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DECRETO LEGISLATIVO 18 febbraio 2000, n. 47

Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/6/2000. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
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Testo in vigore dal: 1-6-2000
al: 31-12-2006
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 3, della legge 13 maggio 1999, n.  133,  il  quale
prevede l'emanazione  di  uno  o  piu'  decreti  legislativi  per  il
riordino  del  regime  fiscale  delle   forme   di   previdenza   per
l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari  del  sistema
obbligatorio pubblico,  per  la  disciplina  di  forme  di  risparmio
individuali vincolate a finalita' previdenziali, per la modifica  del
trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla  vita  e  di
capitalizzazione, nonche' per il  riordino  del  regime  fiscale  del
trattamento di fine rapporto e delle altre indennita'; 
  Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993,  n.  124,  recante  la
disciplina delle forme pensionistiche complementari; 
  Visto il testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
  Visto l'articolo 3, comma 136, della legge  23  dicembre  1999,  n.
662, che prevede l'emanazione di regolamenti ai  sensi  dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare gli
adempimenti contabili  e  formali  dei  contribuenti  al  fine  della
razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle  procedure
di attuazione delle norme tributarie; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 29 dicembre 1999; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 febbraio 2000; 
  Sulla proposta del Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica  e
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale; 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
Disciplina  fiscale  dei  contributi  e  dei  premi  versati  per  la
           previdenza sociale complementare e individuale 
 
  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nell'articolo 10: 
      1) al comma 1, la lettera e-bis) e' sostituita dalla seguente: 
    "e-bis)  i   contributi   versati   alle   forme   pensionistiche
complementari  e  i   contributi   e   premi   versati   alle   forme
pensionistiche  individuali,  previste  dal  decreto  legislativo  21
aprile 1993, n. 124, per un importo complessivamente non superiore al
12 per cento del reddito complessivo e comunque non superiore a  lire
10 milioni. Se alla formazione  del  reddito  complessivo  concorrono
redditi  di  lavoro  dipendente,  relativamente  a  tali  redditi  la
deduzione compete per un importo complessivamente  non  superiore  al
doppio  della  quota  di  TFR  destinata  alle  forme  pensionistiche
collettive istituite ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e, comunque, entro i predetti limiti del  12  per  cento  del
reddito  complessivo  e  di  10  milioni  di  lire.  La  disposizione
contenuta nel precedente periodo non si applica nel caso  in  cui  la
fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori,
nonche' ai soggetti iscritti entro  il  28  aprile  1993  alle  forme
pensionistiche complementari che risultano  istituite  alla  data  di
entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421.  Ai  fini  del
computo del predetto limite di lire 10 milioni si tiene conto:  delle
quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di  cui
all'articolo  70,  comma  1;  dei   contributi   versati   ai   sensi
dell'articolo 2 della legge 8  agosto  1995,  n.  335,  eccedenti  il
massimale contributivo stabilito dal decreto legislativo 14  dicembre
1995, n. 579. Per le persone che sono fiscalmente a carico  di  altri
soggetti non si tiene conto del predetto limite percentuale, nonche',
nei riguardi del soggetto di cui sono a carico, della  condizione  di
destinazione  delle  quote   di   TFR   alle   forme   pensionistiche
complementari."; 
      2) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Per
gli  oneri  di  cui  alla  lettera  e-bis)  del  comma  1,  sostenuti
nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino
nelle condizioni ivi previste, spetta la  deduzione  per  l'ammontare
non  dedotto  dalle  persone   stesse,   fermo   restando   l'importo
complessivamente stabilito."; 
    b) nell'articolo 17, comma 4, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo: "Non si  considerano  anticipazioni  le  somme  e  i  valori
destinati alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo  21
aprile 1993, n. 124."; 
    c) nell'articolo 48, comma  2,  lettera  a),  primo  periodo,  le
parole da "i contributi versati  dal  datore  di  lavoro  alle  forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21  aprile
1993, n. 124", fino alla fine della lettera sono soppresse; 
    e) nell'articolo 48-bis, comma 1, la lettera a) e' soppressa; 
    f) nell'articolo 70, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "1. Gli accantonamenti ai fondi per le indennita' di fine  rapporto
e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai  sensi
dell'articolo  2117  del  codice  civile,  se  costituiti  in   conti
individuali dei singoli dipendenti, sono deducibili nei limiti  delle
quote  maturate  nell'esercizio  in  conformita'  alle   disposizioni
legislative e contrattuali che regolano il  rapporto  di  lavoro  dei
dipendenti stessi. I rendimenti attribuiti in  ciascun  esercizio  ai
fondi  di  previdenza  sono  deducibili  nei  limiti  dei  rendimenti
finanziari  medi  dei  titoli  obbligazionari  pubblici  e   privati,
accertati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con  il
Ministro del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,
entro il 31 marzo di ciascun anno"; 
      2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  "2-bis. E' deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle
quote  di  accantonamento  annuale  del   TFR   destinate   a   forme
pensionistiche complementari, se accantonato in una speciale riserva,
designata con riferimento al decreto legislativo 21 aprile  1993,  n.
124, che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella  misura
in cui sia utilizzata per scopi diversi dalla  copertura  di  perdite
dell'esercizio o del passaggio a capitale; in  tal  caso  si  applica
l'articolo 44, comma 2. Se l'esercizio e' in  perdita,  la  deduzione
puo' essere effettuata negli esercizi  successivi  ma  non  oltre  il
quinto, fino a concorrenza dell'ammontare complessivamente maturato". 
  2. Se l'ammontare dei contributi o dei  premi  versati  alle  forme
pensionistiche previste dal decreto legislativo 21  aprile  1993,  n.
124, non ha fruito, anche  parzialmente,  della  deduzione  ai  sensi
della lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo  10  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  il  contribuente  comunica  al
fondo pensione o all'impresa di assicurazione, entro il 30  settembre
dell'anno  successivo  a  quello  in  cui  e'  stato  effettuato   il
versamento ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il  diritto
alla prestazione, l'importo non dedotto o che non  sara'  dedotto  in
sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
              -  Per il testo dell'art. 3 della legge 13 maggio 1999,
          n. 133, vedi nelle note alla premesse.
          Note alle premesse:
              -  L'art.  76  della  Costituzione  regola la delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
              -   L'art.   87,   quinto   comma,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.     - Si riporta il testo dell'art.
          3   della   legge   13 maggio   1999,   n.   133,  recante:
          "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione
          e   federalismo   fiscale",   pubblicata   nel  supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  113 del 17 maggio
          1999:      "Art.  3  (Fondi  pensione).  - 1. Il Governo e'
          delegato  ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata
          in   vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
          legislativi  al  fine di riordinare il regime fiscale delle
          forme   di   previdenza  per  l'erogazione  di  trattamenti
          pensionistici   complementari   del   sistema  obbligatorio
          pubblico,  di  disciplinare  forme di risparmio individuali
          vincolate  a  finalita'  previdenziali,  di  modificare  il
          trattamento  fiscale  dei  contratti di assicurazione sulla
          vita e di capitalizzazione, nonche' di riordinare il regime
          fiscale  del  trattamento  di  fine  rapporto e delle altre
          indennita'.      2.  Il  riordino  del regime fiscale delle
          forme   di   previdenza  per  l'erogazione  di  trattamenti
          pensionistici   complementari   del   sistema  obbligatorio
          pubblico  e'  informato  ai  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi:         a)  revisione  della  deduzione  fiscale
          prevista  per  i  lavoratori dipendenti ed autonomi e per i
          datori  di  lavoro  dagli  articoli 10 e 48 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dal
          decreto  legislativo 21 aprile 1993, n. 124, fino al limite
          massimo  complessivo  di  lire  10 milioni, con conseguente
          incremento  degli  eventuali  limiti percentuali vigenti ed
          estensione  della  medesima deduzione anche ai soggetti non
          titolari di redditi di lavoro o d'impresa, ivi compresi gli
          imprenditori   agricoli   nei  limiti  dei  redditi  agrari
          dichiarati, eventualmente prevedendo, in caso di incapienza
          del proprio reddito, la deduzione a favore del soggetto cui
          sono  fiscalmente  a carico; previsione dell'applicabilita'
          della disciplina di cui al precedente periodo anche ai soci
          lavoratori  e  alle  cooperative  di  produzione  e lavoro,
          qualora   queste   ultime  osservino  in  favore  dei  soci
          lavoratori  stessi le disposizioni contenute nell'art. 2120
          del  codice  civile  in  materia  di  trattamento  di  fine
          rapporto;        b)  riforma  del  trattamento  fiscale dei
          fondi   pensione   previsto   dall'art.   14   del  decreto
          legislativo 21 aprile 1993, n. 124, al fine di uniformare i
          criteri  di  tassazione  dei predetti fondi alla disciplina
          recata  dal  decreto  legislativo 21 novembre 1997, n. 461,
          per gli organismi di investimento collettivo del risparmio,
          determinando il risultato maturato di gestione al netto dei
          costi;  possibilita'  di  prevedere  riduzioni  di aliquota
          dell'imposta  sostitutiva  rispetto  a  quella applicata ai
          citati  organismi  di investimento collettivo; conferma del
          regime  di cui al citato art. 14 del decreto legislativo n.
          124  del  1993  per  i fondi pensione il cui patrimonio sia
          investito in beni immobili, salva la facolta' di modificare
          l'aliquota  in  modo  da  perequare  il  loro trattamento a
          quello  previsto  per  gli  altri  fondi pensione;       c)
          revisione  della  disciplina  delle  prestazioni erogate al
          fine   di  escludere  dall'imposizione  la  parte  di  esse
          corrispondente  ai  redditi  gia'  assoggettati ad imposta,
          fermo  restando  il  trattamento  della  residua parte come
          reddito  assimilato a quello di lavoro dipendente, nel caso
          di  prestazioni  periodiche,  e  come  reddito  soggetto  a
          tassazione separata con i criteri previsti dall'art. 13 del
          decreto  legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e senza alcuna
          riduzione,  nel  caso  di  prestazioni  in capitale. Per le
          prestazioni  in  capitale l'esclusione di cui alla presente
          lettera  si  applica a condizione che il loro ammontare non
          sia  superiore  ad un terzo del montante maturato alla data
          di accesso alle prestazioni, salva l'ipotesi di riscatto di
          cui  all'art.  10 del citato decreto legislativo n. 124 del
          1993;       d) previsione di una disciplina transitoria per
          i  soggetti  iscritti  a forme pensionistiche complementari
          alla  data  di entrata in vigore dei decreti legislativi di
          attuazione,  volta  a  prevedere l'applicazione delle nuove
          disposizioni  per  le  prestazioni che maturano a decorrere
          dalla  predetta  data.  Nel  caso  in  cui  non  si rendano
          applicabili  i criteri di tassazione di cui alla lettera b)
          sulla  parte  della  posizione  maturata  corrispondente al
          rendimento  finanziario,  il  fondo pensione, al momento di
          accesso  alla prestazione, liquida l'imposta sostitutiva di
          cui  alla  lettera  b),  applicando  un apposito fattore di
          rettifica finalizzato a rendere la tassazione equivalente a
          quella  che  sarebbe  derivata se il fondo avesse subito la
          tassazione  per  maturazione.  Per  le forme pensionistiche
          complementari  in  regime  di  prestazione definita, per le
          quali  siano  inapplicabili  i criteri di tassazione di cui
          alla  lettera  c) o al precedente periodo, previsione della
          tassazione  della  intera prestazione.     3. La disciplina
          fiscale  delle  forme  di risparmio individuale vincolate a
          finalita' di previdenza e' informata ai seguenti principi e
          criteri      direttivi:            a) definizione     delle
          caratteristiche  con  riferimento  ai criteri stabiliti dal
          decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; in particolare,
          previsione  di vincoli all'accantonamento secondo i criteri
          fissati dall'art. 7 del predetto decreto legislativo n. 124
          del  1993, e definizione delle condizioni di partecipazione
          in   termini   supplementari   rispetto   alla   previdenza
          complementare  e  con  le  forme  di  tutela  previste  dal
          predetto  decreto  legislativo n. 124 del 1993, in coerenza
          con i principi dell'art. 9 del medesimo decreto legislativo
          n.   124   del   1993;  estensione  della  possibilita'  di
          partecipazione anche ai soggetti non titolari di reddito di
          lavoro o di impresa;       b) assoggettamento del risparmio
          previdenziale  tramite i fondi aperti di cui all'art. 9 del
          decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, alla disciplina
          fiscale  di cui alla lettera c);       c) fermo restando il
          limite  complessivo  di  importo di cui alla lettera a) del
          comma   2,   deducibilita'   fiscale  della  contribuzione;
          applicazione  alla  gestione  e alle prestazioni del regime
          fiscale  di  cui alle lettere b) e c) del comma 2;       d)
          definizione  delle  caratteristiche  delle polizze vita con
          finalita'  previdenziali,  secondo  i principi e criteri di
          cui  alla  lettera  a),  e  loro  assoggettamento al regime
          fiscale  di  cui  alla  lettera  c).     4. La modifica del
          trattamento  fiscale  dei  contratti di assicurazione sulla
          vita   e  di  capitalizzazione  e'  informata  ai  seguenti
          principi    e    criteri    direttivi:         a) esenzione
          dall'imposta  di  cui  all'art.  1  della  tariffa  di  cui
          all'allegato A annesso alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216;
                b) conferma  dell'attuale  regime  fiscale in tema di
          detrazione      d'imposta,     prevedendo     eventualmente
          l'eliminazione del cumulo con i contributi volontari, e del
          trattamento  dei  redditi compresi nei capitali corrisposti
          soltanto nel caso di contratti aventi per oggetto esclusivo
          prestazioni    per   invalidita'   grave   e   premorienza;
                c) estensione  del  regime  di cui alla lettera b) ai
          contratti  aventi  per  oggetto  esclusivo  l'assicurazione
          contro  il  rischio  di  non autosufficienza nel compimento
          degli atti della vita quotidiana a condizione che l'impresa
          assicuratrice  non abbia facolta' di recesso dal contratto;
                d) previsione,  nel  caso  di  contratti  diversi  da
          quelli  indicati  alle  lettere  b)  e  c)  cui non risulti
          applicabile  la  disciplina  prevista  dal  comma  3, che i
          redditi    compresi    nei   capitali   corrisposti   siano
          assoggettati,    senza   alcuna   riduzione,   ad   imposta
          sostitutiva  con  l'aliquota prevista per la tassazione del
          risultato  delle  gestioni  personali  di  portafoglio, con
          applicazione   di   un   apposito   fattore   di  rettifica
          finalizzato  a  rendere  la tassazione equivalente a quella
          che  sarebbe derivata se i predetti redditi avessero subito
          la  tassazione  per  maturazione;        e) possibilita' di
          prevedere,  nel caso di contratti misti, una disciplina che
          tenga   conto   dei  criteri  di  tassazione  di  cui  alle
          precedenti   lettere;         f) applicazione  della  nuova
          disciplina ai contratti stipulati successivamente alla data
          di  entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione
          del  presente  comma.     5. Il riordino del regime fiscale
          del  trattamento di fine rapporto, nonche' delle indennita'
          e  somme indicate nella lettera a) del comma 1 dell'art. 16
          del  testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  e'  informato  ai  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi:        a)  tassazione  dei rendimenti maturati e
          degli  importi erogati secondo i criteri di cui al comma 2,
          lettere  b)  e  c),  primo  periodo,  con  possibilita'  di
          prevedere,  in  caso  di  rapporti  di formazione lavoro ed
          altri  consimili rapporti di lavoro a tempo determinato, un
          trattamento  agevolato tramite l'applicazione di detrazioni
          d'imposta;          b)   previsione   di   una   disciplina
          transitoria  volta  a  stabilire l'applicazione delle nuove
          disposizioni  ai rendimenti e alle prestazioni che maturano
          a  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore dei decreti
          legislativi   di  attuazione  del  presente  comma.      6.
          Nell'ambito   dell'attuazione   dei   principi   e  criteri
          direttivi  di  cui  al  presente  articolo,  con  i decreti
          legislativi  di  cui  al  comma 1 puo' altresi' prevedersi:
                a) la  disciplina  del  trattamento  dell'imposta sul
          valore  aggiunto (IVA) concernente la previdenza collettiva
          e  individuale,  tenendo  conto  della  natura  finanziaria
          dell'attivita'  di  gestione,  nel rispetto delle direttive
          comunitarie;         b) l'armonizzazione   del  trattamento
          delle  rendite  vitalizie,  prevedendo  per  quelle  aventi
          funzione   previdenziale  relative  a  contratti  stipulati
          successivamente  alla data di entrata in vigore dei decreti
          legislativi  di  cui  al comma 1, l'esclusione dall'IRPEF e
          l'applicazione   sul  rendimento  finanziario  dell'imposta
          sostitutiva   di   cui   alla   lettera  b)  del  comma  2;
                c) l'eventuale   revisione   e   allargamento   delle
          modalita'  di  contribuzione  al  Fondo  di  cui al decreto
          legislativo    16 settembre    1996,   n.   565,   nonche',
          relativamente  ai medesimi destinatari del predetto decreto
          legislativo  n. 565 del 1996, previsione delle modalita' di
          istituzione,   adesione   e  contribuzione  alle  forme  di
          previdenza  complementare  di  cui  al  decreto legislativo
          21 aprile 1993, n. 124;       d) l'introduzione di tutte le
          modifiche  tecniche  necessarie  a consentire la pienezza e
          semplicita'   di   applicazione   della  nuova  disciplina,
          procedendo  in particolare a coordinare la nuova disciplina
          con   il   decreto  legislativo  21 aprile  1993,  n.  124;
                e) il  coordinamento  della  nuova  disciplina con il
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  introducendo  nel  citato  testo  unico  tutte le
          modifiche  necessarie  per attuare detto coordinamento, ivi
          compresa   la   possibilita',   in   caso   di   incapienza
          dell'imposta   dovuta  dall'interessato,  di  fruire  della
          detrazione  d'imposta  di  cui  all'art.  13-bis del citato
          testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  per  i contributi
          volontari  relativi  a soggetti fiscalmente a carico, e con
          tutte  le  altre  disposizioni  in  materia  di imposte sui
          redditi nonche' con quelle che dispongono la trasformazione
          in   titoli   del   trattamento   di   fine   rapporto,   e
          l'introduzione  della possibilita' di ricomprendere tra gli
          oneri  deducibili  di  cui  all'art.  10 del predetto testo
          unico  i  contributi  previdenziali  versati  a  titolo  di
          prosecuzione  volontaria  e  di  riscatto.     7. I decreti
          legislativi  di  attuazione  delle  disposizioni recate dal
          presente  articolo entrano in vigore il 1o giugno 2000. Gli
          schemi   dei   decreti   legislativi   sono   trasmessi  al
          Parlamento,  successivamente  all'acquisizione  degli altri
          pareri  previsti,  per  l'espressione  del  parere da parte
          delle  competenti commissioni permanenti. Le commissioni si
          esprimono  entro  trenta giorni dalla data di trasmissione.
          Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti
          decreti  legislativi,  nel  rispetto dei principi e criteri
          direttivi  previsti  dal  presente articolo e previo parere
          delle  commissioni  parlamentari competenti, possono essere
          emanate,  con  uno o piu' decreti legislativi, disposizioni
          integrative o correttive. L'attuazione delle deleghe di cui
          al  presente  articolo  deve  assicurare l'assenza di oneri
          aggiuntivi  per  il bilancio dello Stato".     - Il decreto
          legislativo  21 aprile  1993,  n. 124, recante: "Disciplina
          delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art.
          3,  comma  1,  lettera  v), della legge 23 ottobre 1992, n.
          421"  e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale  n.  97  del 27 aprile 1993.     - Il testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917,
          recante:  "Approvazione  del  testo unico delle imposte sui
          redditi",  e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla
          Gazzetta  Ufficiale  n.  302 del 31 dicembre 1986.     - Si
          riporta  il  testo  dell'art.  3, comma 136, della legge 23
          dicembre    1996,    n.    662,    recante:    "Misure   di
          razionalizzazione  della  finanza pubblica", pubblicata nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28
          dicembre  1996:     "136. Al fine della razionalizzazione e
          della   tempestiva   semplificazione   delle  procedure  di
          attuazione   delle   norme   tributarie,   gli  adempimenti
          contabili  e formali dei contribuenti sono disciplinati con
          regolamenti  da  emanare  ai  sensi  dell'art. 17, comma 2,
          della   legge   23 agosto   1988,   n.  400,  tenuto  conto
          dell'adozione  di  nuove tecnologie per il trattamento e la
          conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo
          degli studi di settore".
              - Si  riporta il testo dell'art. 17, commi 2 e 3, della
          legge   23 agosto   1988,   n.  400,  recante:  "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri",  pubblicata nel supplemento
          ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 214, del 12 settembre
          1988.      "2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme   regolamentari.       3. Con   decreto  ministeriale
          possono   essere  adottati  regolamenti  nelle  materie  di
          competenza  del  ministro  o  di  autorita' sottordinate al
          ministro,  quando  la  legge  espressamente conferisca tale
          potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
          ministri,    possono    essere    adottati    con   decreti
          interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
          autorizzazione   da   parte   della  legge.  I  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione". Note all'art. 1:
              -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli  10, 17, 48,
          48-bis,  e  70  del  testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917,  gia'  citato  nelle note alle
          premesse,  cosi'  come  da  ultimo  modificati dal presente
          decreto:      "Art. 10 (Oneri deducibili). - 1. Dal reddito
          complessivo  si  deducono,  se  non  sono  deducibili nella
          determinazione   dei   singoli  redditi  che  concorrono  a
          formarlo,  i  seguenti  oneri  sostenuti  dal contribuente:
                a) i  canoni,  livelli, censi ed altri oneri gravanti
          sui  redditi  degli  immobili  che  concorrono a formare il
          reddito  complessivo,  compresi  i  contributi  ai consorzi
          obbligatori  per  legge  o  in  dipendenza di provvedimenti
          della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i
          contributi  agricoli unificati;       b) le spese mediche e
          quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave
          e  permanente  invalidita'  o  menomazione,  sostenute  dai
          soggetti  indicati nell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992,
          n.  104.  Si  considerano rimaste a carico del contribuente
          anche  le  spese  rimborsate per effetto di contributi o di
          premi  di  assicurazione  da  lui versati e per i quali non
          spetta  la  detrazione  d'imposta o che non sono deducibili
          dal  suo reddito complessivo ne' dai redditi che concorrono
          a  formarlo; si considerano, altresi', rimaste a carico del
          contribuente  le spese rimborsate per effetto di contributi
          o  premi  che,  pur  essendo versati da altri, concorrono a
          formare  il  suo  reddito;        c) gli  assegni periodici
          corrisposti  al  coniuge, ad esclusione di quelli destinati
          al  mantenimento  dei  figli, in conseguenza di separazione
          legale  ed  effettiva,  di  scioglimento o annullamento del
          matrimonio  o  di cessazione dei suoi effetti civili, nella
          misura  in  cui  risultano  da provvedimenti dell'autorita'
          giudiziaria;        d) gli assegni periodici corrisposti in
          forza  di  testamento o di donazione modale e, nella misura
          in    cui   risultano   da   provvedimenti   dell'autorita'
          giudiziaria,  gli  assegni alimentari corrisposti a persone
          indicate  nell'art.  433 del codice civile;       d-bis) le
          somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a
          formare   il   reddito   in   anni  precedenti;        e) i
          contributi   previdenziali   ed  assistenziali  versati  in
          ottemperanza   a  disposizioni  di  legge,  nonche'  quelli
          versati   facoltativamente   alla   gestione   della  forma
          pensionistica  obbligatoria  di  appartenenza, ivi compresi
          quelli  per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono
          altresi'  deducibili  i  contributi versati al fondo di cui
          all'art.  1  del  decreto legislativo 16 settembre 1996, n.
          565.  I contributi di cui all'art. 30, comma 2, della legge
          8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei
          limiti  ivi  stabiliti;        e-bis) i  contributi versati
          alle  forme  pensionistiche  complementari e i contributi e
          premi   versati   alle  forme  pensionistiche  individuali,
          previste  dal  decreto  legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
          per  un  importo  complessivamente  non superiore al 12 per
          cento  del  reddito  complessivo e comunque non superiore a
          lire 10 milioni. Se alla formazione del reddito complessivo
          concorrono  redditi  di  lavoro dipendente, relativamente a
          tali   redditi,   la   deduzione  compete  per  un  importo
          complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR
          destinata alle forme pensionistiche collettive istituite ai
          sensi  del  decreto  legislativo  21 aprile 1993, n. 124 e,
          comunque,  entro  i  predetti  limiti  del 12 per cento del
          reddito   complessivo   e   di   10  milioni  di  lire.  La
          disposizione   contenuta  nel  precedente  periodo  non  si
          applica  nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita
          unicamente  da  accordi tra lavoratori, nonche' ai soggetti
          iscritti  entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche
          complementari  che risultano istituite alla data di entrata
          in  vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Ai fini del
          computo  del  predetto  limite  di lire 10 milioni si tiene
          conto:  delle  quote  accantonate  dal  datore di lavoro ai
          fondi  di  previdenza  di  cui  all'art.  70,  comma 1; dei
          contributi   versati  ai  sensi  dell'art.  2  della  legge
          8 agosto  1995, n. 335, eccedenti il massimale contributivo
          stabilito dal decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579.
          Per  le  persone  che  sono  fiscalmente  a carico di altri
          soggetti   non   si   tiene   conto   del  predetto  limite
          percentuale, nonche', nei riguardi del soggetto di cui sono
          a  carico,  della condizione di destinazione delle quote di
          TFR  alle  forme  pensionistiche complementari;       f) le
          somme  corrisposte  ai  dipendenti,  chiamati  ad adempiere
          funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle
          disposizioni dell'art. 119 del decreto del Presidente della
          Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'art. 1 della legge
          30 aprile l981, n. 178;       g) i contributi, le donazioni
          e  le  oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non
          governative  idonee  ai  sensi  dell'art. 28 della legge 26
          febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per
          cento   del  reddito  complessivo  dichiarato;        h) le
          indennita'  per  perdita  dell'avviamento  corrisposte  per
          disposizioni  di  legge al conduttore in caso di cessazione
          della  locazione  di immobili urbani adibiti ad usi diversi
          da quello di abitazione;       i) le erogazioni liberali in
          denaro,  fino  all'importo  di  2 milioni di lire, a favore
          dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della
          chiesa  cattolica italiana;       l) le erogazioni liberali
          in  denaro  di  cui  all'art.  29,  comma  2,  della  legge
          22 novembre 1988, n. 516, all'art. 21, comma 1, della legge
          22 novembre  1988,  n.  517,  e  all'art. 3, comma 2, della
          legge  5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni
          ivi  previsti;        l-bis)  il  cinquanta per cento delle
          spese  sostenute  dai  genitori adottivi per l'espletamento
          della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni
          contenute  nel  capo  l del titolo III della legge 4 maggio
          1983,  n.  184.      2. Le spese di cui alla lettera b) del
          comma  1  sono deducibili anche se sono state sostenute per
          le  persone  indicate  nell'art. 433 del codice civile. Per
          gli oneri di cui alla lettera e-bis) del comma 1, sostenuti
          nell'interesse  delle  persone indicate nell'art. 12 che si
          trovino  nelle condizioni ivi previste, spetta la deduzione
          per  l'ammontare  non  dedotto  dalle persone stesse, fermo
          restando   l'importo   complessivamente   stabilito.   Tale
          disposizione  si applica altresi' per gli oneri di cui alla
          lettera  e) del comma 1 relativamente alle persone indicate
          nel  medesimo  art.  433 del codice civile se fiscalmente a
          carico.      3. Gli  oneri  di cui alle lettere f), g) e h)
          del  comma  1  sostenuti  dalle  societa'  semplici  di cui
          all'art.  5 si deducono dal reddito complessivo dei singoli
          soci  nella stessa proporzione prevista nel medesimo art. 5
          ai   fini  della  imputazione  del  reddito.  Nella  stessa
          proporzione  e'  deducibile, per quote costanti nel periodo
          d'imposta  in  cui  avviene  il  pagamento  e  nei  quattro
          successivi,  l'imposta  di  cui  all'art. 3 del decreto del
          Presidente   della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  643,
          corrisposta  dalle  societa'  stesse.      3-bis.  Se  alla
          formazione  del  reddito  complessivo concorrono il reddito
          dell'unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale e
          quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino
          a lire 1.800.000 rapportato al periodo dell'anno durante il
          quale  sussiste  tale  destinazione  ed in proporzione alla
          quota  di  possesso  di detta unita' immobiliare. L'importo
          della   deduzione   spettante   non  puo'  comunque  essere
          superiore all'ammontare del suddetto reddito di fabbricati.
          Sono  pertinenze  le  cose immobili di cui all'art. 817 del
          codice  civile,  classificate o classificabili in categorie
          diverse   da   quelle   ad   uso  abitativo,  destinate  ed
          effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle
          unita'  immobiliari  adibite ad abitazione principale delle
          persone  fisiche.  Per  abitazione  principale  si  intende
          quella  nella  quale  la  persona fisica, che la possiede a
          titolo  di  proprieta'  o  altro  diritto  reale,  o i suoi
          familiari  dimorano abitualmente. E' considerata adibita ad
          abitazione  principale  l'unita'  immobiliare  posseduta  a
          titolo  di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che
          acquisiscono   la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o
          sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che
          la  stessa non risulti locata".     "Art. 17 (Indennita' di
          fine  rapporto).  -  1.  Il  trattamento  di  fine rapporto
          costituisce   reddito  per  un  importo  che  si  determina
          riducendo   il   suo  ammontare  delle  rivalutazioni  gia'
          assoggettate ad imposta sostitutiva. L'imposta e' applicata
          con  l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui
          e'  maturato  il  diritto  alla  percezione, corrispondente
          all'importo   che   risulta  dividendo  il  suo  ammontare,
          aumentato  delle  somme destinate alle forme pensionistiche
          di  cui  al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per
          il  numero  degli  anni  e frazione di anno preso a base di
          commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici. Gli
          uffici  finanziari  provvedono  a  riliquidare l'imposta in
          base  all'aliquota  media  di  tassazione  dei  cinque anni
          precedenti  a  quello  in  cui  e' maturato il diritto alla
          percezione.     1-bis. Se in uno o piu' degli anni indicati
          al  comma  1  non vi e' stato reddito imponibile l'aliquota
          media  si  calcola  con  riferimento agli anni in cui vi e'
          stato  reddito  imponibile;  se  non  vi  e'  stato reddito
          imponibile  in  alcuno  di  tali anni si applica l'aliquota
          stabilita  dall'art.  11 per il primo scaglione di reddito.
              1-ter.  Qualora  il  trattamento  di  fine rapporto sia
          relativo  a  rapporti  di  lavoro  a  tempo determinato, di
          durata  effettiva  non  superiore  a  due  anni,  l'imposta
          determinata ai sensi del comma 1 e' diminuita di un importo
          pari  a  lire  120  mila  per  ciascun  anno; per i periodi
          inferiori  ad  anno,  tale  importo  e'  rapportato a mese.
              2. Le  altre  indennita' e somme indicate alla lett. a)
          del  comma 1 dell'art. 16, anche se commisurate alla durata
          del  rapporto  di lavoro e anche se corrisposte da soggetti
          diversi  dal  datore di lavoro, sono imponibili per il loro
          ammontare  complessivo  al netto dei contributi obbligatori
          dovuti  per  legge, con l'aliquota determinata agli effetti
          del  comma 1.  Tali  indennita'  e  somme, se corrisposte a
          titolo  definitivo  e  in  relazione  ad un presupposto non
          connesso  alla  cessazione  del  rapporto  di lavoro che ha
          generato  il  trattamento di fine rapporto, sono imponibili
          per  il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con
          i  criteri  di  cui  al  comma  1.     2-bis. Le indennita'
          equipollenti,  comunque denominate, commisurate alla durata
          dei  rapporti di lavoro dipendente di cui alla lett. a) del
          comma 1 dell'art. 16, sono imponibili per un importo che si
          determina  riducendo  il  loro ammontare netto di una somma
          pari  a  lire  600.000  per  ciascun  anno  preso a base di
          commisurazione  con  esclusione  dei  periodi di anzianita'
          convenzionale;   per   i   periodi  inferiori  all'anno  la
          riduzione  e'  rapportata  a mese. Se il rapporto si svolge
          per  un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto
          dai  contratti  collettivi nazionali di lavoro, la somma e'
          proporzionalmente   ridotta.  L'imposta  e'  applicata  con
          l'aliquota  determinata  con riferimento all'anno in cui e'
          maturato   il   diritto   alla  percezione,  corrispondente
          all'importo  che  risulta dividendo il suo ammontare netto,
          aumentato  delle  somme destinate alle forme pensionistiche
          di  cui  al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per
          il  numero  degli  anni  e frazione di anno preso a base di
          commisurazione  e  moltiplicando  il  risultato per dodici.
          L'ammontare  netto  delle  indennita'  alla  cui formazione
          concorrono  contributi  previdenziali  posti  a  carico dei
          lavoratori  dipendenti  e  assimilati,  e' computato previa
          detrazione  di  una  somma  pari  alla  percentuale di tali
          indennita'   corrispondente  al  rapporto,  alla  data  del
          collocamento  a  riposo  o  alla data in cui e' maturato il
          diritto  alla  percezione,  fra  l'aliquota  del contributo
          previdenziale  posto  a  carico dei lavoratori dipendenti e
          assimilati  e  l'aliquota complessiva del contributo stesso
          versato  all'ente,  cassa  o fondo di previdenza.     3. Se
          per  il  lavoro prestato anteriormente alla data di entrata
          in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297 il trattamento
          di  fine  rapporto risulta calcolato in misura superiore ad
          una mensilita' della retribuzione annua per ogni anno preso
          a  base  di  commisurazione,  ai  fini della determinazione
          dell'aliquota  ai  sensi  del  comma  1  non si tiene conto
          dell'eccedenza.       4. Salvo  conguaglio  all'atto  della
          liquidazione   definitiva,   sulle  anticipazioni  e  sugli
          acconti  relativi  al  trattamento  di fine rapporto e alle
          indennita'   equipollenti,   nonche'   sulle  anticipazioni
          relative   alle   altre  indennita'  e  somme,  si  applica
          l'aliquota  determinata, rispettivamente, a norma dei commi
          1, 2 e 2-bis, considerando l'importo accantonato, aumentato
          delle   anticipazioni   e  degli  acconti  complessivamente
          erogati e al netto delle rivalutazioni gia' assoggettati ad
          imposta  sostitutiva.  Non  si considerano anticipazioni le
          somme e i valori destinati alle forme pensionistiche di cui
          al  decreto  legislativo 21 aprile 1993, n. 124.     4-bis.
          Per  le somme corrisposte in occasione della cessazione del
          rapporto  al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che
          abbiano superato l'eta' di 50 anni se donne e di 55 anni se
          uomini, di cui all'art. 16, comma 1, lett. a), l'imposta si
          applica  con l'aliquota pari alla meta' di quella applicata
          per  la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle
          altre  indennita'  e somme indicate alla richiamata lettera
          a)  del  comma  1  dell'art. 16.     5. Nell'ipotesi di cui
          all'art.  2122  del  codice civile e nell'ipotesi di cui al
          comma  3  dell'art.  7  l'imposta,  determinata a norma del
          presente   articolo,   e'   dovuta   dagli  aventi  diritto
          proporzionalmente   all'ammontare  percepito  da  ciascuno;
          nella   seconda   ipotesi   la   quota  dell'imposta  sulle
          successioni   proporzionali   al   credito  indicato  nella
          relativa    dichiarazione    e'    ammessa   in   deduzione
          dall'ammontare  imponibile  di  cui  ai  precedenti  commi.
              6. Con   decreti   del   Ministro  delle  finanze  sono
          stabiliti  i  criteri  e  le modalita' per lo scambio delle
          informazioni occorrenti ai fini dell'applicazione del comma
          2   tra   i   soggetti  tenuti  alla  corresponsione  delle
          indennita'   e   delle  altre  somme  in  dipendenza  della
          cessazione  del  medesimo rapporto di lavoro".     "Art. 48
          (Determinazione  del  reddito  di lavoro dipendente). 1. Il
          reddito  di  lavoro  dipendente  e'  costituito da tutte le
          somme  e  i  valori in genere, a qualunque titolo percepiti
          nel  periodo  d'imposta,  anche  sotto  forma di erogazioni
          liberali,   in   relazione   al   rapporto  di  lavoro.  Si
          considerano  percepiti nel periodo d'imposta anche le somme
          e  i  valori  in  genere,  corrisposti dai datori di lavoro
          entro  il  giorno  12  del  mese  di  gennaio  del  periodo
          d'imposta   successivo   a   quello   cui  si  riferiscono.
              2. Non  concorrono  a  formare  il  reddito:       a) i
          contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore
          di  lavoro  o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni
          di  legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal
          datore  di  lavoro  o dal lavoratore ad enti o casse aventi
          esclusivamente   fine   assistenziale   in   conformita'  a
          disposizioni  di  contratto  o  di accordo o di regolamento
          aziendale  per  un importo non superiore complessivamente a
          lire 7.000.000;       b) le erogazioni liberali concesse in
          occasione  di  festivita' o ricorrenze alla generalita' o a
          categorie di dipendenti non superiori nel periodo d'imposta
          a  lire  500.000, nonche' i sussidi occasionali concessi in
          occasione  di  rilevanti esigenze personali o familiari del
          dipendente   e  quelli  corrisposti  a  dipendenti  vittime
          dell'usura  ai  sensi  della  legge 7 marzo 1996, n. 108, o
          ammessi  a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei
          danni  conseguenti  a rifiuto opposto a richieste estorsive
          ai  sensi  del  decreto-legge  31 dicembre  1991,  n.  419,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  18 febbraio
          1992,  n.  172;        c)  le  somministrazioni di vitto da
          parte  del  datore  di  lavoro,  nonche'  quelle  in  mense
          organizzate  direttamente dal datore di lavoro o gestite da
          terzi,  o, fino all'importo complessivo giornaliero di lire
          10.240,   le   prestazioni   e  le  indennita'  sostitutive
          corrisposte  agli  addetti  ai  cantieri  edili,  ad  altre
          strutture  lavorative  a  carattere  temporaneo o ad unita'
          produttive  ubicate  in  zone  dove  manchino  strutture  o
          servizi di ristorazione;       d) le prestazioni di servizi
          di  trasporto  collettivo alla generalita' o a categorie di
          dipendenti;   anche  affidate  a  terzi  ivi  compresi  gli
          esercenti servizi pubblici;       e) i compensi reversibili
          di  cui  alle  lettere  b)  ed f) del comma 1 dell'art. 47;
                f) l'utilizzazione delle opere e di servizi di cui al
          comma 1 dell'art. 65 da parte dei dipendenti e dei soggetti
          indicati  nell'art.  12;        f-bis) le somme erogate dal
          datore  di  lavoro  alla  generalita'  dei  dipendenti  o a
          categorie  di  dipendenti  per  frequenza  di asili nido di
          colonie   climatiche   da   parte  dei  familiari  indicati
          nell'art.  12,  nonche'  per  borse  di studio a favore dei
          medesimi familiari;       g) il valore delle azioni offerte
          alla   generalita'   dei  dipendenti  per  un  importo  non
          superiore  complessivamente  nel periodo d'imposta a lire 4
          milioni,  a  condizione  che  non  siano riacquistate dalla
          societa' emittente o dai datori di lavoro o comunque cedute
          prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione;
          qualora  le azioni siano cedute prima del predetto termine,
          l'importo  che  non  ha  concorso  a  formare il reddito al
          momento  dell'acquisto  e'  assoggettato  a  tassazione nel
          periodo  d'imposta in cui avviene la cessione;       g-bis)
          la  differenza  tra  il  valore  delle  azioni  al  momento
          dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente,
          a  condizione  che il predetto ammontare sia almeno pari al
          valore  delle  azioni  stesse alla data dell'offerta; se le
          partecipazioni,   i   titoli  o  i  diritti  posseduti  dal
          dipendente rappresentano una percentuale di diritti di voto
          esercitabili  nell'assemblea  ordinaria o di partecipazione
          al  capitale  o al patrimonio superiore al 10 per cento, la
          predetta  differenza  concorre  in  ogni caso interamente a
          formare   il   reddito;        h) le  somme  trattenute  al
          dipendente  per  oneri di cui all'art. 10 e alle condizioni
          ivi  previste,  nonche' le erogazioni effettuate dal datore
          di  lavoro  in  conformita'  a  contratti  collettivi  o ad
          accordi  e  regolamenti  aziendali  a  fronte  delle  spese
          sanitarie  di  cui  allo stesso art. 10, comma 1, lett. b).
          Gli  importi  delle  predette  somme  ed  erogazioni devono
          essere  attestate  dal  datore di lavoro;       i) le mance
          percepite  dagli  impiegati  tecnici  delle  case  da gioco
          (croupiers)  direttamente  o per effetto del riparto a cura
          di  appositi  organismi costituiti all'interno dell'impresa
          nella  misura del 25 per cento dell'ammontare percepito nel
          periodo  d'imposta.      2-bis. Le disposizioni di cui alle
          lettere g) e g-bis) del comma 2 si applicano esclusivamente
          alle   azioni   emesse   dall'impresa   con   la  quale  il
          contribuente  intrattiene  il rapporto di lavoro, nonche' a
          quelle    emesse    da    societa'   che   direttamente   o
          indirettamente,  controllano  la  medesima impresa, ne sono
          controllate  o  sono  controllate dalla stessa societa' che
          controlla l'impresa.     3. Ai fini della determinazione in
          denaro  dei  valori  di cui al comma 1, compresi quelli dei
          beni   ceduti   e  dei  servizi  prestati  al  coniuge  del
          dipendente  o  a  familiari  indicati  nell'art.  12,  o il
          diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni
          relative  alla determinazione del valore normale dei beni e
          dei  servizi  contenute  nell'art. 9. Il valore normale dei
          generi   in   natura  prodotti  dall'azienda  e  ceduti  ai
          dipendenti   e'   determinato  in  misura  pari  al  prezzo
          mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al
          grossista.  Non concorre a formare il reddito il valore dei
          beni  ceduti  e dei servizi prestati se complessivamente di
          importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000;
          se  il  predetto  valore  e' superiore al citato limite, lo
          stesso concorre interamente a formare il reddito.     4. Ai
          fini   dell'applicazione  del  comma  3:        a) per  gli
          autoveicoli  indicati nell'art. 54, comma 1, lettere a), c)
          e  m),  del  decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i
          motocicli  e  i  ciclomotori  concessi in uso promiscuo, si
          assume  il  30 per cento dell'importo corrispondente ad una
          percorrenza  convenzionale  di 15 mila chilometri calcolato
          sulla  base  del costo chilometrico di esercizio desumibile
          dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve
          elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare
          al  Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione
          entro  il  31  dicembre,  con effetto dal periodo d'imposta
          successivo,   al   netto   degli   ammontari  eventualmente
          trattenuti  al  dipendente;       b) in caso di concessione
          di  prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra
          l'importo  degli  interessi calcolato al tasso ufficiale di
          sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli
          interessi  calcolato  al tasso applicato sugli stessi. Tale
          disposizione  non  si  applica  per  i  prestiti  stipulati
          anteriormente  al  1o  gennaio  1997,  per quelli di durata
          inferiore  ai  dodici  mesi  concessi, a seguito di accordi
          aziendali,  dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto
          di  solidarieta'  o  in  cassa  integrazione  guadagni  o a
          dipendenti  vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo
          1996,   n.   108,  o  ammessi  a  fruire  delle  erogazioni
          pecuniarie  a  ristoro  dei  danni  conseguenti  a  rifiuto
          opposto  a  richieste  estorsive ai sensi del decreto-legge
          31 dicembre  1991,  n.  419,  convertito con modificazioni,
          dalla  legge  18 febbraio  1992,  n.  172;        c) per  i
          fabbricati  concessi in locazione, in uso o in comodato, si
          assume   la   differenza   tra  la  rendita  catastale  del
          fabbricato   aumentata   di  tutte  le  spese  inerenti  il
          fabbricato   stesso,   comprese  le  utenze  non  a  carico
          dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del
          fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione
          all'obbligo  di dimorare nell'alloggio stesso, si assume il
          30  per  cento  della predetta differenza. Per i fabbricati
          che  non  devono  essere  iscritti nel catasto si assume la
          differenza   tra   il   valore   del  canone  di  locazione
          determinato  in  regime vincolistico o, in mancanza, quello
          determinato   in   regime   di  libero  mercato,  e  quanto
          corrisposto  per  il  godimento  del  fabbricato.     5. Le
          indennita'  percepite  per le trasferte o le missioni fuori
          del territorio comunale concorrono a formare il reddito per
          la  parte  eccedente  lire 90.000 al giorno, elevate a lire
          150.000  per  le trasferte all'estero, al netto delle spese
          di  viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese
          di  alloggio,  ovvero  di  quelle di vitto, o di alloggio o
          vitto  fornito  gratuitamente  il  limite  e' ridotto di un
          terzo.  Il  limite  e'  ridotto  di  due  terzi  in caso di
          rimborso  sia  delle  spese  di  alloggio  che di quelle di
          vitto.  In  caso  di  rimborso  analitico  delle  spese per
          trasferte  o  missioni  fuori  del  territorio comunale non
          concorrono  a  formare  il  reddito  i  rimborsi  di  spese
          documentate  relative  al vitto, all'alloggio, al viaggio e
          al  trasporto, nonche' i rimborsi di altre spese, anche non
          documentabili,   eventualmente  sostenute  dal  dipendente,
          sempre  in  occasione  di  dette trasferte o missioni, fino
          all'importo  massimo  giornaliero di lire 30.000, elevate a
          lire  50.000 per le trasferte all'estero. Le indennita' o i
          rimborsi   di   spese  per  le  trasferte  nell'ambito  del
          territorio   comunale,   tranne  i  rimborsi  di  spese  di
          trasporto  comprovate da documenti provenienti dal vettore,
          concorrono  a formare il reddito.     6. Le indennita' e le
          maggiorazioni   di  retribuzione  spettanti  ai  lavoratori
          tenuti   per  contratto  all'espletamento  delle  attivita'
          lavorative  in  luoghi sempre variabili e diversi, anche se
          corrisposte  con carattere di continuita', le indennita' di
          navigazione  e di volo previste dalla legge o dal contratto
          collettivo,  nonche'  le indennita' di cui all'art. 133 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959,
          n.  1229,  concorrono a formare il reddito nella misura del
          50  per  cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro
          delle  finanze,  di  concerto  con il Ministro del lavoro e
          della   previdenza   sociale,  possono  essere  individuate
          categorie  di  lavoratori  e  condizioni  di applicabilita'
          della   presente  disposizione.      7.  Le  indennita'  di
          trasferimento,   quelle  di  prima  sistemazione  e  quelle
          equipollenti,  non  concorrono  a  formare il reddito nella
          misura  del  50 per cento del loro ammontare per un importo
          complessivo  annuo  non  superiore  a  lire 3 milioni per i
          trasferimenti  all'interno  del  territorio  nazionale  e 9
          milioni  per  quelli  fuori  dal  territorio  nazionale o a
          destinazione   in   quest'ultimo.   Se   le  indennita'  in
          questione,  con riferimento allo stesso trasferimento, sono
          corrisposte  per  piu'  anni,  la  presente disposizione si
          applica  solo  per  le  indennita' corrisposte per il primo
          anno.   Le  spese  di  viaggio,  ivi  comprese  quelle  dei
          familiari  fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12, e di
          trasporto   delle  cose,  nonche'  le  spese  e  gli  oneri
          sostenuti  dal  dipendente  in  qualita' di conduttore, per
          recesso   dal   contratto   di   locazione   in  dipendenza
          dell'avvenuto   trasferimento  della  sede  di  lavoro,  se
          rimborsate   dal   datore   di   lavoro   e  analiticamente
          documentate,  non  concorrono a formare il reddito anche se
          in   caso   di   contemporanea  erogazione  delle  suddette
          indennita'.       8.   Gli  assegni  di  sede  e  le  altre
          indennita'   percepite   per  servizi  prestati  all'estero
          costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. Se per
          i   servizi   prestati   all'estero  dai  dipendenti  delle
          amministrazioni  statali la legge prevede la corresponsione
          di una indennita' base e di maggiorazioni ad esse collegate
          concorre a formare il reddito la sola indennita' base nella
          misura  del  50 per cento. Qualora l'indennita' per servizi
          prestati  all'estero  comprenda  emolumenti spettanti anche
          con   riferimento  all'attivita'  prestata  nel  territorio
          nazionale,  la riduzione compete solo sulla parte eccedente
          gli   emolumenti   predetti.   L'applicazione   di   questa
          disposizione  esclude  l'applicabilita' di quella di cui al
          comma  5.      9.  Gli ammontari degli importi che ai sensi
          del  presente  articolo non concorrono a formare il reddito
          di  lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto
          del   Presidente   del   Consiglio   dei  Ministri,  previa
          deliberazione   del   Consiglio  dei  Ministri,  quando  la
          variazione  percentuale  del  valore  medio dell'indice dei
          prezzi  al  consumo  per  le famiglie di operai e impiegati
          relativo  al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto
          supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo
          indice   rilevato   con  riferimento  allo  stesso  periodo
          dell'anno  1998.  A  tal  fine,  entro  il 30 settembre, si
          provvede  alla  ricognizione  della predetta percentuale di
          variazione Nella legge finanziaria relativa all'anno per il
          quale  ha  effetto  il  suddetto  decreto  si  fara' fronte
          all'onere    derivante   dall'applicazione   del   medesimo
          decreto".      "Art.  48-bis  (Determinazione  dei  redditi
          assimilati  a  quelli  di  lavoro dipendente). - 1. Ai fini
          della  determinazione  dei  redditi  assimilati a quelli di
          lavoro dipendente si applicano le disposizioni dell'art. 48
          salvo  quanto di seguito specificato:       a) (soppressa);
                a-bis)  ai  fini  della determinazione del reddito di
          cui  alla  lettera e)  del comma 1 dell'art. 47, i compensi
          percepiti  dal  personale dipendente del Servizio sanitario
          nazionale      per     l'attivita'     libero-professionale
          intramuraria, esercitata presso studi professionali privati
          a   seguito   di   autorizzazione  del  direttore  generale
          dell'azienda  sanitaria, costituiscono reddito nella misura
          del  90  per  cento;        b) ai fini della determinazione
          delle  indennita'  di  cui  alla  lettera  g)  del  comma 1
          dell'art.  47,  non  concorrono,  altresi',  a  formare  il
          reddito  le  somme  erogate ai titolari di cariche elettive
          pubbliche,  nonche'  a coloro che esercitano le funzioni di
          cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, a titolo di
          rimborso  di  spese, purche' l'erogazione di tali somme e i
          relativi  criteri  siano disposti dagli organi competenti a
          determinare  i trattamenti dei soggetti stessi. Gli assegni
          vitalizi  di  cui  alla  predetta  lettera  g)  del comma 1
          dell'art.  47,  sono assoggettati a tassazione per la quota
          parte  che  non  deriva  da  fonti  riferibili a trattenute
          effettuate  al  percettore  gia'  assoggettate  a  ritenute
          fiscali.  Detta  quota  parte  e'  determinata, per ciascun
          periodo  d'imposta,  in  misura  corrispondente al rapporto
          complessivo  delle  trattenute  effettuate,  assoggettate a
          ritenute  fiscali,  e  la  spesa  complessiva  per  assegni
          vitalizi.  Il  rapporto  va  effettuato  separatamente  dai
          distinti soggetti erogatori degli assegni stessi, prendendo
          a  base ciascuno i propri elementi;       c) per le rendite
          e  gli  assegni  indicati  alle  lettere h e i) del comma 1
          dell'art.  47 non si applicano le disposizioni del predetto
          art.  48.  Le  predette  rendite  e  assegni  si  presumono
          percepiti,  salvo  prova  contraria,  nella  misura  e alle
          scadenze  risultanti  dai  relativi titoli;       d) per le
          prestazioni  pensionistiche  di cui alla lettera h-bis) del
          comma  1  dell'art.  47  erogate  in forma periodica non si
          applicano le disposizioni del richiamato art. 48. Le stesse
          si  assumono al netto della parte corrispondente ai redditi
          gia'  assoggettati  ad  imposta  e  di  quelli  di cui alla
          lettera   g-quinquies)   del   comma  1  dell'art.  41,  se
          determinabili;           d-bis)    per    le    prestazioni
          pensionistiche  di  cui  alla  lettera  h-bis)  del comma 1
          dell'art.  47  erogate  in  forma  di capitale a seguito di
          riscatto della posizione individuale ai sensi dell'art. 10,
          comma  1,  lettera  c),  del  decreto legislativo 21 aprile
          1993,   n.  124,  non  si  applicano  le  disposizioni  del
          richiamato  art.  48.  Le  stesse  si assumono al netto dei
          redditi  gia'  assoggettati  ad  imposta se determinabili".
              "Art. 70 (Accantonamenti di quiescenza e previdenza). -
          1.  Gli  accantonamenti  ai fondi per le indennita' di fine
          rapporto  e ai fondi di previdenza del personale dipendente
          istituiti  ai  sensi  dell'art.  2117 del codice civile, se
          costituiti  in  conti  individuali  dei singoli dipendenti,
          sono   deducibili   nei   limiti   delle   quote   maturate
          nell'esercizio in conformita' alle disposizioni legislative
          e  contrattuali  che  regolano  il  rapporto  di lavoro dei
          dipendenti  stessi.  l  rendimenti  attribuiti  in  ciascun
          esercizio ai fondi di previdenza sono deducibili nei limiti
          dei  rendimenti  finanziari  medi dei titoli obbligazionari
          pubblici  e  privati,  accertati  con  decreto del Ministro
          delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro entro
          il   31 marzo   di   ciascun   anno.       2.   I  maggiori
          accantonamenti   necessari   per   adeguare   i   fondi   a
          sopravvenute  modificazioni  normative  e  retributive sono
          deducibili   nell'esercizio  dal  quale  hanno  effetto  le
          modificazioni  o per quote costanti nell'esercizio stesso e
          nei due successivi.     2-bis. E' deducibile un importo non
          superiore  al  3  per  cento  delle quote di accantonamento
          annuale   del   TFR   destinate   a   forme  pensionistiche
          complementari,  se  accantonato  in  una  speciale riserva,
          designata  con riferimento al decreto legislativo 21 aprile
          1993,   n.   124,   che   concorre  a  formare  il  reddito
          nell'esercizio  e  nella  misura  in cui sia utilizzata per
          scopi  diversi  dalla copertura di perdite dell'esercizio o
          del passaggio a capitale; in tal caso si applica l'art. 44,
          comma  2.  Se  l'esercizio e' in perdita, la deduzione puo'
          essere effettuata negli esercizi successivi ma non oltre il
          quinto,  fino a concorrenza dell'ammontare complessivamente
          maturato.      3.  Le  disposizioni dei commi 1 e 2 valgono
          anche  per  gli  accantonamenti relativi alle indennita' di
          fine  rapporto  di cui alle lettere c), d) e f) del comma 1
          dell'art. 16".     - Il decreto legislativo 21 aprile 1993,
          n. 124, e' gia' citato nelle note alle premesse.