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DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1997, n. 165

Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè del personale non contrattualizzato del pubblico impiego.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-7-1997. Le disposizioni di cui al Titolo I entrano in vigore dal 1 gennaio 1998. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/2017)
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Testo in vigore dal:  2-7-1997

Art. 2

Limiti di età per la cessazione dal servizio
1. I limiti di età per la cessazione dal servizio per il personale di cui all'articolo 1 sono elevati, qualora inferiori, al sessantesimo anno di età.
2. Fermi restando il limite di 60 anni per la cessazione dal servizio e gli organici complessivi dei ruoli, i colonnelli del ruolo unico delle Armi dell'Esercito, del Corpo di stato maggiore della Marina e del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, al compimento del cinquantottesimo anno di età, sono collocati per due anni in soprannumero agli organici del grado ed in eccedenza al numero massimo per essi previsto, rimanendo a disposizione dell'Amministrazione della difesa per l'impiego in incarichi prevalentemente di natura tecnicoamministrativa.