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LEGGE 22 novembre 1988, n. 517

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia.

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Testo in vigore dal: 17-12-1988
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
   1.  I  rapporti  tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia sono
regolati  dalle  disposizioni  degli articoli che seguono, sulla base
dell'intesa  stipulata  il  29  dicembre 1986, allegata alla presente
legge.
   2.  Dalla  data  di entrata in vigore della presente legge cessano
pertanto  di  avere  efficacia  ed applicabilita' nei confronti delle
Assemblee  di  Dio  in  Italia,  degli istituti ed opere che ne fanno
parte  e degli organi e persone che le costituiscono, le disposizioni
della  legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio
1930, n. 289.
          AVVERTENZA
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note all.art. 1:
             -La    legge    n.    1159/1929    reca:   "Disposizioni
          sull'esercizio  dei  culti  ammessi  nello  Stato   e   sul
          matrimonio   celebrato   davanti   ai  ministri  dei  culti
          medesimi".
             -Il R.D. n. 289/1930 reca: "Norme per l'attuazione della
          legge 24 giugno 1929, n.  1159,  sui  culti  ammessi  nello
          Stato  e  per  il  coordinamento di essa con le altre leggi
          dello Stato".