DECRETO-LEGGE 3 maggio 1991, n. 142

Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversita' atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-5-1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 03 luglio 1991, n. 195 (in G.U. 03/07/1991, n.154).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
Testo in vigore dal: 1-1-2013
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6. 
  1. Al  fine  di  assicurare  la  continuita'  degli  interventi  di
competenza, il Fondo per la  protezione  civile  e'  integrato  della
somma di lire 215 miliardi per l'anno 1991 e di lire 245 miliardi per
ciascuno degli anni 1992  e  1993.  A  decorrere  dall'anno  1994  si
provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della  legge
5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n.
362. ((8)) 
  2. Al fine di consentire  il  completamento  degli  interventi  nei
territori colpiti dagli eventi sismici e da  movimenti  franosi,  ivi
compresi quelli del 5 maggio 1990 relativi alla  regione  Basilicata,
il Fondo per la protezione civile e' integrato di  lire  50  miliardi
per l'anno 1991 e di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1992  e
1993. La somma annua di lire 30 miliardi e' destinata agli interventi
urgenti ai sensi del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n.  120,  per  i  gravi
dissesti idrogeologici in atto e per i movimenti franosi. 
  2-bis. Per gli eventi sismici del 5 maggio 1990 e  26  maggio  1991
relativi alla regione Basilicata, al fine di assicurare le condizioni
di sicurezza degli edifici pubblici,  con  priorita'  per  l'edilizia
scolastica, e' avviato con le modalita' di cui all'articolo 2,  comma
1,  un  programma  di  adeguamento  antisismico.  Ove  il  costo   di
adeguamento superi l'80 per  cento  del  costo  di  ricostruzione  e'
ammessa  la  demolizione  e  la  ricostruzione   dell'edificio.   Per
l'attuazione  di  tale  programma  e'  autorizzata,  a  carico  dello
stanziamento di cui al comma 2, la spesa  di  lire  10  miliardi  per
l'anno 1991 e di lire 20 miliardi per  ciascuno  degli  anni  1992  e
1993. 
  3. Per l'attuazione delle misure urgenti per la  prevenzione  degli
incendi boschivi nelle  regioni  Toscana,  Calabria,  Puglia,  Lazio,
Piemonte e Lombardia, e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per
ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, da iscriversi nello  stato  di
previsione del  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste  e  da
utilizzarsi d'intesa con le regioni interessate secondo le  modalita'
previste dall'articolo 30- bis del decreto-legge 28 dicembre 1989, n.
415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.
38. 
  4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,  pari
a lire 275 miliardi per  l'anno  1991  e  a  lire  335  miliardi  per
ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione  del  Ministero
del tesoro per l'anno  finanziario  1991,  all'uopo  utilizzando  gli
appositi accantonamenti "Reintegro fondo per la  protezione  civile",
"Completamento degli  interventi  nei  territori  colpiti  da  eventi
sismici e franosi, ivi compresi quelli del  5  maggio  1990  relativi
alla regione Basilicata, nonche' gli interventi urgenti nei territori
della regione siciliana colpiti dall'evento sismico del  13  dicembre
1990 e per gli interventi per il barocco della Val di Noto",  "Misure
urgenti per la prevenzione degli  incendi  boschivi  a  favore  delle
regioni Toscana, Calabria, Puglia, Lazio, Piemonte e Lombardia di cui
all'articolo 30- bis della legge n. 38 del 1990". 
 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
290)  che  "L'autorizzazione  di  spesa  relativa  al  Fondo  di  cui
all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3  maggio  1991,  n.  142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195,  e'
incrementata di 47 milioni di euro nell'anno 2013, di 8  milioni  nel
2014 e di 50 milioni nel 2015, per  realizzare  interventi  in  conto
capitale nei territori colpiti dagli eventi alluvionali  verificatisi
dal dicembre 2009 al gennaio 2010 in  Liguria  e  in  Toscana,  dagli
eventi alluvionali verificatisi dal 31, ottobre al 2 novembre 2010 in
Veneto, dalle eccezionali avversita'  atmosferiche  verificatesi  nei
mesi di febbraio e di marzo 2011 e il giorno 22  novembre.  2011  nel
territorio della  provincia  di  Messina,  dagli  eventi  alluvionali
verificatisi  nel  marzo  2011  nelle   Marche,   dalle   eccezionali
precipitazioni nevose verificatesi nel febbraio 2012 nelle  Marche  e
nell'Emilia-Romagna, nonche' dal sisma  verificatosi  il  26  ottobre
2012 in Calabria e Basilicata e dagli eventi alluvionali verificatisi
in Piemonte nel marzo e nel novembre 2011, ed in Toscana ed in Umbria
nel novembre 2012". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 548) che "Il Fondo di  cui
all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3  maggio  1991,  n.  142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195,  e'
incrementato nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2013,  da
destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e  nei  comuni
interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il  territorio
nazionale nel mese di novembre 2012.  Le  risorse  di  cui  al  primo
periodo sono ripartite con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri su proposta dei  presidenti  delle  regioni  interessate.  I
presidenti  delle  regioni  interessate  operano   in   qualita'   di
commissari  delegati  con  i  poteri  e  le  modalita'  di   cui   al
decretolegge 6 giugno 2012, n.  74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. "