stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 14 dicembre 1995, n. 579

Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del massimale contributivo stabilito dal medesimo art. 2.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-2-1996
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  8-2-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 1995;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito
eccedente l'importo del massimale contributivo
1. Il presente decreto legislativo disciplina il trattamento fiscale e contributivo della parte eccedente l'importo del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di L. 132.000.000 ai sensi dell'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ove destinata al finanziamento di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni.
2. I contributi eccedenti i limiti percentuali di importo della contribuzione a fondi pensione previsti dall'art. 13, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni, versati ai predetti fondi dai datori di lavoro e dai lavoratori appartenenti a regimi pensionistici in precedenza privi di massimale contributivo, sono deducibili ai fini fiscali in misura complessivamente non superiore al 10 per cento del reddito annuo eccedente il massimale della base contributiva di cui al comma 1, e comunque per un ammontare non superiore a L. 16.800.000 rivalutabile con gli stessi criteri del predetto massimale.
3. Nel caso dei lavoratori che hanno esercitato l'opzione per il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la deduzione fiscale di cui al comma 2 è ammessa, qualora lavoratori subordinati, a condizione che le fonti istitutive di cui all'art. 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari di ulteriori quote, ove ancora disponibili, del trattamento di fine rapporto per un importo pari all'ammontare del contributo versato e sia intervenuto un accordo collettivo, o in mancanza, un accordo individuale, sulla redistribuzione del minor onere contributivo sui redditi al di sopra del massimale.
4. Qualora i contributi versati ai sensi del comma 2 al fondo pensione superino complessivamente la misura del 10 per cento del reddito annuo di cui al medesimo comma 2, la deduzione fiscale a favore del datore di lavoro può operare nella misura massima della differenza tra tale misura del 10 per cento e la misura del contributo del lavoratore.
5. Alla contribuzione, nei confronti della quale opera la deduzione fiscale di cui al comma 2, si applica:
a) ove a carico del datore di lavoro, il contributo di solidarietà di cui all'art. 12 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993;
b) ove a carico del lavoratore, un contributo di solidarietà nella misura del 2 per cento in favore della gestione pensionistica obbligatoria cui il lavoratore medesimo è iscritto; a tale contributo si applicano le disposizioni in materia di riscossione, di termini di prescrizioni e di sanzioni vigenti per le contribuzioni dei regimi pensionistici obbligatori di pertinenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1995

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro

TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

FANTOZZI, Ministro delle finanze

Visto, il Guardasigilli: DINI

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo del comma 18 dell'art. 2 della legge n. 335/1995 si veda in nota alle premesse.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il comma 18 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) prevede che: "A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge rientra nella retribuzione imponibile ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai dipendenti stessi. Per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'art. 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme relative al trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del tetto in vigore, ove destinata al finanziamento dei Fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza rispetto ai principi già previsti nel predetto decreto e successive modificazioni ed integrazioni".
Note all'art. 1:
- Per il testo del comma 18 dell'art. 2 della legge n. 335/1995 si veda in nota alle premesse.
- Il D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 97 del 27 aprile 1993.
- Il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 124/1993, come sostituito dall'art. 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è il seguente:
"2. I contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari, diversi dalle quote del TFR destinate al medesimo fine, sono deducibili ai sensi e agli effetti del titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al comma 1 per un importo non superiore, per ciascun dipendente, al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila. La deduzione è ammessa a condizione che le fonti istitutive di cui all'art. 3 prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del TFR almeno per un importo pari all'ammontare del contributo erogato.
3. All'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
' a) i contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di legge, di contratto o di accordo o regolamento aziendale; i contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale in conformità a disposizioni di legge; i contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni; i contributi, diversi dalle quote del TFR destinate ai medesimi fini, versati dal lavoratore alle medesime forme pensionistiche complementari per un importo non superiore al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila, a condizione che le fonti istitutive di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del TFR almeno per un importo pari all'ammontare del contributo versato; la suddetta condizione non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori;';
b) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
'8-bis. Dai compensi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 47 sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, dai lavoratori soci o dalle cooperative di produzione e lavoro per un importo non superiore al 6 per cento, e comunque a lire 5 milioni, dell'imponibile rilevante ai fini della contribuzione previdenziale obbligatorià".
- Il comma 23 dell'art. 1 della citata legge n. 335/1995 così recita: "23. Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione è conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di anzianità contributiva e anagrafica previsti dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria come integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori è data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19, a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo".
- L'art. 3 del citato D.Lgs. n. 124/1993 come modificato dall'art. 4 della legge 8 agosto 1995, n. 335, così recita:
"Art. 3. - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 9, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari sono le seguenti:
a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro; accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria, dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria membri del Consiglio nazionali dell'economia e del lavoro;
b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale;
c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali;
c-bis) accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute.
2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il personale dipendente di cui all'art. 2, comma 4, del medesimo decreto legislativo le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni.
3. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione ai sensi dell'art. 4 di appositi fondi, la cui denominazione deve contenere l'indicazione di 'fondo pensioné, la quale non può essere utilizzata da altri soggetti.
4. Le fonti istituite di cui al comma 1 stabiliscono le modalità di partecipazione garantendo la libertà di adesione individuale".
- L'art. 12 del citato D.Lgs. n. 124/1993, come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1993, n. 585 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante disciplina delle forme pensionistiche complemenari) è il seguente:
"Art. 12 (Contributo di solidarietà). - 1. Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, è confermato il contributo di solidarietà di cui all'art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare di cui all'art. 1 del presente decreto legislativo. Resta altresì confermato il contributo di solidarietà di cui all'art. 9-bis del citato decreto-legge per le contribuzioni o somme versate o accantonate a carico del datore di lavoro per le finalità ivi previste diverse da quelle disciplinate dal presente decreto legislativo.
1-bis. All'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, sono soppresse le seguenti parole: 'Fino alla data di entrata in vigore di norme in materia di previdenza complementare,'".