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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 650

Perfezionamento e revisione del sistema catastale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/01/2015)
Testo in vigore dal: 1-1-1973
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista   la  legge  9  ottobre  1971,  n.  825,  concernente  delega
legislativa per la riforma tributaria;
  Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
  Visto  il  decreto-legge  25  maggio  1972, n. 202, convertito, con
modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
  Udito  il  parere  della Commissione parlamentare istituita a norma
dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro
e per il bilancio e la programmazione economica;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                    Atti del catasto dei terreni

  L'art.  41  del  testo unico delle leggi sul catasto dei terreni e'
sostituito dal seguente:
  "Costituiscono il catasto:
    1) la mappa particellare;
    2) l'elenco o lo schedario delle particelle;
    3) il registro o schedario delle partite;
    4) la matricola o schedario dei possessori.
  Il  tipo,  la  forma e le caratteristiche degli atti sono approvati
con  decreti  del  Ministro  per  le finanze anche per assicurarne la
idoneita' alla elaborazione meccanografica.
  Viene  inoltre  conservata  presso  gli  uffici tecnici erariali la
raccolta  dei tipi di frazionamento e dei tipi particellari, che sono
assoggettati  alla consultazione ed al rilascio di copie alla stregua
degli atti innanzi citati".