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DECRETO-LEGGE 3 maggio 1991, n. 142

Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-5-1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 03 luglio 1991, n. 195 (in G.U. 03/07/1991, n.154).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
Testo in vigore dal:  1-1-2013
aggiornamenti all'articolo

Art. 6

1. Al fine di assicurare la continuità degli interventi di competenza, il Fondo per la protezione civile è integrato della somma di lire 215 miliardi per l'anno 1991 e di lire 245 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. A decorrere dall'anno 1994 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.
((8))
2. Al fine di consentire il completamento degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici e da movimenti franosi, ivi compresi quelli del 5 maggio 1990 relativi alla regione Basilicata, il Fondo per la protezione civile è integrato di lire 50 miliardi per l'anno 1991 e di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. La somma annua di lire 30 miliardi è destinata agli interventi urgenti ai sensi del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, per i gravi dissesti idrogeologici in atto e per i movimenti franosi.
2-bis. Per gli eventi sismici del 5 maggio 1990 e 26 maggio 1991 relativi alla regione Basilicata, al fine di assicurare le condizioni di sicurezza degli edifici pubblici, con priorità per l'edilizia scolastica, è avviato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, un programma di adeguamento antisismico. Ove il costo di adeguamento superi l'80 per cento del costo di ricostruzione è ammessa la demolizione e la ricostruzione dell'edificio. Per l'attuazione di tale programma è autorizzata, a carico dello stanziamento di cui al comma 2, la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1991 e di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
3. Per l'attuazione delle misure urgenti per la prevenzione degli incendi boschivi nelle regioni Toscana, Calabria, Puglia, Lazio, Piemonte e Lombardia, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da utilizzarsi d'intesa con le regioni interessate secondo le modalità previste dall'articolo 30- bis del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 275 miliardi per l'anno 1991 e a lire 335 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando gli appositi accantonamenti "Reintegro fondo per la protezione civile", "Completamento degli interventi nei territori colpiti da eventi sismici e franosi, ivi compresi quelli del 5 maggio 1990 relativi alla regione Basilicata, nonché gli interventi urgenti nei territori della regione siciliana colpiti dall'evento sismico del 13 dicembre 1990 e per gli interventi per il barocco della Val di Noto", "Misure urgenti per la prevenzione degli incendi boschivi a favore delle regioni Toscana, Calabria, Puglia, Lazio, Piemonte e Lombardia di cui all'articolo 30- bis della legge n. 38 del 1990".

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AGGIORNAMENTO (8)

La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 1, comma 290) che "L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è incrementata di 47 milioni di euro nell'anno 2013, di 8 milioni nel 2014 e di 50 milioni nel 2015, per realizzare interventi in conto capitale nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi dal dicembre 2009 al gennaio 2010 in Liguria e in Toscana, dagli eventi alluvionali verificatisi dal 31, ottobre al 2 novembre 2010 in Veneto, dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e di marzo 2011 e il giorno 22 novembre. 2011 nel territorio della provincia di Messina, dagli eventi alluvionali verificatisi nel marzo 2011 nelle Marche, dalle eccezionali precipitazioni nevose verificatesi nel febbraio 2012 nelle Marche e nell'Emilia-Romagna, nonché dal sisma verificatosi il 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata e dagli eventi alluvionali verificatisi in Piemonte nel marzo e nel novembre 2011, ed in Toscana ed in Umbria nel novembre 2012".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 548) che "Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è incrementato nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei presidenti delle regioni interessate. I presidenti delle regioni interessate operano in qualità di commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al decretolegge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. "