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DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 503

Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2015)
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Testo in vigore dal:  27-10-2004
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Art. 5

Età per il pensionamento di vecchiaia
1. Per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria trova applicazione quanto disposto dall'articolo 1, fermi restando, se più elevati, i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia vigenti alla data del 31 dicembre 1992 e quelli per il collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età previsto dai singoli ordinamenti nel pubblico impiego.
2. Per gli appartenenti alle Forze armate, per i lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale volo, dipendente da aziende di navigazione aerea di cui alla legge 31 ottobre 1988, n. 480, per i lavoratori di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248, per il personale viaggiante iscritto al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, di cui alla legge 28 luglio 1961, n. 830, e al Fondo pensioni di cui all'articolo 209 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, per i lavoratori marittimi relativamente ai casi di cui di cui agli articoli 4, commi 2, lettera c), e 3, e 31 della legge 26 luglio 1984, n. 413, per i lavoratori iscritti all'ENPALS appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, nonché per i giocatori di calcio, gli allenatori di calcio e gli sportivi professionisti, di cui rispettivamente alla legge 14 giugno 1973, n. 366, ed alla legge 23 marzo 1981, n. 91, restano fermi i limiti di età stabiliti dalle disposizioni vigenti al 31 dicembre 1992. (11)
3. Per la cessazione dal servizio del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco restano ferme le particolari norme dettate dai rispettivi ordinamenti relativamente ai limiti di età per il pensionamento di cui al presente articolo. (5) (13) (15)
((19))
4. In fase di prima applicazione, per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale che prevedono, in base alle rispettive normative vigenti alla data del 31 dicembre 1992, requisiti di età inferiori a quelli di cui al comma 1, l'elevazione dell'età medesima ha luogo in ragione di un anno per ogni due anni a decorrere dal 1 gennaio 1994 e le opzioni di cui all'articolo 1,
commi 2 e 3, ove esercitabili, non possono determinare, rispettivamente, il superamento della retribuzione pensionabile ed il superamento del limite massimo del coefficiente di rendimento complessivo stabiliti dalle vigenti normative.

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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal D.Lgs. 23
dicembre 1993, n. 546, ha disposto (con l'art. 6, comma 5) che "L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, va interpretato nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto".
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AGGIORNAMENTO (11)
Il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182 ha disposto (con l'art. 4, comma
1) che "A partire dal 1 gennaio 1997 per i lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, già iscritti alla data del 31 dicembre 1995, l'età pensionabile è gradualmente elevata in ragione di un anno anagrafico ogni 18 mesi fino al raggiungimento dell'età prevista dall'assicurazione generale obbligatoria, salvo quanto disposto dal comma 2".
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 ha disposto (con l'art. 5, comma 5)
che "L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto".
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AGGIORNAMENTO (15)
Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha disposto (con l'art. 6, comma
5) che "L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto".
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AGGIORNAMENTO (19)
La L. 30 settembre 2004, n. 252 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 del medesimo decreto legislativo".