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LEGGE 28 luglio 1961, n. 830

Disposizioni in materia di previdenza per gli addetti al pubblici servizi di trasporto in concessione e miglioramenti per alcune categorie di pensionati del Fondo istituito con l'articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/11/1971)
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Testo in vigore dal:  14-9-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Rivalutazione delle pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1955


A decorrere dal 1 gennaio 1961, le pensioni dirette, liquidate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1955, in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riliquidate, applicando al trattamenti in atto, con esclusione della indennità di caropane, nonché delle integrazioni per trattamento minimo e per assegno ad personam di cui agli articoli 6 e 7 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, i coefficienti di rivalutazione indicati nella tabella allegata.
Il miglioramento derivante dalla riliquidazione di cui al comma precedente assorbe le integrazioni per assegno ad personam e per trattamento minimo, l'indennità di caropane, ferma restando la norma di cui al successivo articolo 4.