DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 207

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-12-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 (in SO n.28, relativo alla G.U. 28/02/2009, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 28-2-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 42 
             Differimento di termini in materia fiscale 
 
  1. Al comma 120 dell'articolo 1 della legge 24  dicembre  2007,  n.
244, le parole: "31 dicembre 2008" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"31 dicembre 2009". 
  2. Il termine di decorrenza stabilito nel mese di gennaio 2009  dal
comma 1 dell'articolo 44-bis del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326, e' prorogato al mese di ((gennaio 2014)) previa sperimentazione,
a partire ((dall'anno 2013)), con modalita' stabilite di concerto tra
l'Agenzia delle  entrate  e  l'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale. Conseguentemente, nel predetto comma, dopo le  parole:  "per
il calcolo dei  contributi,"  sono  inserite  le  seguenti:  "per  la
rilevazione  della  misura  della  retribuzione  e   dei   versamenti
eseguiti,". (10) (13) 
  3. Per l'anno 2006, i termini di cui agli articoli 39-bis, comma 1,
e 39-ter, comma 1, del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
sono prorogati rispettivamente al 30 giugno  2009  ed  al  30  giugno
2010. 
  4. Per l'anno 2006, il termine di cui all'articolo 14-ter, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  640,
e' fissato al 30 giugno  2009.  Conseguentemente  i  termini  di  cui
all'articolo 14-quater, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono fissati  rispettivamente  al
30 giugno 2010 ed al 30 giugno 2011. 
  5. Al fine di assicurare la pronta definizione delle  procedure  di
riparto delle somme relative  al  5  per  mille  inerenti  agli  anni
finanziari 2006 e 2007, e' prorogato al 2 febbraio 2009 il termine di
integrazione documentale delle domande  regolarmente  presentate  dai
soggetti  interessati  ai  sensi  dell'articolo  1  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006 e dell'articolo
1 del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  16  marzo
2007, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 22 del
27 gennaio 2006 e n. 71 del 26 marzo 2007. La proroga non si  applica
nei riguardi delle posizioni amministrative  definite  ai  sensi  del
decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  24  aprile  2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2008. 
  6. Il termine per l'adozione del decreto di  cui  all'articolo  10,
comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, e' prorogato  al
31 marzo 2009. Alla copertura degli oneri recati dal presente  comma,
quantificati  in  1.730  milioni  di  euro,  si   provvede   mediante
versamento per pari importo all'entrata del bilancio dello  Stato  di
quota parte delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale  n.
1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio". 
  7. In attesa della approvazione parlamentare del disegno  di  legge
recante delega al  Governo  in  materia  di  federalismo  fiscale  in
attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il  termine  di  cui
all'articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  e'
prorogato al 1° gennaio 2010. 
  7-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 110, della legge  24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e' prorogato al 30
novembre  2009.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
comma, valutato in  1.500.000  euro  per  l'anno  2009,  si  provvede
mediante corrispondente  riduzione  della  dotazione  del  Fondo  per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  7-ter. Al regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22  luglio  1998,  n.  322,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "31  luglio"  sono  sostituite
dalle seguenti: "30 settembre"; 
b) all'articolo 2, comma 2, la parola: "settimo" e' sostituita  dalla
seguente: "nono"; 
c) all'articolo 3, comma 1,  le  parole:  ",  dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive" sono soppresse; 
d) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole:  "22  dicembre  1986,  n.
   917,"  sono  inserite  le  seguenti:  "dai  soggetti  tenuti  alla
   presentazione della dichiarazione ai fini  dell'imposta  regionale
   sulle  attivita'  produttive,"  e  le  parole:  "anche  in   forma
   unificata," sono soppresse; 
e) all'articolo 4, comma 3-bis,  la  parola:  "marzo"  e'  sostituita
dalla seguente: "luglio"; 
f) all'articolo 5, comma 1, la parola: "settimo" e' sostituita  dalla
   seguente:  "nono"  e  la  parola:  "sette"  e'  sostituita   dalla
   seguente: "nove"; 
g) all'articolo 5, comma 4, la parola: "settimo" e' sostituita  dalla
seguente: "nono"; 
h) all'articolo 5-bis, comma 1, la parola:  "settimo"  e'  sostituita
dalla seguente: "nono"; 
i) all'articolo 5-bis, comma 2, la parola:  "settimo"  e'  sostituita
dalla seguente: "nono"; 
l) all'articolo 8, comma 1, le parole: "31  luglio"  sono  sostituite
   dalle seguenti: "30 settembre" e le parole: "La trasmissione della
   dichiarazione in via telematica e' effettuata  entro  il  mese  di
   novembre da parte dei soggetti indicati nel comma 11 del  medesimo
   articolo 3." sono soppresse. 
  7-quater. Resta in ogni caso fermo il potere regolamentare  di  cui
al comma 136 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
  7-quinquies. Al regolamento di cui al decreto  del  Ministro  delle
finanze  31  maggio  1999,  n.  164,  sono  apportate   le   seguenti
modificazioni: 
a) agli articoli 16  e  17  la  parola:  "25",  ovunque  ricorra,  e'
sostituita dalla seguente: "30"; 
b) all'articolo 19, comma  1,  le  parole:  "corrisposta  nel"  e  le
   parole: "o la rata di pensione corrisposta  nel"  sono  sostituite
   dalle seguenti: "di competenza del"  e  le  parole:  "allo  stesso
   mese" sono sostituite dalle seguenti: "alle stesse retribuzioni"; 
c) all'articolo 19, comma 2, le parole: "nel  mese  di  luglio"  sono
   sostituite dalle seguenti: "sulla retribuzione di  competenza  del
   mese di luglio". 
  7-sexies.  Per  l'anno  2009,  i  dipendenti  dei  CAF   ovvero   i
professionisti abilitati nonche' i sostituti  d'imposta,  nell'ambito
delle attivita' di assistenza fiscale di cui agli articoli 34,  comma
4, e 37, comma 2, del decreto legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,
possono effettuare entro il 15 luglio 2009  la  trasmissione  in  via
telematica all'Agenzia delle entrate delle  dichiarazioni  presentate
ai sensi dell'articolo 13 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. Restano comunque fermi
i termini ordinari di trasmissione delle dichiarazioni nelle  ipotesi
di  comunicazione  in  via  telematica  del  risultato  finale  delle
dichiarazioni. 
  7-septies. All'articolo  32,  comma  7-bis,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, il quinto periodo e' soppresso. 
  7-octies. All'articolo 2 del decreto-legge 16  settembre  2008,  n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008,  n.
181,  come  modificato  dal  comma  21-ter   dell'articolo   27   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
a) al comma 3-bis, sono premesse le seguenti  parole:  "Entro  trenta
   giorni  dalla  data  di   entrata   in   vigore   della   presente
   disposizione,"; 
b) al comma 7, alinea, la parola: "annualmente"  e'  soppressa  e  le
   parole da: "fino a una percentuale" fino a:  "da  destinare"  sono
   sostituite dalle  seguenti:  "le  quote  delle  risorse  intestate
   "Fondo unico giustizia", anche frutto di utili della loro gestione
   finanziaria, fino ad una percentuale non superiore al 30 per cento
   relativamente alle sole risorse  oggetto  di  sequestro  penale  o
   amministrativo,  disponibili  per  massa,  in   base   a   criteri
   statistici  e  con  modalita'  rotativa,  da  destinare   mediante
   riassegnazione"; 
c) il comma 7-quater  e'  sostituito  dal  seguente:  "7-quater.  Con
   decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  di  concerto
   con i Ministri dell'interno e della giustizia, la  percentuale  di
   cui all'alinea del comma 7 puo' essere  elevata  fino  al  50  per
   cento  in  funzione  del  progressivo  consolidamento   dei   dati
   statistici". 
  7-novies.  Non  sono  soggette  ad  esecuzione  forzata  le   somme
incassate dagli  agenti  della  riscossione  e  destinate  ad  essere
riversate agli enti creditori ai sensi dell'articolo 22  del  decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112,  e  degli  articoli  8  e  9  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237. 
  7-decies. Le disposizioni di cui al  comma  7-novies  si  applicano
anche ai titoli, ai valori, ai crediti, ai conti, ai libretti ed alle
altre attivita' intestati "Fondo  unico  giustizia"  ai  sensi  degli
articoli  3  e  4  del  decreto-legge  16  settembre  2008,  n.  143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. 
 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225  ,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10,ha disposto (con l'art. 1, comma 1),
in relazione al comma 2 del presente articolo, che "E' fissato al  31
marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi  giuridici
indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data  anteriore  al
15 marzo 2011". 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  Il Il D.P.C.M. 25  marzo  2011  (in  G.U.  31/03/2011,  n.  74)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui al comma 2 del
presente articolo e' prorogato a Gennaio 2012,  per  quanto  concerne
l'avvio dell'operativita' del sistema della trasmissione  mensile  e,
all'Anno 2011, l'avvio della sperimentazione. 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  1,  comma  2)  che  la  presente
modifica ha effeto dal 1° aprile 2011.