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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1986, n. 138

Parziale attuazione della delega di cui alle lettere a), b) e d) del secondo comma dell'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428, in materia di semplificazione delle procedure relative al pagamento di stipendi e pensioni.

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Testo in vigore dal:  18-5-1986

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428, con il quale il Governo della Repubblica è delegato all'emanazione di norme aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla revisione, integrazione e coordinamento delle disposizioni e degli ordinamenti contabili attualmente vigenti in materia di procedure di ordinazione e pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni;
Visti il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Ritenuta l'opportunità di provvedere all'attuazione della delega di cui alla legge 7 agosto 1985, n. 428, per quanto concerne la semplificazione di talune procedure relative all'ordinazione e al pagamento di stipendi e pensioni nonché all'accreditamento in conto corrente bancario delle pensioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 1986;
Sulla proposta del Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Corresponsione del trattamento economico ai dipendenti statali
1. Le nomine e le promozioni del personale statale e l'attribuzione del trattamento economico relativo alla qualifica sono disposte, ove non ostino particolari motivi, con unico provvedimento. Copia di tale provvedimento è trasmesso al competente ufficio centrale o periferico ovvero alla direzione provinciale del tesoro per i successivi adempimenti.
2. La direzione provinciale del tesoro, ricevuta copia del provvedimento di nomina, procede all'apertura della relativa partita di spesa fissa sulla quale dispone il pagamento del trattamento economico sulla base di quanto previsto dal provvedimento stesso.
Nota al titolo:
Il testo dei primi due commi dell'art. 1 della legge n. 428/1985 (Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle direzioni provinciali del tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro; adeguamento degli organici del personale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero del tesoro e del personale amministrativo della Corte dei conti) è il seguente:
"Art. 1. (Delega al Governo). - Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, su proposta del Ministro del tesoro, norme aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla revisione, integrazione e coordinamento delle disposizioni e degli ordinamenti contabili attualmente vigenti in materia di procedure di ordinazione e pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni.
Tali norme devono ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificare e snellire le procedure di ordinazione e pagamento della spesa statale eliminando le duplicazioni di competenze, di controlli e di adempimenti che non siano strettamente essenziali a garanzia dei diritti dei cittadini e per la tutela degli interessi della pubblica amministrazione; e, ferme restando, in ogni caso, le altre funzioni della Corte dei conti, estendere la sottoposizione a controllo successivo dei titoli di spesa relativi a stipendi ed altri assegni fissi e a pensioni provvisorie, emessi dalle amministrazioni centrali, rendendo disponibili i dati necessari a detto controllo attraverso il sistema informativo;
b) accelerare la liquidazione delle pensioni dei dipendenti dello Stato prevedendo la determinazione mediante decreto del Ministro del tesoro di rigorose scadenze entro le quali le amministrazioni di appartenenza devono trasmettere, quando necessario, agli uffici del Tesoro i provvedimenti e i dati di competenza e prevedendo altresì, in caso di inosservanza delle scadenze medesime da parte dei dipendenti, la responsabilità amministrativa e contabile dei medesimi in relazione al rilievo che l'intervento di ciascuno ha nell'espletamento degli adempimenti relativi;
c) adeguare la normativa vigente sulla contabilità pubblica all'evoluzione della tecnologia, tenendo conto delle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati;
d) semplificare i sistemi di pagamento degli stipendi al personale, anche attraverso l'emissione di assegni speciali di Stato, e il sistema di pagamento delle pensioni, autorizzandone, a domanda, anche l'accreditamento in conto corrente bancario;
e) prevedere, in conformità ai principi e criteri direttivi sopra delineati, che le norme che verranno emanate in attuazione della delega di cui al primo comma del presente articolo in materia di procedure di ordinazione e pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni, potranno essere successivamente modificate o integrate con norme regolamentari".


Note alle premesse:
- Per il testo dei primi due commi dell'art. 1 della legge n. 428/1985 v. nella nota precedente.
- La legge n. 38/1951 riguarda l'emissione meccanografica dei titoli di spesa afferenti le pensioni ed il pagamento del debito vitalizio dello Stato a mezzo di assegni di conto corrente postale di serie speciale.
- Il D.P.R. n. 423/1972 concerne "Semplificazione e snellimento di procedure relative ai trattamenti di attività e di quiescenza dei dipendenti dello Stato, comprese le aziende autonome".
- Il D.P.R. n. 1092/1973 concerne: "Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato".
- Il D.P.R. n. 21/1984 reca: "Modalità agevolative per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato".
- Con la legge n. 41/1986 è stata approvata la legge finanziaria 1986.