stai visualizzando l'atto

LEGGE 22 novembre 1988, n. 517

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia.

nascondi
Testo in vigore dal:  17-12-1988

Art. 21

1. Premesso che a norma dell'articolo 26 dello Statuto delle ADI le chiese associate per il raggiungimento degli scopi dell'Ente stesso si sostengono con offerte volontarie dei fedeli, a decorrere dal periodo d'imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire due milioni, a favore dell'ente morale ADI di cui all'articolo 13 per il sostentamento dei ministri di culto delle ADI e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica.
2. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.
Nota all'art. 21:
Lo statuto delle ADI individua nel Consiglio di Chiesa l'organo preposto alla cura ed all'amministrazione della raccolta delle offerte dei fedeli, che contribuiscono al mantenimento della chiesa, nonché all'amministrazione di tutti gli altri proventi e beni.