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LEGGE 20 settembre 1980, n. 576

Riforma del sistema previdenziale forense.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/12/1997)
Testo in vigore dal:  6-3-1992
aggiornamenti all'articolo

Art. 22

Iscrizione alla Cassa


L'iscrizione alla cassa è obbligatoria per tutti gli avvocati e procuratori che esercitano la libera professione con carattere di continuità,ai sensi dello articolo 2 della legge 22 luglio 1975,n.319 .
((L'iscrizione alla Cassa avviene su domanda, con provvedimento della giunta esecutiva comunicato all'interessato. La domanda deve essere inviata alla Cassa entro l'anno solare successivo a quello nel quale l'interessato ha raggiunto il minimo di reddito o il minimo di volume di affari, di natura professionale, fissati dal comitato dei delegati per l'accertamento dell'esercizio continuativo della professione. Nel caso di infrazione all'obbligo di presentazione della domanda entro il termine suddetto, la giunta esecutiva provvede all'iscrizione d'ufficio, e l'interessato è tenuto a pagare, oltre ai contributi arretrati con gli interessi e la sanzione di cui al quarto e al quinto comma dell'articolo 18, anche una penalità pari alla metà dei contributi arretrati; per contributi arretrati si intendono quelli il cui termine di pagamento sarebbe già scaduto se l'iscrizione fosse stata chiesta tempestivamente. Gli effetti dell'iscrizione decorrono dall'anno in cui è stato raggiunto il minimo di reddito o il minimo di volume d'affari, di natura professionale, fissati dal comitato dei delegati. Nel caso previsto del sesto comma del presente articolo, e nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319, l'iscrizione decorre dall'anno di presentazione della domanda))
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Il comitato dei delegati provvede ogni cinque anni,e per la prima volta nel secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, ad adeguare,se necessario,i criteri per accertare l'esercizio della libera professione ai sensi dell'articolo 2,primo comma,della legge 22 luglio 1975,n.319.
Gli iscritti alla Cassa che siano o siano stati membri del Parlamento nazionale o europeo ,dei consigli regionali,della Corte costituzionale,del Consiglio superiore della magistratura o presidenti delle province o sindaci dei comuni capoluoghi di provincia o con più di 50.000 abitanti sono esonerati,durante il periodo di carica,dal requisito della continuità dell'esercizio professionale. Essi, per il medesimo periodo, possono supplire alle deficienze di reddito, rispetto a quello massimo conseguito prima della carica,rivalutato a norma dell' articolo 15 in misura pari al 75 per cento, versando volontariamente il contributo di cui all' articolo 10 , rapportato al reddito stesso,nonché il contributo di cui allo articolo 11 rapportato ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Restano comunque fermi i contributi minimi di cui agli articoli 10 e 11. Ai predetti iscritti non si applica la disposizione di cui allo articolo 2 ,quarto comma.
Non è ammessa l'iscrizione alla cassa per gli avvocati e i procuratori che,quali iscritti agli elenchi speciali,esercitano la professione nell'ambito di un rapporto di impiego.
((L'iscrizione alla Cassa è facoltativa per i praticanti abilitati al patrocinio. La facoltà di iscrizione per gli anni in cui il praticante era abilitato al patrocinio può essere esercitata anche con la domanda di iscrizione prevista al secondo comma. L'interessato deve provvedere, nei modi stabiliti dal terzo comma dell'articolo 18 ed entro sei mesi dall'accoglimento della domanda, al pagamento in unica soluzione dei contributi dovuti per gli anni arretrati e dei relativi interessi precisati nella comunicazione di accoglimento della domanda; tali interessi sono calcolati ai sensi del quarto comma del medesimo articolo 18, con decorrenza da quelle che sarebbero state le scadenze di pagamento dei contributi se l'iscrizione fosse avvenuta all'inizio del periodo di retrodatazione.
Su richiesta dell'interessato la giunta esecutiva può concedere per il pagamento una dilazione rateale non superiore a tre annualità, con l'aggiunta degli ulteriori interessi nella misura prevista dal citato quarto comma dell'articolo 18 e con riscossione a mezzo di ruoli ai sensi del sesto comma dello stesso articolo 18))
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L' articolo 3 della legge 22 luglio 1975,n.319 ,è così modificato:
"La giunta esecutiva della cassa,sulla scorta dei criteri fissati dal comitato dei delegati,può provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio professionale nel quinquennio,rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianità di iscrizione i periodi per i quali,entro il medesimo termine,detta continuità non risulti dimostrata.
Sono rimborsabili a richiesta i contributi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficacì".