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DECRETO-LEGGE 3 maggio 1991, n. 142

Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-5-1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 03 luglio 1991, n. 195 (in G.U. 03/07/1991, n.154).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
Testo in vigore dal: 4-7-1991
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 1. 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di  intervenire  in
favore delle  popolazioni  colpite  dal  terremoto  verificatosi  nel
dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e  Ragusa,  nonche'
in  favore  delle   zone   colpite   dalle   eccezionali   avversita'
atmosferiche verificatesi dal giugno 1990 al gennaio 1991; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 maggio 1991; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per il coordinamento della protezione  civile,  di  concerto
con i Ministri dell'interno,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica,  delle  finanze,  del   tesoro,   dei   lavori   pubblici,
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  per   i   beni
culturali  e  ambientali,  del   turismo   e   dello   spettacolo   e
dell'ambiente; 
                E M A N A il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Al fine di assicurare gli interventi urgenti di primo soccorso e
le indispensabili attivita' assistenziali in favore delle popolazioni
dei comuni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dagli
eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990, individuati con il  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data  15  gennaio  1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del  21  gennaio  1991,  e'
autorizzata la spesa di lire 150 miliardi a carico del Fondo  per  la
protezione civile, che a tal fine e' integrato di lire  100  miliardi
per l'anno 1990 e di lire 50 miliardi per l'anno 1991. 
  2. Entro il 15 giugno 1991, il Ministro per il coordinamento  della
protezione civile valuta ((. . .)) l'entita' complessiva dei danni al
fine di determinare l'impegno di spesa da assumere con il  successivo
provvedimento legislativo di  cui  al  comma  5.  Entro  il  medesimo
termine le amministrazioni dello Stato trasmettono al Ministro per il
coordinamento della protezione  civile,  dandone  comunicazione  alla
regione siciliana, le stime dei danni e dei fabbisogni relativi  agli
interventi di competenza. Nelle opere di cui  al  presente  comma  e'
compreso  il  patrimonio  storico  e  monumentale,  con   particolare
riguardo al patrimonio barocco del Val di Noto. 
  3. I lavori attinenti agli interventi d'emergenza di cui al comma 1
sono considerati urgenti ed  indifferibili  ai  sensi  della  vigente
normativa statale e regionale. 
  4.  Su  ((proposta))  del  Ministro  per  il  coordinamento   della
protezione civile, d'intesa con  la  regione  siciliana,  i  Ministri
competenti  provvedono  su  pertinenti  capitoli   di   bilancio   al
finanziamento  dei  progetti  di  opere   pubbliche   ricadenti   nel
territorio colpito dal sisma con  carattere  di  priorita',  anche  a
stralcio dei programmi generali di finanziamento; le  relative  opere
saranno realizzate secondo  le  procedure  ordinarie  previste  dalla
legislazione in materia. 
  5. Gli interventi previsti dal presente decreto sono  disposti  per
l'emergenza e in attesa di una legge organica in cui  si  definiscano
obiettivi, criteri e stanziamenti  finanziari  per  la  ricostruzione
delle zone colpite dal terremoto nelle province di Siracusa,  Catania
e Ragusa. In attuazione della legge organica, la  regione  siciliana,
sentiti  gli  enti  locali  ((e  le  autorita'  di  bacino))  ed   in
collaborazione con i Ministri competenti, definisce la formazione  di
un piano e di un programma di ricostruzione,  anche  a  completamento
organico degli interventi  d'emergenza.  Il  piano  ha  per  fine  la
prevenzione antisismica, la ricostruzione della  struttura  edilizia,
il potenziamento dei servizi di protezione civile, la  ripresa  delle
attivita' produttive ((e la tutela dell'ambiente)). Il piano delimita
l'area, i danni, gli obiettivi, le risorse e  i  tempi  d'attuazione;
stabilisce altresi' gli oneri a carico dello Stato, della  regione  e
degli enti locali.