DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1989, n. 415

Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonche' disposizioni varie.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/12/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n. 38 (in G.U. 28/02/1990, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/01/1998)
Testo in vigore dal: 1-3-1990
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 30-bis 
        (( (Misure urgenti per la prevenzione degli incendi). 
 
  1.  E'  concesso  alle  regioni  Sardegna,  Liguria  e  Sicilia  un
contributo  straordinario  per   la   realizzazione,   nel   triennio
1990-1992, di sistemi organici di monitoraggio elettronico permanente
a terra 24 ore ogni tempo e di sistemi di comando e controllo per  la
prevenzione degli incendi bischivi. 
  2.  Gli  interventi  di  cui  al  comma  1,  articolati  in  azioni
organiche, sono definiti, entro  trenta  giorni  dalla  pubblicazione
della legge  di  conversione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale, dalle regioni, sulla  base  dei  piani  regionali  per  la
conservazione e la difesa del patrimonio boschivo di cui  alla  legge
1› marzo 1975, n. 47, e devono interessare prioritaariamente le  aree
caratterizzate dai maggiori indici di pericolosita'. 
  3. I sistemi di monitoraggio,  comando  e  controllo  devono  avere
caratteristiche  tecniche  conformi  a   tipologie   sperimentate   e
collaudate dal Ministero dell'agricoltura e delle  foreste  e  devono
assicurare  la  piena  integrazione  con   i   sistemi   informativi,
dipendenti dal Ministro per il coordinamento della protezione  civile
-  Centro  operativo  aereo  unificato,  nonche'   con   il   sistema
satellitare ARGO. 
  4. Quote del finanziamento statale possono  essere  destinate  alla
gestione ed alla  manutenzione  degli  impianti  ed  alla  formazione
dell'occorrente personale specializzato. 
  5. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo le
amministrazioni regionali hanno facolta'  di  stipulare  contratti  e
convenzioni con  enti  pubblici  e  privati,  anche  in  deroga  agli
articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923,  n.
2440, ed al relativo  regolamento  approvato  con  regio  decreto  23
maggio 1924, n.  827,  e  successive  integrazioni  e  modificazioni,
nonche' alla legge 30 marzo 1981, n. 113. 
  6. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata  la  spesa
di lire 25.000 milioni per l'anno finanziario 1990,  di  lire  25.000
milioni per l'anno finanziario 1991 e  di  lire  35.000  milioni  per
l'anno finanziario 1992, da iscriversi nello stato di previsione  del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 
  7. La spesa prevista e' cosi' ripartita: 
    a) lire 12.600 milioni alla regione Sardegna; lire 8.100  milioni
alla regione Liguria e lire 1.800 milioni alla regione  Sicilia,  per
l'anno finanziario 1990; 
    b) lire 9.900 milioni alla regione Sardegna, lire  9.900  milioni
alla regione Liguria e lire 2.700 milioni alla regione  Sicilia,  per
l'anno finanziario 1991; 
    c) lire 15.750 milioni alla regione Sardegna, lire 12.600 milioni
alla regione Liguria e lire 3.150 milioni alla regione  Sicilia,  per
l'anno finanziario 1992. 
  8. Nell'ambito dei generali poteri di  coordinamento  del  Ministro
per la protezione civile, al fine di attuare  tempestivamente  misure
urgenti per la difesa dagli incendi nelle regioni a maggior  rischio,
il fondo per la protezione civile integrato di lire 2.500 milioni per
l'anno 1990, di lire 2.500 milioni per l'anno 1991 e  di  lire  3.500
milioni per l'anno 1992. 
  9. All'onere di lire 25.000  milioni  per  l'esercizio  finanziario
1990, di lire 25.000 milioni per l'esercizio finanziario  1991  e  di
lire 35.000 milioni per  l'esercizio  finanziario  1992  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856  dello  stato  di
previsione   del   Ministero   del   tesoro,   all'uopo   utilizzando
l'accantonamento  previsto   sotto   la   rubrica:   "Amministrazioni
diverse", alla voce: "Misure urgenti per la prevenzione degli incendi
in Sardegna, in Sicilia ed in Liguria". 
  10. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  propri
decreti, le necessarie variazioni di bilancio" )).