DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 643

Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/1999)
Testo in vigore dal: 1-1-1994
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3.
         Applicazione dell'imposta per decorso del decennio

  Per gli immobili appartenenti a titolo di proprieta' o di enfiteusi
alle  societa'  di ogni tipo e oggetto e agli enti pubblici e privati
diversi  dalle  societa',  compresi  i  consorzi, le associazioni non
riconosciute  e  le  organizzazioni di cui all'articolo 2 del decreto
del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, l'imposta
si  applica, oltre che nei casi previsti dall'articolo precedente, al
compimento di ciascun decennio dalla data dell'acquisto.
  Qualora successivamente all'acquisto venga costituito sull'immobile
un  diritto  di  usufrutto, uso, abitazione o superficie l'imposta si
liquida   sull'incremento   di   valore  della  piena  proprieta'  al
compimento del decennio diminuito della parte sottoposta a tassazione
all'atto della costituzione del diritto. Nei casi di fusione tra piu'
societa'  si  tiene  conto,  per  il  computo del decennio, anche del
periodo  di  tempo in cui gli immobili sono appartenuti alle societa'
fuse  o  incorporate. (((La stessa disposizione si applica in caso di
scissione,  con  riferimento al periodo di appartenenza alla societa'
scissa.))
  COMMA ABROGATO DALLA L. 22 DICEMBRE 1975, N.694.
  COMMA ABROGATO DALLA L. 22 DICEMBRE 1975, N.694.
  COMMA ABROGATO DALLA L. 22 DICEMBRE 1975, N.694.