LEGGE 8 agosto 1995, n. 335

Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.

note: Entrata in vigore della legge: 17-8-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 30-3-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
                           Armonizzazione 
 
  1. Con effetto dal 1 gennaio 1996 e' istituita presso  l'INPDAP  la
gestione separata dei trattamenti pensionistici ai  dipendenti  dello
Stato, nonche' alle altre categorie di personale i cui trattamenti di
pensione sono a carico del bilancio dello Stato di  cui  all'articolo
4, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479. 
  2. Le Amministrazioni statali sono  tenute  al  versamento  di  una
contribuzione, rapportata alla base imponibile,  per  un'aliquota  di
finanziamento,  al  netto  degli  incrementi  contributivi   di   cui
all'articolo  3,  comma  24,  complessivamente  pari   a   32   punti
percentuali, di cui 8,20  punti  a  carico  del  dipendente.  Trovano
applicazione  le  disposizioni  di   cui   all'articolo   3-ter   del
decreto-legge   19   settembre   1992,   n.   384,   convertito   con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Per le categorie
di personale non statale i cui trattamenti sono a carico del bilancio
dello Stato, in attesa dell'attuazione della delega di cui  ai  commi
22 e 23, restano ferme le attuali aliquote di contribuzione. Ai  fini
della determinazione dell'aliquota del contributo di solidarieta'  di
cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, si prescinde
dall'ammontare     della     retribuzione     imponibile     inerente
all'assicurazione di cui al comma 1. 
  3. Le Amministrazioni  centrali  e  periferiche,  in  attesa  della
definizione dell'assetto organizzatorio per far fronte ai compiti  di
cui ai commi 1 e 2, continuano ad espletare in  regime  convenzionale
le attivita' connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza
dei dipendenti dello Stato. Restano conseguentemente  demandate  alle
Direzioni  provinciali  del  Tesoro  le  competenze  attinenti   alle
funzioni di ordinazione primaria e secondaria della spesa relativa ai
trattamenti pensionistici dei dipendenti statali gia'  attribuite  in
applicazione  del  testo  unico  delle  norme  sul   trattamento   di
quiescenza dei dipendenti civili e militari  dello  Stato,  approvato
con decreto del Presidente della  Repubblica  29  dicembre  1973,  n.
1092, e del decreto del Presidente della Repubblica 19  aprile  1986,
n. 138. Restano altresi' attribuite  alle  predette  Amministrazioni,
ove previsto dalla vigente normativa, le competenze  in  ordine  alla
corresponsione  dei  trattamenti   provvisori   di   pensione,   alla
liquidazione  delle  indennita'  in  luogo  di  pensione  e  per   la
costituzione  delle  posizioni  assicurative  presso  altre  gestioni
pensionistiche. Al fine di garantire  il  pagamento  dei  trattamenti
pensionistici e' stabilito un apporto  dello  Stato  a  favore  della
gestione di  cui  al  comma  1.  Tale  apporto  e'  erogato  su  base
trimestrale,   subordinatamente   alla   verifica   delle   effettive
necessita' finanziarie della citata  gestione,  riferite  al  singolo
esercizio finanziario. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 24  DICEMBRE  2007,
N. 244. A decorrere dal 1 gennaio 1996, con decreto del Ministro  del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con  il  Ministro  del
tesoro,  e'  stabilita,  a  carico  delle  Amministrazioni   statali,
un'aliquota  contributiva  di  finanziamento  aggiuntiva  rispetto  a
quella di cui al comma 2, unitamente ai relativi criteri e  modalita'
di versamento. 
  4. L'onere derivante dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e  3,
complessivamente valutato in lire 39.550 miliardi per l'anno 1996  ed
in lire 41.955 miliardi per  l'anno  1997,  e'  cosi'  ripartito:  a)
quanto a lire 6.400 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 6.600 miliardi
per l'anno 1997 per minori entrate contributive dovute dal dipendente
ed a lire 18.600 miliardi per l'anno 1996 ed a lire  19.150  miliardi
per l'anno 1997 per  contribuzione  a  carico  delle  Amministrazioni
statali di cui al comma 2; b) quanto a lire 500 miliardi  per  l'anno
1996 ed a lire 500 miliardi per l'anno 1997, quale apporto  a  carico
dello Stato in favore della gestione di cui al comma 1. A tale  onere
si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni  dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1995-1997,  al
capitolo 4351 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. b-bis)
quanto a lire 14.050  miliardi  per  l'anno  1996  e  a  lire  15.705
miliardi  per  l'anno  1997,  quale  contribuzione  di  finanziamento
aggiuntiva a carico delle Amministrazioni statali. 
  5. Per i lavoratori assunti dal  1  gennaio  1996  alle  dipendenze
delle Amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo  1  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i trattamenti di  fine  servizio,
comunque  denominati,  sono  regolati  in  base  a  quanto   previsto
dall'articolo 2120 del codice civile in  materia  di  trattamento  di
fine rapporto. 
  6. La  contrattazione  collettiva  nazionale  in  conformita'  alle
disposizioni del titolo III del decreto legislativo 3 febbraio  1993,
n.  29,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,   definisce,
nell'ambito dei singoli comparti,  entro  il  30  novembre  1995,  le
modalita'  di  attuazione  di  quanto  previsto  dal  comma  5,   con
riferimento ai conseguenti adeguamenti della struttura retributiva  e
contributiva del personale di cui al medesimo comma, anche ai fini di
cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile  1993,
n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplinante  le
forme pensionistiche complementari. Con decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro  per  la  funzione
pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e  con  il  Ministro
del lavoro  e  della  previdenza  sociale,  entro  trenta  giorni  si
provvede a dettare norme di esecuzione di quanto  definito  ai  sensi
del primo periodo del presente comma. 
  7. La contrattazione collettiva nazionale, nell'ambito dei  singoli
comparti, definisce, altresi', ai sensi del comma 6, le modalita' per
l'applicazione, nei confronti dei lavoratori gia' occupati alla  data
del 31 dicembre 1995, della disciplina in materia di  trattamento  di
fine rapporto. Trova applicazione quanto previsto dal secondo periodo
del comma 6 in materia di disposizioni di esecuzione. 
  8. Il trattamento di fine rapporto, come disciplinato dall'articolo
1 della legge  29  maggio  1982,  n.  297,  viene  corrisposto  dalle
amministrazioni ovvero dagli enti che gia'  provvedono  al  pagamento
dei trattamenti di fine servizio di  cui  al  comma  5.  Non  trovano
applicazione  le  disposizioni  sul  "Fondo  di   garanzia   per   il
trattamento di fine rapporto" istituito con l'articolo 2 della citata
legge  n.  297  del  1982.  Per  il  personale  degli  enti,  il  cui
ordinamento del personale rientri nella competenza propria o delegata
della regione Trentino-Alto Adige, delle province autonome di  Trento
e di Bolzano nonche' della regione Valle d'Aosta,  la  corresponsione
del trattamento di fine rapporto  avviene  da  parte  degli  enti  di
appartenenza   e   contemporaneamente   cessa   ogni    contribuzione
previdenziale in materia di trattamento  di  fine  servizio  comunque
denominato in favore dei competenti enti previdenziali ai sensi della
normativa statale in vigore. Per il personale di cui ai commi 2  e  3
dell'articolo 1 del testo unificato approvato decreto del  Presidente
della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modificazioni,
e' considerata ente di appartenenza  la  provincia  di  Bolzano.  Con
norme emanate ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle  leggi
costituzionali concernenti lo Statuto speciale per  il  Trentino-Alto
Adige, approvato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1972, n. 670, e dell'articolo 48-bis  dello  Statuto  speciale
per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26  febbraio
1948, n. 4, sono disciplinate le modalita' di  attuazione  di  quanto
previsto dal terzo e quarto periodo del  presente  comma,  garantendo
l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 
  9.  Con  effetto  dal  1  gennaio  1996,  per  i  dipendenti  delle
Amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'articolo   1   del   decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria,  nonche'  per  le
altre  categorie  di  dipendenti  iscritti  alle  predette  forme  di
previdenza, si applica,  ai  fini  della  determinazione  della  base
contributiva e pensionabile, l'articolo  12  della  legge  30  aprile
1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto
del Ministro del tesoro sono  definiti  i  criteri  per  l'inclusione
nelle predette basi delle indennita' e  assegni  comunque  denominati
corrisposti ai dipendenti in servizio all'estero. 
  10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 15 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia  di  assoggettamento  alla
ritenuta in conto entrate del Ministero del  tesoro  della  quota  di
maggiorazione della base pensionabile,  la  disposizione  di  cui  al
comma  9  opera  per  la  parte  eccedente  l'incremento  della  base
pensionabile previsto dagli articoli 15,  16  e  22  della  legge  29
aprile 1976,  n.  177,  rispettivamente,  per  il  personale  civile,
militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo  15,  comma
2, della citata legge n. 724 del 1994. 
  11. La retribuzione definita dalle disposizioni di cui ai commi 9 e
10 concorre alla determinazione delle sole quote di pensione previste
dall'articolo 13, comma 1, lettera b),  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 503. 
  12. Con  effetto  dal  1  gennaio  1996,  per  i  dipendenti  delle
Amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'articolo   1   del   decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria,  nonche'  per  le
altre  categorie  di  dipendenti  iscritti  alle  predette  forme  di
previdenza, cessati dal servizio per  infermita'  non  dipendenti  da
causa  di  servizio  per  le  quali  gli   interessati   si   trovino
nell'assoluta  e  permanente  impossibilita'  di  svolgere  qualsiasi
attivita' lavorativa, la pensione  e'  calcolata  in  misura  pari  a
quella che sarebbe spettata all'atto del  compimento  dei  limiti  di
eta' previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso  non  potra'
essere computata un'anzianita'  utile  ai  fini  del  trattamento  di
pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento  stesso  non
potra' superare l'80 per cento della base  pensionabile,  ne'  quello
spettante nel caso  che  l'inabilita'  sia  dipendente  da  causa  di
servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui
al  presente  comma  e'  richiesto  il  possesso  dei  requisiti   di
contribuzione  previsti  per  il  conseguimento  della  pensione   di
inabilita' di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n.  222.
Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica  e  del
lavoro e della previdenza sociale saranno  determinate  le  modalita'
applicative delle disposizioni del presente comma,  in  linea  con  i
principi di cui alla legge 12 giugno 1984, n.  222,  come  modificata
dalla presente legge. Per gli accertamenti ed i controlli dello stato
di  inabilita'  operano  le   competenze   previste   dalle   vigenti
disposizioni  in  materia  di  inabilita'  dipendente  da  causa   di
servizio. 
  13. Con effetto dal 1 gennaio 1995, alle pensioni di cui al comma 3
dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, spettanti  per
i casi di cessazione dal servizio per raggiungimento  dei  limiti  di
eta' previsti dall'ordinamento di appartenenza, per  infermita',  per
morte e alle pensioni di  reversibilita'  si  applica  la  disciplina
prevista  per  il  trattamento  minimo  delle   pensioni   a   carico
dell'assicurazione  generale  obbligatoria  per   l'invalidita',   la
vecchiaia ed i superstiti. 
  14. All'articolo 6, comma  1,  lettera  b),  del  decreto-legge  12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638, come modificato dall'articolo 4, comma 1,  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le parole: "tre  volte"
sono sostituite dalle seguenti: "quattro volte". 
  15.  All'articolo  12  della  legge  30  aprile  1969,  n.  153,  e
successive modificazioni e integrazioni, e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente comma: 
"Sono altresi'  esclusi  dalla  retribuzione  imponibile  di  cui  al
presente articolo: 
    a) le spese  sostenute  dal  datore  di  lavoro  per  le  colonie
climatiche in favore dei figli dei dipendenti; 
    b) le borse di studio erogate dal datore di lavoro ai  figli  dei
dipendenti che  abbiano  superato  con  profitto  l'anno  scolastico,
compresi i figli  maggiorenni  qualora  frequentino  l'universita'  e
siano in regola con gli esami dell'anno accademico; 
    c) le spese sostenute dal datore di lavoro per  il  funzionamento
di asili nido aziendali; 
    d) le spese sostenute dal datore di lavoro per  il  finanziamento
di circoli aziendali con finalita' sportive, ricreative e  culturali,
nonche' quelle per il funzionamento di spacci e bar aziendali; 
    e) la differenza fra il prezzo  di  mercato  e  quello  agevolato
praticato  per  l'assegnazione  ai  dipendenti,  secondo  le  vigenti
disposizioni, di azioni della societa' datrice di  lavoro  ovvero  di
societa' controllanti o controllate; 
    f) il valore dei generi in natura prodotti dall'azienda e  ceduti
ai dipendenti, limitatamente all'importo eccedente il  50  per  cento
del prezzo praticato al grossista". 
  16. L'indennita' di servizio all'estero  corrisposta  al  personale
dell'Istituto nazionale per il  commercio  estero  e'  esclusa  dalla
contribuzione  di  previdenza  ed   assistenza   sociale   ai   sensi
dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969,  n.  153,  e  successive
modificazioni ed integrazioni,  per  la  parte  eccedente  la  misura
dell'indennita' integrativa speciale. 
  17. Le disposizioni di cui alle lettere c), d)  ed  e)  dell'ultimo
comma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, introdotto
dal comma 15, nonche' quella di cui al comma 16, si  applicano  anche
ai periodi precedenti la data di entrata  in  vigore  della  presente
legge. Restano comunque validi  e  conservano  la  loro  efficacia  i
versamenti  gia'  effettuati  e  le  prestazioni   previdenziali   ed
assistenziali erogate. 
  18. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data  di  entrata
in vigore della presente legge rientra nella retribuzione  imponibile
ai sensi dell'articolo 12 della legge  30  aprile  1969,  n.  153,  e
successive modificazioni  e  integrazioni,  il  50  per  cento  della
differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e
prestiti concessi dal datore del lavoro ai  dipendenti  ed  il  tasso
agevolato, se inferiore al predetto costo,  applicato  ai  dipendenti
stessi. Per i lavoratori, privi di anzianita'  contributiva,  che  si
iscrivono a far data  dal  1  gennaio  1996  a  forme  pensionistiche
obbligatorie e per coloro che esercitano  l'opzione  per  il  sistema
contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1, e' stabilito  un
massimale annuo della base contributiva e pensionabile  di  lire  132
milioni, con effetto  sui  periodi  contributivi  e  sulle  quote  di
pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero  successivi
alla data di esercizio  dell'opzione.  Detta  misura  e'  annualmente
rivalutata sulla base  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per  le
famiglie di operai e impiegati, cosi' come calcolato  dall'ISTAT.  Il
Governo della Repubblica e' delegato  ad  emanare,  entro  centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  norme
relative al trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito
eccedente  l'importo  del  tetto  in   vigore,   ove   destinata   al
finanziamento dei Fondi pensione di cui  al  decreto  legislativo  21
aprile 1993, n. 124,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
seguendo criteri di coerenza rispetto ai principi gia'  previsti  nel
predetto decreto e successive modificazioni ed integrazioni. (1) (35)
((41)) 
  19. L'applicazione delle disposizioni in  materia  di  aliquote  di
rendimento previste dal comma  1  dell'articolo  17  della  legge  23
dicembre 1994, n. 724, non puo' comportare un trattamento superiore a
quello che sarebbe spettato in base all'applicazione  delle  aliquote
di rendimento previste dalla normativa vigente. 
  20.  Per  i  dipendenti  delle  Amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo 1 del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,
iscritti  alle  forme  di  previdenza  esclusive   dell'assicurazione
generale obbligatoria, nonche' per le altre categorie  di  dipendenti
iscritti alle predette forme di previdenza,  che  anteriormente  alla
data  del  1  gennaio  1995  avevano  esercitato   la   facolta'   di
trattenimento in servizio, prevista  da  specifiche  disposizioni  di
legge, o che avevano in corso, alla predetta data del 1 gennaio 1995,
il procedimento di dispensa dal servizio per invalidita',  continuano
a trovare applicazione le  disposizioni  sull'indennita'  integrativa
speciale di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324,  e
successive modificazioni ed integrazioni. Le medesime disposizioni si
applicano, se piu' favorevoli, ai casi in  cui  sia  stata  maturata,
alla  predetta  data,  una  anzianita'  di  servizio  utile  per   il
collocamento a riposo di almeno 40 anni. 
  21. Con effetto dal 1 gennaio 1996, le  lavoratrici  iscritte  alle
forme  esclusive   dell'assicurazione   generale   obbligatoria   per
l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i  superstiti  al  compimento   del
sessantesimo  anno  di  eta',  possono  conseguire   il   trattamento
pensionistico secondo le regole previste dai singoli  ordinamenti  di
appartenenza  per  il  pensionamento  di  vecchiaia  ovvero  per   il
collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta'. A  decorrere  dal
1° gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito  anagrafico
di sessanta anni di cui al primo periodo  del  presente  comma  e  il
requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo l, comma 6,
lettera b),  della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,  e  successive
modificazioni,  sono  incrementati  di  un   anno.   Tali   requisiti
anagrafici sono ulteriormente incrementati di  quattro  anni  dal  1°
gennaio 2012 ai fini del raggiungimento dell'eta'  di  sessantacinque
anni. Restano ferme la disciplina vigente in  materia  di  decorrenza
del trattamento pensionistico e le disposizioni  vigenti  relative  a
specifici  ordinamenti  che  prevedono  requisiti   anagrafici   piu'
elevati, nonche' le disposizioni di cui all'articolo  2  del  decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al presente
comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti  di
eta' e di anzianita' contributiva previsti alla predetta data ai fini
del diritto all'accesso al  trattamento  pensionistico  di  vecchiaia
nonche' quelle che abbiano maturato  entro  il  31  dicembre  2011  i
requisiti  di  eta'  e  di  anzianita'  contributiva  previsti  dalla
normativa vigente alla predetta  data,  conseguono  il  diritto  alla
prestazione pensionistica secondo la  predetta  normativa  e  possono
chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. 
  22. Il Governo della  Repubblica  e'  delegato  ad  emanare,  entro
dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,
sentite le  organizzazioni  maggiormente  rappresentative  sul  piano
nazionale, uno o piu' decreti legislativi  intesi  all'armonizzazione
dei  regimi  pensionistici  sostitutivi  dell'assicurazione  generale
obbligatoria  operanti  presso  l'INPS,  l'INPDAP  nonchedei   regimi
pensionistici operanti  presso  l'Ente  nazionale  di  previdenza  ed
assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) ed altresi' con
riferimento alle forme pensionistiche a  carico  del  bilancio  dello
Stato per le categorie di personale non statale di cui  al  comma  2,
terzo periodo, con  l'osservanza  dei  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
    a) determinazione delle  basi  contributive  e  pensionabili  con
riferimento all'articolo 12 della legge 30 aprile  1969,  n.  153,  e
successive   modificazioni   ed   integrazioni,    con    contestuale
ridefinizione delle aliquote contributive  tenendo  conto,  anche  in
attuazione di quanto previsto nella lettera  b),  delle  esigenze  di
equilibrio delle  gestioni  previdenziali,  di  commisurazione  delle
prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti  e  alla
salvaguardia delle prestazioni previdenziali in rapporto  con  quelle
assicurate in applicazione dei commi da 6 a 16 dell'articolo 1; 
    b) revisione del sistema di calcolo delle prestazioni  secondo  i
principi di cui ai citati commi da 6 a 16 dell'articolo 1; 
    c) revisione dei requisiti di accesso  alle  prestazioni  secondo
criteri di flessibilita' omogenei rispetto a quelli fissati dai commi
da 19 a 23 dell'articolo 1; 
    d) armonizzazione dell'insieme delle prestazioni con  riferimento
alle discipline  vigenti  nell'assicurazione  generale  obbligatoria,
salvaguardando  le  normative  speciali  motivate  da   effettive   e
rilevanti  peculiarita'  professionali  e  lavorative  presenti   nei
settori interessati. 
  23. Il Governo della  Repubblica  e'  delegato  ad  emanare,  entro
dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,
norme intese a: 
    a) prevedere, per i lavoratori di cui all'articolo 5, commi  2  e
3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  503,  requisiti  di
accesso ai trattamenti pensionistici, nel rispetto del  principio  di
flessibilita' come affermato dalla presente  legge,  secondo  criteri
coerenti e funzionali alle obiettive  peculiarita'  ed  esigenze  dei
rispettivi  settori  di  attivita'  dei  lavoratori   medesimi,   con
applicazione della disciplina in materia di computo  dei  trattamenti
pensionistici secondo il sistema contributivo in modo da  determinare
effetti compatibili con le specificita' dei settori delle attivita'; 
    b) armonizzare ai principi  ispiratori  della  presente  legge  i
trattamenti pensionistici del personale di cui all'articolo 2,  commi
4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  tenendo  conto,  a  tal   fine,   in
particolare, della peculiarita' dei rispettivi rapporti  di  impiego,
dei differenti limiti di eta' previsti per il collocamento a  riposo,
con riferimento al criterio della residua speranza di vita  anche  in
funzione  di  valorizzazione  della  conseguente  determinazione  dei
trattamenti  medesimi.  Fino  all'emanazione  delle  norme   delegate
l'accesso alle prestazioni per anzianita'  e  vecchiaia  previste  da
siffatti trattamenti eregolato secondo quando previsto  dall'articolo
18, comma 8-quinquies, del decreto legislativo  21  aprile  1993,  n.
124, introdotto dall'articolo 15, comma 5, della presente legge. 
  24. Il Governo, avuto riguardo alle specificita' che caratterizzano
il settore produttivo agricolo e le  connesse  attivita'  lavorative,
subordinate e autonome, e' delegato ad  emanare,  entro  dodici  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese  a
rendere compatibili con  tali  specificita'  i  criteri  generali  in
materia di calcolo delle pensioni  e  di  corrispondenza  tra  misura
degli importi contributivi e  importi  pensionistici.  Nell'esercizio
della delega il Governo si atterra' ai seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
    a) rimodulazione delle fasce di reddito convenzionale di  cui  al
comma 2 dell'articolo 7  della  legge  2  agosto  1990,  n.  233,  in
funzione dell'effettiva  capacita'  contributiva  e  del  complessivo
aumento delle entrate; 
    b) razionalizzazione delle agevolazioni contributive al  fine  di
tutelare le zone agricole effettivamente svantaggiate; 
    c) graduale adeguamento, in relazione al  fabbisogno  gestionale,
delle aliquote contributive a carico  dei  datori  di  lavoro  e  dei
lavoratori autonomi ed a carico dei  lavoratori  dipendenti  ai  fini
dell'equiparazione con la contribuzione dei  lavoratori  degli  altri
settori produttivi; per le aziende con processi  produttivi  di  tipo
industriale l'adeguamento dovra' essere stabilito  con  carattere  di
priorita' e con un meccanismo di maggiore rapidita'; 
    d) fiscalizzazione degli oneri sociali in favore  dei  datori  di
lavoro, in  coerenza  con  quella  prevista  per  gli  altri  settori
produttivi, nella considerazione della specificita' delle  aziende  a
piu'  alta  densita'  occupazionale  site  nelle  zone  di  cui  agli
obiettivi 1 e 5b del Regolamento (CEE) n.2052/88 del Consiglio del 24
giugno 1988; 
    e)  previsione  di  appositi  coefficienti  di  rendimento  e  di
riparametrazione ai fini del calcolo del  trattamento  pensionistico,
che per i lavoratori dipendenti siano idonei a  garantire  rendimenti
pari  a  quelli  dei  lavoratori  subordinati  degli  altri   settori
produttivi; 
    f) considerazione della continuazione  dell'attivita'  lavorativa
dopo il pensionamento ai fini della  determinazione  del  trattamento
medesimo; 
    g) corrispondentemente alla generalizzazione della disciplina dei
trattamenti  di  disoccupazione,  armonizzazione   della   disciplina
dell'accreditamento figurativo connessa ai periodi di  disoccupazione
in   relazione   all'attivita'   lavorativa   prestata,    ai    fini
dell'ottenimento dei requisiti contributivi utili per la pensione  di
anzianita'; 
    h) revisione, ai fini della determinazione del  diritto  e  della
misura della pensione di anzianita' degli operai agricoli dipendenti,
del numero dei contributi giornalieri  utili  per  la  determinazione
della contribuzione giornaliera ai fini dell'anno  di  contribuzione,
in ragione della peculiarita' dell'attivita' del settore. 
  25. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare,  entro  sei
mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  norme
volte ad assicurare, a  decorrere  dal  1  gennaio  1996,  la  tutela
previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attivita'  autonoma
di libera  professione,  senza  vincolo  di  subordinazione,  il  cui
esercizio e' subordinato all'iscrizione ad appositi albi  o  elenchi,
in conformita' ai seguenti principi e criteri direttivi: 
    a)  previsione,  avuto  riguardo   all'entita'   numerica   degli
interessati, della  costituzione  di  forme  autonome  di  previdenza
obbligatoria,  con  riferimento  al  modello  delineato  dal  decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
    b) definizione del regime  previdenziale  in  analogia  a  quelli
degli enti per i liberi professionisti di  cui  al  predetto  decreto
legislativo,  sentito  l'Ordine  o  l'Albo,  con  determinazione  del
sistema di calcolo delle prestazioni secondo il sistema  contributivo
ovvero l'inclusione, previa delibera dei competenti  enti,  in  forme
obbligatorie di previdenza gia' esistenti per categorie similari; 
    c) previsione, comunque, di meccanismi di finanziamento idonei  a
garantire l'equilibrio gestionale, anche con  la  partecipazione  dei
soggetti che si avvalgono delle predette attivita'; 
    d) assicurazione dei soggetti  appartenenti  a  categorie  per  i
quali non sia possibile procedere ai  sensi  della  lettera  a)  alla
gestione di cui ai commi 26 e seguenti. 
  26. A decorrere dal 1  gennaio  1996,  sono  tenuti  all'iscrizione
presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS,  e  finalizzata
all'estensione   dell'assicurazione   generale    obbligatoria    per
l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti,  i   soggetti   che
esercitano  per  professione  abituale,  ancorche'   non   esclusiva,
attivita' di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49  del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, nonche'  i  titolari  di  rapporti  di
collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2,  lettera
a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli  incaricati  alla
vendita a domicilio di cui all'articolo  36  della  legge  11  giugno
1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo  i  soggetti  assegnatari  di
borse di studio, limitatamente alla relativa  attivita'.  (9a)  (12a)
(14) (17) (21) (24) (27) (36) (28) 
  27.  I  soggetti  tenuti  all'iscrizione  prevista  dal  comma   26
comunicano all'INPS, entro il 31 gennaio 1996, ovvero dalla  data  di
inizio  dell'attivita'  lavorativa,  se  posteriore,   la   tipologia
dell'attivita' medesima, i  propri  dati  anagrafici,  il  numero  di
codice fiscale e il proprio domicilio. 
  28. I soggetti  indicati  nel  primo  comma  dell'articolo  23  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,
che corrispondono compensi comunque denominati anche sotto  forma  di
partecipazione agli utili per prestazioni di lavoro autonomo  di  cui
al comma 26 sono tenuti ad inoltrare all'INPS, nei termini  stabiliti
nel quarto comma dell'articolo 9 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, una coppia del  modello  770-D,
con esclusione dei dati relativi ai percettori dei redditi di  lavoro
autonomo indicati nel comma 2, lettere da b) a  f),  e  nel  comma  3
dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni ed integrazioni. 
  29. Il contributo alla Gestione separata di  cui  al  comma  26  e'
dovuto nella misura percentuale del 10 per cento ed e' applicato  sul
reddito delle attivita' determinato con gli stessi criteri  stabiliti
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta
dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti
definitivi. Hanno diritto all'accreditamento di  tutti  i  contributi
mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento
i soggetti che abbiano  corrisposto  un  contributo  di  importo  non
inferiore a  quello  calcolato  sul  minimale  di  reddito  stabilito
dall'articolo 1, comma 3, della  legge  2  agosto  1990,  n.  233.  e
successive modificazioni ed integrazioni. In  caso  di  contribuzione
annua  inferiore  a  detto  importo,  i  mesi  di  assicurazione   da
accreditare  sono  ridotti  in  proporzione  alla  somma  versata.  I
contributi  come  sopra  determinati  sono  attribuiti  temporalmente
dall'inizio dell'anno  solare  fino  a  concorrenza  di  dodici  mesi
nell'anno. Il contributo e' adeguato con  decreto  del  Ministro  del
lavoro e della previdenza sociale di concerto  con  il  Ministro  del
tesoro, sentito l'organo di gestione come definito ai sensi del comma
32. 
  30. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministri delle finanze e  del  tesoro,  da  emanare
entro il 31 ottobre 1995, sono definiti le modalita' ed i termini per
il versamento del contributo stesso, prevedendo, ove coerente con  la
natura dell'attivita' soggetta al contributo, il riparto del medesimo
nella misura di un terzo a carico dell'iscritto  e  di  due  terzi  a
carico del committente dell'attivita' espletata ai  sensi  del  comma
26. Se l'ammontare dell'acconto versato risulta  superiore  a  quello
del contributo dovuto  per  l'anno  di  riferimento,  l'eccedenza  e'
computata in diminuzione dei versamenti, anche di acconto, dovuti per
il  contributo  relativo  all'anno  successivo,  ferma  restando   la
facolta' dell'interessato di chiederne il rimborso entro il  medesimo
termine previsto per il pagamento del saldo relativo all'anno cui  il
credito si riferisce. Per i  soggetti  che  non  provvedono  entro  i
termini stabiliti al pagamento dei contributi ovvero vi provvedono in
misura inferiore a quella dovuta, si applicano, a titolo di sanzione,
le somme aggiuntive previste  per  la  gestione  previdenziale  degli
esercenti attivita' commerciali. 
  31. Ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo di cui ai commi  26
e seguenti si applicano esclusivamente le disposizioni in materia  di
requisiti di accesso e calcolo del trattamento pensionistico previsti
dalla presente legge per i lavoratori iscritti  per  la  prima  volta
alle forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995. 
  32. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza  sociale
di concerto con il Ministro del  tesoro,  l'assetto  organizzativo  e
funzionale della Gestione e del rapporto assicurativo di cui ai commi
26 e seguenti e' definito, per quanto non diversamente  disposto  dai
medesimi commi, in base alla legge 9 marzo 1989, n.  88,  al  decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e alla legge 2  agosto  1990,  n.
233, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo  criteri  di
adeguamento alla specifica disciplina, anche in riferimento alla fase
di prima applicazione. Sono abrogate, a decorrere dal 1 gennaio 1994,
le disposizioni di cui ai commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo  11
della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
  33. Il Governo della  Repubblica  e'  delegato  ad  emanare,  entro
dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,
norme volte ad armonizzare la disciplina della  gestione  "Mutualita'
pensioni", istituita in seno all'INPS dalla legge 5  marzo  1963,  n.
389, con le disposizioni recate dalla presente legge  avuto  riguardo
alle peculiarita' della specifica forma di assicurazione  sulla  base
dei seguenti principi: 
    a) conferma della volontarieta' dell'accesso; 
    b) applicazione del sistema contributivo; 
    c) adeguamento della normativa a quella  prevista  ai  sensi  dei
commi 26 e seguenti, ivi compreso l'assetto autonomo  della  gestione
con   partecipazione   dei   soggetti    iscritti    all'organo    di
amministrazione. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (9a) 
  La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con  l'art.  59,  comma
16) che "Per i soggetti che non risultano  iscritti  ad  altre  forme
obbligatorie, con effetto dal  1  gennaio  1998  il  contributo  alla
gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8
agosto 1995, n. 335, e' elevato di 1,5 punti percentuali.  Lo  stesso
e' ulteriormente elevato con effetto dalla stessa data in ragione  di
0,5  punti  percentuali   ogni   biennio   fino   al   raggiungimento
dell'aliquota  di  19  punti  percentuali.   La   relativa   aliquota
contributiva per  il  computo  delle  prestazioni  pensionistiche  e'
maggiorata  rispetto  a  quella  di   finanziamento   di   un   punto
percentuale. E' dovuta una ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5
punti  percentuali  per   il   finanziamento   dell'onere   derivante
dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla  maternita'  e
agli assegni al nucleo familiare". 
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AGGIORNAMENTO (12a) 
  La L. 27 dicembre 1997, n. 449 come modificata dalla L. 23 dicembre
1999, n. 488 ha disposto  (con  l'art.  59,  comma  16)  che  "Per  i
soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie,  con
effetto dal 1 gennaio 1998 il contributo alla  gestione  separata  di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.  335,  e'
elevato di 1,5 punti percentuali. Lo stesso e' ulteriormente  elevato
con effetto dalla stessa data in ragione di un punto percentuale ogni
biennio fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali.
La relativa aliquota contributiva per il  computo  delle  prestazioni
pensionistiche e' maggiorata rispetto a quella  di  finanziamento  di
due punti percentuali nei  limiti  di  una  complessiva  aliquota  di
computo di 20 punti percentuali. E'  dovuta  una  ulteriore  aliquota
contributiva pari  a  0,5  punti  percentuali  per  il  finanziamento
dell'onere  derivante  dall'estensione  agli  stessi   della   tutela
relativa alla maternita' , agli assegni al nucleo  familiare  e  alla
malattia in caso di degenza ospedaliera. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 ha disposto (con l'art.  84,  comma
1) che "Per i soggetti che non  risultano  iscritti  ad  altre  forme
obbligatorie,  il  contributo   alla   gestione   separata   di   cui
all'articolo 2, comma 26, della legge  8  agosto  1995,  n.  335,  e'
elevato di una ulteriore  aliquota  contributiva  pari  a  0,5  punti
percentuali,    per    il    finanziamento    dell'onere    derivante
dall'estensione  agli  stessi  anche  della  tutela   relativa   alla
maternita'". 
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AGGIORNAMENTO (17) 
  La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 44, comma 6)
che "In attesa di un complessivo  intervento  di  armonizzazione  dei
regimi contributivi delle diverse tipologie di attivita'  di  lavoro,
anche in relazione alla riforma delle relative discipline, l'aliquota
di finanziamento e l'aliquota di  computo  della  pensione,  per  gli
iscritti alla gestione previdenziale di cui all'articolo 2, commi  26
e  seguenti,  della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  e  successive
modificazioni, che percepiscono  redditi  da  pensione  previdenziale
diretta, sono incrementate di 2,5 punti a partire dal 1 gennaio  2003
e di ulteriori 2,5 punti a partire dal 1 gennaio 2004, ripartiti  tra
committente e lavoratore secondo le proporzioni vigenti nel  caso  di
lavoro parasubordinato. Alla predetta gestione affluisce  il  10  per
cento delle entrate di cui al comma 4, vincolato al finanziamento  di
iniziative di formazione degli iscritti non pensionati;  con  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro quattro mesi
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente   legge,   sono
determinati criteri e modalita' di finanziamento e di gestione  delle
relative risorse". 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  La L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
770) che "Con effetto dal 1° gennaio  2007,  l'aliquota  contributiva
pensionistica  per  gli  iscritti  alla  gestione  separata  di   cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che  non
risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, e  la  relativa
aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche
sono stabilite in misura pari al 23  per  cento.  Con  effetto  dalla
medesima  data  per  i  rimanenti  iscritti  alla  predetta  gestione
l'aliquota  contributiva  pensionistica  e   la   relativa   aliquota
contributiva per il computo  delle  prestazioni  pensionistiche  sono
stabilite in misura pari al 16 per cento". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (24) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 247, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
10) che "Fatto salvo quanto previsto al comma 11, a decorrere dal  1°
gennaio  2011  l'aliquota  contributiva  riguardante   i   lavoratori
iscritti  all'assicurazione  generale  obbligatoria  e   alle   forme
sostitutive ed esclusive della medesima  e'  elevata  di  0,09  punti
percentuali. Con effetto dalla medesima  data  sono  incrementate  in
uguale misura le aliquote contributive  per  il  finanziamento  delle
gestioni pensionistiche  dei  lavoratori  artigiani,  commercianti  e
coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni  iscritti  alle   gestioni
autonome  dell'INPS,  nonche'  quelle  relative  agli  iscritti  alla
gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8
agosto 1995, n. 335". 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 18, comma 5) che "Con
effetto sulle pensioni decorrenti  dal  1°  gennaio  2012  l'aliquota
percentuale della pensione a favore dei superstiti  di  assicurato  e
pensionato  nell'ambito  del   regime   dell'assicurazione   generale
obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di  detto  regime,
nonche' della gestione separata di  cui  all'articolo  2,  comma  26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' ridotta, nei  casi  in  cui  il
matrimonio con il  dante  causa  sia  stato  contratto  ad  eta'  del
medesimo superiori a settanta anni e la  differenza  di  eta'  tra  i
coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento  in  ragione  di
ogni anno di matrimonio con  il  dante  causa  mancante  rispetto  al
numero di 10. Nei casi di frazione  di  anno  la  predetta  riduzione
percentuale e' proporzionalmente rideterminata.  Le  disposizioni  di
cui al presente comma non si applicano nei casi di presenza di  figli
di minore eta', studenti, ovvero inabili". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 18, comma 12)  che  "L'articolo  2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel  senso
che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche' non
esclusiva, attivita' di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione  presso
l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti  che
svolgono   attivita'   il   cui   esercizio   non   sia   subordinato
all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero  attivita'  non
soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11,  in
base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti
di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di  cui  all'articolo
3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996,  n.
103. Sono fatti salvi i  versamenti  gia'  effettuati  ai  sensi  del
citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (36) 
  Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 15  giugno  -
14 luglio 2016, n. 174  (in  G.U.  1ª  s.s.  20/07/2016  n.  29),  ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 18, comma 5  del
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla  L.  15
luglio 2011, n. 111 (che ha  modificato  il  comma  26  del  presente
articolo). 
------------- 
AGGIORNAMENTO (28) 
  La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 22, comma 1)
che  "Con  effetto  dal  1°  gennaio  2012  l'aliquota   contributiva
pensionistica  per  gli  iscritti  alla  gestione  separata  di   cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,  n.  335,  e  la
relativa aliquota  contributiva  per  il  computo  delle  prestazioni
pensionistiche sono aumentate di un punto percentuale." 
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AGGIORNAMENTO (35) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
280) che "Il comma 18 dell'articolo 2 della legge 8 agosto  1995,  n.
335, si interpreta nel senso che i lavoratori assunti successivamente
al 31 dicembre 1995 ai quali siano accreditati, a seguito di una loro
domanda, contributi riferiti a periodi antecedenti al 1º gennaio 1996
non sono soggetti all'applicazione del  massimale  annuo  della  base
contributiva e pensionabile, di cui  alla  medesima  disposizione,  a
decorrere  dal  mese  successivo  a  quello  di  presentazione  della
domanda". 
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AGGIORNAMENTO (41) 
  Il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con  modificazioni  dalla
L. 28 marzo 2019, n. 26, ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che "In
deroga al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 2 della legge  8
agosto 1995, n. 335, i lavoratori delle pubbliche amministrazioni  di
cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 3 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, che prestano servizio in settori  in  cui  non
risultano attivate forme pensionistiche complementari  compartecipate
dal datore di lavoro e che siano iscritti a far data dal  1°  gennaio
1996 a forme pensionistiche obbligatorie possono, su domanda,  essere
esclusi dal meccanismo del massimale contributivo di cui al  medesimo
comma 18. La domanda di cui al primo  periodo  deve  essere  proposta
entro il termine di sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto  o  dalla  data  di   superamento   del   massimale
contributivo oppure dalla data di assunzione".