusa ogni considerazione di  interessi
territoriali, di categoria o di parte. 
  Essi restano in  carica  sei  anni  e  possono  essere  confermati,
seguendo il procedimento previsto dagli articoli  17,  19  e  24.  Lo
stesso procedimento si osserva ove si renda necessario  far  luogo  a
sostituzioni di membri deceduti o comunque cessati dall'ufficio. 
  Chi surroga i componenti che hanno cessato dall'ufficio prima della
ordinaria scadenza, rimane in carica fino al termine stabilito per la
rinnovazione della commissione. 
                                                            (5) ((6)) 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 30 dicembre 2009,  n.  194,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2010, n.25 ha disposto (con l'art. 1,  comma  9)
che "La durata dell'incarico prevista dall'articolo  27  del  decreto
del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  650,  per  i
componenti delle commissioni censuarie gia'  nominati  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, e' prorogata di ulteriori due
anni, decorrenti dalla data di scadenza dell'incarico". 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198, ha  disposto  (con  l'art.  22,
comma 1) che a decorrere dalla data di insediamento delle commissioni
censuarie di cui all'articolo 21  dello  stesso  D.Lgs.  198/2014  e'
abrogato il presente articolo.